F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86/TFN – SD del 19 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4434/6pf21-22/GC/blp del 17 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Buonocore Emilio + altri e delle società ASD Woman Napoli C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD New Cap 74 – Reg. Prot. 88/TFN-SD

Decisione/0086/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0088/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Antonella Arpini – Componente (Relatore);

Giammaria Camici – Componente (Relatore);

Amedeo Citarella – Componente;

Valentina Ramella – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 11 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4434/6 pf21-22/GC/blp del 17 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri Buonocore Emilio, Mattiello Ciro, Procida Claudio, Gaio Massimiliano, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, Portovenero Martino, Audia Giuseppe, Bonasso Giovambattista, Pignanelli Fabio,Perrucci Angela, Mastronardo Mario, Cervellera Michael e delle società ASD Woman Napoli C5, ASD Calcio Sangiovannese e ASD New Cap 74,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 17 dicembre 2021, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

1. sig. BUONOCORE Emilio, all’epoca dei fatti, Presidente dell’A.S.D. Woman Napoli:

a) la violazione dell’art. art. 4, comma 1, e dell’art. 32, co. 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, co. 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale:

a1) per aver consentito alla calciatrice Jimenez Lopez Eugenia Del Pino, in data antecedente al tesseramento avvenuto il 30.10.2020, di disputare i seguenti incontri:

i) 1° gara Futsal Rionero – Woman Napoli, disputata il 18.10.2020;

ii) 2° gara Woman Napoli – Polisportiva Five Bitonto, disputata il 25.10.2020, ancorché la stessa non avesse titolo legittimante a parteciparvi;

a2) per aver consentito alla calciatrice Mazzella Roberta, in data antecedente al tesseramento avvenuto il 20.12.2020, di disputare il seguente incontro:

i) 9° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese disputata il 13.12.2020, ancorché la stessa non avesse titolo legittimante a parteciparvi;

b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico:

b1) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. Procida Claudio, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, di svolgere le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società, come indicato in distinta nelle seguenti gare:

i) 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli del 24.02.2021;

ii) 20° gara Salernitana Femminile – Woman Napoli del 28.02.2021;

iii) 21° gara Woman Napoli – Team Scaletta del 03.04.2021;

iv) 22° gara Calcio Sangiovannese – Woman Napoli del 07.04.2021;

v) 23° gara Woman Napoli – Città di Taranto del 14.04.2021;

vi) 24° gara Futsal Irpinia Femminile – Woman Napoli del 28.03.2021;

vii) Play out andata gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 02.05.2021;

b2) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. Mattiello Ciro, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, di svolgere le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società, come indicato in distinta nelle seguenti gare:

i) 1° gara Futsal Rionero – Woman Napoli del 18.10.2020;

ii) 3° gara Cus Cosenza – Woman Napoli del 01.11.2020;

iii) 6° gara Femminile Molfetta – Woman Napoli del 22.11.2020;

iv) 7° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 10.02.2021;

v) 9° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 13.02.2021;

vi) 19° gara Woman Napoli – Femminile Molfetta del 21.02.2021;

c) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore tecnico:

1) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, alla sig.ra Trocchia Anna, in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice, di svolgere le funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, come indicato in distinta nelle seguenti gare:

i) 4° gara Woman Napoli – S. Marzano del 08.11.2020;

ii) 7° gara Woman Napoli – Salernitana Femminile del 10.02.2021;

iii) 8° gara Team Scaletta – Woman Napoli del 24.02.2021;

iv) 9° gara Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 13.02.2021;

v) 10° gara Città di Taranto – Woman Napoli del 20.12.2020;

vi) 19° gara Woman Napoli – Femminile Molfetta del 21.02.2021;

vii) 20° gara Salernitana Femminile – Woman Napoli del 28.02.2021;

viii) 21° gara Woman Napoli – Team Scaletta del 03.04.2021;

ix) 26° gara Royal Team Lamezia – Woman Napoli del 18.04.2021;

x) Play out “A” Woman Napoli – Calcio Sangiovannese del 02.05.2021;

xi) Play out “R” Calcio Sangiovannese – Woman Napoli del 09.05.2021;

2) per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. Gaio Massimiliano, in costanza di formale tesseramento in qualità di dirigente, di svolgere le funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, come indicato in distinta nelle seguenti gare:

i) 12° gara NEW CAP 74 – WOMAN NAPOLI del 06.01.2021;

ii) 14° gara WOMAN NAPOLI – FUTSAL RIONERO del 17.01.2021;

iii) 15° gara POLISPORT. FIVE BITONTO – WOMAN NAPOLI del 24.01.2021;

iv) 16° gara WOMAN NAPOLI – CUS COSENZA del 31.01.2021;

v) 17° gara S. MARZANO – WOMAN NAPOLI del 07.02.2021;

vi) 24° gara FUTSAL IRPINIA FEMMINILE – WOMAN NAPOLI del 28.03.2021;

d) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dell’art. 30 del Regolamento del Settore tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito, nella stagione sportiva 2020/2021, al sig. Gaio Massimiliano, in costanza di formale tesseramento in qualità di dirigente, di svolgere le funzioni di medico della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, nella 23° gara WOMAN NAPOLI – CITTA’ DI TARANTO del 14.04.2021;

e) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale, in occasione della 8° gara TEAM SCALETTA – WOMAN NAPOLI del 24.02.2021, sottoscrivendo la relativa distinta di gara nella quale il sig. Procida Claudio veniva indicato come allenatore e la sig.ra Trocchia Anna come operatrice sanitaria, nonostante entrambi non fossero iscritti all’albo del Settore Tecnico;

f) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F. per aver consentito o, comunque, non impedito lo svolgimento di alcune partite giocate in casa, nonostante l’assenza del medico in panchina e l’assenza dell’ambulanza, oltre all’accertata assenza del medico della squadra ospite ed in particolare in occasione nelle seguenti gare:

i) 7° gara WOMAN NAPOLI – SALERNITANA FEMMINILE del 10.02.2021;

ii) 11° gara WOMAN NAPOLI – FUTSAL IRPINIA FEMMINILE del 27.12.2020; iii) 14° gara WOMAN NAPOLI – FUTSAL RIONERO del 17.01.2021;

iv) 19° gara WOMAN NAPOLI – FEMMINILE MOLFETTA del 21.02.2021;

v) 21° gara WOMAN NAPOLI – TEAM SCALETTA del 03.04.2021;

vi) 23° gara WOMAN NAPOLI – CITTA’ DI TARANTO del 14.04.2021;

2. sig. MATTIELLO Ciro, all’epoca dei fatti Dirigente dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI:

la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2020/2021, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società, partecipando alle seguenti gare:

i) 1° gara FUTSAL RIONERO – WOMAN NAPOLI del 18.10.2020;

ii) 3° gara CUS COSENZA – WOMAN NAPOLI del 01.11.2020;

iii) 6° gara FEMMINILE MOLFETTA – WOMAN NAPOLI del 22.11.2020;

iv) 7° gara WOMAN NAPOLI – SALERNITANA FEMMINILE del 10.02.2021;

v) 9° gara WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE del 13.02.2021;

vi) 19° gara WOMAN NAPOLI – FEMMINILE MOLFETTA del 21.02.2021;

