Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0096/TFN - SD del 15 Novembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: I.C.- Reg. Prot. 84/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di squalifica al soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B”, per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, nel commentare le operazioni di voto prodromiche e relative allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del Comitato Regionale … per il nuovo quadriennio olimpico in calendario alla data del 14.09.2024 espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale …, sia, del Collegio di Garanzia Elettorale presso il Comitato Regionale …, nonché, per l’effetto e più in generale, dei componenti persone fisiche tutti di entrambi tali organo e autorità, mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate, rispettivamente in data 13 e 14 settembre 2024, sul proprio profilo personale del social media Facebook: <…RIAMMESSO. Delibera della corte di appello federale. Eccellente lavoro degli avvocati che hanno reso nullo l’ostruzionismo da parte del collegio di garanzia elettorale che ha sbagliato (volutamente) il conteggio delle schede valide a favore di …. La corte di appello federale ha accolto il ricorso e riammesso il candidato presidente. É la prima elezione libera nel comitato regionale …. da 40 anni a questa parte. Domani tutte le società aventi diritto devono andare a votare per eleggere il nuovo presidente. Un grande in bocca al lupo …!!> (post pubblicato il …) e ancora <Elezione Presidente CR … Sono iniziate le procedure di voto, con una montagna di dubbi. Siccome non si é mai votato, qui ci sono carta penna e calamaio. Non c’è ombra di organizzazione. Però tutti i loro uomini sono posizionati bene. Negli organi di controllo ci sono tutti i componenti Tribunale Federale Territoriale. Sono 40 anni che vengono pagati e incaricati dal comitato e adesso dovrebbero essere quelli che controllano? Uno dei controllori é il commissario di campo che taroccò le carte per eliminarci dalla coppa: “il vecchietto con baffo bianco e occhiali scuri” Sinceramente possono essere anche super onesti, ma solo a vederli mi vengono i brividi. Uno spaccato di Italia che è esattamente il mondo che viviamo. La procura federale dovrà fare luce su tanti lati oscuri> (post pubblicato il …).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0094/TFN - SD del 12 Novembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: N.B. - Reg. Prot. 51/TFN-SD
Massima: Anni 1 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione della decisione n. 8 del 12.7.2024 con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi sei, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “squalifica” inviato in data 6 agosto 2024 alle ore 11.50 dal proprio indirizzo di posta elettronica (…..it) agli indirizzi di posta elettronica del Tribunale Federale Nazionale (…it e ….figc.it) e della Procura Federale (….figc.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e degli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento al Tribunale Federale Nazionale ed alla Procura Federale; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “ Sono ….., non saluto neanche, perché non sento giusta la sentenza. Non è stato punito neanche l’illecito commesso, tra l’altro non sportivo, ma ben più grave, schifosi. Mi verrà mandata la lettera della sentenza o qui in Italia si fa ancora più le cose a caso? Una schifezza di sentenza, la monnezza vale più di voi. Facile col coltello dalla parte del manico e la corte corrotta. A me tocca abitare in un paese del genere!? I peggio mali a voi, fautori di ingiustizia! La cosa che fa più male è che il tribunale è peggio di voi !! chi vi ha dato la morale!? La merda di cervello che vi trovate. P.S. è già la seconda mail che vi mando questa mail. Siete merda! NON siete meritevoli di ossigeno! Voi e gran parte della gente di questo mondo! Per colpa di voi questo mondo è ingiusto! Siete solo valevoli di offese! Uno contro di voi, neanche nelle peggiori risse. Siete dei criminali! Peggio dei regimi totalitari! Fino a che non muoio vi tirerò il cancro a voi e progenie! Fino a che non morirete il prima possibile non ci sarà giustizia, siete solo monnezza !!! Gente di merda e basta, speriamo vi venga il cancro a voi e famiglia e il mondo si liberi della merda che siete!!”…Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli organi della giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo: “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui ( Cass. civ., Sez. III Ord, 31.01.2018 n. 2357 ); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questo non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno contenenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità ( CFA, SS.UU. n. 0018/CF/2021-2022). Appare evidente, dunque, nella fattispecie che le gravi, offensive e minacciose dichiarazioni assumono un contenuto lesivo dell’immagine e del decoro degli organi della giustizia sportiva, reiterate anche nella e-mail del 29.10.2024 con la quale …, nel comunicare la mancata presenza all’odierna udienza, profferiva “ Purtroppo nessun saluto a chi si è sporcato le mani di ingiustizie gravi ……” Né si può dubitare, alla luce dei consolidati orientamenti delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello che, la trasmissione di una mail non sia idonea a concretizzare la necessaria pubblicità. Secondo il richiamato indirizzo, infatti, “ la giurisprudenza, ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno acceso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni” ( precedente riferito proprio all’indirizzo di posta elettronica della Procura Federale, CFA, SS.UU. n. 0081/CFA/20222023).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0089/TFN - SD del 30 Ottobre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: G.D.S. - Reg. Prot. 77/TFN-SD
Massima: Prosciolto il soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "allenatore UEFA B", dalla contestata violazione dell'art. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, nel commentare i risultati dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata in data 16.09.2024 dal Comitato Regionale Puglia per procedere al rinnovo delle proprie cariche elettive (Assemblea elettiva che ha portato alla conferma del Presidente e dei Consiglieri uscenti) e nel fare seguito e riferimento alle parole da egli in precedenza rilasciate al sito di informazione nazionale "…..it" sempre sulle elezioni LND in … "non ci sarà scelta. Chi il 16 settembre andrà a …lo farà unicamente per garantire la rielezione per altri 4 anni a … (presidente), …(consiglieri), …(delegati assembleari effettivi e supplenti), … (resp. calcio a 5), … (calcio femminile). Ecco i nomi di chi sarà eletto! Posso annunciarli già oggi, senza timore di smentita. Voto palese per alzata di mano. Come sempre ...", espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, di quell'Assemblea quale organo di governo e rappresentanza del CR …, sia, per l'effetto e più in generale, dei suoi componenti persone fisiche tutti mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate sul proprio profilo personale del social media Facebook: "Non ho sbagliato nemmeno il nome di un eletto, ma non sono né un mago né un indovino. Era soltanto la prevedibilissima fine della farsa". >>…Senonché il termine "farsa", usato in senso figurativo, in relazione al procedimento elettorale ed all'Assemblea che l'ha concluso, non sembra assumere quella valenza offensiva né degli Organi interessati né dei soggetti partecipanti che gli viene attribuita, parendo al contrario una libera espressione critica del deferito, certamente infelice ed assai discutibile alla luce del contesto elettivo, improntato al rispetto dei regolamenti negli aspetti formali e dei principi di autonomia, indipendenza e democrazia, ma comunque non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 23 CGS. Come ripetutamente statuito dalla CFA "il legittimo esercizio del diritto di critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità- e della verità- non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto dalla critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Ha inoltre chiarito che i canoni di continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce)- i quali valgono a tracciare nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica- assumono con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall'art,. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle NOIF, delle altre norme federali, e all'osservanza dei principi di lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva" (CFA, Sez, I, dec. n. 62 del 24.1.2022 che richiama CFA, Sez. Un., decisione n. 10 del 2021/2022). La stessa Corte ha anche chiarito che "ai sensi dell'art. 23 CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, ella UEFa o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio di critica la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III, Ord. 31.10.2018 n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esagerazioni aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e quelle che assumono un carattere in sé infamante od umiliante, verso la persona del destinatario e che siano lesive della sua dignità" (CFA CFA, Sez, I, dec. n. 62 del 24.1.2022). Orbene, l'..…, che rappresenta solo se stesso quale tecnico iscritto all'albo, usa il termine "farsa" nel contesto fattuale già riassunto e risulta pacificamente riferito al procedimento elettorale in sé ed ai suoi esiti scontati, in assenza di candidati in numero superiore a quelli da eleggere così che lascia intendere che ci sia trovati a fronte di un'Assemblea del tutto inutile, priva di incertezza sugli esiti, svolta senza alcun contraddittorio. Il citato termine è pertanto strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione che l'…. … rivolge alla tornata elettorale consistita, a suo dire, in un rituale sterile. D'altronde non si ravvede alcuna lesione del prestigio, dell'immagine e della credibilità dell'Assemblea elettiva, così come risulta estranea all'espressione ogni offesa personale o lesione della dignità e della reputazione dei partecipanti a tale Assemblea. In sostanza il deferito ha inteso fornire pubblicamente una sua valutazione personale critica della tornata elettorale del C.R. …, dandogli una propria interpretazione negativa, peraltro senza attribuire ai partecipanti condotte illecite o moralmente disonorevoli, accostamenti volgari o ripugnanti, tali da determinare disprezzo nei loro confronti o nei riguardi dell'organo stesso, inteso come istituzione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0062/TFN - SD del 30 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: O.S. - Reg. Prot. 52/TFN-SD
Massima: Mesi 2 di squalifica al soggetto iscritto nell’albo dei tecnici per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di “post” e “commenti” pubblicati sul proprio profilo del social network “Facebook”, rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv “….”; nei citati “post”…Il Tribunale riconosce come effettivamente contrari ai principi generali di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 del CGS richiamati dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico - in quanto tali principi devono essere osservati dai tesserati anche nei rapporti con soggetti non tesserati allorquando tali rapporti si riferiscono o hanno comunque attinenza all’attività sportiva- solo alcuni post, rispetto ai 10 contestati dalla Procura Federale al deferito, tali da concretizzare la violazione dei principi più volte citati. In tal senso il primo “post” del capo di incolpazione laddove, riferendosi al sig. …., il deferito lo apostrofa con frasi del tipo “… Il COGLIONE E’ SERVITO ”, con allegata una fotografia riproducente il sig. …”. Altrettanto dicasi per i “post” nn. 2, 3,5,7 e 8 dove il sig. … viene connotato come “lestofante elemosinaro der cazzo” (post.n.2), e diverse altre affermazioni denigratorie (post n. 3,5,7 e 8), il cui contenuto integrale è riportato nel corpo della decisione. Limitatamente a questi “post” il Tribunale ravvisa la violazione delle norme contestate dalla Procura Federale nel mentre, negli altri, è dato rinvenire affermazioni sconvenienti ma che tuttavia non possono essere considerate ingiuriose o offensive.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0052/TFN - SD del 16 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: SSD Akragas 2018 Srl - Reg. Prot. 34/TFN-SD
Massima: Euro 1.200,00 di ammenda alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. …, e per rispondere dei seguenti capi di incolpazione: violazione dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 23 del C.G.S. e all’art. 57 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver lo stesso, nel corso di una intervista post gara concessa agli organi di stampa al termine dell’incontro …espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo … sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: “Sono amareggiato, ero venuto a …. per assistere a una bella sfida di calcio visti anche i buoni rapporti con la dirigenza locale. Ma ho assistito a uno scempio, non a una partita. Abbiamo le immagini, le manderemo all’ufficio inchieste perché l’arbitro era assolutamente inadeguato, che può mettere a rischio anche l’ordine pubblico. Ho visto cose assurde. Non si può annullare un autogol per fuorigioco. Una cosa incredibile. Una partita incommentabile, manderemo gli atti all’ufficio inchiesta e ci penseranno loro. Ma è un arbitro da fermare assolutamente. Secondo me gli errori sono stati così evidenti che si deve solo parlare di ufficio inchieste. Gli errori sono da ufficio inchieste. Abbiamo subito qualcosa di negativo in altre partite ma in buona fede. Ma oggi c’è qualcosa di più. Secondo noi nei primi minuti c’era anche un rigore. L’arbitro fischiava a senso unico, doveva essere una bella partita, ma l’arbitro è venuto qui con altre intenzioni. C’è dell’assurdo in questa partita. Non voglio dire altro”.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0009/CFA del 23 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 253/TFNSD 2023-2024 del 13 giugno 2024
Impugnazione – istanza: – Procura Federale/sig. O.S.
