Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0077/CFA del 22 Gennaio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale n. 0096/TFNSD-2023-2024
Impugnazione – istanza: – – sigg.ri P.D.- S.C. - SSDARL Tivoli Calcio 1919/Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dell’incolpato. Al riguardo si osserva che, in effetti, sia la CCI che il deferimento sono state indirizzate a …. presso il suo legale e nel domicilio eletto presso quest’ultima, mentre, nel caso del Sig. …, sono avvenute esclusivamente presso la SSDARL Tivoli Calcio 1919. Al di là della possibilità di considerare regolare tale notifica - tenuto conto della posizione di “Patron” di fatto della società, per quanto si dirà oltre, e di conseguenza, informato dei fatti riguardanti la società - in ogni caso si osserva che tale eccezione risulta formulata per la prima volta nell’atto di reclamo, mentre non ne viene fatto cenno nella memoria difensiva redatta per l’udienza di primo grado del 26.10.2023 nell’interesse della Sig.ra …. In tale sede risulta costituito anche il Sig. … che si è difeso esclusivamente nel merito, sottoponendo a critica l’istruttoria della Procura e contestando la partecipazione alle condotte di cui al deferimento. Veniva pertanto negata sotto ogni profilo la partecipazione alla vicenda….L’eccezione relativa al difetto di comunicazione degli atti interni al procedimento, formulata per la prima volta in appello, deve, pertanto, considerarsi inammissibile. E’ pur vero che il … lamenta di non avere potuto partecipare in sede istruttoria risultando convocato un altro soggetto al suo posto. Tuttavia, anche in relazione a tale profilo, il Collegio ritiene di condividere quanto affermato sul punto dal Tribunale ovvero che, pur essendo venuto a conoscenza del procedimento disciplinare a suo carico e, in particolare, pur attinto dalla CCI, non ha poi chiesto di essere sentito. A tale conclusione si aggiunge che il …, anziché chiedere alla Procura di essere sentito, ha preferito rendere una dichiarazione testimoniale sottoscritta dallo stesso in data 28.08.2023 e depositata in atti con la memoria difensiva prodotta nell’interesse di … per il tramite del proprio difensore, Avv. …, con pec del 30.08.2023, con cui l’interessato ha in ogni caso preso posizione sui fatti al medesimo ascritti per mezzo della dichiarazione testimoniale allegata dalla deferita … alla prima memoria depositata ai sensi dell’art. 123 CGS. Parimenti, e come sopra evidenziato, dopo essere venuto a conoscenza del deferimento, si è difeso in primo grado anche nel merito delle accuse e accettando il contraddittorio, come risulta dal mandato difensivo conferito all’Avv. … con la dichiarazione di nomina di difensore di fiducia del 16 ottobre in atti, in seguito alla quale il predetto legale ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 83 C.G.S. nel procedimento innanzi al Tribunale per l’udienza del 26 ottobre 2023 difendendosi nel merito e sconfessando la sua posizione di “Patron” della società e ritenendo indimostrata la partecipazione alla vicenda de qua. Di qui l’infondatezza del motivo in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Tali conclusioni trovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla garanzia del contraddittorio all’interno del procedimento disciplinare, ha più volte evidenziato che i termini a difesa sono previsti nell’interesse della parte e solo questa può dolersi della loro violazione. Per principio generale, che si ricava dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di nullità degli atti processuali (artt. 156 e ss. CPC), nel caso in cui la parte a beneficio della quale il termine a difesa è posto – e, dunque, ai fini che qui interessano, il deferito – non eccepisca la sua violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile, ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all’eccezione dando prova che il mancato rispetto del termine non le ha procurato alcuno svantaggio. La nullità (anche extraformale) è, così sanata e il giudizio potrà procedere verso la decisione finale. La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali (v. Sezione II, n. 65/2019-2020; Sezione I, n. 0084/2022-2023; Sezioni unite, n. 97/2020-2021). Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Sezione I, n. 84/2022-2023 che richiama Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). Nel caso di specie, il fatto che la comunicazione degli atti del procedimento sia avvenuta presso la società non ha impedito al deferito di venirne a conoscenza tanto che, in vista dell’udienza innanzi al Tribunale federale, il deferito medesimo, oltre a conferire mandato a rappresentarlo ad un difensore, ha comunque depositato una tempestiva memoria, esponendo articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria; in tal modo esplicando piena attività difensiva.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 20 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 35 del 5 settembre 2023
Impugnazione – istanza: – Procura federale interregionale/Sig. G.V.
Massima: Riformata la decisione del TFT che aveva dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della società in quanto correttamente notificato all’indirizzo sociale, essendo stata depositata solo successivamente alla stesso la nomina dell’avvocato…poiché dall’esame della documentazione versata in atti (cfr. produzione documentale nel fascicolo di primo grado), è possibile evincere che l’interlocuzione tra la Procura federale e la società U.G. Manduria Sport in occasione dell’invio, da parte della Procura federale, della comunicazione di conclusione delle indagini (mail pec del 6 giugno 2023 ore 17:00) e della successiva richiesta, a firma “Vinci”, di trasmissione di tutti gli atti del procedimento (mail pec del 7 giugno 2023 ore 19:27) è avvenuta “verso” e “da[l]” la casella pec della società sportiva U.G. Manduria Sport, identificata con il seguente indirizzo e-mail: “manduriasport@pec.it” e, quindi, mediante utilizzo da parte - rispettivamente e a seconda del caso - del soggetto mittente e del soggetto destinatario del mezzo di comunicazione (posta elettronica certificata) specificamente indicato dall’art. 53 CGS, nell’ambito dei procedimenti di giustizia sportiva, come modalità esclusiva di comunicazione degli atti nei confronti della società e, mediante questa, nei confronti dei tesserati (fatta salva l’ipotesi in cui costoro comunicano un diverso indirizzo di posta elettronica certificata, art.53, comma 2, CGS). Ciò posto, la richiesta formulata con la mail pec del 7 giugno 2023 ore 19:27 di trasmissione di tutti gli atti del procedimento, a firma “…” (formulata, quindi, incontestatamente dal sig. …, all’epoca dei fatti Presidente della U.G. Manduria Sport e suo legale rappresentante) - ma inviata, come innanzi evidenziato, dall’indirizzo pec della società sportiva – era accompagnata dalla nomina quale difensore di fiducia dell’avv. …, all’indirizzo pec del quale si chiedeva di trasmettere la documentazione richiesta, senza alcuna specificazione circa la portata della nomina del detto difensore quale difensore di fiducia (cioè senza indicazione che la nomina in parola fosse riferita al solo sig. … o riguardasse anche la società), di tal che appare convincente la prospettazione della reclamante Procura, secondo cui detta nomina dovesse essere intesa, in mancanza di elementi contrari, come riferita – si ripete – sia al sig. … che alla società sportiva. Conseguentemente, l’invio del successivo atto di deferimento, in danno del sig. … e della società sportiva da questo rappresentata, innanzi al giudice sportivo è stato correttamente indirizzato alla casella pec dell’avv. …, che la Procura federale ha coerentemente identificato come difensore sia del sig. Giuseppe Vinci che della società U.G. Manduria Sport. La Corte osserva, altresì, che la copia della procura versata in atti (v. atti del fascicolo del procedimento di primo grado), nella quale il conferimento della procura al difensore vien fatto “in proprio” dal sig. …., pur recando la data “7.6.2023”, ha acquisito valore di “data certa opponibile” solo a distanza di quasi due mesi dall’invio dell’atto di deferimento qui in contestazione, risultando depositata dall’avv. … in data 04/08/2023, unitamente alla memoria difensiva. Conclusivamente, deve ritenersi che la Procura federale ha correttamente inviato l’atto di deferimento all’indirizzo pec indicato dal sig. …., all’epoca Presidente della società sportiva e dotato dei poteri di rappresentanza, sia con riguardo al predetto che con riguardo alla U.G. Manduria Sport, con conseguente valida instaurazione del contraddittorio nell’ambito del procedimento di giustizia sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 156/TFN - SD del 13 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 20773/309 pf 22-23/GC/SA/mg del 6 marzo 2023, depositato in data 8 marzo 2023, nei confronti della società ASD Castellammare Calcio - Reg. Prot. 136/TFN-SD