3. sig. PROCIDA Claudio, all’epoca dei fatti Dirigente dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI:

a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23 comma 1, delle N.O.I.F. nonché agli artt. 28 e 39 lett. Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2020/2021, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore tecnico, le funzioni di allenatore ufficiale della squadra della predetta società, partecipando alle seguenti gare:

i) 8° gara TEAM SCALETTA – WOMAN NAPOLI del 24.02.2021;

ii) 20° gara SALERNITANA FEMMINILE – WOMAN NAPOLI del 28.02.2021;

iii) 21° gara WOMAN NAPOLI – TEAM SCALETTA del 03.04.2021;

iv) 22° gara CALCIO SANGIOVANNESE – WOMAN NAPOLI del 07.04.2021;

v) 23° gara WOMAN NAPOLI – CITTA’ DI TARANTO del 14.04.2021;

vi) 24° gara FUTSAL IRPINIA FEMMINILE – WOMAN NAPOLI del 28.03.2021;

vii) play out Andata gara WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE del 02.05.2021;

b) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI, in occasione della 24° gara FUTSAL IRPINIA FEMMINILE – WOMAN NAPOLI disputata in data 28.03.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

1) è indicato come allenatore il sig. PROCIDA Claudio, sebbene non fosse iscritto all’albo del settore tecnico;

2) è indicato come medico il sig. GAIO Massimiliano, sebbene non fosse iscritto all’albo del settore tecnico;

3) sono presenti solo 6 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

4) sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

4. sig. GAIO Massimiliano, all’epoca dei fatti Dirigente dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI:

a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2020/2021, funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento e del necessario titolo abilitativo, partecipando alle seguenti gare:

i) 12° gara NEW CAP 74 – WOMAN NAPOLI del 06.01.2021;

ii) 14° gara WOMAN NAPOLI – FUTSAL RIONERO del 17.01.2021;

iii) 15° gara POL. FIVE BITONTO – WOMAN NAPOLI del 24.01.2021;

iv) 16° gara WOMAN NAPOLI – CUS COSENZA del 31.01.2021;

v) 17° gara S. MARZANO – WOMAN NAPOLI del 07.02.2021;

vi) 24° gara FUTSAL IRPINIA FEMMINILE – WOMAN NAPOLI del 28.03.2021;

b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 30 del Regolamento del Settore tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2020/2021, le funzioni di medico della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento e del necessario titolo abilitativo, partecipando alla 23° gara WOMAN NAPOLI – CITTA’ DI TARANTO del 14.04.2021;

c) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI, nella stagione sportiva 2020 – 2021:

a.i) in occasione della 14° gara WOMAN NAPOLI – FUTSAL RIONERO disputata in data 17.01.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- non è indicato alcun medico;

- non è indicato alcun allenatore;

- sono presenti in distinta solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore, pur non essendo iscritto all’albo del settore tecnico;

a.ii) in occasione della 15° gara POLISPORTIVA FIVE BITONTO – WOMAN NAPOLI disputata in data 24.01.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- non è indicato alcun allenatore;

- sono presenti in distinta solo 6 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore, pur non essendo iscritto all’albo del settore tecnico;

a.iii) in occasione della 17° gara S. MARZANO – WOMAN NAPOLI disputata in data 07.02.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove:

- non è indicato alcun allenatore;

- sono presenti in distinta solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore, pur non essendo iscritto all’albo del settore tecnico;

5. sig.ra TROCCHIA Anna, all’epoca dei fatti calciatrice dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI:

a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 31 del Regolamento del Settore tecnico per avere svolto, in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice (rivestita anche del ruolo di presidente onorario), nella stagione sportiva 2020/2021, funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra della predetta società, in assenza di regolare tesseramento e del necessario titolo abilitativo, partecipando alle seguenti gare:

i) 4° gara WOMAN NAPOLI – S. MARZANO del 08.11.2020;

ii) 7° gara WOMAN NAPOLI – SALERNITANA FEMMINILE del 10.02.2021;

iii) 8° gara TEAM SCALETTA – WOMAN NAPOLI del 24.02.2021;

iv) 9° gara WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE del 13.02.2021;

v) 10° gara CITTA’ DI TARANTO – WOMAN NAPOLI del 20.12.2020;

vi) 19° gara WOMAN NAPOLI – FEMMINILE MOLFETTA del 21.02.2021;

vii) 20° gara SALERNITANA FEMMINILE – WOMAN NAPOLI del 28.02.2021;

viii) 21° gara WOMAN NAPOLI – TEAM SCALETTA del 03.04.2021;

ix) 26° gara ROYAL TEAM LAMEZIA – WOMAN NAPOLI del 18.04.2021;

x) play out Andata gara WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE del 02.05.2021;

xi) play out Ritorno gara CALCIO SANGIOVANNESE – WOMAN NAPOLI del 09.05.2021;

b) la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, in costanza di formale tesseramento in qualità di calciatrice, nella stagione 2020/2021, sottoscritto le distinte di gara, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI nelle quali:

a.iv) in occasione della 1° gara FUTSAL RIONERO – WOMAN NAPOLI disputata in data 18.10.2020:

- è presente la calciatrice JIMENEZ LOPEZ Eugenia Del Pio che ha preso parte alla gara non essendo ancora regolarmente tesserata;

- sono presenti solo 6 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

- sono presenti solo 4 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

- è indicato come allenatore MATTIELLO Ciro, non iscritto all’albo del settore tecnico;

a.v) in occasione della 6° gara FEMMINILE MOLFETTA – WOMAN NAPOLI disputata in data 22.11.2020:

- sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

- è indicato come allenatore MATTIELLO Ciro, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

a.vi) in occasione dell’11° gara WOMAN NAPOLI – FUTSAL IRPINIA FEMMINILE del 27.12.2020:

- sono presenti in distinta solo 6 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

- non è indicato alcun allenatore;

- non è indicato alcun medico;

a.vii) in occasione della 22° gara CALCIO SANGIOVANNESE – WOMAN NAPOLI disputata in data 07.04.2021:

- sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

- è indicato come allenatore PROCIDA Claudio, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

a.viii) in occasione della 23° gara WOMAN NAPOLI – CITTA’ DI TARANTO disputata in data 14.04.2021:

- è indicato come allenatore PROCIDA Claudio, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- è indicato come medico GAIO Massimiliano, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

a.ix) in occasione della 25° gara WOMAN NAPOLI – NEW CAP 74 disputata in data 11.04.2021:

- non è indicato alcun medico;

- non è indicato alcun allenatore;

a.x) in occasione della 26° gara ROYAL TEAM LAMEZIA – WOMAN NAPOLI disputata in data 18.04.2021:

- non è indicato alcun allenatore;

- è indicata come operatore sanitario / massaggiatore, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

a.xi) in occasione del play out Ritorno gara CALCIO SANGIOVANNESE – WOMAN NAPOLI disputata in data 09.05.2021:

- non è indicato alcun allenatore;

- è indicata come operatore sanitario / massaggiatore, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

6. sig. VIVOLO Pasquale, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. WOMAN NAPOLI: la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2020 – 2021, sottoscritto le distinte di gara nelle quali:

a.i) in occasione della 2° gara WOMAN NAPOLI – POLISPORTIVA FIVE BITONTO disputata in data 25.10.2020:

- è presente la calciatrice JIMENEZ LOPEZ Eugenia Del Pino che ha preso parte alla gara pur non essendo ancora regolarmente tesserata, consentendo così che la medesima partecipasse alla gara senza averne titolo; - non è indicato alcun allenatore;

- sono presenti in distinta solo 9 calciatrici (il minimo è 10);

a.ii) in occasione della 3° gara CUS COSENZA – WOMAN NAPOLI disputata in data 01.11.2020:

- è indicato come allenatore MATTIELLO Ciro, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- sono presenti solo 9 calciatrici (il numero minino è 10);

a.iii) in occasione della 4° gara WOMAN NAPOLI – S. MARZANO disputata in data 08.11.2020:

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

- non è indicato alcun allenatore;

a.iv) in occasione della 7° gara WOMAN NAPOLI – SALERNITANA FEMMINILE disputata in data 10.02.2021:

- è indicato come allenatore MATTIELLO Ciro, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico; - sono presenti in distinta solo 6 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

- non è indicato alcun medico;

a.v) in occasione della 9° gara WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE disputata in data 13.12.2020:

- la calciatrice MAZZELLA Roberta, nata il 30.05.1991, che preso parte alla partita nonostante fosse stata tesserata dalla WOMAN NAPOLI in data successiva alla gara ovvero il 20.12.2020;

- è indicato come allenatore MATTIELLO Ciro, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

a.vi) in occasione della 10° gara CITTA’ DI TARANTO – WOMAN NAPOLI disputata in data 20.12.2020:

- sono presenti in distinta solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

- non è indicato alcun allenatore;

a.vii) in occasione della 12° gara NEW CAP 74 – WOMAN NAPOLI disputata in data 06.01.2021:

- sono presenti in distinta solo 6 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore GAIO Massimiliano, non iscritto all’albo del settore tecnico;

- non è indicato alcun allenatore;

a.viii) in occasione della 13° gara WOMAN NAPOLI – ROYAL TEAM LAMEZIA disputata in data 10.01.2021:

- sono presenti in distinta solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- non è indicato alcun allenatore;

a.ix) in occasione della 16° gara WOMAN NAPOLI – CUS COSENZA disputata in data 31.01.2021:

- sono presenti in distinta solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore GAIO Massimiliano, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- non è indicato alcun allenatore;

a.x) in occasione della 19° gara WOMAN NAPOLI – FEMMINILE MOLFETTA disputata in data 21.02.2021:

- è indicato come allenatore MATTIELLO Ciro, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

- non è indicato alcun medico;

a.xi) in occasione della 20° gara SALERNITANA FEMMINILE – WOMAN NAPOLI disputata in data 28.02.2021:

- è indicato come allenatore PROCIDA Claudio, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

a.xii) in occasione della 21° gara WOMAN NAPOLI – TEAM SCALETTA disputata in data 03.04.2021:

- è indicato come allenatore PROCIDA Claudio, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico;

- non è indicato alcun medico;

- sono presenti in distinta solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.xiii) in occasione del play out Andata gara WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE disputata in data 02.05.2021:

- è indicato come allenatore PROCIDA Claudio, sebbene non fosse regolarmente iscritto all’albo del settore tecnico;

- è indicato come operatore sanitario / massaggiatore TROCCHIA Anna, sebbene non fosse regolarmente iscritta all’albo del settore tecnico.

7. sig. PORTOVENERO Martino, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. FUTSAL RIONERO: la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2020/2021, sottoscritto le distinte di gara nelle quali:

a.i) in occasione della 1° gara FUTSAL RIONERO – WOMAN NAPOLI del 18.10.2020: non è indicato alcun allenatore;

a.ii) in occasione della 2° gara FEMMINILE MOLFETTA – FUTSAL RIONERO del 25.10.2020: non è indicato alcun allenatore;

a.iii) in occasione della 3° gara FUTSAL RIONERO – SALERNITANA FEMMINILE del 08.12.2020: non è indicato alcun allenatore;

a.iv) in occasione della 4° gara TEAM SCALETTA – FUTSAL RIONERO del 10.03.2021: non è indicato alcun allenatore; sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.v) in occasione della 5° gara FUTSAL RIONERO – CALCIO SANGIOVANNESE del 03.03.2021: non è indicato alcun allenatore; sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.vi) in occasione della 6° gara CITTA’ DI TARANTO – FUTSAL RIONERO del 29.11.2020: non è indicato alcun allenatore; sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.vii) in occasione della 7° gara FUTSAL RIONERO – FUTSAL IRPINIA FEMMINILE del 06.12.2020: non è indicato alcun allenatore;

a.viii) in occasione della 8° gara NEW CAP 74 – FUTSAL RIONERO del 16.12.2020: non è indicato alcun allenatore;

a.ix) in occasione della 9° gara FUTSAL RIONERO – ROYAL TEAM LAMEZIA del 13.12.2020: non è indicato alcun allenatore;

a.x) in occasione dell’11° gara POLISPORTIVA FIVE BITONTO – FUTSAL RIONERO del 27.12.2020: non è indicato alcun allenatore;

a.xi) in occasione della 12° gara FUTSAL RIONERO – CUS COSENZA del 06.01.2021: non è indicato alcun allenatore;

a.xii) in occasione della 13° gara S. MARZANO – FUTSAL RIONERO del 10.01.2021: non è indicato alcun allenatore e sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.xiii) in occasione della 14° gara WOMAN NAPOLI – FUTSAL RIONERO del 17.01.2021: non è indicato alcun allenatore e sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.xiv) in occasione della 15° gara FUTSAL RIONERO – FEMMINILE MOLFETTA del 24.01.2021: non è indicato alcun allenatore;

a.xv) in occasione della 16° gara SALERNITANA FEMMINILE – FUTSAL RIONERO del 31.01.2021: non è indicato alcun allenatore;

a.xvi) in occasione della 17° gara FUTSAL RIONERO – TEAM SCALETTA del 07.02.2021: non è indicato alcun allenatore;

a.xvii) in occasione della 18° gara CALCIO SANGIOVANNESE – FUTSAL RIONERO del 31.03.2021: non è indicato alcun allenatore e sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.xviii) in occasione della 19° gara FUTSAL RIONERO – CITTA’ DI TARANTO del 21.02.2021: non è indicato alcun allenatore;