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale tendente ad ottenere un aggravamento delle sanzioni e per l’effetto confermata la decisione del TFN che ha irrogato al tecnico la sanzione dell'ammonizione con diffida, in relazione alla violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito anche CGS), sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato in data 12 aprile 2024, alle ore 13.34, sul proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del sig. …, presidente della società S.S. Lazio s.p.a. La Procura federale, secondo cui la sanzione irrogata dal TFN (ammonizione con diffida) sarebbe troppo mite, ripropone l’irrogazione della sanzione più severa già prospettata nel corso del giudizio di primo grado (quattro mesi di squalifica) ovvero chiede l’irrogazione della sanzione che sarà ritenuta giusta ed equa da questa Corte federale di appello….Il Collegio è chiamato a giudicare se la sanzione dell’ammonimento con diffida irrogata dal TFN nei confronti di un soggetto dell’ordinamento federale, iscritto all’albo del settore tecnico, sia congrua in presenza di dichiarazioni rese dall’interessato nei confronti di altro soggetto, presidente di una società calcistica, lesive della reputazione di quest’ultimo. Preliminarmente, non si può che confermare la presenza di un presidio specifico nel CGS a tutela della reputazione dei soggetti dell’ordinamento federale. Infatti, oltre alla clausola di carattere generale prevista dall’art. 4, comma 1, CGS sul dovere di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) e delle altre norme federali nonché dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, l’art. 23 dispone espressamente in ordine al divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA (v. decisione di questa Sezione, n. 0023/CFA2022-2023; da ultimo, Sez. I, dec. n. 111/CFA/2023-2024). “Come questa Corte ha già messo in evidenza (v. in particolare la decisione n. 41/CFA/2021-2022), il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. La presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione. Ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva. Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022)” (CFA, Sez. I, n. 0023/CFA-2022-2023). In secondo luogo, il Collegio conviene sul fatto – posto in evidenza dalla giurisprudenza citata dal reclamo della Procura federale - che “l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (cfr. ad es. C.F.A. Sez. I n. 111/2023 – 2024; Sez. IV, n. 55/2020-2021;Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA SS.UU., n.110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024). Sussiste dunque una stretta correlazione tra gravità dell’illecito ed entità della sanzione, in grado di soddisfare – secondo un bilanciamento che non può che essere effettuato in concreto – il criterio di proporzionalità. Solo se tale criterio viene osservato, si può affermare che la sanzione conservi un’efficacia deterrente e non restituisca un’immagine sbiadita della fattispecie sanzionatoria astrattamente prevista dal CGS. In quest’ultimo caso, infatti, proporzionalità e deterrenza della sanzione verrebbero immancabilmente a venire meno. Si tratta pertanto di valutare se, con riguardo alle circostanze di fatto concrete (e non contestate) dell’odierna fattispecie, la decisione assunta dal TFN sia conforme ai richiamati principi o, come invece ritiene la Procura federale, presenti elementi di inosservanza dei parametri codicistici. Ad avviso di questo Collegio, la decisione del TFN oggetto di reclamo ha puntualmente osservato i richiamati principi. E infatti, mentre non è oggetto di contestazione ed è stato confermato anche dal soggetto deferito che siano state rivolte espressioni lesive della reputazione del presidente Lotito, tuttavia vanno considerati nel loro insieme i seguenti aspetti che connotano la vicenda in esame. In primo luogo occorre considerare che si tratta della pubblicazione su un social network di un post rivolto a una testata on line, rispetto a cui vengono utilizzate, insieme ad alcune fotografie, non raffinate espressioni dialettali particolarmente colorite, riferite al presidente della Lazio sig. Claudio Lotito, in grado – come si è evidenziato - di ledere la reputazione di quest’ultimo. Peraltro, il Collegio condivide la valutazione della decisione reclamata, secondo cui si tratta di espressioni non particolarmente gravi e/o offensive. In secondo luogo – e a riprova - le dichiarazioni non erano indirizzate al sig. …. bensì ad un altro destinatario. Ne deriva che l’affermazione del deferito circa la mancanza di qualsivoglia intenzione di offesa nei confronti del presidente Lotito non può essere sottovalutata, come pure la condotta tenuta dal signor Scotti in fase d’indagine e in quella di giudizio. Va confermato che il procedimento disciplinare, per sua intrinseca natura, presenta una struttura strettamente binaria nella quale si contrappongono due sole posizioni: da un lato, quella dell’organo che esercita l’azione disciplinare; dall’altro, quella del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria, legittimato a difendersi ed a resistere all’azione. Tra queste due parti soltanto si svolge il procedimento disciplinare e si apre una dialettica processuale, nella quale nessun altro soggetto è legittimato ad intervenire, né per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte, né per far valere un proprio autonomo interesse (interesse che, del resto, proprio perché autonomo risulterebbe necessariamente indipendente dal procedimento disciplinare e dunque estraneo ad esso) (cfr. CFA, Sez. I, dec. n. 65/CFA/2022-2023). Tuttavia, ciò non avrebbe impedito alla Procura federale di arricchire il quadro istruttorio acquisendo non secondari elementi valutativi dal soggetto di cui si è ritenuta lesa la reputazione in violazione dell’art. 23 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0011/TFN - SD del 16 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: V.M. e ASD A. Placci Bubano Mordano - Reg. Prot. 258/TFN-SD
Massima: Giornate 6 di squalifica all’allenatore tesserato per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, successivamente all’incontro Junior Corticella – Placci Bubano Mordano, disputato in data 5 maggio 2024 e valevole quale gara di play out del campionato di Promozione del Comitato Regionale Emilia-Romagna, a) a mezzo di un “commento” ad un “post” del seguente tenore “Grazie aia sezione Modena per avermi bandito dalla pagina solo per aver fatto i complimenti alla terna di domenica a Corticella“ pubblicato sul profilo del sig. ….., calciatore tesserato per la società A.S.D. A. Placci Bubano Mordano, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della sopra indicata gara; nel “commento”, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Il problema è il loro che sanno di essere disonesti”; b) a mezzo di un messaggio inviato tramite il social network “Facebook” all’arbitro della sopra indicata gara, espresso dichiarazioni lesive della reputazione di quest’ultimo; nel messaggio, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “hai rovinato un campionato adesso ti sentirai felice, ma ricordati che le cose tornano indietro” Ammenda di € 500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva…La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Presupposti, dunque, per attribuire rilevanza disciplinare alle dichiarazioni rese dal tecnico …sono il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico (Decisione 0009/TFNSD – 2021-2022). Quanto al primo presupposto, la circostanza che le dichiarazioni siano state pubblicate sul social network Facebook attribuisce certamente alle stesse il carattere di dichiarazioni pubbliche. Ciò in quanto la pubblicazione di un post su un social network è idonea a raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone ed a favorire la diffusione del messaggio. Per ciò che concerne il presupposto della lesività della dichiarazione, la sua portata va valutata in relazione ai limiti della legittima manifestazione del diritto di critica. Come noto, costituisce presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. 31.01.2018, n. 2357). Al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nelle espressioni utilizzate e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In sostanza, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e lesività della altrui dignità (CFA, SS.UU., n. 18/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n.70/2021-2022; Sez. I, n. 23/20222023; Sez. I., n. 81/2022-2023).Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene sussistere, nella fattispecie in esame, anche il secondo dei suddetti presupposti, ossia l’idoneità lesiva delle dichiarazioni rese dal tecnico … Le dichiarazioni dallo stesso pubblicate su Facebook, difatti, travalicano il limite della continenza, contenendo espressioni certamente denigranti e offensive (“Il problema e il loro che sanno di essere disonesti”) se non minacciose (“hai rovinato un campionato adesso ti sentirai felice, ma ricordati che le cose tornano indietro”). Ciò ancor più in considerazione del fatto che tali dichiarazioni provengono da un tecnico, il quale, proprio per il suo ruolo, avrebbe dovuto tenere, così come richiesto dall’ordinamento sportivo, un comportamento improntato a lealtà e correttezza. Va, per completezza, aggiunto che, a prescindere dalla violazione dell’art. 23 CGS, nella fattispecie in esame è comunque configurabile la violazione dell’art. 4 CGS, atteso che, come detto, le espressioni utilizzate dal tecnico …. e la circostanza che le stesse siano dirette ad un arbitro in ogni caso rappresentano una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che devono sempre e comunque caratterizzare il comportamento di tutti i soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo, ivi compresi i tecnici.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0008/TFN - SD del 12 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: N.B. - Reg. Prot. 251/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di squalifica al soggetto che risulta, iscritto nell’albo dei tecnici ed all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso: a.- a seguito della pubblicazione del dispositivo n. 174 del 7 maggio 2024 con il quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi tre, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Info”, inviato in data 11 maggio 2024 alle ore 13.22 dal proprio indirizzo di posta elettronica (……..) all’indirizzo di posta elettronica certificata della Procura Federale (………), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e degli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento al Tribunale Federale Nazionale ed alla Procura Federale; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Buongiorno, sono ….. (………..) e vorrei sapere se mi verrà mandata una lettera a riguardo del processo. Non sono per niente d'accordo con la decisione presa e dettami a voce, come già scritto nella mail precedente. Sono molto arrabbiato e sdegnato (già lo ero di per me da molto prima, per il mondo in cui siamo) da questa situazione. Farò ricorso (ci sarà la possibilità di fare ricorso? entro quando?) e se non mi sarà la possibilità, si parla solo di una buffonata, come in generale le istituzioni in questo paese; un comportamento vergognoso. Fino a che non mi verrà chiesto scusa e non verrà cambiato il mio voto dell'UEFA B, non riconoscerò l'autorità della procura e in generale della FIGC. Inoltre è un problema MOLTO GRAVE se gli organi di legge si comportano così; da quando si punisce chi si difende da un reato, invece che punire chi fa il reato? Dov'è la giustizia? Meglio diventare complici che andare contro una persona federale che ha commesso un'ingiustizia? SIETE COMPLICI DI CHI COMMETTE LE INGIUSTIZIE IN QUESTO MONDO. Senza legge, siamo nell'anarchia .. basta saperlo. Saluti, ma solamente alla parte della procura che non è corrotta (che si dimostri che non sia così e venga fatta luce su quello che è successo... non si può dare ragione a prescindere senza motivazioni, senza andare a capire cosa è successo davvero ... in che paese siamo? Questo è un comportamento da mafia e non da paese democratico)”; a seguito della pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 224/TFNSD-2023-2024 del 15 maggio 2024 con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi tre, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Info”, inviato in data 20 maggio 2024 alle ore 13.32 dal proprio indirizzo di posta elettronica (………) all’indirizzo di posta elettronica certificata della Procura Federale (………), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e degli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento al Tribunale Federale Nazionale ed alla Procura Federale; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Buongiorno (si fa per dire in questo caso), sono ….. (……….) e vorrei sapere se mi verrà mandata una lettera a riguardo del processo. Non sono per niente d'accordo con la decisione presa e dettami a voce, come già scritto nella mail precedente. Sono molto arrabbiato e sdegnato (già lo ero di per me da molto prima, per il mondo in cui siamo) da questa situazione. Farò ricorso (ci sarà la possibilità di fare ricorso? entro quando?) e se non mi sarà la possibilità, si parla solo di una buffonata, come in generale le istituzioni in questo paese; un comportamento vergognoso. Fino a che non mi verrà chiesto scusa e non verrà cambiato il mio voto dell'UEFA B, non riconoscerò l'autorità della procura e in generale della FIGC. Inoltre è un problema MOLTO GRAVE se gli organi di legge si comportano così; da quando si punisce chi si difende da un reato, invece che punire chi fa il reato? Dov'è la giustizia? Meglio diventare complici che andare contro una persona federale che ha commesso un'ingiustizia? SIETE COMPLICI DI CHI COMMETTE LE INGIUSTIZIE IN QUESTO MONDO. Senza legge, siamo nell'anarchia --.. basta saperlo. Saluti, ma solamente alla parte della procura che non è corrotta (che si dimostri che non sia così e venga fatta luce su quello che è successo... non si può dare ragione a prescindere senza motivazioni, senza andare a capire cosa è successo davvero... in che paese siamo? Questo è un comportamento da mafia e non da paese democratico)””….Evidente è poi il rilievo lesivo delle prefate dichiarazioni che travalicano il diritto di critica e di opinione, stante la palese offensività delle affermazioni con le quali sostiene che parte della Procura Federale sarebbe “corrotta”, che il deferito non riconoscerebbe l’autorità di quest’ultima, la quale sarebbe “complice” delle ingiustizie e avrebbe assunto comportamenti “vergognosi”, in virtù dei quali la vicenda sarebbe una “buffonata”. Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli organi della giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo: “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità” (CFA, SS.UU. n. 0018/CFA/2021-2022). Appare evidente, dunque, che le dichiarazioni assumono un contenuto lesivo dell’immagine e del decoro della Procura, l’assenza di qualsivoglia correttezza nell’esposizione dei fatti e l’uso di espressioni inutilmente dispregiative e esageratamente aggressive. Né si può dubitare, alla luce dei consolidati orientamenti delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello che, la trasmissione di una mail non sia idonea a concretizzare la necessaria pubblicità, in quanto le dichiarazioni lesive non sarebbero indirizzate ad un vasto pubblico, bensì unicamente al solo indirizzo dell’organo interessato. Secondo il richiamato indirizzo, infatti, “la giurisprudenza, vuoi endo che esofederale, ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni” (precedente riferito proprio all’indirizzo di posta elettronica della Procura Federale, CFA, SS.UU. n. 0081/CFA/2022-2023). Irrilevante è poi la circostanza che le dichiarazioni lesive siano state rese a seguito di un’asserita (e non dimostrata) ingiustizia, stante il contenuto ingiustificatamente sproporzionato e palesemente offensivo della credibilità e dignità dell’istituzione federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0265/TFN - SD del 28 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – O.S. - Reg. Prot. 256/TFN-SD
Massima: Giorni 45 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di “post” pubblicati sul proprio profilo del social network “Facebook”, rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. …, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv “…”; nei citati “post”, in particolare, il sig. … ha utilizzato le seguenti testuali espressioni:….Ritiene, dunque, il Collegio che solo in alcuni dei tredici “post” contestati dalla Procura Federale al deferito possano effettivamente ravvisarsi offese e ingiurie tali da concretizzare la violazione dei principi più volte citati. Appare, quindi, opportuno richiamare il contenuto dei soli post effettivamente ingiuriosi e offensivi. In tal senso il primo “post” del capo di incolpazione laddove, riferendosi al sig. …., il deferito lo apostrofa con frasi del tipo “… fai letteralmente schifo a tutti ma non ti vergogni a elemosinare le presenze del Ladispoli a quella trasmissione di merda come te”. Altrettanto dicasi per i “post” nn. 4, 8, 11 e 13 dove il sig. ….viene connotato come “iettatore” e vengono riprodotti emoticon raffiguranti bare ed escrementi (post n. 13). Limitatamente a questi “post” il Tribunale ravvisa la violazione delle norme contestate dalla Procura Federale nel mentre, negli altri, è dato rinvenire espressioni di sicuro dileggio che tuttavia non possono essere considerate ingiuriose o offensive. In considerazione del ridotto numero di “post” che questo Collegio ritiene effettivamente sanzionabili e in considerazione del comportamento processuale del deferito che ha ammesso le sue colpe, il Tribunale ritiene di poter contenere la sanzione da irrogarsi nella misura esplicitata in dispositivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0253/TFN - SD del 13 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – O.S. - Reg. Prot. 229/TFN-SD
Massima: Ammonizione con diffida a colui che risulta, iscritto nell’albo dei tecnici per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato in data 12 aprile 2024, alle ore 13.34, sul proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del sig. …., presidente della società S.S. Lazio S.p.A.; nel citato post, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Te cerca er burino DOC […]. Non se spiega come mai je sta a di tutto male […]. Gli ho dovuto dire che esisti te che sei daaa Lazieeee […]. Si è infuriato scappa prima che si sveglia Evviva li CARCIOFIIIIIIII tutti a magnà”, con allegate due fotografie riproducenti la prima il sig. …. mentre dorme seduto su una poltroncina allo stadio, e la seconda il sig. …., direttore della testata giornalistica online “…..”….L’espressione “er burino” con il quale è stato qualificato il sig. …. è inequivocabile ed è lesiva della reputazione di questo ultimo. Il mezzo usato dal deferito per diffondere le proprie esternazioni, il social network facebook, è in base a un orientamento costante di questo Tribunale, certamente idoneo a integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 23 del CGS, essendo destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone e quindi da considerare a tutti gli effetti “pubbliche” (da ultimo TFN, n. 171 TFNSD/2023-2024). Risultano pertanto integrati entrambi gli elementi che debbono concorrere affinché si possa affermare la sussistenza della violazione dell’art. 23 del CGS e cioè il contenuto lesivo delle dichiarazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione. Valutato, dunque, il comportamento tenuto dal deferito, il Collegio ritiene di poter determinare la sanzione come da dispositivo escludendo la sanzione della squalifica richiesta dalla Procura Federale in considerazione del fatto che le dichiarazioni, certamente lesive della reputazione, non appaiono particolarmente gravi e/o offensive. Tra l’altro le dichiarazioni non erano indirizzate al sig. …. bensì ad un altro destinatario, essendo, dunque, senz’altro credibile quanto affermato dal deferito in ordine alla mancanza di qualsivoglia intenzione di offenderlo. Del resto, anche la condotta mantenuta dal deferito sia in fase d’indagine che di giudizio, che si è limitato a chiedere scusa e a rappresentare l’assenza di qualsivoglia intento offensivo, sembra confermare l’assenza di una condotta predeterminata a ledere la reputazione del sig. …