Massima: E’ improcedibile il deferimento per essere stato inviato l’avviso di conclusione indagini ad una pec di altra società. È pacifico che, per errore scusabile, si intende quello che non è cagionato da colpa, neppure minima, del soggetto caduto in errore e che, per questo motivo, risulterebbe giustificabile. Peraltro, la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini; essa mira ad evitare che le intervenute decadenze per decorso di termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza minima colpa; la sua concedibilità presuppone, pertanto, una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l’oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti, ovvero per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare del destinatario dell’atto, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, in fine e comunque, un errore non imputabile alla parte (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 20.07.2022 n. 6384). Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, ove si consideri che la causa che ha comportato l’invio della CCI diretta al sig. De Simone ad una PEC diversa da quella della società destinataria risulta imputabile ad un errore del notificante. Conseguentemente, non risultando notificata al sig. D. la CCI nel termine dettato dall’art. 123 CGS, a causa della mancata realizzazione della procedura ex art. 53, comma 5, CGS, il procedimento disciplinare non può che essere dichiarato improcedibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 155/TFN - SD del 13 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 20768/308pf 22-23/GC/SA/mg del 6 marzo 2023, depositato in data 8 marzo 2023, nei confronti della società ASD Spartak Futsal Femminile - Reg. Prot. 135/TFN-SD
Massima: E’ improcedibile il deferimento per essere stato inviato l’avviso di conclusione indagini ad una pec di altra società. È pacifico che, per errore scusabile, si intende quello che non è cagionato da colpa, neppure minima, del soggetto caduto in errore e che, per questo motivo, risulterebbe giustificabile. Peraltro, la rimessione in termini per errore scusabile costituisce un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini; essa mira ad evitare che le intervenute decadenze per decorso di termini perentori possano danneggiare la parte che vi sia incorsa senza minima colpa; la sua concedibilità presuppone, pertanto, una situazione normativa confusa oppure uno stato di incertezza per l’oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma o, ancora, per contrasti giurisprudenziali esistenti, ovvero per il comportamento equivoco, contraddittorio o comunque non lineare del destinatario dell’atto, idoneo ad ingenerare convincimenti non esatti o, in fine e comunque, un errore non imputabile alla parte (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 20.07.2022 n. 6384). Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, ove si consideri che la causa che ha comportato l’invio della CCI diretta alla sig.ra O. ad una Pec diversa da quella della società destinataria risulta imputabile ad un errore del notificante. Conseguentemente, non risultando notificata alla sig.ra O. la CCI nel termine dettato dall’art. 123 CGS, a causa della mancata realizzazione della procedura ex art. 53, comma 5, CGS, il procedimento disciplinare non può che essere dichiarato improcedibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 154/TFN - SD del 13 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 20766/307pf 22-23/GC/SA/mg del 6 marzo 2023, depositato in data 8 marzo 2023, nei confronti della società ASD Futsal Rionero - Reg. Prot. 134/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 1.000,00 alla società per la violazione da parte dell’art. 53, comma 5, CGS, recante disposizioni sulla modalità di comunicazione degli atti a mezzo Pec, al soggetto proprio tesserato. Tale norma, per quel che qui interessa, così testualmente recita: “gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative tra loro: (omissis) 2) nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all’indirizzo della società dell’ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente. In caso di mancata trasmissione all’interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri l’impossibilità”. Era accaduto che la società ASD Futsal Rionero, nel corso della ss 21/22, non aveva affidato la conduzione tecnica della squadra di Calcio a 5 ad un soggetto abilitato dal Settore Tecnico, sicché la Procura Federale, aperto il fascicolo ed espletate le necessarie indagini, ritenuta la sussistenza delle incolpazioni, aveva notificato la Comunicazione di conclusione delle indagini (CCI) al sig. P., all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società e ritenuto responsabile della violazione, presso la sede della stessa, non essendo l’incolpato più tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento, giusto il dato normativo sopra richiamato. La notifica era effettuata presso la Pec della società dell’ultimo tesseramento, ma quest’ultima non aveva dato prova di aver ritualmente trasmesso la comunicazione all’interessato, di guisa che la Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 130/TFN - SD del 16 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15365/178pf22-23 GC/SA/mg del 27 dicembre 2022, depositato il 4 gennaio 2023, nei confronti del Sig. G.P. + altri - Reg. Prot. 108/TFN-SD
Massima: E’ improcedibile il deferimento perché le notifiche da parte della procura federale sono state inviate ad indirizzo pec diverso dal vigente indirizzo Pec della società, come modificato, in data 15 luglio 2022, in occasione di un cambio di denominazione sociale…Appare pertanto evidente che tutte le comunicazioni effettuate in questo procedimento devono ritenersi irrituali e non conformi al dettato di cui all’art. 53 CGS, non essendo state eseguite presso l’indirizzo Pec formalmente comunicato dalla società in data 15.7.22, nonché in data 9.9.22, in occasione del tesseramento della calciatrice deferita, quindi in epoca precedente all’instaurazione del presente procedimento. In virtù di dette evidenze documentali, il Tribunale, tralasciando ogni considerazione in ordine alle cogenti tempistiche procedimentali, non ritiene di poter accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla Procura Federale. Come è noto la giurisprudenza endofederale, così come quella ordinaria, riconoscono la possibilità di una rimessione in termini per errore scusabile, ritenendola però un istituto di carattere eccezionale, atteso che introduce una deroga al principio della perentorietà dei termini; a norma dell’art. 37 del Codice del Processo Amministrativo, mutuabile ai fini della definizione dell’istituto, “il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”. Alla luce di tali principi, l’istituto non appare applicabile al caso di specie, essendo noto all’ufficio di Procura, in quanto rinvenibile nei documenti ufficiali acquisiti nel corso dell’attività istruttoria, il corretto indirizzo Pec presso il quale, ai sensi dell’art. 53 CGS, effettuare le relative comunicazioni. Nella vicenda in esame, la società ha infatti tempestivamente e correttamente comunicato agli Organismi federali il nuovo indirizzo Pec, sia nella richiesta di modifica della denominazione sociale, sia nella richiesta di tesseramento della calciatrice (peraltro oggetto del presente procedimento), come si evince dalla documentazione versata in atti dalla stessa Procura Federale. Sotto tale profilo, occorre ricordare che l’art. 53 CGS prescrive che “tutti gli atti del procedimento (…) sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata; (…) per le persone fisiche, all’indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza comunicato all’atto di tesseramento; (…) per le società, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all’atto dell’affiliazione o del rinnovo della stessa”. L’indicazione di diversa Pec risultante dalla visura della Camera di Commercio, peraltro aggiornata al 19.7.22, non può assumere pertanto alcuna rilevanza in sede di procedimento disciplinare, essendo tale documento del tutto eccentrico rispetto al dettato dell’art. 53 CGS. Ritiene pertanto il collegio che l’irritualità di tutte le notifiche effettuate alle parti, e, in particolare, le convocazioni per le disposte audizioni, la comunicazione di conclusione indagini, il deferimento e, da ultimo, l’avviso di fissazione dell’udienza, imponga una pronuncia di improcedibilità del deferimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN - SD del 22 Dicembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri S. P. A.e F. B. - Reg. Prot. n. 52/TFN-SD
Massima:….considerato che al momento dell’instaurazione del procedimento il sig. …. era tesserato presso la ASD Aprilia Racing, le notifiche allo stesso sono state regolarmente eseguite presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza, mentre le notifiche eseguite al sig. …. sono state regolarmente eseguite presso l’indirizzo di residenza dello stesso a mezzo raccomandata postale. Va sottolineato che, nel caso di specie, l’art. 53 comma 5 lett.a), n.1, CGS FIGC, contrariamente all’ipotesi di cui al n. 2 del medesimo articolo, non obbliga la società a fornire all’organo procedente la prova dell’avvenuta comunicazione all’interessato, dovendosi, quindi, presumere, proprio in ragione del rapporto di tesseramento in atto al momento dell’instaurazione del procedimento (stagione sportiva 2021/2022), che il deferito sia stato pienamente informato degli atti del presente procedimento.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0051/CFA del 1 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare di cui al Com. Uff n. 0060 del 19.10.2022
Impugnazione – istanza: Sig. E.C. - Procura Federale