a.xix) in occasione della 20° gara FUTSAL IRPINIA FEMMINILE- FUTSAL RIONERO del 28.02.2021: non è indicato alcun allenatore e sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.xx) in occasione della 21° gara FUTSAL RIONERO – NEW CAP 74 del 07.03.2021: non è indicato alcun allenatore;

a.xxi) in occasione della 22° gara ROYAL TEAM LAMEZIA – FUTSAL RIONERO del 14.03.2021, non è indicato alcun allenatore e sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.xxii) in occasione della 24° gara FUTSAL RIONERO – POLISPORTIVA FIVE BITONTO del 28.03.2021: non è indicato alcun allenatore e sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

a.xxiii) in occasione della 25° gara CUS COSENZA – FUTSAL RIONERO del 11.04.2021: non è indicato alcun allenatore e sono presenti solo 9 calciatrici (l ddove il numero minimo è 10);

a.xxiv) in occasione della 26° gara FUTSAL RIONERO – S. MARZANO del 25.04.2021: non è indicato alcun allenatore;

a.xxv) in occasione della gara Play Off 1° Turno FEMMINILE MOLFETTA – FUTSAL RIONERO del 09.05.2021: non è indicato alcun allenatore;

8. sig. AUDIA Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE: la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, di fatto, le funzioni di allenatore in tutte le gare della stagione 2021/21 (esclusa la gara della 7° giornata CUS COSENZA – CALCIO SANGIOVANNESE del 10.02.2021), pur non essendo abilitato e, quindi, privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

9. sig. BONASSO Giovambattista, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE: la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, in occasione della 4° gara NEW CAP 74 – CALCIO SANGIOVANNESE del 03.01.2021, nella stagione sportiva 2020 – 2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale ove sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minimo è 10); 10. sig. PIGNANELLI Fabio, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE: la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2020 – 2021, sottoscritto le distinte gare nelle quali:

i) in occasione della 6° gara CALCIO SANGIOVANNESE – POLISPORTIVA FIVE BITONTO del 13.01.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

ii) in occasione della 7° gara CUS COSENZA – CALCIO SANGIOVANNESE del 10.03.2021, non è indicato alcun allenatore; sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

iii) in occasione della 8° gara CALCIO SANGIOVANNESE – S. MARZANO del 24.02.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

iv) in occasione della 10° gara CALCIO SANGIOVANNESE – FEMMINILE MOLFETTA del 20.12.2020, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

v) in occasione della 11° gara SALERNITANA FEMMINILE – CALCIO SANGIOVANNESE del 27.12.2020, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

vi) in occasione della 12° gara CALCIO SANGIOVANNESE – TEAM SCALETTA del 06.01.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante;

vii) in occasione della 14° gara CALCIO SANGIOVANNESE – TEAM SCALETTA del 17.01.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

viii) in occasione della 18° gara CALCIO SANGIOVANNESE – FUTSAL RIONERO del 31.03.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

ix) in occasione della 22° gara CALCIO SANGIOVANNESE – WOMAN NAPOLI del 07.04.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

x) in occasione della gara Play Out “R” CALCIO SANGIOVANNESE – WOMAN NAPOLI del 09.05.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

11. sig.ra PERRUCCI Angela, all’epoca dei fatti Calciatrice dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE: la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere, in assenza del Dirigente Accompagnatore Ufficiale, sottoscritto le distinte gare nelle quali:

i) in occasione della 1° gara CITTA’ DI TARANTO – CALCIO SANGIOVANNESE del 16.12.2020, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minimo è 10);

ii) in occasione della 4° gara CALCIO SANGIOVANNESE – ROYAL TEAM LAMEZIA del 27.01.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

iii) in occasione della 5° gara FUTSAL RIONERO – CALCIO SANGIOVANNESE del 03.03.2021, sottoscritto la distinta gara ufficiale, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

iv) in occasione della 9° gara WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE del 13.12.2020, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

v) in occasione della 15° gara FUTSAL IRPINIA FEMMINILE – CALCIO SANGIOVANNESE del 24.03.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (il numero minino è 10); sono presenti solo 4 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

vi) in occasione della 16° gara CALCIO SANGIOVANNESE – NEW CAP 74 del 31.01.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

vii) in occasione della 17° gara ROYAL TEAM LAMEZIA – CALCIO SANGIOVANNESE del 07.02.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

viii) in occasione della 19° gara POLISPORTIVA FIVE BITONTO – CALCIO SANGIOVANNESE del 21.02.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

ix) in occasione della 20° gara CALCIO SANGIOVANNESE – CUS COSENZA del 27.02.2021, non è presente il nominativo del medico della società ospitante; sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

x) in occasione della 21° gara S. MARZANO – CALCIO SANGIOVANNESE del 07.03.2021, sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minino è 10); sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

xi) in occasione della 23° gara FEMMINILE MOLFETTA – CALCIO SANGIOVANNESE del 14.04.2021, sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minino è 10); sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

xii) in occasione della 24° gara CALCIO SANGIOVANNESE – SALERNITANA FEMMINILE del 28.03.2021, sono presenti solo 8 calciatrici (laddove il numero minino è 10);

xiii) in occasione della 25° gara TEAM SCALETTA – CALCIO SANGIOVANNESE del 11.04.2021, sono presenti solo 7 calciatrici (laddove il numero minino è 10); sono presenti solo 5 calciatrici “FORMATE” (laddove il numero minimo è 6);

xiv) in occasione della gar Play Out “A” WOMAN NAPOLI – CALCIO SANGIOVANNESE del 02.05.2021, sono presenti solo 9 calciatrici (laddove il numero minino è 10).

12. sig. MASTRONARDO Mario, all’epoca ei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. NEW CAP 74: la violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto, in occasione della 24° gara NEW CAP 74 – S. MARZANO del 28.03.2021, relativa alla stagione sportiva 2020/2021, la distinta ufficiale di gara in assenza dell’indicazione dell’allenatore della squadra.

13. sig. CERVELLERA Michael, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. NEW CAP 74: la violazione dell’art. art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F. per avere sottoscritto, nel corso della stagione sportiva 2020-2021, la distinta ufficiale della 25° gara WOMAN NAPOLI – NEW CAP 74 del 11.04.2021 nella quale non è indicato il nominativo di un medico, nonché le distinte ufficiali di gara, nelle quali non è presente l’indicazione dell’allenatore della squadra in occasione delle partite:

i) 2° gara TEAM SCALETTA – NEW CAP 74 del 06.12.2020;

ii) 12° gara NEW CAP 74 – WOMAN NAPOLI del 06.01.2021;

iii) 14° gara SALERNITANA FEMMINILE – NEW CAP 74 del 17.01.2021;

iv) 18° gara FUTSAL IRPINIA FEMMINILE – NEW CAP 74 del 14.02.2021;

v) 21° gara FUTSAL RIONERO – NEW CAP 74 del 07.03.2021;

vi) 23° gara CUS COSENZA – NEW CAP 74 del 20.04.2021;

14. la Società A.S.D. WOMAN NAPOLI C5:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Buonocore Emilio, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Woman Napoli C5, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Mattiello Ciro, Procida Claudio, Gaio Massimiliano, Trocchia Anna, Vivolo Pasquale, come sopra descritto;

15. la Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Audia Giuseppe, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Calcio Sangiovannese, come sopra descritto; per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6 comma 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere da Bonasso Giovanbattista, Pignanelli Fabio, Perrucci Angela;

16. la Società A.S.D. NEW CAP 74:

per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2 del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Mastronardo Mario e Cervellera Michael, come sopra descritto.

