Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0031/CSA del 31 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 24.10.2023
Impugnazione – istanza: - Cavese 1919 SSD a.r.l.
Massima: Ridotta la squalifica al calciatore da 2 a 1 giornata di gara “Per avere protestato all'indirizzo della Terna e rivolto espressione blasfema nei confronti di un avversario.”…Ciò posto, il comportamento tenuto dal tesserato della Società reclamante, per come emergente dal referto dall’Assistente dell’Arbitro n.1, risulta, comunque, censurabile in ragione del prolungato atteggiamento protestatario, da lui perpetrato anche facendo indebito ingresso sul terreno di gioco, seppur la condotta risulti mitigata, anche ai sensi dell’art.13, comma 2, del C.G.S., avendo, il calciatore, raggiunto la terna arbitrale al termine della gara abbia per porgere le proprie scuse. Per altro verso non risultano, invece, integrati gli estremi per l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art.13, comma 1, lett. a), del C.G.S., poiché la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, volta ad evidenziare un comportamento o fatto ingiusto altrui, non trova conferma negli atti ufficiali di gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 211/CSA del 4 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. 124 dell’11.04.2023
Impugnazione – istanza: A.S.D. Real Aversa 1925
Massima: Ridotta la squalifica da 2 a 1 giornata di gara al calciatore “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara” in quanto la condotta posta in essere deve essere qualificata come meramente antisportiva, poiché caratterizzata anch’essa da una sostanziale unicità, nonché brevità, essendosi concretizzata in una manifestazione di critica, dissenso e protesta, tuttavia sicuramente censurabile, in quanto espressa con toni sconvenienti e del tutto fuori luogo, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei requisiti di cui alle circostanze attenuanti ex art. 13 del C.G.S.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 206/CSA del 28 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 123 del 4 aprile 2023
Impugnazione – istanza: Como 1907 S.r.l.
Massima: Ridotta da 2 ad 1 giornata di gara la squalifica al calciatore per aver pronunciato nei confronti dell’arbitro la parola “scandalo”…Rileva in tal senso il complessivo comportamento tenuto dal tesserato il quale, a seguito dell’espulsione comminata a seguito della frase pronunciata, ha abbandonato il campo rapidamente e senza proteste, senza turbare né l’andamento né il clima della gara e, al termine della stessa, si è recato spontaneamente nello spogliatoio dell’Arbitro per manifestargli le proprie scuse e il proprio rispetto e per assumere la propria responsabilità.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 297/CSA del 13 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 304 DIV del 5 maggio 2022
Impugnazione – istanza: - Delfino Pescara 1936 S.p.A.
Massima: Ridotta la squalifica da 2 ad 1 gara effettiva al calciatore per doppia ammonizione, ma non per aver pronunciato una espressione blasfema…Occorre premettere che l’espressione blasfema è stata udita soltanto dai due collaboratori della Procura federale presenti alla gara, i quali hanno dichiarato di trovarsi, «rispettivamente, vicino la panchina locale e tra le due panchine, a circa due metri di distanza». Gli stessi verbalizzanti hanno infatti dato atto che la «quaterna arbitrale», da loro interpellata, ha dichiarato di non avere sentito nulla. Opera quindi il II° periodo dell’art. 61, comma 1, C.G.S., secondo cui “gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale”; tra essi va certamente compreso il rapporto del collaboratore della Procura federale (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 170/CSA/2021-2022), che è comunque un atto in sé valutabile, essendo destinato a confluire nella documentazione ufficiale di gara. La norma su menzionata – letta in combinato disposto con il I° periodo, secondo cui “i rapporti degli ufficiali di gara o del commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” – va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di gara sono di per sé soli idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di attendibilità da parte del giudicante (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 244/CSA/2021-2022). Ciò esposto, questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia da accogliere, in quanto i fatti rappresentati dai collaboratori della Procura federale non sono provati, attesa la non accertata distanza di essi dal luogo dell’accaduto (il tunnel di ingresso agli spogliatoi), che dà adito ad incertezza nella complessiva ricostruzione dell’evento. Ed invero, trovandosi i due verbalizzanti in posti diversi («rispettivamente, vicino la panchina locale e tra le due panchine a circa due metri di distanza»), è implausibile che entrambi fossero collocati a distanza di due metri, come invece riferito.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 199/CSA del 10 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51/CS del 16.02.2022
Impugnazione – istanza: - Porto d’Ascoli s.r.l. S.S.D.