Massima:…le SS.UU. non hanno mai ritenuto statuire che la notifica non effettivamente consegnata potesse comunque considerarsi di per sé perfezionata per effetto della domiciliazione prevista dall’art. 53, comma 1, C.G.S.. Piuttosto, le SS.UU. hanno precisato che proprio l’art. 53, comma 5, lett. a), n. 1) introduce una modalità di comunicazione che “non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima” (così in particolare CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022). Ancora, le medesime SS.UU. hanno poi aggiunto che “occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione”. Esattamente come nel nostro caso. Semmai, proseguono assai opportunamente le SS.UU., è “necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione”. Ma la conseguenza di simili statuizioni, del tutto condivisibili - ed è questo il punto centrale - non è il perfezionamento di una notifica non concretamente eseguita. Bensì il diverso istituto della rimessione in termini ex art. 50, comma 5, C.G.S.. Per questo, nel caso trattato dalla CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022 si statuiva che avendo la Procura Federale “fatto tutto ciò che era in suo dovere fare”, doveva trovare applicazione l’ulteriore “principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20)” con la conseguenza di impedire la violazione del termine decadenziale di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. e, all’opposto, di consentire che la comunicazione trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società portasse all’accoglimento di una istanza di rimessione in termini presentata dalla Procura Federale (con autorizzazione, se del caso, ad una notificazione con ogni mezzo anche in deroga all’art. 53, comma 1, C.G.S.). Le decisioni CFA SS.UU., dec. nn. 66 e 67 del 21.2.2022, dunque, non portavano alle conclusioni cui giunge la Procura Federale, ovvero di considerare perfezionata una notifica non effettiva. Esse avevano lo scopo di trovare un corretto punto di equilibrio che consentisse, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa, di assicurare “la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti” (cfr. ancora CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022; nello stesso senso, sia pure in ambito di non tesserati, si veda ancor più di recente la decisione del Tribunale federale 0088/TFNSD-2022-2023 del 24.11.2022). Ed è proprio la reale conoscenza dell’atto che qui pacificamente manca. Con l’ulteriore decisiva annotazione che, nel caso oggi in discussione, la Procura Federale non risulta aver proposto alcuna istanza di rimessione in termini che consenta oggi alla Corte di salvarne le comunicazioni e gli atti non perfezionatisi. Neppure decisivo può poi dirsi il richiamo operato dalla Procura Federale all’art. 53, comma 3, C.G.S. posto che, nel caso in questione, il menzionato obbligo di comunicare la variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata doveva ritersi assorbito dalla prevalenza del comma 4 dello stesso art. 53 C.G.S… Il sig. E., infatti, come già si è detto, si era trasferito alla S.S.D. United Riccione S.r.l., società non professionistica, dal 5 luglio 2022 e il conseguente inserimento nell’organigramma di tale società al pari della relativa registrazione, con il nuovo ruolo, nell’anagrafe federale aveva valenza certamente sostituiva della comunicazione prevista dal 3 comma dell’art. 53 C.G.S.. In altri termini, posto che il tesseramento presso la S.S.D. United Riccione S.r.l. doveva necessariamente essere accompagnato dalla nuova domiciliazione del sig. Emilio Capaldi presso la nuova società di appartenenza (proprio ai sensi dell’art. 53, 4 comma, C.G.S.), tale registrazione assorbiva qualunque altra comunicazione. Peraltro, ove pure si ritenesse, e lo si è già accennato, che il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 53 C.G.S. siano di difficile lettura, una tale evenienza non può deporre a scapito del tesserato, quanto meno in assenza di altri elementi sintomatici di una relativa intenzione di sottrarsi alla notifica. Risulta evidente, in altri termini, che la mancata ricezione delle comunicazioni della Procura Federale non può essere imputata al sig. E.. Per contro, è vero che la Procura Federale è caduta oggettivamente in errore (probabilmente anche in ragione del comportamento del U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.) nel non aver utilizzato lo strumento principe per l’individuazione del domicilio di un tesserato: ovvero l’anagrafe federale in cui sono censiti tutti i tesserati FIGC. Ove la Procura Federale avesse interrogato l’anagrafe federale (e non le visure camerali) si sarebbe presumibilmente accorta della nuova domiciliazione del sig. E. e avrebbe potuto trarne ogni utile considerazione ai fini dell’integrazione delle notifiche, ove ritenute ancora opportune. Del resto, depone nel senso sopra detto lo stesso dubbio che la Procura Federale ha dimostrato di aver avuto, là ove ha ripetutamente chiesto alla società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. di dar prova dell’avvenuta trasmissione degli atti al sig. E., senza però ricevere risposta ad opera della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. La Procura Federale, pur nel richiamato contesto di non facile interpretazione dell’art. 53 C.G.S., non doveva dunque affidarsi esclusivamente alle visure camerali, senza ottenere riscontro dalla società sportiva e senza trovare conforto delle proprie valutazioni nell’anagrafe federale. A contorno di quanto accaduto, semmai, è vero che deve essere censurato il comportamento della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. che, oltre ad incorrere nella pacifica violazione di cui all’art. 53, comma 1, lett. a), n. 1 (per non avere trasmesso le comunicazioni ricevute al sig. E. C.), risulta aver mancato nel riscontrare le legittime richieste di chiarimento della Procura Federale stessa. Quasi che la predetta società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. volesse - qui sì in contrasto anche con l’art. 4, comma 1, C.G.S. - ingenerare l’errore della Procura Federale e lasciare comunque che il sig. E.subisse un inconsapevole procedimento disciplinare. Le superiori considerazioni, in conclusione, portano a dover ritenere nulle le notifiche compiute nei confronti del sig. E., ivi incluse quelle di comunicazione della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n 0060 del 19.10.2022, con conseguente applicazione dei principi derivanti dall’art. 327, comma 2, c.p.c. e pertanto con piena ammissibilità del reclamo del sig. E. Ritenuto ammissibile il reclamo, esso va accolto sotto duplice profilo. Innanzitutto, non può non rilevarsi l’intervenuta decadenza della Procura Federale dai termini di cui agli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, C.G.S.. Al sig. E. non risultano notificati né l’avviso di chiusura delle indagini, né ancora il deferimento d’incolpazione, con conseguente accoglimento del motivo proposto dal reclamante sig. E.sub paragrafo 2 del reclamo. Peraltro, il reclamo merita di essere esaminato e accolto anche nel merito, non ultimo al fine di chiarire - in funzione nomofilattica un equivoco che sembra avere comunque accompagnato l’intera vicenda. Dispone invero il paragrafo 5 della norma transitoria dell’art. 32 C.G.S. che “La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter”. La norma ora richiamata fa eco, in via appunto transitoria, alla regola prevista a regime dal comma 5-ter del nuovo art. 32 C.G.S. come modificato dal C.U. n. 206/A del 17.3.2022. Secondo tale comma 5-ter dell’art. 32 C.G.S. “Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%”. La disposizione va letta in combinazione con i commi 8 e 9 dell’art. 20 -bis N.O.I.F. come modificato dal C.U. n. 205/A del 17.3.2022 (parallelo proprio al C.U. n. 206/A riguardante l’art. 32 C.G.S.). Invero, dopo aver richiamato (al comma 8) il doppio termine previsto dal procedimento (15 giorni iniziali per la presentazione della documentazione più 15 giorni aggiuntivi per l’eventuale regolarizzazione), l’art. 20-bis, comma 9, N.O.I.F. precisa che “Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6”. Il plesso normativo ora detto, allora, è chiaramente rivolto a distinguere tra mero ritardo sanabile, da una parte, e mancata produzione vera e propria di documenti, dall’altra. Mancata produzione che si trasforma (ma solo questa), una volta scaduto il termine concesso, in assenza dei requisiti non più regolarizzabile e non più superabile da prova contraria. Per tale via, la nuova normativa tiene effettivamente conto delle difficoltà incontrate in passato dalla Co.A.P.S. nei procedimenti di attestazione dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria e soprattutto degli stessi interventi di sollecito di questa Corte che aveva segnalato l’assenza di gradualità nelle sanzioni e l’ingiusta equiparazione tra ritardo di pochi giorni (senza possibilità di sanatoria) e vera e propria assenza di documentazione o peggio presentazione di dichiarazioni non veritiere (si veda in argomento la decisione CFA SS.UU. 0043/CFA-2021-2022 sul caso U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. a seguito della quale il legislatore federale ha sentito l’esigenza di rivedere la normativa in commento). A valle della riforma, dunque, il mero ritardo, se contenuto nell’ambito del termine aggiuntivo disciplinato dagli art. 32, comma 5ter, C.G.S. e 20-bis, comma 8, N.O.I.F., non assume alcuna autonoma valenza lesiva delle