La fase istruttoria

In data 12.04.2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 659pf20-21 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione del Protocollo Sanitario da parte della società ASD Woman Napoli, in occasione della gara ASD Salernitana Femminile C5 – ASD Woman Napoli del 28 febbraio 2021” a seguito della nota del 8.04.2021 inviata dal Presidente della Divisione Calcio a 5 della LND, avv. Luca Bergamini, che, a sua volta, trasmetteva alla Procura copia della comunicazione del 2.04.2021 con la quale il Presidente dell’ASD SALERNITANA FEMMINILE CALCIO A 5 informava la Divisione circa la presunta violazione dei protocolli sanitari anti-Covid da parte della Società ASD Woman Napoli, in occasione della gara ASD Salernitana Femminile C5 – ASD Woman Napoli del 28 febbraio 2021.

Per quanto di interesse in questa sede, all’esito dell’attività istruttoria svolta dall’Organo inquirente in tale procedimento, venivano accertate una molteplicità di condotte omissive, emerse dall’esame della documentazione acquisita, che esulavano dall’oggetto del procedimento di talché il Procuratore Federale, ritenuto necessario approfondire l’indagine, con provvedimento del 5.07.2021, a prot. 118/659pf20-21/GC/blp, disponeva “l’apertura di nuovo procedimento denominato “Stralcio degli atti dal procedimento n. 659pf20-21 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla corretta applicazione del Protocollo Sanitario da parte della società ASD Woman Napoli, in occasione della gara ASD Salernitana Femminile C5 – ASD Woman Napoli del 28 febbraio 2021”, e conseguentemente dispone che copia di tutti gli atti del fascicolo del procedimento disciplinare n. 659pf20-21 siano acquisiti al nuovo procedimento”.

In pari data la Procura Federale iscriveva, quindi, nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 6pf21-22, avente ad oggetto “Stralcio dagli atti del proc. 659pf20-21 avente ad oggetto "Accertamenti in ordine alla corretta applicazione del Protocolli sanitari da parte della società ASD Woman Napoli, in occasione della gara ASD Salernitana Femminile C5 – ASD Napoli Woman del 28 febbraio 2021".

L’Ufficio inquirente, vista gli atti di indagine di cui al procedimento n. 659pf20-21 e quanto ad essi allegato, acquisiva altra copiosa documentazione comprendente, tra l’altro, i referti di tutte le gare interessate dalle indagini, completi delle relative distinte presentate dalle squadre partecipanti, copia di tutti i C.U. della stagione 2020-21 della Divisione Calcio a 5 relativi ai provvedimenti assunti del Giudice Sportivo in ordine alle paventate violazioni regolamentari, copia degli elenchi dei tesserati delle Società coinvolte nell’indagine nonché copia dei tabulati relativi alla calciatrici cosiddette “formate” tesserate per le varie società.

Acquisiva altresì documentazione presso il Settore Tecnico e provvedeva all’audizione del sig. Umberto FERRINI, Delegato del Calcio a 5 Femminile da Febbraio 2021, e Angelo MONTESARDI, Arbitro Benemerito Responsabile della Can5 nella Stagione sportiva 2020.21.

Ottenuta dalla Procura Generale dello Sport del CONI una prima proroga del termine di conclusione delle indagini, la Procura Federale, ritenute accertate una molteplicità di violazioni, provvedeva a contestarle ai soggetti e alle Società coinvolte con la comunicazione di chiusura indagini del 2.11.2021.

A seguito della notifica della C.C.I. il sig. Marcello FIORE e le sig.re Carmen GIGLIOTTI, Celeste TRIMARCHI, Barbara PARISI nonché il CUS COSENZA, trovato con la Procura l’accordo sulla misura sanzionatoria, accedevano all’istituto di cui all’art. 126 del C.G.S..

Analoga soluzione veniva adottata dal sig. Giovanni MAULÀ, in proprio ed in qualità di Presidente e legale rappresentante della A.S.D. FUTSAL RIONERO, mentre il sig. Giuseppe AUDIA, Presidente dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE, presentava breve memoria, accompagnata da un docum nto, che l’Organo requirente non riteneva idonea a scalfire l’impianto accusatorio. Quest’ultimo provvedeva quindi al deferimento dei soggetti dianzi indicati e delle relative società di appartenenza, contestando loro i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza dell’11.01.2022, provvedevano al deposito tempestivo di memoria, per il tramite dell’avv. Jennyfer Bevilacqua, il sig. Giuseppe AUDIA, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE, il sig. Giovambattista BONASSO, il sig. Fabio PIGNANELLI e la sig.ra Angela PERRUCCI. Con la ridetta memoria il sig. AUDIA rappresentava di essere stato autorizzato dalla Divisione Calcio a 5 a svolgere le funzioni di allenatore durante la stagione sportiva 2020-21 nel mentre gli altri tesserati della SANGIOVANNESE sostenevano che esistesse un accordo orale con la Divisione per derogare sia il numero di giocatrici da indicare in lista sia il numero delle “formate” che avrebbero dovuto partecipare alla gara. Il sig. Martino PORTOVENERO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. FUTSAL RIONERO, depositava una delega in favore dell’avv. Vittorio Brienza priva sia di firma autografa che di sottoscrizione per autentica. Infine, la sig.ra Marzia Sapone, attualmente Presidente della Società A.S.D. NEW CAP 74, depositava, solo sabato 8.01.2022, breve memoria nell’interesse della Società rappresentata e dei sigg.ri Mario MASTRONARDO e Michael CERVELLERA con la quale sosteneva la legittimità dell’operato dei tesserati coinvolti.

Il dibattimento

All’udienza dell’11.01.2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, il Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale e l’avv. Jennyfer Bevilacqua per il Giuseppe AUDIA, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE, nonché per i sigg.ri Giovambattista BONASSO, Fabio PIGNANELLI e la sig.ra Angela PERRUCCI.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, riscontrata la tempestiva notifica degli avvisi di fissazione dell’udienza di discussione, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Buonocore Emilio, 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi di inibizione;

- per il sig. Mattiello Ciro, 4 (quattro) mesi di inibizione;

- per il sig. Procida Claudio, 6 (sei) mesi di inibizione;

- per il sig. Gaio Massimiliano, 8 (otto) mesi di inibizione;

- per la sig.ra Trocchia Anna, 13 (tredici) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Vivolo Pasquale, 9 (nove) mesi di inibizione;

- per il sig. Portovenero Martino, 12 (dodici) mesi di inibizione;

- per il sig. Audia Giuseppe, 6 (sei) mesi di inibizione;

- per il sig. Bonasso Giovambattista, 20 (venti) giorni di inibizione;

- per il sig. Pignanelli Fabio, 8 (otto) mesi di inibizione;

- per la sig.ra Perrucci Angela, 9 (nove) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Mastronardo Mario, 20 (venti) giorni di inibizione; - per il sig. Cervellera Michael, 4 (quattro) mesi di inibizione;

- per la società ASD Woman Napoli C5, 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Calcio Sangiovannese, euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda; - per la società ASD New Cap 74, euro 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda.