Decisione C.F.A. – Sezione II : Decisione pubblicata sul CU n. 0128/CFA del 4 Giugno 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0210 del 18.04.2024 e depositata in data 29.04.2024
Impugnazione – istanza: – PF/Sig. R.V. -F.C. CROTONE S.R.L
Massima: Rigettato il reclamo della procura federale e confermata la decisione del TFN che ha prosciolto entrambi i deferiti, sul duplice presupposto che le ricordate dichiarazioni del deferito non potessero essere considerate “dichiarazioni lesive difettando dell’elemento della pubblicità proprio perché proferite nell’ambito di una conversazione privata non destinata, sin dall’origine, a poter essere conosciuta da un numero indeterminato di soggetti” e che le stesse, in ogni caso, seppur connotate da evidente volgarità, non avessero “effettivamente alcun intendimento offensivo”. Era stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per avere, il 16 dicembre 2023, recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla credibilità della Procura Federale e dei suoi rappresentanti in quanto al termine della gara CROTONE vs JUVE STABIA i propri rappresentati avevano refertato per iscritto quanto occorso al termine del primo tempo nel mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi (violento parapiglia durante il quale il Sig. … avrebbe colpito con un pugno al volto l’allenatore dei portieri avversario Sig. …); successivamente, il .., nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con lo stesso Sig. …, raggiunto sull’utenza telefonica mobile 3898747477, nel commentare l’operato dei rappresentanti della Procura avrebbe detto, secondo quanto indicato nell’atto di deferimento: a) “IO TI HO TIRATO IL PUGNO A TE? NON TI HO TIRATO IL PUGNO A TE. QUINDI GIÀ SE LA PROCURA HA SCRITTO UNA CAZZATA OK”; b) “AMEDÈ SE FACCIAMO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA, MI HA GIÀ DETTO L'AVVOCATO CHE IN DIECI GIORNI DOPO LE VACANZE HANNO TOLTO TUTTE E DUE LE SQUALIFICHE, PERCHÈ IL PROBLEMA È LÀ CHE LA PROCURA HA SCRITTO UNA MAREA DI PUTTANATE”. Il contenuto di tale conversazione, integralmente trascritto a mezzo perizia giurata, veniva fatto oggetto di deposito nell’ambito del reclamo proposto dal Sig. … stesso dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello avverso la sanzione dell’inibizione fino alla data del 12 giugno 2024 che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo giusto Comunicato Ufficiale n.105/DIV del 12/12/2023. In tal modo, ad avviso della Procura federale sia era realizzata e favorita quella “diffusività della denigrazione altrui” idonea, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a delineare ed integrare una condotta diffamatoria tutte le volte in cui si sia in presenza di offese rivolte a terzi veicolate attraverso comunicazioni e/o interlocuzioni aventi in origine natura e carattere privato…..Al fine del corretto inquadramento della fattispecie, occorre ricordare che le espressioni e le parole adoperate dal reclamato …. sono state utilizzate durante una conversazione telefonica intercorsa tra il medesimo e il Sig. …, nel corso della quale il primo ha espresso la propria valutazione negativa sull’operato della Procura federale…Com’è noto, la Suprema Corte (Cass. n. 4530 del 10 novembre 2022) opera una netta distinzione tra il diritto di cronaca e quello di critica. In particolare, partendo dal presupposto che quest’ultima si concretizza in un giudizio valutativo, la Cassazione giunge alla conclusione che, seppur la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei giudizi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 1° luglio 1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). Pertanto, la legittimità della critica postula un contenuto di veridicità limitato all'oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2005, n. 13264; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20474; Cass. pen., sez. V, 14 febbraio 2000, n. 7499), cui si deve aggiungere l’obbligo del rispetto delle regole di continenza, intese sia in senso sostanziale che formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. Il requisito della continenza formale, che attiene alle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dal reclamato non contengono alcun giudizio discriminatorio o aggressivo nei confronti della Procura federale e dei suoi rappresentanti; esse, invece, si sostanziano unicamente in una critica, seppur espressa con modalità rozze e volgari, dell’attività posta in essere dalla Procura medesima. Tali espressioni, per quanto rozze e volgari, sono da tempo entrate nel linguaggio comune, specie in ipotesi – come quella de qua – di colloqui telefonici tra soggetti accomunati da vincoli di pregressa conoscenza. Pur tuttavia, il Collegio, intende aderire all’indirizzo giurisprudenziale indicato dalle SS.UU. di codesta Corte federale d’appello (decisione n.10/2021-2022) e ricordato dalla reclamante Procura federale, secondo la quale i canoni della continenza verbale “...assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (….): ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne, delle altre norme federali, e all’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Pur ritenendosi, dunque, sussistenti gli elementi dell’offensività delle espressioni utilizzate per violazione dei più rigorosi limiti di continenza verbale validi all’interno dell’Ordinamento sportivo, il Collegio ritiene non sussistente la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. F.I.G.C. in quanto le espressioni oggetto di censura sono state utilizzate nel corso di una conversazione privata, in quanto tale priva di quell’elemento di pubblicità e diffusività idoneo per concretare una condotta diffamatoria. La medesima Procura federale, seppur ammette che tale elemento fosse inesistente originariamente (nel momento, cioè, della conversazione telefonica), ritiene che lo stesso si sia concretizzato successivamente quando tali dichiarazioni siano state “consapevolmente veicolate, per il tramite di una memoria difensiva, in un procedimento sportivo”. Tali conclusioni non appaiono condivisibili alla luce non solo della giurisprudenza penale ma, altresì, sulla scorta della giurisprudenza di questa stessa Corte federale d’appello. Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n.40824/17), ai fini della configurabilità dell’esimente di cui all’art. 598 c.p., è necessario che le frasi ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta. Nei medesimi sensi, si veda una più recente pronuncia in tema di diffamazione (Cass. sentenza n. 20520 del 23 maggio 2024), nella quale si afferma che, ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 598 cod. pen., “non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell’art. 89, comma secondo, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest’ultimo e il giudice penale nell’applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l’oggetto della causa, di cui all’art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle “non necessarie alla difesa”, pur se ad essa non estranee, mentre per “offese che concernono l’oggetto della causa”, di cui all’art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa”. Questa stessa Corte federale, a Sezioni riunite (Corte federale di appello, Sez. Unite, decisione n. 0118/CFA/2023-2024) ha affermato che “perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 c.p. … è necessario che le espressioni ingiuriose siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria e concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive (tra tante, Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Rv. 275620). L'espressione oggettivamente ingiuriosa non deve essere quindi gratuita, ma deve essere funzionale all'esercizio del diritto di difesa, non potendo costituire il mero richiamo ad esigenze difensive il pretesto per svillaneggiare impunemente le parti processuali”. Nel caso di specie, invece, le parole incriminate facevano parte di una più ampia conversazione utile, ad insindacabile giudizio della parte e del suo avvocato, a dimostrare la non addebitabilità al …di una condotta (violento parapiglia) per la quale il medesimo era sottoposto a procedimento disciplinare. In tale contesto, l’utilizzo di tali parole, seppur contrarie ai canoni di continenza vigenti nell’ordinamento sportivo, erano necessarie ai fini defensionali per evidenziare la non condivisione da parte del … dell’operato della Procura federale e delle conclusioni cui la medesima era giunta, che il … assumeva non corrispondere alla verità dei fatti. Ne deriva, dunque, la liceità dell’utilizzo processuale della conversazione nel corso della quale il ….ha utilizzato tali espressioni. Sul punto, inoltre, vale la pena di evidenziare che il suddetto utilizzo processuale, in quanto rivolto esclusivamente ai soggetti tenuti al vincolo di riserbo assoluto relativamente a tutta la documentazione di cui hanno conoscenza per motivi di ufficio, non può configurare un’ipotesi di diffusione della medesima documentazione, diffusione che potrebbe avvenire solo in caso di violazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, dei doveri di riservatezza gravanti sui medesimi.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0224/TFN - SD del 15 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – N.B. - Reg. Prot. 211/TFN-SD
Massima: Mei 3 di squalifica a colui che risulta iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Info votazione UEFA B”, inviato in data 14 marzo 2024 alle ore 22.39 dal proprio indirizzo di posta elettronica …. all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Corsi del Settore Tecnico della F.I.G.C. …. espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità del Settore Tecnico della F.I.G.C.; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Sera, sono … codice …., a seguito della richiesta in data 1/9/2023 (ovvero le mail che sono sottostanti), ho visto che non c'è stato alcun cambiamento del mio voto in positivo. Ribadisco che per me è stato solo un danno e per quanto mi riguarda c'è pure dolo. Mi meritavo quel voto? Che mi venga data una spiegazione. Non c'è ancora stata. Mi è stata praticamente chiusa la porta del professionismo da allenatore con quel voto e ne sono consapevole ... ma perchè? Per farmi solo incazzare. A voi non frega un cazzo di me e neanche a me di voi, se non fosse che siete voi a giudicare o mandare gente a giudicare. Chi ha effettuato il giudizio ha presente cosa ha fatto e mi chiedo se sono in grado di giudicare e di insegnare. Cosa insegnano? Niente infatti. Io mi devo pure far giudicare in questa maniera da dei dementi. E' una provocazione, è uno scherzo nei miei confronti? Io direi che è solo dolo e poche volte sono stato serio come in questo caso. Questo comportamento è paragonabile a putin (non a caso è stato messo in minuscolo) o ad altri deprecabili despota. Ad un'azione corrisponde una reazione; l'imbecillità e la scelleratezza di chi mi ha messo quel voto porta a questo sproloquio e messaggio di offesa a chi ha valutato male, volutamente, le mie qualità. Volete la mia reazione scellerata? Meglio non averla, infatti mi sto limitando solo a offendere chi di dovere … anzi non è un offesa, sono complimenti per gente del genere. In uno stato utopicamente normale, come dovrebbe essere, questo non ci sarebbe stato; in uno stato anormale e insano, come la povera Italia, sarebbe da causa civile, ma io non ho punta voglia di spendere soldi a caso per una cosa assurda come questa; a me sembra ancora più assurdo che vengano messi degl'imbecilli ad insegnare e valutare. Concludo che professano coraggio però i primi vigliacchi sono loro; non posso che ripudiare e disprezzare comportamenti del genere e gente del genere, ma tanto ormai di persone ne sono rimaste poche. Comunque troppo facile con il coltello dalla parte del manico. Se volevano delle offese gratuite ed essere mandati a quel paese (mi sto pure limitando perché non si meriterebbero neanche l'ossigeno), bastava dirlo in faccia; se quelli sono stati allenatori. come cazzo si sono comportati con i propri giocatori??? Poi si capisce perchè in Italia funzioni poco e niente perché in parlamento ci siano troppi dementi e incapaci. Avete pure la demenza di mandare gentucola triste e insulsa che cerca di rattristire gli altri; liberateci dal vostro male liberateci da voi siete il marcio del paese e del mondo in generale quelli che hanno sempre la poltrona attaccata al culo mi garberebbe anche a me. Altro che Covid, alla gente di merda i peggio mali. Morte precoce agli infami. Saluti (ma solo alla parte sana della Federazione, sempre che ci sia a questo punto). Siccome mi sono accorto che c'erano degli errori, ve lo rimando pure, scritto meglio: Quindi mi merito quel voto per l’Uefa B? Se é uno scherzo, é venuto malissimo e non ha fatto ridere nessuno; invece, secondo me e mi sbaglio poche volte, é stato un errore voluto. Siete passibili di denuncia; un comportamento del genere non me lo sarei mai aspettato da voi; non me lo sarei mai aspettato che ci fosse gente così tanto insulsa e invidiosa anche lì; cosa vi passerà per la testa di mandarli pure a valutare? Mi dispiace che poi vi lamentiate che manca il talento italiano, quando siete voi a non volerlo fare esprimere. Cosa discriminate il talento? Avete penalizzato me senza un motivo e invece incontro gente che allena e che discute ancora se fare la forza (quando il problema semmai dovrebbe essere: come farla?). Ormai volevate le offese e pigliatevele. Un corso in cui sono stato solo danneggiato dall'inizio alla fine. Io sono una persona troppo avanti per la gente insulsa e infame; meno gente infame e meglio si starebbe. Ve le dico in faccia, a differenza vostra; io sono un Uomo, chi mi ha giudicato no; però siccome siete voi che li mandate, prendetevi la responsabilità e mandate qualcuno di meglio. Troppo facile con il coltello dalla parte del manico troppo facile così. Che viltà d'animo! Nei regimi autoritari si comportano così! In questa maniera siete solo feccia, vi mettete dalla parte di quelli che fanno andare male questo mondo, contenti voi! Poi non andiamo nelle fasi finali dei mondiali da non so quanto anni se mandate avanti la cosa in questa maniera, capisco il perché e mi spiace. Le regole esistono per tutti anche per voi. Voi vi siete macchiati di reati, però siccome siamo in Italia e funziona tutto al contrario (infatti non ne va bene una in questo paese), rischierei di fare causa per un voto ingiusto e prendere torto (e non ho voglia di spendere soldi per una cazzata del genere). Mi spiace se il voto mi bloccherà per l’Uefa A, cosa che mi premeva di più di tutto; anche in questa situazione non avete altro che dimostrato che in Italia non c’è meritocrazia, ma solo un grande magna magna (purtroppo si vede i risultati). Parlate di coraggio e siete i primi ad essere vili! Voi i soldi ce li avete di già... che vi frega di me? Avrei voluto tutt'altro. A male ritorna male la legge c'è per quello, perchè ognuno deve rispondere delle proprie azioni chi me lo fa fare di non rispondere peggio alle vostre provocazioni? Ormai la mia carriera è stata già rovinata. Buona continuazione di vita da vili infami! Spero che il male e il torto che avete fatto a me vi torni tutto! Se c'è un Dio spero che vi punirà e se non c'è spero che venga il cancro a voi e famiglia e vi stermini il prima possibile. Ricordatevi sempre che avete iniziato voi e chi invade, senza ragione, ha sempre torto! Saluti e spero che chi abbia avuto la male-augurata idea di darmi quel voto almeno si penta un po' e gli venga tutto il male che si merita”….Le circostanze di fatto e le dichiarazioni rese sono pacifiche e documentalmente provate. L’art. 23 CGS FIGC vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Come più volte messo in evidenza dalla Corte Federale d’Appello (v. in particolare la decisione n. 41/CFA/2021-2022 e la decisione/0023/CFA-2022-2023), il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. Tuttavia, il divieto di dichiarazioni lesive di cui all’art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022). Stante l’importanza della tutela della reputazione nell’ordinamento sportivo, è di tutta evidenza che le espressioni utilizzate dal deferito hanno travalicato i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione. Sul punto si richiama la decisione delle Sez. Unite n. 0018/CFA/2021-2022: “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità”. Applicando i suddetti principi al fatto oggetto del deferimento, emerge chiaramente che il confine tra il legittimo diritto di critica e una pubblica esternazione di fatti lesivi dell’immagine e del decoro altrui è stato ampiamente superato, in quanto il sig. … non si è limitato a manifestare la propria disapprovazione circa il voto ricevuto per l’Uefa B, ma è andato oltre, utilizzando espressioni offensive e sconfinando in una vera e propria aggressione della reputazione e della credibilità del Settore Tecnico della F.I.G.C. Una cosa è il dissenso sul fatto, e quindi su una o più decisioni che possono anche non essere accettate, ed altra e diversa cosa è la critica offensiva, tradotta in giudizi dispregiativi, come quelli riportati nel provvedimento di deferimento. Non può sussistere dubbio alcuno sul fatto che l’uso di termini come “dementi”, “imbecilli”, “vigliacchi”, “gentucola triste e insulsa” nei confronti del Settore Tecnico della F.I.G.C. costituisca una lesione della reputazione in quanto espressioni obiettivamente offensive. Per quanto attiene all’elemento della pubblicità delle dichiarazioni in esame, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni (v. Decisione/0070/CFA-2021-2022) e, pertanto, le dichiarazioni rese dal sig. …. devono essere considerate pubbliche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone, poiché il messaggio è stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica istituzionale (Ufficio Corsi del Settore Tecnico della F.I.G.C. - …..), determinando la conoscenza e conoscibilità da parte di tutti coloro che hanno accesso ai messaggi di posta elettronica di detto Ufficio. Risultano integrati entrambi gli elementi che devono concorre affinché si possa affermare la sussistenza della violazione dell’art. 23 del CGS e cioè il contenuto lesivo delle dichiarazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0116/CFA del 9 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale c/o Comitato regionale Marche n. 201 del 22.03.2024
Impugnazione – istanza: – PFI/Sig. J.P.