regole di lealtà, correttezza e probità, essendo per l’appunto prevista una relativa espressa sanatoria. Sanatoria dalla quale residua la sola sanzione pecuniaria a carico della società quale monito (o presidio) volto a far rispettare il più possibile la tempistica data dalla Co.A.P.S nel proprio procedimento. E questa, si noti, è la medesima interpretazione offerta anche dalla Co.A.P.S. se è vero che nella richiesta di integrazione inviata proprio alla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. in data 10.6.2022 (Prot. 19437 / SS 21-22 Co.A.P.S.) così si legge: “Ferma l’eventuale applicabilità della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter C.G.S., l’inutile decorso dell’ulteriore termine concesso ai fini dell’integrazione documentale, ovvero la rilevata carenza di documentazione probatoria relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e/o di solidità finanziaria comporterà, da parte di questa Commissione, l’inoltro alla Procura Federale della comunicazione di cui all’11° comma dell’art. 20-bis cit., per ogni successiva determinazione di competenza”. Nella prospettiva della Co.A.P.S., dunque, solo un eventuale inutile decorso del termine aggiuntivo avrebbe potuto consolidare le ragioni di un inoltro alla Procura Federale degli esiti (a quel punto evidentemente negativi) della verifica compiuta. E ciò, ai fini della valutazione della eventuale ricorrenza di ulteriori sanzioni previste dall’art. 32, commi 5-quater e seguenti, C.G.S., se del caso anche con applicazione dei principi dettati in materia di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S.. Ma, nel caso che qui occupa, il termine per la regolarizzazione era stato opportunamente sfruttato e l’esito del procedimento operato dalla Co.A.P.S. era tornato ad essere positivo, senza enunciazione ad opera della Co.A.P.S. stessa di comportamenti inadempienti dei soggetti interessati dalla procedura (cui eventualmente collegare altre sanzioni disciplinari), e sempre ferma la sola sanzione pecuniaria ex art. 32, comma 5-ter, C.G.S. a carico della società. Per tali ragioni, dunque, non appare accoglibile la tesi del Tribunale federale che riconosce tout court la violazione dei principi di correttezza di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. pur in presenza di una procedura che - ferma la sola sanzione pecuniaria già ricordata consente espressamente lo sfruttamento di un doppio termine e la sanatoria del comportamento tenuto dalla società oggetto di verifica. Ma non solo. Anche a voler superare quanto sin qui detto, sovviene una ulteriore annotazione comunque assorbente rispetto al caso concreto. Stando alla documentazione disponibile, e in particolare a quanto risulta dal documento conclusivo di verificazione rilasciato dalla Co.A.P.S. (Prot. 205/SS 22-23 del 4/7/2022), è vero che la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. aveva depositato per la prima volta la documentazione presso la Commissione in data 21.5.2022, cioè taluni giorni dopo l’allontanamento del sig. E.ad opera proprio società sportiva (cfr. quanto detto a proposito delle comunicazioni di esonero). In un simile quadro, la Procura Federale non può ritenere di aver provato, per via della richiamata procura speciale, che il sig. E. fosse proprio il soggetto delegato dalla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. a curare il deposito della detta documentazione alla Co.A.P.S., né che egli fosse destinatario della lettera di integrazione (con indicazione del termine aggiuntivo) inviata dalla Co.A.P.S. alla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. in data 10.6.2022….Quand’anche si volesse accedere ad una ricostruzione capace di ritenere ancora vigente la procura institoria citata dalla Procura Federale, appare davvero difficile configurare il comportamento in concreto esigibile dal sig. E.. Non si comprende, in realtà, in cosa potesse concretizzarsi l’obbligo di vigilanza contestato dalla Procura Federale e poi accolto dal Tribunale federale. Il sig. E.era stato esonerato (documento questo disponibile anche prima del reclamo del sig. E.) ed era stato persino diffidato a non interferire ulteriormente con le vicende della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. Vi era comunque un amministratore unico, il sig. N.(altro elemento agli atti di primo grado), sicuramente coinvolto nella procedura e in grado di decidere i comportamenti da tenere…. Dunque, il sig. N.era indubitabilmente l’unico soggetto in grado di ottenere e produrre la documentazione richiesta dal Co.A.P.S., con davvero poco spazio di intervento per l’odierno reclamante sig. E..In conclusione, non appare sostenibile un generico obbligo di vigilanza del sig. E.nei confronti della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. dal quale far poi scaturire la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S.. Nessun rimprovero può essere mosso al sig. E.e la decisione del Tribunale federale deve essere annullata con conseguente assoluzione del reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.88/TFN - SD del 24 Novembre 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 7762/814pf21-22/GC/GR/ff del 29 settembre 2022 nei confronti del sig. P.B. - Reg. Prot. 56/TFN-SD
Massima: Il deferimento è inammissibile poiché non è stata fornita la prova da parte della procura, nonostante sia stata emessa apposita ordinanza in tal senso alla prima udienza, che il deferito, non più tesserato, abbia ricevuto il deferimento, poiché gli atti sono stati notificati presso la sua ultima società e non vi è prova che quasta li abbia trasmessi al deferito….La Procura Federale, risulta aver utilizzato, per l’inoltro degli atti relativi al procedimento (CCI e deferimento), la PEC della ASD Spezia Calcio Femminile, sul presupposto che fosse l’ultimo indirizzo utile per raggiungere il deferito, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 53 comma 5, lett. a), n. 2 del CGS che consente di effettuare le comunicazioni agli interessati, non più tesserati, presso l’indirizzo di posta certificata della società dell’ultimo tesseramento. Tuttavia, in questi casi la Società, ha l’obbligo di trasmettere tali comunicazioni all’interessato, onde garantirgli la necessaria conoscenza degli atti a lui indirizzati per garantirgli il diritto ad una regolare difesa. Nel caso di specie la disposizione codicistica prevede che la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, dandone prova all’organo procedente, che a sua volta è tenuto ad acquisirla. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l’impossibilità, in assenza di costituzione del deferito, di ritenere regolarmente perfezionata la notifica dei predetti atti e, quindi, la regolare instaurazione del contraddittorio. In fattispecie identica la giurisprudenza endofederale di secondo grado ha statuito che “Tale modalità di comunicazione non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima” (Corte Federale d’Appello, SS.UU., dec. n. 67 del 21 febbraio 2022). Ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie la predetta procedura non può dirsi perfezionata. Infatti, quanto prodotto dalla Procura Federale in data 9 novembre 2022 vale a dire screenshot di una conversazione avvenuta all’interno di una chat “end to end” tra un interlocutore sconosciuto, presumibilmente riconducibile alla Società ASD Spezia Calcio Femminile ed un terzo soggetto estraneo ai fatti - di cui il deferito sarebbe stato “espressione” - nella quale risulta allegato un file ed un messaggio che recita testualmente “Invio mail con il deferimento di ….. Fate avere il tutto”, non può essere considerato in alcun modo elemento in grado di dimostrare l’avvenuta trasmissione degli atti sig. Paolo Bartolini e la conseguente ricezione e conoscenza degli stessi. Il Collegio ritiene evidente che non vi sia prova, espressamente richiesta dalla disciplina dettata per i soggetti non tesserati, che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non potendosi, in tal caso, neanche ricorrere ad eventuali presunzioni al fine di ritenere perfezionate le notifiche della CCI (con conseguente successivo decorso del termine per depositare memoria o essere ascoltato) e del deferimento; presunzioni, al limite, giustificate solo in ragione del sussistente rapporto di tesseramento fra società e persona fisica. Né, nel caso di specie, il Tribunale ritiene possibile, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattimento, rimettere in termini la Procura Federale, considerando errore scusabile quello nel quale è incorso l’Organo inquirente, analogamente a quanto previsto nel precedente giurisprudenziale sopra indicato. Infatti il rappresentante della Procura Federale, all’udienza del 17 novembre 2022, ha ritenuto che la documentazione versata in atti a seguito del disposto incombente istruttorio, comprovasse l’avvenuta comunicazione al deferito ex art. 53, comma 5, lett. a), n. 2 CGS, tanto da insistere nelle conclusioni indicate in deferimento e, conseguentemente, chiedere l’irrogazione della sanzione al deferito che, tuttavia, non risulta provato abbia mai avuto conoscenza del deferimento. Non sussistono, quindi, i presupposti per ritenere che la Procura Federale sia incorsa in un errore scusabile.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0044/CFA del 21 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 31 del 27.10.2022
Impugnazione – istanza: Sig. B.L.