Prendeva poi la parola e l’avv. Jennyfer Bevilacqua per il Giuseppe AUDIA, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE, nonché per i sigg.ri Giovambattista BONASSO, Fabio PIGNANELLI e la sig.ra Angela PERRUCCI la quale, dopo aver ribadito la validità e l’efficacia del provvedimento di deroga ottenuto dal Presidente Audia dalla Divisione Calcio a 5, mai revocata, si riportava alla memoria depositata in atti, ribadendo l’eccezione di incompetenza del T.F.N., e concludeva per il proscioglimento di tutti i suoi rappresentati.

La decisione

Preliminarmente si ritiene di dover dichiarare la tardività della memoria depositata sabato 8 gennaio 2022 dalla sig.ra Marzia Sapone, attualmente Presidente della Società A.S.D. NEW CAP 74, nell’interesse della Società rappresentata e dei sigg.ri Mario MASTRONARDO e Michael CERVELLERA. Ciò in considerazione del fatto che le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, con la decisione n. 35/CFA/21-22, hanno confermato l’indirizzo, peraltro già espresso nelle decisioni delle Sezioni Unite nn. 23/2020-2021 e 72/2020-2021, secondo il quale “In applicazione dei princìpi e delle norme generali del processo civile, in virtù del rinvio esterno risultante dal combinato disposto dell’art. 3, comma 2, del CGS, e dell’art. 2, comma 6, del CGS Coni, anche nel processo sportivo trova applicazione l’articolo 155, quinto comma, cpc, tale per cui, ai fini del computo dei termini, il sabato è considerato festivo; per l’effetto, rispetto al termine a ritroso previsto dall’art. 103, comma 1, CGS, e scadente il sabato (da calcolarsi in giorni non liberi), è tardiva la memoria che sia stata depositata da una delle Parti (nello specifico, la Procura) il sabato stesso anziché il venerdì precedente”. Considerato che l’udienza si è tenuta martedì 11 gennaio 2022, l’ultimo giorno utile per il deposito delle memorie di cui all’art. 85, comma 1, CGS, era venerdì 7 gennaio.

Osserva il Tribunale, innanzitutto, che le violazioni di cui al deferimento che ha dato origine al presente procedimento disciplinare sono relative a Società e tesserati appartenenti alla Divisione Calcio a 5, militanti nel Campionato Nazionale di serie A/2 e riguardano la stagione sportiva 2020-21.

La Procura Federale ha ritenuto di dover de erire, tra gli altri, una molteplicità di tesserati i quali, svolgendo la funzione di Dirigente Accompagnatore Ufficiale per la Società di appartenenza, hanno sottoscritto distinte “incomplete”, cioè mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”. L’obbligatorietà dell’indicazione di tali soggetti nelle distinte di gara di cui all’art. 61 delle N.O.I.F. è regolato dall’art. 66 delle N.O.I.F. stesse e, nella specie, dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020-21 del 6 Luglio 2020 della Divisione Calcio a 5 che, tra l’altro, espressamente richiama l’ultimo articolo citato delle N.O.I.F..

Ritiene il Collegio che pur rappresentando le rispettive Società di appartenenza, come previsto dai citati art. 66 delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020-21 del 6 Luglio 2020 della Divisione Calcio a 5, i tesserati che rivestono la qualifica di Dirigente Accompagnatore Ufficiale nelle distinte consegnate a i Direttori di gara ai sensi dell’art. 61 delle N.O.I.F., non possano essere sanzionati in relazione agli specifici addebiti di cui si è appena detto per due ordini di considerazioni:

1 – in primo luogo non è rinvenibile, nella normativa endofederale, alcun precetto che imponga al Dirigente Accompagnatore Ufficiale di consegnare al Direttore di gara distinte complete in ogni loro parte. L’unico obbligo che sussiste in capo al Dirigente stesso è quello di certificare, nello svolgimento della sua funzione di rappresentante della Società di appartenenza, come previsto dalle norme già citate in precedenza, che quanto riportato sulla distinta, da lui sottoscritta, non costituisca falso ideologico. A titolo meramente esemplificativo egli non potrà, quindi, inserire in distinta, quale partecipante alla gara, un atleta squalificato o non regolarmente tesserato attestando il contrario, quale medico sociale un soggetto che non sia tale o un allenatore non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, dovendone, in diversa ipotesi, risponderne disciplinarmente tanto egli stesso quanto la Società di appartenenza. La ratio della norma sopra richiamata è infatti quella di fornire all’arbitro della gara l’elenco delle persone che “possono” accedere al recinto di gioco, avendone quindi titolo, elenco che deve risultare veridico, con esclusione pertanto di responsabilità, non prevista come già evidenziato, in caso di produzione di un’eventuale distinta incompleta che, diversamente, potrà determinare conseguenze in capo alla società laddove abbia contravvenuto a specifici dettami previsti per la relativa competizione. Ad ulteriore conferma di tale assunto sovviene il dettato di cui al comma 5 dello stesso art. 61 NOIF, laddove prevede, espressamente, una responsabilità in capo all’accompagnatore ufficiale che sottoscrive la distinta qualora dichiari falsamente il regolare tesseramento di un calciatore inserito in elenco

2 - per quanto attiene alle violazioni in esame, vale a dire quelle relativa alla sottoscrizione di distinte incomplete per i motivi dianzi evidenziati, gli artt. 61 e 66 delle N.O.I.F. e il C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020-21 del 6 Luglio 2020 della Divisione Calcio a 5 prevedono specifiche sanzioni a carico delle Società ma non dei loro tesserati. Si potrebbe ipotizzare una responsabilità del legale rappresentante della Società per il principio di “immedesimazione organica” o per “culpa in vigilando” ma il Collegio ritiene non di dovere approfondire l’argomento in questa sede posto che per le contestazioni de quibus nessun legale rappresentante delle Società coinvolte, ad eccezione della ASD WOMAN NAPOLI di cui si dirà appresso, è stato attinto dal deferimento della Procura Federale. Dunque le Società di appartenenza di quei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali che hanno presentato al Direttore di gara distinte “incomplete” perché mancanti dell’indicazione del medico sociale e/o dell’allenatore e/o dell’operatore sanitario e/o del numero minimo di calciatrici da inserire in distinta di gara e/o del numero minimo di calciatrici “formate”, dovranno rispondere a titolo di “responsabilità propria” delle violazioni contestate dalle Procura Federale così riqualificata la contestata responsabilità oggettiva.