Massima:…non è in contestazione la sussistenza della violazione ma solo la commisurazione di una sanzione adeguata e coerente con la lesività della condotta. Si osserva, al riguardo, che il Tribunale ha accertato la lesività delle dichiarazioni rese in relazione alla reputazione della società Monturano Calcio S.S.D. a r.l. statuendo nel senso che le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere e, in ogni caso, esorbitanti rispetto ai canoni di continenza. Come osservato dalla parte reclamante le espressioni, pur lesive, non sono state considerate dal Tribunale particolarmente gravi. Sebbene il Giudice di primo grado non abbia motivato in ordine alla rilevata non particolare gravità delle dichiarazioni verbali richiamate in premessa, questa Corte osserva che, nell’ambito di una possibile graduazione della condotta ai sensi dell’art. 23 C.G.S., le dichiarazioni siano da considerarsi senz’altro gravi. Tuttavia, pur avendo oltrepassato i limiti della legittima critica non sono state utilizzate espressioni particolarmente ingiuriose né le dichiarazioni espresse hanno coinvolto interessi generali al di là dell’offesa alla reputazione della squadra perdente di talché si possa concludere per un particolare gravità della fattispecie. Va tenuto presente, al riguardo, che ai sensi dell’art. 23, comma 4, CGS costituiscono fondamentali elementi di riferimento ai fini della graduazione dell’entità della sanzione: a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone; b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante; c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonché la correttezza delle procedure di designazione. Nel caso in esame ricorre solo l’ipotesi di cui alla lett. b), atteso che le dichiarazioni provengono da un soggetto che, sebbene non tesserato, per quanto emerge dagli atti e, in particolare, dal video diramati sul canale you tube, ha rilasciato l’intervista nella qualità di direttore sportivo della squadra vincente e, dunque, nello svolgimento di attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 del CGS e in favore della squadra per cui detta attività è svolta. In ordine alla dedotta violazione del principio di afflittività, inoltre, risponde ai principi e alla giurisprudenza in materia richiamata dal medesimo reclamante, che “l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (CFA Sez. I, n. 31/2022–2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020–2021; nel medesimo senso anche Sez. I, n. 70/2023-2024: “L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. CFA, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021)”. Nel caso in esame la scelta della inibizione, sia pure per un periodo limitato di un mese, a giudizio di questa Corte non si pone in contraddizione con i principi suesposti, atteso che l’inibizione costituisce una delle sanzioni più gravi indicate dall’art. 9 tra le sanzioni irrogabili a carico dei dirigenti, soci e tesserati, nonché specificamente irrogabili nel caso di violazione dell’art. 23 C.G.S. Come precisato dal terzo comma di tale disposizione “qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura”, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Invece “nei casi più gravi”, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h) ovvero la squalifica, il divieto temporaneo di accesso e, per l’appunto, h) l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, (con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro). Nel caso in esame, pur non venendo in rilievo il pregiudizio alla istituzione federale nel suo complesso, come richiesto dal richiamato comma terzo, e pur essendo le dichiarazioni lesive rivolte nei soli confronti della squadra avversaria (per le modalità di gioco tenute in occasione di un incontro sportivo oltre che per la sua posizione in classifica), il Tribunale ha comunque accolto la richiesta della sanzione nei termini di inibizione, sia pure per un periodo inferiore a quanto richiesto dalla Procura federale. Significativo è anche il fatto che, a carico della società Montegranaro, in virtù dell’accordo ex art. 126 CGS, sia stata individuata come sanzione congrua un’ammenda pressocché simbolica (di 600 euro poi ulteriormente ridotti, in virtù dell’accordo stesso, a soli 300 euro) e ciò, nonostante il parallelismo insito nella previsione di cui al sesto comma dell’art. 23 citato ove si prevede che la società è punita con un’ammenda “pari a quella applicata all’autore della sanzione”. Nel caso in esame, dunque, la scelta della sanzione più grave a carico dell’autore delle dichiarazioni offensive, piuttosto che la scelta dell’ammenda è comunque coerente con il giudizio di complessivo disvalore espresso dal Tribunale nei confronti della condotta perpetrata dal Proculo nella sua attività di direttore sportivo (in via di fatto), della società Montegranaro. Disvalore che, tuttavia, per il tenore e le modalità di espressione nonché per la limitatezza della vicenda, non ha raggiunto livelli di particolare gravità. Alla luce di quanto sopra, non è dato ravvisare pertanto alcuna conseguente violazione del principio di afflittività ovvero di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti ascritti atteso che, in relazione a quanto sopra osservato, detta sanzione, comportando la inibizione a compiere attività nell’interesse della squadra per il periodo di un mese, può ritenersi comunque tale da rivestire una valida efficacia deterrente al fine di evitare ulteriori analoghi comportamenti da parte del soggetto sanzionato. A tale riguardo - al di là del fatto che la commisurazione della sanzione si basa su circostanze proprie del caso concreto oltre che su elementi che non sempre rendono paragonabili fattispecie apparentemente analoghe - non giova al reclamante il richiamo ad alcuni precedenti emanati da questa Corte riferibili a fattispecie di tutt’altra gravità ovvero a sanzioni irrogate in conseguenza di espressioni gravemente dispregiative e lesive dell’immagine, del decoro e dell’altrui reputazione non solo ai danni dell’ufficiale di gara ma, più in generale, della categoria degli arbitri (CFA, decisione n. 62/2021-2022 che conferma la sanzione di tre mesi di squalifica a carico dell’allenatore autore delle dichiarazioni lesive e decisione adottata dal TFT Liguria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 64 dell’1.3.2024, con cui viene ratificato un patteggiamento per due mesi di inibizione a carico del Presidente di una società sportiva per offese arrecate all’arbitro e all’intera classe arbitrale).
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0111/CFA del 30 Aprile 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, di cui al C.U. n. 320 del 22.3.2024
Impugnazione – istanza: – PFI/Sig. P.M. - A.S.D. Vicovaro
Massima: Accolto il reclamo della procura federale ed in riforma della decisione del TFT che aveva irrogato sanzioni blande ai deferiti, inflitta l’inibizione di mesi 3 al presidente per la violazione degli artt. 4, co. 1^, e 23, co. 1^, del C.G.S. per avere lo stesso, dopo la disputa della gara Certosa -Vicovaro del 17.12.2023, valevole per il girone B del Campionato di Eccellenza del Comitato regionale Lazio, a mezzo di un “post” pubblicato in pari data alle ore 13.41 sulla “pagina” della società denominata “ASD Vicovaro, del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del sopra indicato incontro e della classe arbitrale nel suo complesso; nel “post” in particolare sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Finale Certosa 2 Asd Vicovaro 1. Complimenti ai ragazzi che ce l’hanno messa tutta seppur rimaneggiati per le molte assenze, ma se il Certosa, buona squadra prende i tre punti è perché la partita è stata FALSATA dal direttore di gara …., che nel finale non fischia un rigore solare per noi, negativo nella gestione generale, imparziale nei cartellini; purtroppo non sarà né il primo né l’ultimo, è finito il girone di andata e di questi direttori di gara così scarsi ne abbiamo visti più di uno a nostro discapito e ci siamo veramente stancati di vedere questi scempi. Inflitta l’ammenda di € 600,00 alla società a titolo di responsabilità diretta….Sul legittimo esercizio del diritto di critica e sulla definizione dei suoi limiti questa Corte federale ha avuto occasione di pronunciarsi numerose volte. In particolare è stato considerato che: - il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato; la presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione (CFA, SS.UU., n. 41/2021-2022); ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva; invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023); - anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità (CFA, Sez. I, n. 23/2022-2023); - il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (CFA, SS.UU., n. 14/2021-2022), anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione (SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 14/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 82/2022-2023; SS.UU., n. 88/2022-2023). Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU., n. 18/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n.70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023; Sez. I., n. 81/2022-2023); - come ha puntualizzato la giurisprudenza del giudice ordinario nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca, la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita; siffatto bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica; ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica; valgono per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo; anche di recente, la Corte di Cassazione, sez. quinta (n. 17243 del 19 febbraio 2020; similmente, n. 15089 del 29 novembre 2019), in tema di diffamazione, ha ritenuto che l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023). Applicando questi principi ai fatti oggetto del deferimento e, in particolare, al preteso diritto di critica esercitato dal Sig. …., all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Vicovaro, emerge con evidenza che il confine tra il legittimo diritto di critica e una esposizione pubblica di fatti potenzialmente lesivi dell’immagine e del decoro altrui - nella specie del giudice di gara e della categoria arbitrale nel suo complesso - è stato ampiamente superato, sia per i termini utilizzati dal sig. Pierangelo Maugliani per criticare la direzione di gara e la qualità della classe arbitrale nel suo complesso - di cui è stata messa in dubbio l’imparzialità e la idoneità a svolgere le loro funzioni - sia per la posizione qualificata del deferito. E non può sussistere dubbio sul fatto che evocare termini come falsità nella condotta di gara e conseguente alterazione del suo esito, incompetenza e inidoneità degli ufficiali di gara, con riferimento alla categoria nel suo complesso, costituisca un’offesa sia verso le persone direttamente coinvolte, in quanto lesive della loro immagine e dignità, sia nei confronti dell’arbitro nella veste di giudice di gara e che, quindi, essendo l'offesa diretta anche alla funzione arbitrale, essa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito anche sull’organismo (AIA) che rappresenta la categoria dei direttori di gara. Il tutto aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato, atteso che le regole nella specie violate assumono, come sopra chiarito, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione. Il Tribunale federale territoriale, pertanto, irrogando sanzioni di modestissima entità, non solo non ha tenuto in considerazione quanto stabilito dalla norma violata, ma ha leso il principio di afflittività ed effettività che deve sempre caratterizzare la dosimetria della sanzione disciplinare. Sul punto, infatti, questa Corte ha chiarito che l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/20222023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA; SS.UU., n.110/20222023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/20232024).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0210/TFN - SD del 29 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – FC Crotone Srl + altri - Reg. Prot. 190/TFN-SD
Massima: Prosciolto il Direttore Generale della società F.C. CROTONE S.R.L., dalla violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per aver egli, in data 16/12/2023, recato offesa al prestigio, alla reputazione e alla credibilità propri della Procura Federale e in specie dei rappresentanti di quest’ultima che ebbero al termine della gara CROTONE vs JUVE STABIA (disputata in data 09/12/2023 e valevole per la 17^ giornata del Campionato di Lega Pro Gir. C della corrente stagione sportiva) a refertare per iscritto quanto occorso al termine del primo tempo nel mentre le due squadre stavano rientrando negli spogliatoi (violento parapiglia durante il quale il Sig. … avrebbe colpito con un pugno al volto l’allenatore dei portieri avversario Sig. …), mediante le parole ed espressioni di seguito indicate propalate nel corso di una conversazione telefonica intercorsa con altro tesserato, ovvero, il Sig. …. raggiunto sull’utenza telefonica mobile omissis. E quali segnatamente: a) “IO TI HO TIRATO IL PUGNO A TE? NON TI HO TIRATO IL PUGNO A TE. QUINDI GIA' SE LA PROCURA HA SCRITTO UNA CAZZATA OK” (dal minuto 00:04:49 al minuto 00:04:52 della registrazione in atti denominata Audio 3 mp4; b) “A…SE FACCIAMO LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA, MI HA GIA' DETTO L'AVVOCATO CHE IN DIECI GIORNI DOPO LE VACANZE HANNO TOLTO TUTTE E DUE LE SQUALIFICHE, PERCHE' IL PROBLEMA E' LA' CHE LA PROCURA HA SCRITTO UNA MAREA DI PUTTANATE” (dal minuto 00:09:00 al minuto 00:09:13 della registrazione in atti denominata Audio 1 mp4). Conversazione telefonica il cui contenuto, integralmente trascritto a mezzo perizia giurata, veniva fatto oggetto di deposito nell’ambito del reclamo proposto dal Sig. …. stesso dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello avverso la sanzione dell’inibizione fino alla data del 12/06/2024 che gli era stata comminata dal Giudice Sportivo giusto Comunicato Ufficiale n.105/DIV del 12/12/2023, così da suscitare e favorire per l’effetto quella “diffusività della denigrazione altrui” idonea, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a delineare ed integrare una condotta diffamatoria tutte le volte in cui si sia in presenza di offese rivolte a terzi veicolate attraverso comunicazioni e/o interlocuzioni aventi in origine natura e carattere privato. Con l’aggravante di cui all’art.14 lett. m) del C.G.S. per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare…Le stesse, infatti, non possono essere considerate “dichiarazioni lesive” difettando dell’elemento della pubblicità proprio perché proferite nell’ambito di una conversazione privata non destinata, sin dall’origine, a poter essere conosciuta da un numero indeterminato di soggetti. L’aver depositato il file/audio contenente le suddette presunte frasi diffamatorie all’interno di una memoria difensiva portata all’attenzione esclusivamente dei componenti della Corte Sportiva d’Appello al solo fine di provare l’estraneità del proprio assistito ai fatti contestati, non assume alcun carattere “pubblico” idoneo a configurare il reato di diffamazione così come definito dal Codice Penale, dovendo, invece, ritenere che tale comportamento rientri nell’alveo del diritto di difesa legittimamente esercitabile all’interno di un qualsiasi procedimento disciplinare pendente davanti ad un Organo di Giustizia Sportiva. Nel merito, questo Tribunale ritiene che le frasi oggetto di deferimento, estratte da una conversazione di circa 20 minuti, non abbiano quel carattere di offensività posto a base del deferimento; si ritiene, invece, che le stesse rappresentino esclusivamente un’espressione certamene volgare utilizzata dal deferito per esprimere la propria contrarietà a quanto dedotto dalla Procura nell’ambito del procedimento a carico dello stesso di cui al C.U. n. 105/DIV del 12/12/2023. In buona sostanza, il sig. …. ha utilizzato, nella citata conversazione telefonica privata (presumibilmente finalizzata a costituirsi una prova a discarico) due parole volgari, che tuttavia, ferme la loro aggettivazione e la natura gergale, sono entrate nel modo di parlare delle persone e, anche come tali, non hanno natura offensiva nè sono dirette ad offendere. Sono, come detto, solo volgari. E, si ripete, dette in un contesto privato, tra i due "attori" della, altrettanto volgare, pseudo-rissa che li ha visti coinvolti. Ma ritiene il Tribunale che il sig. …. non avesse effettivamente alcun intendimento offensivo, che paradossalmente ha avuto una diffusività con la rimessione degli atti da parte della competente Corte Sportiva d'Appello.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0182/TFN - SD del 21 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: N.A.R. e ASD Cassino Calcio 1924 - Reg. Prot. 170/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente Onorario con poteri di firma è sanzionato con giorni 40 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso nel corso di una intervista post gara (fruibile in streaming attraverso la pagina Facebook ufficiale della Società) concessa al termine dell’incontro CASSINO CALCIO 1924 vs SASSARI CALCIO LATTE DOLCE - disputato in data 18/02/2024, valevole per la 23^ giornata del campionato di SERIE D Girone G della corrente stagione sportiva e terminato con il risultato di 0-1 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli ufficiali di gara che ebbero a dirigere l’incontro de quo (Arbitro … di Gallarate, Ass.ti …di Lanciano …. di Vasto) sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: (dal minuto 0:11 al minuto 01:06 della registrazione in atti). Ammenda di € 500,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0172/TFN - SD del 12 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 20215/640pf23-24/GC/GR/ff del 14 febbraio 2024 nei confronti del sig. M.M. - Reg. Prot. 157/TFN-SD
Massima:…..Sotto il profilo sanzionatorio, rileva il Tribunale l’impossibilità di accogliere la richiesta della Procura di irrogazione della sanzione pecuniaria, essendo il settore di riferimento del deferito quello dilettantistico.