Massima: Il deferimento è regolarmente notificato perché inviato alla PEC che il calciatore in sede di audizione ha indicato per ricevere tutte le comunicazioni, a nulla rilevando la notifica presso la società che non lo avrebbe messo a conoscenza.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0040/CFA del 31 Ottobre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia n. 27/TFT-2022-2023 del 07/10/2022
Impugnazione – istanza: F.P./Procura federale interregionale
Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’avviso di conclusioni indagini e del deferimento per essere stati questi notificati ad un domicilio diverso da quello eletto.….l’avvenuta costituzione del deferito nel giudizio di primo grado sana, in ogni caso, il vizio di notifica degli atti. Non vi sono ragioni, infatti, per non fare applicazione, anche nel caso di specie, del principio di diritto - che, com’ noto, travalica i confini dell’ordinamento sportivo - in forza del quale il vizio di un atto processuale è sanato se l’atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83 /2021-2022). Lo scopo dell’atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l’atto è occorso (v. ex multis, Cass., sez. VI-I, 27.6.2017, n. 16014), attraverso il combinarsi dell’atto invalido con un atto ulteriore, destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell’atto viziato.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0019/CFA del 31 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio, di cui Com. Uff. n. 451 del 22.07.2022
Impugnazione – istanza: Sig. B.F. -S.S. Atletico Lazio A.S.D.-Procura Federale
Massima: Infondata è l’eccezione di lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per non aver il deferito avuto comunicazione del presente procedimento a suo carico, “giacché le credenziali di accesso all’indirizzo PEC della Società S.S. Atletico Lazio A.S.D. non erano nella [sua] disponibilità materiale”. Ne avrebbe quindi appreso l’esistenza solo occasionalmente il 13/05/2022 “all’esito di un’audizione eseguita nel mese di maggio u.s. attinente ad un altro procedimento”, in quanto è suo onere curare la posta elettronica…Si impone a questo punto l’esame del valore legale della notificazione effettuata via PEC. È noto che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva (Modalità di comunicazione degli atti) “ Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.”. In modo commendevole, pertanto, il Legislatore federale ha prescelto la posta elettronica certificata come strumento unico dedicato alle comunicazioni degli atti previsti dal Codice, con valore legale equivalente – e sostitutivo - a quello di una raccomandata inviata per il tramite del servizio postale con avviso di ricevimento. Al riguardo, di recente, la Corte di Cassazione (ord. n. 31045/2021), ha precisato, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, che la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica e che la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna rappresentano prove legali (ord. n. 7083/2022), atteso che la PEC permette non solo di rendere opponibile a terzi l'invio del messaggio e la sua data, ma anche di certificare il contenuto dei messaggi trasmessi e gli allegati. Su tale presupposto non può dirsi violato neppure l’art. 6 della CEDU, come invece ritenuto dal reclamante, posto che tale norma conforma il principio del giusto processo ed il corollario equilibrio tra l’esigenza di porre regole di accesso alle impugnazioni e l'esigenza di un equo processo, al fatto che sia depositata in giudizio la prova delle avvenute notifiche. Come è ben avvenuto nel caso di specie. Tale principio è ben noto alla difesa del sig. …, atteso che egli stesso ha depositato in atti la PEC trasmessa con le relative ricevute di accettazione e avvenuta consegna della richiesta di accesso, per attribuirvi valore di prova del contenuto e degli allegati. L’indirizzo della Corte nomofilattica è al riguardo cristallino: la notifica all’indirizzo PEC della società [debitrice] rimasta contumace in primo grado, è ritualmente perfezionata non potendo ritenersi nulla solo perché il legale rappresentante della società non aveva provveduto a visionarla. Nello specifico, era stato dedotto a difesa che il legale rappresentante della società, inattiva dal 2009, non era a conoscenza dell’esistenza della PEC attribuita alla società. Parimenti esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC fosse finita in posta indesiderata (c.d. “spam”) (Cass. n. 17968 del 23.06.2021): “lo strumento della notificazione telematica degli atti giudiziari civili ed amministrativi (oltre che degli atti stragiudiziali) appartiene al know how di ogni operatore commerciale - e per lui, dei suoi ausiliari - stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici” (Cass 17958/2021). Il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752/2020; Cass. Sez. L. 21/05/2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03/01/2017, n. 31; Cass. civ. Sez. VI-1, 07/07/2016, n. 13917). “Il riferimento normativo sul punto è rappresentato dagli artt. 6 e 48 del D. Lgs. 82/2005 a norma dei quali: “le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente." Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida” (così art. 6 seconda parte D.Lgs. 82/2005 cit.); la trasmissione telematica di comunicazioni e/o di documenti informatici per via telematica, che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvengono mediante la posta elettronica certificata ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta”. Conclude la Suprema Corte «E’ un onere del ricevente assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, in particolare rientra nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta elettronica (delegato dal titolare, che ne ha la responsabilità) il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario”. Non cambia l’orientamento nel caso di casella “piena” e conseguente avviso “ il messaggio è stato rifiutato dal sistema” che produca come effetto che il difensore della parte non abbia avuto notizia, considerando ciò una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza, che non può produrre effetti sul notificante (Cass. Sez. V, sent. n. 7029/2018). Il caso del sig. …. è sovrapponibile ai principi espressi dalla Corte nomofilattica. Il processo sportivo risponde ad esigenze di celerità. Su tale presupposto, il Codice di Giustizia Sportiva prevede all’art. 53 che tutte le notificazioni debbano essere eseguite tramite PEC all’indirizzo indicato dalle Società all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa. V’è di più: il comma 5 dell’art. 53 pone in capo alla Società l’obbligo di trasmettere ai singoli interessati tesserati le comunicazioni ricevute, sanzionandone l’omissione. Tanto rilevante è l’argomento, che con Comunicato Ufficiale n. 264 del 19.04.2021, la LND ha rammentato a tutte le Società non professionistiche e a tutti i tesserati, che dal 1° luglio 2021 sarebbe entrato in vigore il cit. art. 53 CGS, affinché a nessuna Società sfuggisse l’adempimento. Al pari, dunque, del caso trattato dalla Cassazione con ord. n. 7083 del 3 marzo 2022 (ove il legale rappresentante di una società asseriva di non essere a conoscenza dell’esistenza della PEC attribuita alla società stessa), il sig. … sostiene violato il principio del contraddittorio e, conseguentemente, il proprio diritto di difesa, sull’assunto che le credenziali di accesso all’indirizzo PEC della Società S.S. Atletico Lazio A.S.D. non sarebbero state nella propria disponibilità materiale (e dunque sarebbe stato impossibilitato alla loro conoscenza). Tale giustificazione è ininfluente dato che non peritarsi di conoscere o affidare ad altri le credenziali non lo esime dalla conoscenza delle comunicazioni certificate ritualmente consegnate, essendo onere tanto del tesserato quanto della Società mantenere funzionale la posta certificata, leggerne il contenuto e trasmettere le comunicazioni agli interessati. Il fatto che il sig. …. – tesserato, presidente e l.r.p.t. all’epoca dei fatti e dunque onerato per conto della Società – non abbia letto/aperto/fatto aprire la casella di posta certificata, qualunque ne fosse la ragione, deve imputarsi alla sua stessa negligenza o a condotta non conforme agli obblighi di correttezza del presidente di una Società. Né egli ha fornito prova che la mancata conoscenza derivasse da fatto non imputabile a sè medesimo. La difesa del sig. … ha depositato documentazione medica consistente in richieste di analisi cliniche (24/5/2022), due referti (13/12/2021 e 25/3/2022, esame obiettivo del torace eseguito a domicilio), e pagamento di tichet sanitario (24/5/2022 ore 11:27), dai quali non emerge uno stato di forza maggiore/impossibilità, ma si evince unicamente che in talune singole date sono state emesse richieste mediche, pagati ticket e sostenuti accertamenti in giornata al proprio domicilio (peraltro date differenti da quelle in cui il sig. …. è stato convocato per le audizioni, che si rammentano: 18/3/2022, 21/3/2022 e 24/3/2022). Per le ragioni esposte non risulta violato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. Al contrario, il comportamento del reclamante (a ben vedere il sig. Volpi ha ricevuto conoscenza delle comunicazioni PEC tanto che, a seguito della notifica della conclusione delle indagini al medesimo indirizzo certificato del …. – atleticolazio@pec.it - ha inviato propria memoria in data 22/04/2022), integra ai sensi dell’art. 53 CGS una violazione della Società sanzionata ex art. 8, sfuggita all’esame tanto della Procura che del primo Giudice. Al riguardo il comma 6 del ridetto art. 53 impone alla Società “l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato” disponendo in caso di mancata trasmissione da parte della Società che “ nei confronti della stessa possano essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, tranne che non ne dimostri la impossibilità”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 36/TFN - SD del 19 Settembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 465/622 pf 21- 22/GC/SA/mg del 6 luglio 2022 nei confronti dei sigg.ri C.D.C.A.R., D.O. e R.T.R. - Reg. Prot. 1/TFN-SD