In conseguenza di quanto sin qui evidenziato, ritiene questo Tribunale di dover assolvere da ogni addebito loro ascritto, così come precisato nell’atto di deferimento, il sig. PORTOVENERO Martino, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. FUTSAL RIONERO, i sigg.ri BONASSO Giovambattista, PIGNANELLI Fabio e PERRUCCI Angela, all’epoca dei fatti tutti tesserati dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE svolgenti le funzioni di Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, nonché i sigg.ri MASTRONARDO Mario e CERVELLERA Michael, all’epoca dei fatti entrambi Dirigenti Accompagnatori Ufficiali dell’A.S.D. NEW CAP 74.

Per converso, per le svariate violazioni contestate dalla Procura Federale in tema distinte “incomplete”, dovranno essere sanzionate, a titolo di responsabilità propria, le rispettive Società di appartenenza dei Dirigenti Accompagnatori Ufficiali assolti. Rilevato la Società A.S.D. FUTSAL RIONERO, prima dell’incolpazione, ha ritenuto di dover concordare la sanzione con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 C.G.S., Il Collegio ritiene equo sanzionare le restanti Società, A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE e A.S.D. NEW CAP 74, con le ammende così come quantificate in dispositivo non potendosi più disporre la perdita della gara a tavolino, prevista dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020-21 del 6 Luglio 2020 della Divisione Calcio a 5 per l’ipotesi in cui una Società non abbia inserito in distinta il numero minimo di calciatrici formate, stabilito, per la stagione di interesse, nel numero minimo di sei.

Con riferimento a tale ultimo aspetto la difesa dell’A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE e dei suoi tesserati, nella memoria difensiva depositata prima dell’udienza di discussione, ha eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza di questo Tribunale e la violazione del principio del “ne bis in idem” ritenendo che l’unico legittimato a sanzionare fatti relativi allo svolgimento e alla partecipazione alla gara sia il Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 65 del C.G.S.. In particolare la violazione del principio del “ne bis in idem” si verificherebbe ove questo Tribunale si dovesse pronunciare su fatti e situazioni che il G.S. avrebbe, a detta del difensore, già giudicato e non sanzionato. Ritiene il Tribunale che entrambe le eccezioni vadano disattese in quanto infondate. Per quanto attiene alla pretesa incompetenza del TFN, osserva il Collegio che lo stesso, in sede nazionale, come nella specie, o in sede territoriale, è il “Giudice precostituito per legge” a giudicare sui deferimenti della Procura Federale ai sensi dell’art. 118 del C.G.S.. Nessuna norma specifica limita l’esercizio dell’azione disciplinare del Procuratore Federale, se non l’ipotesi di denuncia anonima, e quindi lo stesso è ben legittimato ad avviare l’azione disciplinare su fatti e circostanze che non siano già stati oggetto di precedente giudizio. La mancata pronuncia del G.S. su fatti per i quali avrebbe avuto legittimazione a decidere, non potrà mai comportare un giudizio implicito di non colpevolezza sugli stessi. La mancata pronuncia, esplicita, del G.S. sui fatti oggetto del deferimento pone quindi nel nulla l’eccezione relativa alla pretesa violazione del principio del “ne bis in idem”.

Peraltro, concludendo, Il D.L.19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge n. 280/2003, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", indica all’art. 2, comma 1, quali questioni siano riservate all'ordinamento sportivo e precisamente: “ a) il corretto svolgimento delle attività sportiveed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”. Identica disposizione è ripresa dall’art. 4, comma 1, del Codice CONI, secondo cui: “È attribuita agli organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni”. Nell’ambito della giurisdizione così delineata, avuto riguardo all’interesse generale dell’Ordinamento sportivo, “il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai giudici sportivi territoriali” (art. 79, CGSFIGC).

Quanto al sig. AUDIA Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della ASD SANGIOVANNESE, il Tribunale, alla luce della documentazione versata in atti, non ritiene raggiunta la prova della violazione allo stesso ascritta nel capo di incolpazione per i motivi appresso specificati. Occorre preliminarmente osservare che la condotta nella sua materialità, come contestata nell’atto di deferimento, di aver svolto di fatto le funzioni di allenatore nella stagione sportiva 2021/2021, ha trovato piena conferma sia nella documentazione acquisita nella fase istruttoria da parte della Procura Federale, sia nelle stesse memorie difensive prodotte dalla ASD SANGIOVANNESE. Occorre però rilevare che, all’esito della notifica della CCI, il sig. AUDIA ebbe a depositare, nei termini di rito, una comunicazione della LND a termini della quale veniva concessa al predetto l’autorizzazione a svolgere le funzioni di allenatore, previa presentazione all’arbitro della suddetta autorizzazione. A seguito di tale produzione documentale alcun accertamento ulteriore in ordine all’efficacia ed alla validità temporale di tale autorizzazione è stato effettuato da parte della Procura Federale e, pertanto, in mancanza di qualsivoglia contestazione in ordine all’efficacia, quantomeno temporale, di tale atto, peraltro proveniente da Organo istituzionale all’uopo deputato, lo stesso deve ritenersi idoneo ad escludere la violazione ascritta al sig. AUDIA che pertanto va prosciolto da ogni addebito.

Il Tribunale ritiene invece che debba essere dichiarata la responsabilità dei sigg.ri BUONOCORE Emilio, MATTIELLO Ciro, PROCIDA Claudio, GAIO Massimiliano, TROCCHIA Anna e VIVOLO Pasquale, nonché della società ASD WOMAN NAPOLI, per quanto agli stessi ascritto con le precisazioni appresso indicate.

Con l’atto di deferimento, la Procura Federale ha contestato al sig. BUONOCORE, all’epoca dei fatti Presidente della ASD WOMAN NAPOLI, plurime e reiterate violazioni commesse nella stagione sportiva 20/21, meglio descritte nei capi di incolpazione riportati in premessa e relative, in particolare, all’utilizzo in gare del campionato di calcio a 5, serie A/2 di calciatrici non ancora tesserate, di soggetti non tesserati e privi della prescritta autorizzazione ed iscrizione ad albi quali  allenatori ufficiali della società, di soggetti non tesserati o comunque non abilitati ed iscritti ad albi quali sanitari/massaggiatori della squadra, di soggetto tesserato quale dirigente, indicato come medico sociale della squadra, nonché di aver sottoscritto una distinta di gara indicando come allenatore e come operatore sanitario soggetti non abilitati e non iscritti all’albo del settore tecnico e di aver consentito lo svolgimento di n. 6 gare di campionato senza la presenza di un medico, sia nella propria panchina sia in quella avversaria e senza la presenza di un’ambulanza.