Massima: Giorni 10 di squalifica al soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale tecnico di Calcio a Cinque, per la violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, in data 02.03.23, espresso giudizi lesivi dell’onorabilità, del prestigio e della reputazione propri di altro soggetto tesserato, nella specie il sig. Antonino FIORE, all’epoca dei fatti referente tecnico del Centro di Sviluppo territoriale di calcio a 5 SGS-FIGC all’interno del programma Evolution Programme a valenza nazionale e tecnico responsabile della rappresentativa under 15 di calcio a 5 con LND PVA partecipante al torneo delle Regioni 2023 in Veneto, nonché di taluni componenti del SGS Piemonte Valle d’AOSTA (segnatamente: …, Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Vice Presidente Nazionale Settore Giovanile e Scolastico FIGC, e …, Coordinatore Regionale Settore Giovanile e Scolastico FIGC) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali propalate attraverso taluni messaggi audio inviati/pubblicati su una chat WhatsApp di gruppo con circa dieci utenti creata allo scopo e alla quale non era stato invitato a partecipare il …. E segnatamente: (i) <Vi mando un messaggio vocale che faccio prima: che quella merda di … è falso e che non sia in questo gruppo è giusto. Io non accetterò mai che lui ha messo una firma involontariamente, ma neanche mia figlia che è down avrebbe fatto un errore del genere. Oltretutto, oltretutto … non può andare contro al CTS perché li c’è …. Se lui andava a sfavore, … di fisso lo avrebbe fatto fuori. siccome si è trovato li, che i primi mister che erano stati contattati di prima scelta, tutti hanno detto no, compreso io, quindi loro sono state le seconde scelte perché non sapevano più come fare questo CTS, e in automatico lui si trova li, che mai se lo sarebbe aspettato, quindi alla fine lui va a favore di … e quindi non è uomo da ammettere quello che lui ha fatto, lui e quell’altro … che non lo insulto perché è più grande di me. Sono dell’idea che tanto SGS e CTS vorranno prendere il monopolio di tutto ma non hanno capito che li fanno gli istruttori e li fanno la metodologia della crescita del giocatore, noi prepariamo un torneo delle regioni o un torneo futures cup chi si troverà a …, sono due cose diverse. Ma purtroppo noi possiamo dire cosa vogliamo, ma tanto non cambia niente.> (trascrizione integrale File audio n. 1 in atti); (ii) <poi non mi interessa se qualcuno gira questo messaggio vocale all’SGS, CTS o a Foschia. Io dico quello che penso> (trascrizione integrale File audio n. 2 in atti); (iii) <si dobbiamo chiedere a … qualche consiglio come poterci muovere e come documentarci per difendere Lupo e per fare in modo che quello che è stato scritto non è veritiero. Però così in poco tempo non so se ci riusciamo. Con tutto il rispetto verso la persona di …che capisco che sono state fatte delle cose veramente…credo brutte. Ma guardate, … non ha scelto il ruolo per non fare la figura di m, sono di quell’idea là, sicuramente l’accetterà a maggio, così ne esce pulito e nessuno gli dirà niente così a maggio sarà il nuovo responsabile tecnico e prenderà tutti i suoi burattini dell’SGS, CTF e chi più ne ha ne metta.> (trascrizione integrale File audio n. 3 in atti)….Ed invero, negli audio oggetto di incolpazione, pubblicati mediante caricamento nella chat di gruppo con altri appartenenti alla Federazione con vari incarichi, sono contenute espressioni gravemente lesive della reputazione del … e degli altri soggetti menzionati. Termini quali “merda”, “falso” e “burattini” rivolti a chiunque, tesserato o meno, costituiscono in sé offese alla persona del destinatario, poiché diretti a svilirne la personalità e la dignità. Anche le ulteriori affermazioni riportate nel capo di incolpazione si appalesano incontinenti e diffamatorie nei riguardi dei soggetti di volta in volta presi di mira (a mero titolo esemplificativo “neanche mia figlia che è down avrebbe fatto un errore del genere … … di fisso lo avrebbe fatto fuori ….. non sapevano più come fare questo CTS, e in automatico lui si trova lì … non è uomo da ammettere quello che lui ha fatto, lui e quell’altro … che non lo insulto perché è più grande di me…. … non ha scelto il ruolo per non fare la figura di m, sono di quell’idea là, sicuramente l’accetterà a maggio, così ne esce pulito e nessuno gli dirà niente così a maggio sarà il nuovo responsabile tecnico e prenderà tutti i suoi burattini dell’SGS, CTF e chi più ne ha ne metta”). Non ricorrono nel caso di specie i presupposti per l’affermazione in capo al deferito della scriminante dell’esercizio del diritto di critica che, come noto, deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa (cfr. decisione n. 62/CFA/2021-2022/A). Del resto, i canoni della continenza, pertinenza e veridicità cui è ancorato il legittimo esercizio del diritto di critica assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati (CFA, sez. I, n. 59/2021-2022; n. 14/2021-2022; n. 97/CFA/2021-2022/F; n. 59/CFA/2021-2022/E). Nel caso di specie, le espressioni profferite nei riguardi dei soggetti indicati in incolpazione esorbitano palesemente e certamente dal limite della continenza, risolvendosi in giudizi atti a colpire la sfera personale piuttosto che in ragionamenti critici ancorché in chiave negativa. Né si coglie, per vero, alcun ragionamento critico sotteso alle espressioni incriminate che prenda le mosse da fatti: si tratta invece di un insieme di giudizi, come detto, gratuiti...Valutati i fatti per cui si procede e la condotta tenuta, anche in sede di udienza, dal deferito, ritiene il Tribunale applicabile al caso di specie l’art. 13 CGS per adeguare la sanzione alle specificità del caso concreto ed equa la sanzione di cui al dispositivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0171/TFN - SD del 12 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 20219/641pf23-24/GC/GR/ff del 14 febbraio 2024 nei confronti del sig. M.P. e della società ASD Terracina 1925 - Reg. Prot. 158/TFN-SD
Massima: Mesi 1 di squalifica al soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. TERRACINA 1925, per la violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver nel corso di una intervista concessa alla piattaforma di divulgazione sportiva “My soccer player” (fruibile in streaming attraverso il social media Facebook) al termine della gara F.C.D. MONTE SAN BIAGIO CALCIO vs A.S.D. TERRACINA 1925 - disputata in data 7 gennaio 2024, valevole per la 19^ giornata del campionato di Eccellenza Girone B Lazio della stagione sportiva in corso e terminata con il risultato di 2-2 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. … della Sezione AIA di Albenga), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <Si è stato l’arbitro che l’ha pareggiata questa partita perché il primo rigore che ha dato a loro ha detto che lo ha visto solo lui noi non lo abbiamo visto nessuno (…) invece lui ha detto lo devo vedere solo io. Gli ultimi venti minuti l’ha pareggiata lui (…) si gioca undici contro undici non con altre persone che ti danno una mano per pareggiare la partita (…) Lotteremo contro tutto e tutti per cercare di arrivare alla fine.> (dal minuto 00:00:00 al minuto 00:01:35 della registrazione in atti); Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 6 co.2 e 23 co.5 del C.G.S…I mezzi usati dal sig. …. per diffondere le proprie esternazioni, il social network facebook e un sito internet, sono certamente idonei a integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 23 del CGS e ciò consente di affermare che le dichiarazioni erano destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone e sono quindi da considerare “pubbliche”. Risultano pertanto integrati entrambi gli elementi che debbono concorre affinché si possa affermare la sussistenza della violazione dell’art. 23 del CGS e cioè il contenuto lesivo delle propalazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione. Valutato, dunque, il comportamento tenuto dal deferito, il Collegio ritiene di poter determinare la sanzione come da dispositivo, riducendo la misura della squalifica rispetto alla richiesta della Procura Federale in considerazione del fatto che le dichiarazioni, certamente lesive del prestigio e dell’onorabilità dell’arbitro come visto in precedenza, sono state rilasciate nell’immediatezza del termine della gara e con toni non troppo accesi. Dall’affermazione di responsabilità del tesserato consegue, ai sensi del secondo comma dell’art. 6 del CGS, la responsabilità oggettiva della Società non potendosi condividere la tesi di difensiva secondo la quale alla stessa non competerebbe nessun obbligo di controllo sull’operato del tesserato, tesi smentita “in primis” dal tenore letterale della norma citata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0161/TFN - SD del 28 Febbraio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15414/401pf23-24/GC/GR/ff del 18 dicembre 2023, nei confronti del sig. M.A.- Reg. Prot. 125/TFN-SD
Massima: Mesi 12 di squalifica, a far data dal prossimo tesseramento. al soggetto appartenente all’ordinamento federale in quanto iscritto nei ruoli del Settore Tecnico per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del CGS e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di numerosi e reiterati post pubblicati in tempi diversi nella scorsa e nella attuale stagione sportiva sul proprio profilo personale Facebook, espresso giudizi lesivi del prestigio, della reputazione, dell’onorabilità e della credibilità propri di taluni soggetti e personalità appartenenti al mondo del calcio e delle istituzioni calcistiche, sia nazionali che internazionali (in specie: FIGC, UEFA, Lega Serie A, AIA e AIAC) postando, tra gli altri, i seguenti testuali commenti: a) riferendosi alle persone del Presidente della FIGC … e del Presidente della UEFA …: <l ui è il gatto e io la volpe siamo in società, di noi ti puoi fidar> (postato a corredo, con relativa fotografia dei due soggetti, della notizia della rielezione del sig. …. a Presidente della UEFA e della elezione del Presidente …. a Vicepresidente UEFA), <… pagliaccio>; b) riferendosi alla crisi societaria della Sampdoria: <Probabilmente falliremo e sarà la nostra fortuna. Però ci vuole DECENZA e la Lega Serie A non ha nemmeno un po'. Uno deve morire sportivamente per i suoi demeriti. (…) Non grazie alla incapacità e forse malafede di chi tira i fili>, <senza se. Senza ma. Senza un cazzo. …. boia>, <permettete ancora a questo lurido bastardo e infame di parlare. …. basta avere pazienza. Taffo Air Lines>, <mai dimenticare che quello a destra è MOLTO peggio di quel (emoticon riproducente il muso di un suino) a sinistra. A Genova sei finito. Sei senza dignità. Cambia città, fidati. Qui puoi solo raccogliere disprezzo. L’altro a breve sarà a Rebibbia> (commento accompagnato a corredo da una fotografia ritraente a destra l’effige del sig. … e a sinistra l’effige del sig. Ferrero); c) riferendosi alla classe arbitrale: <il livello arbitrale italiano, già pessimo, è in caduta libera. Ogni domenica si verificano episodi al limite della follia. Un incapace come questo, tale …, va preso a calci nel culo (commento accompagnato a corredo da una fotografia ritraente l’associato AIA …)>, <…arbitro INDECENTE. Incapace>; d) riferendosi alla persona del calciatore …..: <.. la senti questa voce? UOMO DI MERDA>, <non smetterò MAI di gridarlo. La VERGOGNA che questo essere infame non sia stato radiato. Genoa, Atalanta e Sudtirol una VERGOGNA ANCORA MAGGIORE averlo ingaggiato>; e) riferendosi alla società Genoa FC e alla sua tifoseria: <Adesso un filino il cazzo me lo sono rotto. Anzi più di un filino. (…) Il Genoa FC PER 67 VOLTE E’FINITO DIETRO ALLA SAMPDORIA. PRECISAMENTE COSA AVETE DA FESTEGGIARE? IO MI NASCONDEREI DALLA VERGOGNA! 67 VOLTE SU 76. CON INFINITI ANNI DI B. AH. NEL MENTRE LA SAMPDORIA VINCEVA DI TUTTO E DI PIU’, VOI? UN CAZZO DI NIENTE. ANZI RETROCESSIONI IN C PER LA VALIGETTA. PICCOLI ED ETERNAMENTE PERDENTI.>, < (…) Quando la B è il tuo habitat (…) Pensa che tristezza. (…) Pensa che vita di merda (…)>, <…quando hai il cazzo piccolo alla fine vai a trans per non sentirti in imbarazzo. Ecco il tifoso del Genoa. Dal 1946 fa una vita di merda. Roba da manicomio>; f) riferendosi alla persona del Direttore Sportivo …: <ignora la sintassi. Soggetto, verbo e complemento per lui sono come nemici da combattere. Manager nel calcio, in un altro settore laverebbe le scale. Forse. Una primavera con 11 stranieri. Il RE dei magheggi. Cazzo gliene frega se il Lecce retrocede. (…)> (commento con a corredo una fotografia ritraente l’effige del DS del Lecce sig. …), <andate a fare in culo biglietto di sola andata per …>; g) riferendosi alla persona del calciatore …. <Io ho solo una certezza. ASSOLUTA. Questo piccolo uomo, questo giocatore fallito, questo figlio della plusvalenza, questo orfano di padre e madre, questo miracolato con gente come me contro, (…) insomma gente che ha le palle, uno così avrebbe finito oggi la misera carriera (…). Provo pena per lui e per chi quella sera poteva farsi una sega. L’importanza del preservativo. Ecco uno così non sarebbe mai nato> (commento con a corredo una fotografia ritraente l’effige del calciatore P… con la maglia del Torino esultante sotto la curva dei tifosi della Sampdoria dopo aver segnato la rete del 0-2 nella sfida della stagione scorsa tra Sampdoria e Torino); h) riferendosi alla persona del Presidente dell’AIAC sig. ….: <bastava leggere i commenti per capire quanto è amato. Come una spina di (emoticon riproducente un cactus) nel culo>, <ancora una volta … conferma di essere la persona sbagliata nel posto sbagliato> (commento con a corredo una fotografia ritraente l’effige del Presidente dell’AIAC sig. …); i) riferendosi alla persona del tecnico ….:<la decenza questa sconosciuta. Meno esperienza internazionale? Ma hai presente la rosa? Pensa che siamo tutti scemi? Ogni volta che lo ascolto aumenta il mio disgusto. (…)>, <finito il corto culo ...ops adesso te lo daranno un calcio nel culo? >, < (...) Resta all’ippodromo Hai soldi a sufficienza per sparire dal calcio> (commento con a corredo una fotografia ritraente l’effige del tecnico Sig. …); l) riferendosi alla persona del tecnico …: <circo solo circo. Calcio zero. Vanna Marchi del football. Da anni solo show. Mai un momento di noia con …>; m) riferendosi alla persona di …. fondatore di Red Bird società americana proprietaria dell’AC Milan: < ….. baciamo le mani (con una serie di emoticons riproducenti il gesto del dito medio). …. INFAME>….Il mezzo usato dal sig. Mazzarello per diffondere il proprio pensiero, il profilo facebook, uno dei social network più diffusi al mondo, è certamente idoneo a integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 23 del CGS e consente di affermare che le dichiarazioni erano destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone e sono quindi da considerare “pubbliche”. Risultano pertanto integrati entrambi gli elementi che debbono concorre affinché si possa affermare la sussistenza della violazione dell’art. 23 del CGS e cioè il contenuto lesivo delle propalazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione. La gravità del comportamento tenuto dal deferito induce il Collegio a determinare la sanzione come da dispositivo comunque aumentando la misura della squalifica rispetto alla richiesta della Procura Federale, anche in considerazione del fatto che non può essere irrogata la sanzione dell’ammenda, prevista, dall’articolo del CGS violato, solo per i professionisti.