Massima: E’ improcedibile il deferimento se non regolarmente notificato. Ciò premesso, il Tribunale non può non rilevare che la remissione in termini concessa con l’ordinanza n. 006/TFNSD-2022-2023 resa in data 28 luglio 2022 non ha avuto buoni effetti, atteso che la rinnovazione della comunicazione del deferimento è avvenuta nella residenza a suo tempo dichiarata dai tre calciatori, peraltro e nel frattempo trasferitisi anche all’estero. Conseguentemente, non può non rilevarsi che l’atto di deferimento non risulta notificato nel termine concesso dal Tribunale e, quindi, va dichiarato improcedibile. Tuttavia, dall’esame degli atti del procedimento, appare emergere la possibile violazione, da parte della società Città di Sestu C5 SSD arl, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 53 CGS per non aver trasmesso ai tre ex tesserati la comunicazione dell’atto di deferimento, nonché la sua responsabilità oggettiva per le violazioni contestate ai tre tesserati nel presente procedimento la cui sussistenza, in via incidentale, non appare preclusa dalla odierna dichiarazione di improcedibilità. A tali fini il Tribunale ritiene di dover rimettere gli atti alla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 12/TFN - SD del 1 Agosto 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 762/568pf 21-22/GC/SA/mg dell'8 luglio 2022 nei confronti del sig. O.K. e della società USD Brianza Olginatese - Reg. Prot. 5/TFN-SD
Massima: A mente dell’art. 53, comma 5, lett. a) n. 2, CGS, nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento e gli atti gli siano stati notificati all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento, la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, dandone prova all’organo procedente. Nel caso in esame, il procedimento è stato instaurato in data 21 marzo 2022 (data di iscrizione nel registro dei procedimenti), allorquando il calciatore stesso, in relazione alla revoca del tesseramento avvenuta il 21 febbraio 2022, non era più tesserato per tale Società. La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta essere stata notificata al calciatore a mezzo pec della Società in data 25 maggio 2022. Stessa considerazione va fatta per le notifiche del deferimento e dell’avviso di convocazione, avvenute con la stessa modalità di cui sopra, rispettivamente l’8 e l'11 luglio 2022. In tale preciso contesto, non vi è prova, come peraltro dichiarato dalla Procura Federale, che la Società abbia assolto all’obbligo di trasmettere al calciatore O.K. le comunicazioni che lo avevano riguardato, sicché è da ritenersi che l’odierno deferito non abbia avuto conoscenza del procedimento; il che comporta il mancato instaurarsi del contraddittorio, impeditivo all’esame del merito del deferimento per la posizione del calciatore. Al riguardo questo Tribunale non intende discostarsi da quanto già statuito con la propria decisione n. 84/TFN/2021-2022 del 17 gennaio 2022 e da quanto sancito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’appello n. 67/CFA/2021-2022 del 21 febbraio 2022, disponendo che, gli atti del procedimento vanno pertanto restituiti alla Procura Federale per il seguito di competenza, in quanto, secondo l’orientamento del giudice federale di seconde cure, la mancata trasmissione degli atti all’interessato, da parte della società, non è imputabile alla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 122/TFN - SD del 13 Aprile 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 4858/360 pf21-22/GC/gb del 10 gennaio 2022 nei confronti dei sigg.ri C.D., G.R. e della società Aurora Pro Patria 1919 Srl - Reg. Prot. 91/TFN-SD
Massima:…. il Tribunale deve osservare l’apparente irritualità delle notifiche effettuate nei confronti del … Dalla documentazione in atti emerge che, sin dall’instaurazione del procedimento disciplinare, era noto lo status detentivo del predetto…Successivamente anche l’atto di deferimento veniva notificato al dott. ….. presso la società sportiva, nonché presso l’indirizzo pec dell’avv. ….. Alla luce di tali circostanze, non è stata fornita la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non tesserato e ristretto, per quanto è dato sapere, in regime di custodia cautelare. Nella fattispecie in esame la comunicazione degli atti e ̀ avvenuta ai sensi dell’art. 53 co. 5 n. 2, che si perfeziona con la consegna, a cura della società destinataria, alla persona fisica cui sono destinati e quindi deve concretizzarsi nella loro reale conoscenza da parte di quest’ultima, al fine di garantire il corretto contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, per l’esercizio delle facoltà difensive allo stesso riservate.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 91/TFN - SD del 01 Febbraio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4698 /396BISpf20-21/GC/blp del 28 dicembre 2021 nei confronti dei sigg.ri N.M. e L.S. - Reg. Prot. 90/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il deferimento nei confronti del consigliere della società per il tardivo invio dell’atto di conclusione indagini. Nell'esaminare la posizione del deferito risulta, dai corposi documenti allegati all'atto del deferimento, già richiamati nell'avviso di conclusioni di indagini, che nella scheda censimento del dirigente, in qualità di Vice Presidente di ASD Corigliano Calabro (sino alle dimissioni del 10 ottobre 2020), risultava indicata la residenza in S….. (Cz), Via …... Indirizzo, questo, ben noto alla Procura Federale al punto che, dopo la mancata presentazione del deferito all'audizione del 9 marzo 2021, convocato alla pec del sodalizio calcistico, la stessa Procura provvedeva alla seconda convocazione per l'audizione per il giorno 16 marzo 2021 anche tramite telegramma inviato alla su menzionata residenza in S.. In data 18 marzo 2021, Poste Italiane Spa segnalava che il telegramma non era stato recapitato in quanto "destinatario sconosciuto". Alla luce di detta ultima precisazione, sarebbe stato onere della Procura Federale formalizzare una richiesta di acquisizione di certificato di residenza del signor …., sia al fine di reiterare eventualmente l'avviso di convocazione all'audizione, sia in vista dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e della relativa comunicazione all'incolpato. Senonché, tale richiesta non risulta in atti. Ciò nonostante, l'avviso di conclusione delle indagini datato 12 aprile 2021, ultimo giorno utile ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 e 123 CGS, già calcolato con l'incidenza delle due proroghe concesse dalla Procura Generale dello Sport del Coni, veniva spedito al signor …. tramite plico postale raccomandato all'indirizzo di T. (Cs), alla via …., diverso da quello in atti, con l'effetto di non poter essere consegnato al destinatario e reso al mittente con causale "trasferito". Solo successivamente alla scadenza del termine per l'inoltro dell'avviso di conclusione delle indagini, e precisamente quasi due mesi dopo, la Procura Federale chiedeva ed otteneva un certificato anagrafico rilasciato in data 4 giugno 2021 dal quale emergeva che il signor ….. continuava a risiedere in S.(Cz), alla Via …., come riscontrato agli atti di cui sopra. L'esattezza di tale residenza emerge, altresì, da altro certificato anagrafico acquisito in data 27 ottobre 2021, poi confermata nel corso della terza notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini rinnovato, l'unico affidato all'Ufficiale Giudiziario con richiesta di notificazione a mani, il quale vi provvedeva in data 17 novembre 2021 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale, affissione di avviso alla porta e comunicazione spedita co posta raccomandata, proprio per la correttezza dell'indirizzo indicato. Attività questa che l'Ufficiale Giudiziario non avrebbe potuto svolgere qualora il destinatario fosse risultato trasferito o irreperibile. Ne consegue che, la seconda comunicazione di conclusione delle indagini in rinnovazione, datata 27 luglio 2021, inoltrata per plico raccomandato al signor ….. nella corretta residenza di S. (peraltro inspiegabilmente reso al mittente con dicitura di "irreperibile") risulta spedita assai tardivamente rispetto al termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini fissato dall'art. 123, c. 1, CGS, della cui perentorietà non è dato dubitare alla luce del disposto dell'art. 44, c. 6, CGS, neppure ravvedendosi, sulla scorta della giurisprudenza sportiva in materia, una valida ragione per la remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS. La tardività nell'invio dell'avviso di conclusione delle indagini al predetto deferito rende inammissibile, in via derivata, il successivo atto di deferimento per difetto di un presupposto essenziale: id est, tardività dell'azione disciplinare, precludendone il corretto esercizio ed esimendo il Collegio dall'esame nel merito del deferimento.