Ritiene il Collegio che le condotte ascritte al sig. BUONOCORE debbano ritenersi provate con assoluta certezza in virtù della copiosa ed esaustiva produzione documentale della Procura Federale che ha dato contezza delle plurime e reiterate violazioni contestate nell’atto di deferimento.

Appare infatti indubitabilmente ascrivibile al legale rappresentante della società sportiva l’osservanza delle modalità di tesseramento da effettuare conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, come disposto dall’art. 32 co. 2 CGS, nonché grava sul medesimo legale rappresentante il rispetto dell’obbligo in capo alle società sportive di avvalersi solo di calciatori tesserati ai sensi dell’art. 7 co. 1 dello Statuto Federale e di tecnici, così come qualificati nel Regolamento del Settore Tecnico, iscritti nei rispettivi albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 23 co. 1 NOIF, osservando altresì, prima delle gare, gli adempimenti di cui all’art. 61 NOIF ed impiegando calciatori tesserati muniti di idoneità all’attività sportiva, ai sensi dell’art. 43 NOIF, e coperti da assicurazione ai sensi dell’art. 45 NOIF.

Dalla documentazione versata in atti, tra cui assumono particolare valenza dimostrativa le distinte di gara di cui ai capi di incolpazione, si evince pertanto per tabulas la responsabilità del deferito in relazione a tutte le violazioni allo stesso ascritte. Sotto il profilo sanzionatorio, la sistematicità della condotta posta in essere con plurime e reiterate violazioni impone irrogarsi la sanzione di cui al dispositivo.

Analogamente il Tribunale ritiene accertata la responsabilità dei sigg.ri Ciro MATTIELLO e Claudio PROCIDA, all’epoca dei fatti dirigenti della ASD WOMAN NAPOLI, per aver svolto, in occasione delle gare indicate nell’atto di deferimento, le funzioni di allenatore, in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione ed iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 23 co. 1 NOIF in relazione agli art. 28 e 39 del regolamento del Settore Tecnico.

Anche relativamente a tali addebiti sono state prodotte dalla Procura evidenze documentali, tra le quali assumono particolare valenza dimostrativa le relative distinte gara che confortano l’assunto accusatorio, ad esclusione, relativamente alla posizione del sig. PROCIDA Claudio, delle contestazioni di cui alla lett. b) n. 3) e 4), trattandosi di distinta incompleta per la quale ci si riporta alle argomentazioni sopra espresse, che ne impongono il proscioglimento.

Sotto il profilo sanzionatorio, trattandosi di violazione reiterata per 6 gare per MATTIELLO ed 8 per PROCIDA, al quale peraltro è altresì contestata la sottoscrizione di una distinta di gara infedele, il Collegio ritiene di aggravare le sanzioni richieste dalla Procura Federale e provvedere come da dispositivo.

Quanto al sig. GAIO Massimiliano, all’epoca dei fatti dirigente della ASD WOMAN NAPOLI, il Collegio, alla luce delle evidenze documentali prodotte dalla Procura, ritiene il deferito responsabile delle incolpazioni ascritte - ad esclusione di quanto contestato al capo c) relativamente alle distinte “incomplete”, per il quale si impone il proscioglimento - per aver svolto in n. 6 gare della stagione sportiva 2020/2021 le funzioni di operatore sanitario/massaggiatore della squadra in assenza di regolare tesseramento, nonché della prescritta abilitazione ed iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, in violazione dell’art. 23 co. 1 NOIF in relazione all’art. 31 del regolamento del Settore Tecnico. Sanzione equa si ritiene essere quella di cui alle conclusioni del rappresentante della Procura Federale, come da dispositivo.

Anche le condotte ascritte alla sig.ra TROCCHIA Anna, all’epoca dei fatti calciatrice della ASD WOMAN NAPOLI, devono ritenersi provate alla luce dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale ad esclusione di quanto contestato al capo b) relativamente alle distinte “incomplete” per le quali si impone il proscioglimento; le evidenze documentali hanno dato contezza delle plurime e reiterate violazioni commesse dalla deferita, la quale in n. 11 gare di campionato della stagione sportiva 20/21, ha indebitamente svolto la funzione di sanitario/massaggiatore in assenza di regolare tesseramento e del necessario titolo abilitativo, in violazione dell’art. 23, comma 1, NOIF in relazione all’art. 31 del regolamento del Settore Tecnico; dalle distinte di gara versate in atti è emerso altresì che la calciatrice ha sottoscritto distinte di gara infedeli relative a n. 6 gare di campionato, indicando tecnici (allenatore – medico sanitario/massaggiatore) non abilitati e comunque non iscritti al relativo albo, nonché, in occasione della gara FUTSAL RIONERO – WOMAN NAPOLI del 18.10.20, indicato una calciatrice in posizione irregolare, in quanto non ancora tesserata. La pluralità e reiterazione delle violazioni impone di discostarsi dalle richieste della Procura Federale ritenendosi equa la sanzione come da dispositivo.

Va, infine, dichiarata la responsabilità del sig. VIVOLO Pasquale, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della ASD WOMAN NAPOLI, limitatamente alla sottoscrizione delle distinte di gara nelle quali sono state impiegate in posizione irregolare le calciatrici Jimenes Lopez e Mazzella Roberta, in quanto non ancora tesserate, nonché “tecnici” (allenatori – sanitari/massaggiatori) non iscritti al relativo albo. Relativamente alla sottoscrizione di distinte incomplete, richiamando le sopra espresse argomentazioni, se ne dispone il proscioglimento. Dalle evidenze documentali ed in particolare dalle distinte versate in atti consegue l’affermazione della responsabilità disciplinare del deferito nei limiti sopra indicati per la quale si ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

Quanto alla società ASD WOMAN NAPOLI ne va dichiarata la responsabilità ̀ diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante ed ai suoi tesserati, nonché la responsabilità propria ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2020-21 del 6 Luglio 2020 della Divisione Calcio a 5.

La gravita ̀,  pluralità e reiterazione delle violazioni, commesse in favore e nell’interesse della società sportiva si riflettono sulla determinazione della sanzione, che, in adesione alla richiesta della Procura Federale, il Collegio ritiene equo quantificare come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Portovenero Martino, Audia Giuseppe, Bonasso Giovambattista, Pignanelli Fabio, Perrucci Angela, Mastronardo Mario, Cervellera Michael.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Buonocore Emilio, anni 2 (due) e mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Mattiello Ciro, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Procida Claudio, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per il sig. Gaio Massimiliano, mesi 8 (otto) di inibizione;

- per la sig.ra Trocchia Anna, giornate 15 (quindici) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

- per il sig. Vivolo Pasquale, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Woman Napoli C5, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 4.700,00 (quattromilasettecento/00) di ammenda;

- per la società ASD Calcio Sangiovannese, euro 1.200,00 (milleduecento/00) di ammenda; - per la società ASD New Cap 74, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

I RELATORI   

 

Giammari Camici                                                                                                               

Antonella Arpini

      

                                                                                         IL PRESIDENTE

 Carlo Sica

Depositato in data 19 gennaio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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