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0136/TFN - SD del 23 Gennaio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15961/520pf23-24/GC/GR/ff del 21 dicembre 2023, depositato il 28 dicembre 2023, nei confronti del sig. M.M. - Reg. Prot. 130/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale tecnico UEFA B e tesserato per la corrente stagione sportiva (fino alla data delle intervenute dimissioni) per la società ASD Deportivo Junior è sanzionato con mesi 2 e giorni 20 di squalifica, da scontare all’atto di nuovo tesseramento per la violazione degli artt. 4 co. 1 del CGS e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del CGS, per aver lo stesso, espresso giudizi lesivi del prestigio e della onorabilità propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0135/TFN - SD del 23 Gennaio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 14311/327pf23-24/GC/GR/ff del 30 novembre 2023, depositato il 1° dicembre 2023, nei confronti del sig. F.V. - Reg. Prot. 115/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il soggetto appartenente all’ordinamento federale in quanto iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (cod. 110.106) e referente regionale AIAC per il Calcio a 5 Veneto, è sanzionato con mesi 5 di squalifica per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co. 1 del CGS e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di un post pubblicato sul proprio profilo personale Facebook in data 28 ottobre 2023, grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri, sia, del Presidente della FIGC …, sia, per l’effetto e più in generale, della stessa FIGC nel suo complesso intesa e quale da quest’ultimo presieduta e rappresentata proferendo le seguenti testuali parole:“...il calcio è diventato uno sport che non si può più guardare! E l’idiota di …si chiede perché non ci sia un’offerta decente per i diritti TV! Il presidente FIGC più scandaloso della storia del calcio italiano! Ricordiamoci tutti che era: per 16 anni presidente del Castel di Sangro, protagonista della più scandalosa combine di calcio scommesse della storia! Ed abbiamo detto tutto!”.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0049/CFA del 20 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 35 del 5 settembre 2023
Impugnazione – istanza: – Procura federale interregionale/Sig. G.V.
Massima: Accolto l’appello della procura federale avverso la decisione di improcedibilità del deferimento e per l’effetto inflitta alla società l’ammenda di € 400,00 per le violazioni ascritte al proprio presidente ed al quale è stata confermata l’inibizione di mesi 8 ovvero la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere inviato al presidente del Comitato regionale Puglia LND, al termine dell’udienza del 20 febbraio 2023, che aveva riguardato la società U.G. Manduria Sport e tenuta presso la Corte Sportiva territoriale di appello del Comitato regionale Puglia LND, tramite l’applicazione whatsapp dalla propria utenza telefonica, i seguenti messaggi rivolti ad un componente dell’Organo di giustizia sportiva appena indicato, al vice presidente del Comitato regionale Puglia LND, nonché allo stesso presidente dello stesso Comitato: 1) alle ore 19:56 del 20.2.2023, la fotografia del provvedimento emesso dalla Corte sportiva territoriale di appello; 2) alle ore 20:11 del 20.2.2023: “Grazie”; 3) alle ore 7:34 del 21.2.2023 la seguente frase: “Ieri sera dopo la sentenza sono rimasto…….Era presente al tavolo anche l’avv. …. che tra l’altro è stato quello che nel 2019 ha dato 0:3 a tavolino per i fari non omologati. Adesso capisco perché …. quella domenica era sempre con i dirigenti del Massafra. Va bene così io vado avanti per la mia strada” e la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (d’ora in poi, CGS), per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. … poco innanzi descritti…la disposizione di cui all’art.4 CGS non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA-2021-2022).
Massima: …Come è noto, l’art. 6 del Codice, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingue tre differenti ipotesi. 1) Il primo comma, configura la responsabilità c.d. “diretta” della società, la quale risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; 2) le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della “responsabilità oggettiva” in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti “interni” o “esterni” alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all’elemento soggettivo; 3) ai sensi del comma 4, i club calcistici sono tenuti a garantire e, in difetto, a rispondere della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tale ipotesi delinea una fattispecie di responsabilità c.d. “presunta”, connotata da una presunzione di tipo relativo, superabile quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito. La responsabilità ex art. 6, commi 2, 3 configura un trasferimento in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell’interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell’ambito dell’attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all’antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società (CFA - Sezioni unite, decisione n. 58/CFA/2021-2022).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 054/TFN - SD del 19 Settembre 2023 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 4387/897pf22-23/GC/GR/ff del 17 agosto 2023, nei confronti del sig. A.M. e della società ASD Gymnopedie - Reg. Prot. 35/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere lo stesso inviato, in data 9 marzo 2023, tra le ore 14.05 e le ore 14.18, dalla propria utenza telefonica WhatsApp identificata con n. 3479…37, espressioni offensive nei confronti del sig. …., Presidente della Sezione A.I.A. di Sulmona, da quest’ultimo ricevute alla propria utenza telefonica WhatsApp identificata con n. 3479….35 (come da segnalazione del 13 marzo 2023 e file audio allegato) del seguente tenore letterale: “..gli arbitri sono fascisti in mezzo al campo un po’ perché devono esserlo..”, “una persona piccola”, “persona non seria”; “pensa quanto cazzo sei intelligente”, “del resto probabilmente la vita ti ha dato poco eh … quindi ti resta questo caro Giulio, mi dispiace per te, persona veramente misera d’animo sei”. Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 016/TFN - SD del 24 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti della società SSDARL Aglianese Calcio Srl - Reg. Prot 196/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 500,00 alla società per aver il proprio tecnico violato l’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che il relazione all’art 19 del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero per avere lo stesso, nella settimana preparatoria alla gara Aglianese-United Riccione, valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23, parlando con i suoi giocatori, definito in maniera offensiva il calciatore …, riferendosi nello specifico alle condotte poste in essere da quest’ultimo quando era tesserato con la società SSDARL Aglianese Calcio 1923, ritenendolo: “pessima persona e non adatta a stare in un gruppo squadra...uomo di merda, un giocatore che non vorrei mai avere” e esprimendo l’opinione che “qualcuno di estraneo ai miei giocatori gli desse qualche schiaffo per metterlo in riga”, pensiero che qualcuno dei suoi giocatori aveva interpretato come “Spero che qualcuno gli faccia male”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 013/TFN - SD del 20 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti del sig. F.B. e della società SSDARL Aglianese Calcio Srl - Reg. Prot 209/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’allenatore è sanzionato con la squalifica di
mesi 1 e giorni 15 da scontare a decorrere dalla data di inizio del primo campionato utile per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che il relazione all’art 19 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella settimana preparatoria alla gara Aglianese-United Riccione, valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23, parlando con i suoi giocatori, definito in maniera offensiva il calciatore …, riferendosi nello specifico alle condotte poste in essere da quest’ultimo quando era tesserato con la società SSDARL Aglianese Calcio 1923, ritenendolo: “pessima persona e non adatta a stare in un gruppo squadra...uomo di merda, un giocatore che non vorrei mai avere” e esprimendo l’opinione che “qualcuno di estraneo ai miei giocatori gli desse qualche schiaffo per metterlo in riga”, pensiero che qualcuno dei suoi giocatori aveva interpretato come “Spero che qualcuno gli faccia male”;
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 003/TFN - SD del 5 Luglio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 27224/893 pf22- 23/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti del sig. A.M. e della società Polisportiva C4 ASD - Reg. Prot. 181/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS giorni 20 di squalifica al soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società Polisportiva C4 ASD - della violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del CGS e 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, al termine della gara Sansepolcro vs C4 disputata in data 8 aprile 2023 e valevole per Il Campionato di Eccellenza Gir. A Umbria della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (AE sig. S. Pannacci di Perugia), sia, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <...fra rigori e situazioni gli arbitri fanno finta di non vedere… le terne debbono stare un po’ più attente...tanti episodi al limite sempre fischiati o giudicati al contrario. Questo mi dispiace perché lo sport subisce un torto così non mi piace> (dal minuto 00:04:55 al minuto 00:05:15 della registrazione audio/video in atti). Ammenda di € 400,00 alla società
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 185/TFN - SD del 25 Maggio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 25896/372pf22-23/GC/blp del 27 aprile 2023, nei confronti del sig. A.D.S. - Reg. Prot. 169/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’amministratore della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione degli artt. 4, co. 1, e 23, co.1, del CGS per aver lo stesso, nel corso di una intervista, apparsa in data 3 novembre 2022 sulla testata giornalistica online “…...it” e rilasciata nel corso della conferenza stampa organizzata per annunciare il subentro in società di una nuova proprietà e governance, espresso giudizi e rilievi lesivi del prestigio e della reputazione propri del sig. …., allenatore professionista, e del sig. ….., Direttore Sportivo iscritto all’albo, mediante le seguenti frasi ed espressioni: <Consiglio alla nuova proprietà di affrontare subito la situazione dei contratti in essere di ….: date priorità a quei contratti perseguendo le iniziative già messe in opera dall’Imolese, abbiamo già avuto iniziative nei riguardi di questi soggetti, due figure che non hanno senso e che lucrano prendendo lo stipendio senza farsi vedere>.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 158/TFN - SD del 17 Aprile 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 22094/642pf22-23/GC/GR/ff del 20 marzo 2023, depositato il 21 marzo 2023, nei confronti del sig. E.C. e della società Taranto FC 1927 Srl - Reg. Prot. 144/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, l’allenatore è sanzionato con l’ammenda di € 1.666,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Taranto- Audace Cerignola disputata in data 19 febbraio 2023 e valevole per il campionato di Serie C, a mezzo di un’intervista resa all’emittente televisiva “…..” e riportata in data 20.2.2023 in articoli pubblicati sulle testate giornalistiche online “…...com” e “…..com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della citata gara e della classe arbitrale; nel corso dell’intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Io sono stanco. Non ho più parole. Cioè. È l’ennesimo episodio, poi lasciamo stare la prestazione …Oramai sono stanco, cioè, non mi va di commentare. Basta. Vengono e mi prendono per *** ogni prima della partita. Cioè come si fa a non dare sto rigore. Cioè là è rigore ed espulsione. E ogni volta dice siamo sfortunati. Andiamo avanti. Meglio che non parlo. Non voglio parlare. Parliamo della prestazione perché oramai sono stanco. È una miriade di situazioni sempre contro il Taranto. Quindi oramai andiamo avanti. Oramai non ce la faccio più. Andiamo avanti …”. Medesima ammenda alla società a titolo di responsabilità oggettiva
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0088/CFA del 6 Aprile 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n.116/TFN-SD del 27/01/2023
Impugnazione – istanza: – Procura federale/Sig. L.F.M.F.