Massima: E’, invece, ammissibile il deferimento nei confronti del tecnico poiché l’avviso di conclusione indagini, ancorchè non recapitato con la dicitura “trasferito”, è stato regolarmente inviato alla residenza del deferito, per cui l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori, ha rispettato il termine perentorio.….Con riguardo alla posizione del signor …, occorre immediatamente rilevare, in punto di fatto, che l'avviso di comunicazione di conclusioni delle indagini del 12 aprile 2021 risulta emesso e inoltrato nei termini e che l'atto è stato spedito al deferito nella sua corretta residenza in S.(Av), alla Via …., per quanto inspiegabilmente reso al mittente con la dicitura "sconosciuto". Detta residenza, oltre che risultare dalla scheda del censimento dell'ASD San Tommaso, di cui il signor …. era stato l'allenatore, coincide con il domicilio eletto nell'audizione del 4 marzo 2021 ("invitato dall'Ufficio l'interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il domicilio di cui sopra": laddove "sopra" veniva indicata la suddetta residenza), senza che mai il deferito abbia successivamente comunicato alcuna variazione di elezione del domicilio. La residenza risulta confermata anche dalla certificazione anagrafica richiesta il successivo 4 giungo 2021, cui è seguito l'invio in prima rinnovazione dell'avviso di conclusioni delle indagini in data 27 luglio 2021, peraltro frustato dall'omessa consegna e dalla resa al mittente, stavolta con la dicitura "irreperibile". Alla luce di questo secondo esito negativo, la Procura Federale ha scritto all'ASD Virus Volla, presso la quale il signor …. risultava essere stato tesserato nella stagione sportiva 2020/2021, ottenendo da quest'ultima risposta che lo stesso non era più un loro tesserato a far data dall'1 luglio 2021. Successivamente, la Procura Federale ha richiesto altra certificazione anagrafica in data 27 ottobre 2021 dalla quale è emerso, per la prima volta, che il signor …. aveva trasferito la propria residenza in B. (Av), alla Via …... La terza notificazione dell'avviso di conclusioni di indagini rinnovato è stata chiesta all'Ufficiale Giudiziario con consegna a mani, presso la residenza in B.; il plico risulta essere stato effettivamente consegnato a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021. In seguito è pervenuta la richiesta di estrazione degli atti unitamente al mandato difensivo agli avv.ti …. e …. contenente l'elezione di domicilio presso il loro studio con indicazione dell'indirizzo pec al quale inviare gli atti. L'atto di deferimento è poi stato formato ed inoltrato il 28 dicembre 2021 a tale indirizzo di posta elettronica. Tanto chiarito in fatto, l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per l'asserita violazione dei termini perentori dell'art. 123, c. 1 e dell'art. 125, c. 2, CGS risulta infondata. L'originario avviso di conclusione delle indagini è stato formato ed inviato all'incolpato in data 12 aprile 2021, entro i venti giorni dalla chiusura delle indagini, tenendo conto delle proroghe di 40 e 20 giorni concesse dalla Procura Generale dello Sport. Entro tale termine, l'avviso deve essere notificato, quindi spedito al destinatario nelle forme consentite e non necessariamente anche "pervenire" al destinatario. La circostanza che tale avviso non sia stato ricevuto dal signor …. in quanto reso al mittente con la dicitura " trasferito" non assume rilevanza alcuna nella particolarità del caso di specie, poiché l'atto è stato spedito, per quanto sopra chiarito ed argomentato, alla esatta residenza del destinatario, quale risultante dai dati anagrafici e dall'elezione di domicilio in sede di audizione. La Procura Federale ha, dunque, rispettato il termine previsto dal rito; alla stessa non è imputabile alcunché sotto il profilo della omessa diligenza nel procedimento di notificazione. Il Collegio richiama sul punto la decisione della Corte Federale d'Appello, a Sezioni Unite, n. 21 del 19.10.2020, con la quale il Giudice d'appello ha statuito che al fine di ritenere assolto, nel termine di decadenza, l'onere della comunicazione dell'avviso non è necessaria la prova che l'atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, ma è sufficiente la prova del tempestivo invio dell'atto medesimo da parte della Procura Federale. Una volta rispettato il termine perentorio dell'invio della comunicazione di conclusione delle indagini, come nel caso in esame, le due successive notificazioni in rinnovazione del 27 luglio 2021, avvenuta con insuccesso presso la solita residenza in S. che era stata confermata nel certificato del 4 giugno 2021 e del 29 novembre 2021, avvenuta con successo alla nuova residenza in B. emersa del certificato datato 27 ottobre 2021, eseguite dopo il compimento di ulteriori atti limitati alla mera ricerca del reperimento della residenza dell'incolpato in tempi tecnici compatibili con tali accertamenti, devono a loro volta ritenersi tempestive sia perché consequenziali alla prima sia, in ogni caso, per la ritenuta applicabilità alla fattispecie della remissione in termini ex art. 50, c. 5, CGS essendo l'eventuale decadenza dovuta a causa non imputabile alla Procura Federale. Va soggiunto che, come chiarito nella decisione sopra richiamata, ai fini della decadenza non è certo sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica, ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. Nella fattispecie la Procura Federale ha inviato, nel termine perentorio, il primo avviso (CCI) e lo ha spedito all'esatta residenza, presso la quale il deferito aveva anche, per giunta, eletto il domicilio; ragion per cui, il mancato perfezionamento della notifica non può esserle imputato. Ciò comporta, sotto altro profilo, che il successivo riavvio degli atti in rinnovazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 123 CGS non soggiace alla sanzione dell'inammissibilità "in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazio i giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt.3 e 24 Cost., come avverrebbe invecenel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza" (decisione della Corte Federale già citata). Questo convincimento non è scalfito né dalla produzione del doc. 5 allegato alla memoria difensiva né dalla ulteriore tesi illustrata in detta memoria per la quale la notificazione dell'avviso di conclusione di indagini si sarebbe potuta ottenere utilizzando l'indirizzo pec fornito in sede di audizione ("......@pec.it"). Infatti esaminando il certificato rilasciato il 15 giugno 2021 dal Comune di B., in rubrica " attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea" si legge semplicemente che il signor L., "residente a S. (av) in Via …. è dimorante alla Via …., per isolamento obbligatorio causa covid-19 presso il coniuge …..". Pertanto lo stesso certificato conferma l'esattezza della residenza dell'incolpato in quel di Sirignano, aldilà della "dimora" temporanea assunta per ragioni sanitarie, almeno sino alla formale modifica della residenza accertata solo in data 27 ottobre 2021, mai comunicata alla Procura Federale così non consentendole di modificare l'originaria elezione di domicilio. Rileva inoltre che, il verbale di audizione del 4 marzo 2021 avanti i Rappresentanti della Procura Federale, pur riportando l'indicazione della suddetta pec, chiaramente riferibile ad un soggetto terzo, contiene l'elezione di domicilio presso la residenza in S. e null'altro. Più in particolare, dall'esame del verbale di audizione (del 5 marzo 2021) dell'incolpato ….e, allenatore di ASD Troina, all'epoca della disputa della gara Troina-San Tommaso in data 2 febbraio 2020 nel corso della stagione sportiva 2019/2020, sospetta di essere stata oggetto di illecito sportivo (richiamato a pag. 11 della memoria difensiva ad altri scopi), si evince che il signor …., pur avendo declinato la propria residenza, ha espressamente dichiarato "di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso la ASD Rotonda Calcio indirizzo PEC .......@pec.it" Ebbene, tale espressa richiesta non è mai stata formulata dal signor …..o, così che qualsiasi comunicazione a detta pec non sarebbe risultata legittima e giustificata. Per l'insieme delle suesposte ragioni anche l'ultima eccezione preliminare di violazione del termine perentorio di cui all'art. 125, c. 2, CGS per l'inoltro al signor …. dell'atto di deferimento è del pari infondata, dovendo il termine di 30 giorni decorrere solo dal perfezionamento della notificazione del secondo rinnovo dell'avviso di conclusione di indagine, avvenuto con consegna a mani della moglie convivente in data 29 novembre 2021 (l'unico andato a buon fine). Ne consegue che l'atto di deferimento, formato e spedito alla pec del domicilio eletto presso i difensori in data 28 dicembre 2021, ha rispettato il suddetto termine perentorio. Neppure è opponibile alla Procura, per inficiare la validità e l'efficacia degli atti, lo svolgimento di ulteriori attività inquirenti atteso che nell'arco temporale intercorrente tra l'avviso di conclusioni delle indagini (notificato nei termini presso l'esatta residenza del deferito) ed il deferimento stesso nessuna attività di indagine è stata svolta dalla Procura se non la dispendiosa, reiterata, incolpevole attività di notificazione per l'instaurazione del giusto contraddittorio a garanzia dello stesso incolpato.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 17 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regione Abruzzo LND - Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.12.2021
Impugnazione – istanza: Sig. F.D.A.