Massima: Ridotta da 2 ad 1 giornata la squalifica al calciatore che: “reagisce all’esultanza provocatoria dell’allenatore avversario animando pericolosamente il contesto del gioco, rivolgendosi successivamente nei confronti della terna dicendo che cazzo fate voi”…Il calciatore espulso, infatti, in conseguenza dell’esultanza provocatoria alla quale l’allenatore della squadra avversaria si era lasciato andare proprio davanti alla panchina del Porto d’Ascoli, comportamento, questo, per il quale egli è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica, ha protestato nei confronti della terna arbitrale, ricorrendo all’uso di un’espressione rozza e certamente biasimevole. Ritiene questa Corte che, avuto riguardo alle circostanze specifiche del caso in esame ed al fatto che si tratti di una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara posta in essere dal calciatore in reazione immediata al comportamento provocatorio e ingiusto dell’allenatore avversario, la sanzione della squalifica di due giornate, che costituisce minimo edittale ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., possa essere ridotta a una giornata effettiva di gara, con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., la cui applicazione è espressamente fatta salva dallo stesso art. 36, comma 1, cit.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 151/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 149/Div del 20 dicembre 2021 e, segnatamente, avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) gare effettive inflitta al calciatore A.F. in relazione alla gara Gubbio – Aquila 1902 Montevarchi, giocatasi in data 19 dicembre 2021, valevole per il campionato di Serie C – girone B – stagione sportiva 2021-2022
Impugnazione – istanza: - Aquila Montevarchi 1902 S.r.l.
Massima: Ridotta da 2 ad 1 la giornata di squalifica al calciatore “per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, nel tentativo di recuperare il pallone, colpiva un avversario con i tacchetti all’altezza del polpaccio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale)”….Lo stesso direttore di gara ha avuto modo di precisare che “il grave fallo di gioco si è verificato in seguito ad un tentativo di recuperare il pallone in cui tuttavia è stato colpito con i tacchetti, nella parte posteriore della gamba (tendine d’achille), un calciatore avversario”. Il thema disputandum del presente procedimento è limitato alla qualificazione del fatto ed alla correlata corretta quantificazione della giusta sanzione da infliggere al calciatore Sig. Amatucci: ambito di indagine, questo, del resto, così già correttamente delimitato dalla stessa difesa del reclamante. Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco e, tuttavia, lo stesso è avvenuto – come anche attestato dal direttore di gara – in relazione al tentativo di recuperare il pallone, in occasione di un contrasto di giuoco. Inoltre, l’assunto posto a base della decisione di prime cure – ossia che l’avversario sia stato colpito all’altezza del polpaccio – non trova conforto negli atti ufficiali di gara, dai quali si evince (cfr. specificazione del direttore di gara) che l’impatto si è verificato a livello del tendine d’achille. Da siffatto chiarimento sembra, dunque, potersi desumere che il piede del calciatore A. è rimasto basso, nel tentativo di recuperare la palla e non già di colpire l’avversario.Sembra, in definitiva, potersi escludere, nella condotta del calciatore Sig. A., una intenzionalità aggressiva, violenta, volta a recare danno fisico all’avversario (e, difatti, questi non ha riportato alcuna conseguenza e lesione). Insomma, alla luce dalla descrizione dell’episodio, come refertata dal direttore di gara, ritiene, questo Collegio, che possa escludersi, in capo alla condotta del calciatore di cui trattasi, un atteggiamento connotato da violenza. La qualificazione corretta dell’episodio appare, pertanto, quella di condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS. Quanto alla concreta misura della sanzione ritiene, questo Collegio, che complessivamente considerato l’episodio, alla luce della dinamica dello stesso e valorizzata quale ulteriore specifica circostanza attenuante l’assenza di alcuna conseguenza lesiva, anche momentanea, per il calciatore avversario, a giudizio di questa Corte sanzione congrua per il calciatore Sig. A. è quella della squalifica per una giornata effettiva di gara.