Massima: Al fine di accertare la corretta comunicazione dell’atto di deferimento al sig. D. A., occorre fare riferimento all’art. 53 C.G.S. (applicabile alle società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche a decorrere dal 1° luglio 2021) il cui comma 5, stabilisce che: “gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante”. Dal tenore letterale della citata previsione normativa emerge che le modalità di comunicazione ivi elencate sono “da considerarsi alternative fra loro”. Deve pertanto ritenersi che la comunicazione dell’atto di deferimento sia stata validamente indirizzata, ai sensi del n. 1) del comma 5 dell’art. 53 C.G.A., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza del tesserato, con conseguente infondatezza di tutti i relativi motivi di gravame. Questa Corte ritiene opportuno precisare quanto segue. Nell’avviso di conclusioni delle indagini la Procuratore Federale Interregionale ha informato i soggetti interessati che nel primo atto difensivo avrebbero avuto “la facoltà di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni e che, in difetto, le comunicazioni successive alla prima sarebbero state effettuate, ai sensi dell’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, [….]”. Il Collegio osserva che, anche ove mai si ritenesse che con detta comunicazione la Procura Federale abbia inteso derogare alla regola dell’alternatività delle modalità di comunicazione prevista dall’art. 53 C.G.A., troverebbe comunque applicazione il principio della sanatoria per ragg ungimento dello scopo. Difatti - premesso che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018) - costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica con l’avvenuta costituzione in giudizio dell’intimato, il quale oltre a formulare l’eccezione di vizio della notifica si sia spinto a svolgere considerazioni nel merito (in termini, Corte federale d’appello n. 35/CFA-2017-2018; anche Corte federale d’appello, Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021). Tale è proprio l’evenienza intervenuta nel caso in esame, nel quale il reclamante a fronte del deferimento del Procuratore Federale notificato presso la sede della società e non nel domicilio eletto: a) è stato comunque contattato dalla Procura Federale, al fine di valutare la chiusura bonaria ex art. 126 C.G.S.; b) ha avuto conoscenza dell’atto di deferimento; c) ha conferito incarico defensionale all’avv. P.; d) ha ricevuto gli atti prima dell’udienza; e) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva ed articolata memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria; f) è stato presente alla predetta udienza tramite il suo procuratore speciale, il quale ha esplicato piena attività difensiva. In tal modo appare evidente che è la stessa attività del sig. D. A. a conferire certezza del raggiungimento dello scopo, posto che egli ha avuto modo di interloquire con la Procura al fine di valutare la chiusura bonaria ex art. 126 C.G.S., ha avuto conoscenza della contestazione mossagli, ha pienamente accettato il contraddittorio ed ha normalmente esercitato il suo diritto di difesa, atti tutti che sono idonei a sanare un eventuale vizio della notifica, con effetto ex tunc.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 84/TFN - SD del 17 Gennaio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3266/57 pf 21-22 GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri A.S., E.P. e della società Polisportiva Garden Srl SSD - Reg. Prot. 57/TFN-SD
Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti del presidente della società per la mancanza di prova in ordine alla effettiva notifica del deferimento…dagli atti emerge che non è stata fornita la prova che gli atti relativi al deferimento siano stati comunicati al sig. S.. La Procura Federale, infatti, risulta aver utilizzato, per la comunicazione degli atti al S., sia l’indirizzo PEC della società odierna deferita, sia quello della società Accademia Rimini Calcio che, da quanto risulta dai documenti versati in giudizio, risulta essere la società dell’ultimo tesseramento del S., relativo alla stagione 2020/2021; pertanto dagli atti non risulta che il S. al momento dell’instaurazione del procedimento (26 luglio 2021) risultasse tesserato, come chiarito anche all’udienza del 6 dicembre 2021 dal rappresentante della Procura Federale. Sul punto occorre rilevare che, nel caso di specie la Procura Federale si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 53 comma 5, lett.a), n. 2 del CGS CONI che consente di effettuare le comunicazioni agli interessati, non più tesserati, presso l’indirizzo di posta certificata della società dell’ultimo tesseramento. In tal caso, tuttavia, la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, onde, ovviamente, garantirgli la necessaria conoscenza degli atti a lui indirizzati e consentirgli l’esercizio del fondamentale diritto di difesa. La peculiare disciplina, tuttavia, si differenzia dall’ analoga procedura prevista al precedente n. 1 del richiamato articolo per i soggetti tesserati, per il fatto che, nello specifico caso dei soggetti non più tesserati, la Società è tenuta, altresì, a dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto all’organo procedente e, pertanto, è tenuta propedeuticamente ad acquisire tale prova. In altri termini, ritiene il Collegio che, pur se la Procura ha tempestivamente adempiuto all’invio della CCI nei termini previsti per la conclusione delle indagini, appare evidente, che agli atti non vi è la prova, espressamente richiesta dalla disciplina dettata per i soggetti non tesserati, che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non potendosi, in tal caso, neanche ricorrere ad eventuali presunzioni al fine di ritenere perfezionata la notifica, presunzioni, al limite, giustificate solo in ragione del rapporto di tesseramento fra società e persona fisica. Val la pena evidenziare che la Procura Federale inoltre ha mandato analoga comunicazione anche alla società Polisportiva Garden SSD che, non vi è prova abbia proceduto, in via collaborativa, a notiziare il S., sebbene - appare opportuno chiarire - il Collegio ritiene che non fosse tenuta a farlo, a norma delle disposizioni federali. Nel caso di specie, quindi, il principio della scissione degli effetti della notifica, ben noto al procedimento civile, può ritenersi applicabile anche in tale sede, non potendosi ritenere perfezionata la stessa, alla luce del disposto normativo, con la sola trasmissione dell’atto alla PEC della società dell’ultimo tesseramento con la quale il deferito non risulta avere (più) alcun rapporto formale. D’altronde in assenza di tale prova ed in assenza di costituzione del deferito, si arriverebbe al paradosso che, un soggetto non più legato al sistema federale da vincolo di tesseramento alcuno, possa essere sanzionato dall’ordinamento sportivo senza essere mai venuto a conoscenza del procedimento in corso; se è vero che, alla luce della richiamata disposizione, l’omessa comunicazione può essere fonte di autonoma responsabilità per la società inadempiente, è altrettanto vero che l’eventuale sanzione da irrogare alla società non può in ogni caso superare e sanare l’innegabile violazione del diritto di difesa che si realizzerebbe nel giudicare un deferito senza garantirgli il necessario contraddittorio. Agli atti non vi è prova che la società Accademia Rimini Calcio, espressamente interpellata dalla Procura Federale a seguito dell’ordinanza collegiale, abbia proceduto a comunicare la CCI prima ed il deferimento poi, al S.; non potendo, riconoscersi efficacia sanante alle avvenute comunicazioni effettuate in data 20 dicembre 2021 si ritiene che il deferimento debba essere dichiarato, nei suoi confronti, improcedibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN - SD del 17 Gennaio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 3303/55 pf21-22/GC/GR/ac dell’11 novembre 2021 nei confronti del sig. P.P. e della società ASD Castiadas Calcio - Reg. Prot. 58/TFN-SD
Massima: E’ improcedibile il deferimento nei confronti del presidente della società per la mancanza di prova in ordine alla effettiva notifica del deferimento…Tre sono le circostanze che appaiono incontestabili con riferimento all’obbligo di comunicazione al P. dell’avvenuta notifica presso la società dell’atto di conclusione indagini e del deferimento: la prima è che la Procura Federale ha notificato al P. ed alla Società la CCI ed il deferimento alla pec della Società Castiadas; la seconda è che il P., già presidente della Società all’epoca dei fatti, non risulta agli atti che al momento dell’instaurazione del procedimento (24 luglio 2021) risultasse tesserato, come chiarito anche all’udienza del 6 dicembre 2021 dal rappresentante della Procura Federale; la terza è che la Società non ha offerto alla Procura Federale la prova, per l’acquisizione della quale era stata disposta ordinanza istruttoria, di aver trasmesso al P. la comunicazione dell’avvenuta notifica degli atti, né dell’impossibilità di farlo. Sul punto occorre rilevare che, nel caso di specie, la Procura Federale si è avvalsa della facoltà prevista dall’art.53 comma 5, lett. a), n.2 del CGS CONI che consente di effettuare le comunicazioni agli interessati, non più tesserati, presso l’indirizzo di posta certificata della società dell’ ultimo tesseramento. In tal caso, tuttavia, la società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato, onde ovviamente, garantirgli la necessaria conoscenza degli atti a lui indirizzati e consentirgli l’esercizio del fondamentale diritto di difesa. La peculiare disciplina, tuttavia, si differenzia dall’ analoga procedura prevista al precedente n.1 del richiamato articolo per i soggetti tesserati, per il fatto che, nello specifico caso dei soggetti non più tesserati, la Società è tenuta, altresì, a dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto all’organo procedente e, pertanto, è tenuta propedeuticamente ad acquisire tale prova. In altri termini, ritiene il Collegio che, pur se la Procura ha tempestivamente adempiuto all’invio della CCI nei termini previsti per la conclusione delle indagini, appare evidente che agli atti non vi è la prova, espressamente richiesta dalla disciplina dettata per i soggetti non tesserati, che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell’interessato, non potendosi, in tal caso, neanche ricorrere ad eventuali presunzioni al fine di ritenere perfezionata la notifica, presunzioni, al limite, giustificate solo in ragione del rapporto di tesseramento fra società e persona fisica ovvero in ragione del rapporto di immedesimazione organica non più sussistente. Nel caso di specie il principio della scissione degli effetti della notifica, ben noto al procedimento civile, può ritenersi applicabile anche in tale sede, non potendosi ritenere perfezionata la stessa, alla luce del disposto normativo, con la sola trasmissione dell’atto alla PEC della società dell’ultimo tesseramento con la quale il deferito non risulta avere (più) alcun rapporto formale. D’altronde in assenza di tale prova ed in assenza di costituzione del deferito, si arriverebbe al paradosso che, un soggetto non più legato al sistema federale da vincolo di tesseramento alcuno, possa essere sanzionato dall’ordinamento sportivo senza essere mai venuto a conoscenza del procedimento in corso; se è vero che, alla luce della richiamata disposizione, l’omessa comunicazione può essere fonte di autonoma responsabilità per la società, è altrettanto vero che l’eventuale sanzione da irrogare alla società non può in ogni caso superare e sanare l’innegabile violazione del diritto di difesa che si realizzerebbe nel giudicare un deferito senza garantirgli il necessario contraddittorio. Agli atti non vi è prova del perfezionamento della notifica (comunicazione), del CCI prima e del deferimento poi, al P. e, pertanto, si ritiene che il deferimento debba essere dichiarato, nei suoi confronti, improcedibile. La circostanza predetta, espressamente riconosciuta in udienza dallo stesso rappresentante della Procura Federale, non può condurre al mero rinvio del dibattimento come invece richiesto dall’organo procedente. Infatti, in assenza di prova sulla circostanza che la CCI abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del Sig. P., appare evidente che il deferimento non avrebbe potuto essere emesso, atteso il mancato rispetto dei termini minimi per controdedurre da parte del deferito. Non spetta a questo Collegio valutare gli effetti della mancata ricezione degli atti da parte del deferito e, pertanto, con riferimento alla specifica posizione del Piu, gli atti vanno restituiti alla Procura Federale, come da richiesta, per le valutazioni di competenza correlate ai profili applicativi della disposizione in questione.