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha prosciolto il calciatore dalla "violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. per aver lo stesso, al termine della gara Atalanta vs Napoli – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (….) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. M. M. della Sez. AIA di Aprilia) sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale, nel suo complesso intesa, utilizzando le seguenti testuali parole: "Se devi arbitrare alle 18:00, non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare"….L'esame dell'illecito in parola presuppone infatti il richiamo ai principi generali in materia di libertà di manifestazione del pensiero, considerandosi come lo stesso Giudice delle leggi abbia definito tale diritto come "il più alto forse dei diritti fondamentali" sanciti dalla Costituzione (Corte Cost. n.138/1985). Tale richiamo tuttavia deve essere operato - per quel che qui rileva - con riferimento al dettato di cui all'art. 23 CGS FIGC, e, in particolare, in relazione ai dubbi sollevati sulle 'compressioni della libertà di manifestazione del pensiero' che possono evidenziarsi nella lettera della norma citata, e in riferimento a quei lavoratori subordinati che offrono, dietro corrispettivo, le loro prestazioni in favore delle società di calcio. Ed allora va subito rilevato che la dottrina ha condivisibilmente precisato che il fondamento della legittimità delle norme federali che limitano la libertà di espressione risiede nel consenso manifestato dai singoli con l'atto di adesione alla Federazione stessa, nel senso che quella evidente compressione della libera manifestazione del proprio pensiero, "accettata da chi chiede di tesserarsi presso una Federazione sportiva nazionale, è giustificata dall'interesse del soggetto stesso a partecipare alle attività che si svolgono in una formazione sociale all'interno della quale egli ritiene che possa ricevere pieno sviluppo la propria personalità". Del resto la citata disposizione normativa si inserisce perfettamente nel quadro di autonomia dell'ordinamento sportivo, che può liberamente scegliere i propri obiettivi e fini, correlativamente prevedendo quali condotte siano da ritenersi incompatibili con "l'appartenenza soggettiva ad esso" e quali sanzioni applicare a tutela dell'ordinamento stesso, con un quadro normativo " che reagisca alla rottura delle regole interne" (cfr. Corte di giustizia federale 2.8.2012 n. 19/CGF). La stessa Corte di Cassazione, allorché si è occupata del diritto di libera manifestazione del pensiero dei lavoratori subordinati, affrontando la vexata quaestio sul diritto di critica del lavoratore all'interno dei concorrenti 'obblighi di fedeltà' e 'dovere di verità', ha sottolineato come il diritto di critica del lavoratore debba sempre rispettare continenza sostanziale e formale, intendendosi, con la prima, la verità dei fatti narrati (peraltro non assoluta, trattandosi pur sempre di opinione), e, con la seconda, un dovere di esposizione misurata, anche se astrattamente offensiva (Cass.. Sez. Lav. 17.1.2017 n.996). Dunque un parallelo pur possibile tra la norma penale di cui all'art. 595 c.p. e quella sportiva contestata al M. vive comunque di questi preliminari distinguo che, al contempo, rendono condivisibile il principio, costantemente richiamato dalla giurisprudenza sportiva - e comunque richiamato anche dal Tribunale federale - secondo cui i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione (ex multis: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2021-2022 e n.82/CFA-2022-2023). Ciò chiarito, tuttavia, non può certo escludersi in toto, anche nel diritto sportivo, cittadinanza al diritto di critica. Ed in tali sensi e con le precisazioni prima esposte, deve rilevarsi che il primo giudice ha fatto puntuale applicazione dei principi dettati in materia di 'diffamazione', ancora aggiungendosi che le sue conclusioni potrebbero significare la verifica negativa sulla correttezza stessa della qualificazione giuridica al fatto, poiché non può considerarsi lesiva della dignità e dell'onore dell'arbitro l'ironico invito rivoltogli a non dirigere partite fissate con inizio alle ore 18 se "ha fissato la cena per le ore 20:00". La solo intuibile critica all'operato del direttore di gara quanto al tempo effettivo della partita da lui ritenuto congruo, non travalica alcuno dei parametri in proposito indicati dalla giurisprudenza del giudice penale per il richiamato reato di cui all'art. 595 c.p., del tutto analogo a quello previsto dall'art. 23 CGS, sia pure -lo si ripete- assumendo il maggior rigore critico dovuto nell'esame della 'fattispecie sportiva'. Se essa invero contiene una critica, la stessa è palesemente portata con ironia, senza alcuna connotazione offensiva od addirittura volgare o aggressiva. Se si consente - e si deve consentire - il diritto di critica, pur nei ristretti ambiti riferibili alla specificità e al rilievo dell’ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati, come indicato dal Procuratore reclamante, non può non convenirsi che, nel caso in esame, questo e solo questo è stato esercitato dal deferito, che, invece di palesare esplicitamente il suo dissenso, lo ha esposto ironicamente ipotizzando un pressante impegno dell'arbitro a giustificazione del suo operato. Del tutto fuorviante appare inseguire le motivazioni di tale condotta quali offerte dalla stampa ovvero dallo stesso comportamento del direttore di gara dopo la partita (quest'ultimo da considerarsi solo per la verifica della continenza 'sostanziale'), poiché qui si tratta esclusivamente di verificare se la 'minima' denuncia - peraltro implicita - di un errato computo del tempo effettivo della partita da parte dell'arbitro, possa essere espressa o meno. Null'altro. E se la conclusione è affermativa, occorre verificare con quale veste tale denuncia è stata costruita e se la stessa abbia travalicato i limiti della continenza e della correttezza. E se ciò avviene tramite satira o frase ironica, paradossalmente, maggiore è la fantasia dell'iperbole utilizzata - sempre che non sia volgare o aggressiva - minore, se non nullo, è l'effetto offensivo gratuito: nel caso di specie nessuno può porre in dubbio che non fosse (nemmeno) verosimile che il M. sapesse di un particolare impegno dell'arbitro (tanto meno per una cena fissata alle ore 20:00), né il reclamante indica prove in tal senso, sicché questa ipotizzata e palesemente fantasiosa motivazione di cui al 'post' su Instagram, finisce con il dimostrare da sola il suo carattere di battuta scherzosa, pur dettata ed originata dall'intento di muovere una critica. Cadono così le argomentazioni di cui al reclamo, che pongono l'accento invece sull'offensività insita nell'attribuzione all'arbitro di un comportamento motivato da privati impegni che lo avrebbero indotto a non rispettare gli effettivi tempi da considerare per lo svolgimento della gara. Non a caso è lo stesso Procuratore federale a considerare, questa, sostanzialmente una 'deduzione', allorché precisa che il M. ha indotto nella platea degli utenti del social "il convincimento che l'A.E. M. non avesse concesso un prolungamento dei minuti di recupero assegnati al termine del tempo regolamentare della gara suddetta a motivo dell’aver lo stesso evidentemente avuto fretta di porre fine all’incontro e andar via velocemente per poter onorare propri pregressi impegni personali". L'avverbio utilizzato, palesemente disvela una presunzione, a conferma logica che, senza l'idea della verità di un impegno privato dell'arbitro, niente confermerebbe la natura lesiva dell'onore e della reputazione dell'arbitro. Ma questa 'presunzione', come detto, dimostra proprio, da un lato, l'inesistenza della rilevanza del fatto, per l'assenza di prove concrete dell'impegno post gara del M., e, dall'altro, la vera natura ironica della frase. 8.9 Tutte le suesposte considerazioni, infine, non appaiono peraltro disgiunte da altri rilievi che ridimensionano comunque la vicenda tutta, ove si consideri, ad esempio, che la frase non è stata rivolta all'arbitro in campo (il M. del resto non ha partecipato alla partita) bensì dopo la fine della gara. La stessa, dopo essere stata postata sul social network con l'apposizione anche di due emoticon (quasi a sottolinearne il tono scherzoso) fu prontamente rimossa, e con memoria difensiva del 9.12.2022 si è evidenziato (e documentato) che anche la stampa sportiva aveva stigmatizzato la fretta con la quale l'arbitro si era poi allontanato dal campo dopo la fine della partita (rendendo dunque veridica la circostanza riferita dal deferito e relativa alla fretta palesata dal direttore di gara -ma non certo alla cena delle ore 20:00!). Sono elementi questi che inducono, tra l'altro, a rilevare anche un'assenza di prova sull'effettiva coscienza e volontà del M. di voler ledere la reputazione dell'arbitro o, peggio ancora, dell'intera classe arbitrale, non avendo egli posto in discussione nè l'imparzialità del direttore di gara nè la sua professionalità. Si tratta pertanto di una vicenda del tutto minimale per molteplici aspetti, tanto da renderla quasi un unicum nel panorama dei precedenti per fatti concernenti la violazione dell'art. 23 CGS FIGC. Tutte le suesposte considerazioni coinvolgono anche la 'residua' contestazione di cui all'art 4 CGS, poiché le valutazioni operate portano ad escludere in radice la rilevanza disciplinare del fatto stesso, anche sul mero piano dell'osservanza dei principi della lealtà della correttezza e della probità.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0082/CFA del 21 Marzo 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 129/TFNSD-2022-2023 del 13.02.2023
Impugnazione – istanza: – Sig. M.P. - Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società e colui che ha svolto attività rilevante per la stessa (essendo detentore attraverso … s.r.l. – di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali – della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa) con l’ammenda di € 8.000,00 ciascuno per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver lo stesso, al termine della gara del Campionato di Serie B espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (maxpu11) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. A. Santoro della Sez. AIA di Messina), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando, al fine di stigmatizzare la mancata concessione - a proprio dire – nel corso della anzidetta gara di un calcio di rigore a favore dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa in ragione di un presunto fallo di mano che sarebbe occorso nell’area avversaria, le seguenti testuali parole postate a corredo di un fermo immagine riproducente l’asserito lamentato fallo di mano: “Fateschifoooooo”….A tale riguardo va ribadito, anche in questa sede, che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (ex multis: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2021-2022). Orbene, nessun dubbio può essere avanzato in ordine alla scorrettezza del comportamento dell’incolpato in quanto l’espressione “fate schifo”, peraltro vistosamente enfatizzata (in “Fateschifoooooo”) è certamente offensiva e l’uso del plurale impone di ritenere che si sia voluto porre in dubbio l’imparzialità dell’intera classe arbitrale. La scorrettezza del comportamento del reclamante risulta quindi dimostrata. Le sanzioni irrogate appaiono poi proporzionate ai fatti. Le espressioni utilizzate sono, palesemente, ingiustificabili, per quanto già evidenziato; peraltro, deve anche tenersi conto della circostanza che il comunicato che ha dato luogo al presente procedimento non è stato pubblicato su mezzi di più ampia e immediata diffusione e che lo stesso risulta rimosso poco tempo dopo la pubblicazione.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0081/CFA del 15 Marzo 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle D’Aosta, Com. Uff. n.65 del 02.02.2023
Impugnazione – istanza: – Procura Federale Interregionale/A.R. - A.S.D. CSF Carmagnola
Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e per l’effetto confermata la decisione del TFT Piemonte Valle D’Aosta che ha prosciolto i deferiti dagli addebiti loro mossi ritenendo che il fatto contestato non potesse convincentemente iscriversi nell’ambito dell’art. 23 C.G.S. così come sostenuto dalla Procura federale laddove il presidente mediante una missiva inviata al Settore attività di base del coordinamento del settore giovanile e scolastico, al Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e alla Delegazione provinciale di Torino avrebbe leso l’onore, il decoro e la credibilità degli organi anzidetti e per l’effetto anche quelli propri della FIGC nel suo complesso con le seguenti dichiarazioni:” … Poi, però, in sede tecnica ci propinate tante belle parole, dandoci tante belle lezioni sull’etica e sul fatto che i bambini debbono confrontarsi tra loro in maniera equilibrata. Questo giochino l’anno scorso ha fatto sì che proprio questo gruppo passasse da 38 a 20 bambini, sempre a vantaggio delle solite Associazioni che voi conoscete molto bene. Detto questo potete procedere alla multa per rinuncia. Il prossimo anno nella sezione note scriverò di fare come volete, magari in questo modo capirete che una associazione non può avere tutti questi disagi perché qualcuno da lassù fa il cattivo (per alcuni) e il bello (per i soliti noti).”…..per quanto attiene al primo aspetto evidenziato dal Tribunale, ossia quello relativo alla ritenuta assenza di qualsivoglia profilo di pubblicità nelle dichiarazioni del sig. …, per non avere egli indirizzato le lamentele e le espressioni contestate ad un vasto pubblico ma unicamente agli stessi organi interessati, è vero - come sostiene la Procura - che tale assunto è erroneo e non può essere condiviso. E ciò in quanto la giurisprudenza, vuoi endo che esofederale, ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni. Tuttavia, fermo il valore di tale principio, è nondimeno evidente che la carica di intrinseca offensività delle espressioni utilizzate, assume una valenza assai diversa se si tratta di espressioni offensive rivolte al vasto pubblico, in tutte le forme oggi possibili, ovvero quando tali espressioni sono contenute in messaggi diretti ai soggetti interessati e ciò là dove, come nel caso di specie, la loro valutazione postula che esse vengano contestualizzate e collocate nell’ambito della specifica situazione relazionale instaurata tra i soggetti direttamente coinvolti. In questo senso, il Collegio ritiene di poter condividere appieno l’analisi del primi giudici, che hanno a più riprese richiamato nella loro decisione la necessità di leggere le frasi contestate al deferito, collocandole nel contesto della intera corrispondenza intercorsa tra il sig. … e gli organi federali, e dunque riconoscendo in esse una espressione di comprensibile sfogo, da parte dello stesso soggetto deferito, indotto dall’avere gli organi federali - cui erano state inoltrate precedenti mail di motivati rilievi critici - ignorato del tutto tali note e quindi di averle lasciate senza alcun riscontro. Elemento quest’ultimo che inficia - per questa parte e sotto questo profilo - lo stesso deferimento, là dove in esso vengono riportate testualmente le espressioni ritenute offensive rivolte dal sig. … agli organi federali, in maniera parziale e soprattutto avulsa dal contesto. Contesto che - come anche spiegato dal giudice di prime cure - si sostanzia in una corrispondenza contenente una serie di critiche serie e motivate, riferite all’organizzazione dei gironi calcistici e altrettante proposte di modifica degli stessi gironi, che ha avuto come epilogo, annunciato dallo stesso deferito, la rinuncia a partecipare al campionato allievi, proprio a causa delle difficoltà organizzative ascritte alla composizione dei gironi e per lo squilibrio di valori denunciato all’interno degli stessi. È quindi vero che la mail da cui quelle frasi sono estrapolate contiene quella che si può definire astrattamente, secondo la Procura, una accusa di favoritismo degli organi federali verso taluni club a disfavore di altri, ma – al di là di questa affermazione certamente inopportuna e assai generica, inquadrabile nello sfogo di chi non ha visto prendere in alcuna considerazione le proprie ragioni di critica - questa Corte ritiene, condividendo il giudizio di prime cure, di non ravvisare nelle espressioni usate dal sig. …. quell’elemento di offensività e di mancanza di continenza che, nel contesto della vicenda, sarebbe stato necessario per integrare le fattispecie sanzionate dalle norme richiamate nel deferimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 136/TFN - SD del 1 Marzo 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 17784/363pf22-23/GC/gb del 1° febbraio 2023, nei confronti del sig. G.N. - Reg. Prot. 121/TFN-SD
Massima: Giorni 20 di inibizione al soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato (con la qualifica di Collaboratore) della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per aver egli, in data 22 novembre 2022, recato offesa alla persona dell’associato AIA, AB … (attualmente Vice Presidente Vicario della Sezione AIA di Catanzaro) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali propalate attraverso taluni messaggi scritti inviati sull’utenza telefonica mobile in uso al C. tramite le applicazioni di messaggistica istantanea denominate “Whatsapp” e “Messenger”, e quali segnatamente: a) (messaggio Whatsapp) <Che tu fossi una persona bieca avrei dovuto capirlo allorquando venisti al funerale di mia nonna e non mi stringesti la mano neppure per darmi le condoglianze... da li avrei dovuto capire di che pasta fossi fatto. Il perdono è un dono che si concede una sola volta e tu non ne avrai altre; un pavido come te non godrà di questo privilegio una volta ancora>; b) (messaggio Whatsapp) <Attaccare i ragazzi per colpire me potrà darti l’illusione di contare qualcosa ma umanamente rimarrai sempre un piccolo uomo>; c) (messaggio Messenger) <Ti ho già dato troppe possibilità di elevare la tua piccola persona … Ti conosciamo tutti la tua fama ti precede>; d) (messaggio Messenger) <Ora puoi cominciare a fare il tuo giro di chiamate : ai capi prima di continuare a fare il galoppino; - ai ragazzi poi per sentirti forte con i piccoli abusando dell’unico ruolo a cui puoi aggrapparti in questa vita, il vicepresidente della sezione di Catanzaro, oltre quello il nulla. Quanta pochezza sei.>; e) (messaggio Messenger) <Detto ciò non ho altro da aggiungere, sono sceso al Tuo livello ora torno in quello che mi appartiene e che non ti apparterrà mai>.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0075/CFA del 27 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - con la decisione n. 3 del 18 gennaio 2023, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n. 0097/CFA/2021-2022 del 23.06.2022; per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.140/TFNSD – 2021-2022 del giorno 11.05.2022
Impugnazione – istanza: – Giudizio di rinvio CONI-Sig. B.
Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia – che annullava il provvedimento impugnato e rimetteva la controversia a questa Corte Federale perché rinnovasse la sua valutazione in ordine alle dichiarazioni del ricorrente, in modo da accertare se le stesse, al di là di ogni ragionevole dubbio, possano oggettivamente costituire lesione della reputazione in relazione al modo, allo stile ed al contesto in cui sono avvenute, tenendo in adeguata considerazione il complesso integrale delle espressioni adoperate senza estrapolazioni”– la Corte Federale confermava la propria decisione e dunque quella del TFN che aveva sanzionato il deferito (nella sua veste di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A e, quindi, di soggetto appartenente all’Ordinamento federale) con mesi 2 di inibizione e di euro 5.000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile della violazione degli artt.4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. per avere, in data 28/02/2022, durante la partecipazione ad una riunione tecnica sulle licenze nazionali alla quali erano presenti in collegamento da remoto più persone (per lo più dirigenti e operatori tecnici dei 20 clubs di Serie A) - nel commentare la manifestata volontà della F.I.G.C. di modificare, a far tempo dalla prossima stagione sportiva, il sistema del cd. indice di liquidità (facendolo diventare una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale e, quindi, per potere consentire alle società di iscriversi al campionato) - grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della F.I.G.C. e dei suoi organi di governo e rappresentanza, proferendo le seguenti testuali parole: “quelli che vogliono introdurre l’indice di liquidità fanno uso di sostanze stupefacenti pesanti”….E’, del resto, l’articolo 23, comma 2, del CGS, a chiaramente stabilire che “La dichiarazione e ̀ considerata pubblica quando e ̀ resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione e ̀destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Esattamente quanto è accaduto nel caso di specie. Per quanto specificatamente concerne, poi, le modalità e il tono con le quali furono pronunciate le espressioni in questione, se è vero che l’asserito carattere “improprio” di detti tono e modalità non fu compiutamente percepito da tutte le persone presenti (alla stregua delle dichiarazioni successivamente rese dalla sig.ra B. e dall’avv. M.à, acquisite e offerte come elementi controfattuali dalla difesa del reclamante), carattere dirimente nella valutazione della loro percepibilità “offensiva” riveste la circostanza che, nell’immediatezza del fatto, ben due persone presenti (il dott. M. e il Vicepresidente della Lega, il sig. P.) se ne dissociavano, prendendo espressamente e severamente le distanze dalla forma e dai contenuti, condotta che, verosimilmente, sarebbe stata del tutto ingiustificata se fosse stato chiaro il carattere scherzoso delle parole pronunciate dal dott. B.. Tanto più che, in quella stessa immediatezza, nessuno, di contro, riteneva di intervenire per sostenere che si fosse invece di trattato di espressioni appropriate rispetto al contesto. Vale poi ulteriormente rilevare, con riferimento all’asserito contesto “informale”, che, secondo quanto riferito sia dal Dr. A. B. (partecipante alla riunione quale “Head of competition” della Lega Nazionale Professionisti Serie A), che dal Dr. L. D. S. (partecipante quale Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A), entrambi sentiti dalla Procura Federale, rispettivamente, il 1° e il 3 marzo 2022, l’intervento del dr. P., che stigmatizzava le parole usate dall’incolpato, doveva intendersi da questi pronunciato nella sua “qualità di vice presidente della Lega” e rappresentava (osservava in particolare e precisamente il Dr. D. S.), “la sintesi politica della Lega Serie A” di fronte a “un intervento scomposto verso il quale M. e P., che sono due figure istituzionali, hanno voluto prendere le distanze e censurare la frase nettamente sbagliata che poteva essere espressa in maniera civile”. 2.5.3. Si consideri, inoltre, come la stessa dr.ssa L. B., anch’ella presente alla riunione e citata dall’incolpato come teste a discarico, riconosca (nella dichiarazione inviata al difensore del reclamante) che l’espressione utilizzata dal Dr. B.poteva “apparire eccessiva”, attribuendo una valenza correttiva della sua potenziale offensività, fondamentalmente, all’essere la frase “uno dei c.d. modi di dire romani”. Il contesto, tuttavia, come si è più volte evidenziato, non solo non era esclusivamente “romano”, ma nemmeno caratterizzato da quella natura informale invocata dall’incolpato, sicché la potenziale offensività si è oggettivamente tradotta in una concreta offensività della frase, almeno per quanti – ed è ciò che basta – hanno riferito di averla così precisamente intesa; resta dunque irrilevante che vi sia stato chi abbia poi dichiarato di non averla percepita come compiutamente offensiva, senza però intervenire, nell’immediatezza, come si è già avuto modo di osservare, per replicare a quanti avevano stigmatizzato le parole del Dr. B., e pure questo, ad avviso del Collegio, ha un peso nell’accertamento dei fatti e circa la valenza da attribuire alle espressioni utilizzate. Alla luce della ricostruzione dei fatti appena compiuta e dei rilievi esposti, va inoltre escluso che le dichiarazioni in esame possano ricondursi alla espressione del diritto di critica, per il cui legittimo esercizio devono sussistere – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità) e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140; Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885; Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172; Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411). Né, infine, ad elidere l’attitudine offensiva dell’accaduto vale la disponibilità dichiarata, all’indomani del fatto, dal dott. B. al sig. P. a scusarsi pubblicamente, non potendosi ricondurre tale condotta, seppure orientata – per le modalità con le quali avvenne, secondo quanto riferito dalla stessa difesa del reclamante – a mitigare la propria responsabilità, ad un’ipotesi di ravvedimento operoso post delictum; ciò in quanto il B., da una parte, ha reiteratamente affermato che quella dichiarazione non va in alcun modo intesa come assunzione di responsabilità, e, dall’altra, che egli comunque non ha mai dato seguito alla predetta manifestazione di disponibilità.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 20 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12576/827 pf 21-22/GC/PM/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. F.M. - Reg. Prot. 87/TFN-SD
Massima: Il deferimento è improcedibile per tardività in ordine alla contestata violazione dell’art. 23 CGS, ma non lo è per la violazione dell’art. 4 CGS altresì contestata. La Procura Federale, con il primo capo di incolpazione, ha deferito il sig. M. anche per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma e sia in relazione a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, CGS. Rispetto a tale contestazione, l’Avv. Malagnini, in sede di discussione, ha precisato che l’art. 4 CGS è una norma di chiusura e che deve considerarsi, nella fattispecie in esame, anch’essa inserita, al pari dell’art. 23 CGS, nel procedimento speciale ex art. 124 CGS. Ragionare diversamente, secondo il deferito, significherebbe consentire l’aggiramento della disposizione relativa al suddetto procedimento speciale, laddove alla Procura basterebbe deferire un soggetto, reo di aver reso dichiarazioni lesive, solo contestando la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS. Tale tesi, in realtà, non tiene conto dei principi sanciti, con riferimento ai rapporti tra gli artt. 4, comma 1, e 23 CGS, dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello, che il Tribunale condivide pienamente prima ancora di aderirvi. Secondo la Corte Federale, “l’ordinamento federale assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/2021-2022). Pertanto, anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS (enfasi aggiunta), va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità (enfasi aggiunta) ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità” (CFA Decisione n. 0023 del 7 settembre 2022). Quindi, il riconoscimento della sussistenza degli elementi atti a far ritenere sussistente la violazione dell’art. 23 esclude l’ipotesi anche astratta di verificare la sussistenza della violazione dell’art. 4, avendo quest’ultimo natura residuale (giurisprudenza endo ed esofederale pacifica). Ed una volta accertato, come nel caso di specie, che la violazione dell’art. 23, pur ritenuta sussistente, non può essere sanzionata per omesso rispetto del relativo procedimento codicistico, non ci si può evidentemente rifugiare nella sussidiarietà dell’art. 4 in quanto ciò comporterebbe una palese violazione dell’art. 124 CGS. Conseguentemente, i comportamenti addebitati al deferito con il primo capo di incolpazione e sussunti come violazione dell’art. 4 CGS non possono essere scrutinati a tal fine, per la semplice ma determinante ragione che quei comportamenti sono stati riconosciuti sussumibili nella violazione dell’artt. 23 CGS, norma specifica rispetto all’ art. 4, norma residuale.
Massima: Il direttore sportivo va prosciolto dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 25 del Codice di Giustizia per aver adottato una condotta violenta nei confronti di un tifoso del Taranto, il sig. D., in occasione della partita Picerno - Taranto del 24.04.2022 (campionato di serie C).. Agli atti di causa, tuttavia, non vi sono elementi, oltre alla dichiarazione del sig. D. e ad una fotografia nella quale lo stesso appare con una borsa del ghiaccio sul viso, che possono far ritenere provata, con ragionevole certezza, l’aggressione subita dal D. La stessa Procura Federale, del resto, nella propria relazione, ha concluso nel seguente modo: “si precisa che lo stesso D., in ordine alla circostanza, non è stato in grado di fornire utili testimonianze che possano sostenere la propria tesi accusatoria nei confronti del M. ad eccezione di una foto effettuata da uno smartphone che lo ritrae da solo ed intento ad applicare del ghiaccio sul volto”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 20 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12576/827 pf 21-22/GC/PM/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. F.M. - Reg. Prot. 87/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00 per il comportamento del proprio direttore sportivo resosi responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 23 co. 1 del Codice di Giustizia per aver leso l’onore, la reputazione e il decoro di due tesserati della Soc. Taranto FC 1927 ovvero il sig. G. e la sig.ra S., nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della Soc. Taranto FC 1927 attraverso le seguenti dichiarazioni proferite davanti ad altri soggetti e tesserati (calciatori, staff tecnico e dirigenziale) della suddetta società: “ragazzi voi siete dei professionisti…non fatevi mai prendere in giro da questa gente…da questo delinquente e vecchio *** che è G.…” (cfr. verbale audizione della sig.ra S.); “anche la segretaria non capisce un *** va in giro a parlare male della gente e a fare ***…”
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 129/TFN - SD del 13 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15633 /421pf22-23/GC/blp del 5 gennaio 2023 nei confronti del sig. M.P. e della società Ascoli Calcio 1898 FC SpA- - Reg. Prot. 109/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 8.000,00 al soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’interesse della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (essendo detentore attraverso F. s.r.l. – di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali – della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa), per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver lo stesso, al termine della gara Pisa vs Ascoli disputata in data 8 dicembre 2022 e valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie B della corrente stagione sportiva, espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (maxpu11) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. A. S. della Sez. AIA di Messina), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando, al fine di stigmatizzare la mancata concessione - a proprio dire – nel corso della anzidetta gara di un calcio di rigore a favore dell’ Ascoli Calcio 1898 FC Spa in ragione di un presunto fallo di mano che sarebbe occorso nell’area avversaria, le seguenti testuali parole postate a corredo di un fermo immagine riproducente l’asserito lamentato fallo di mano: <Fateschifoooooo>…Anche la giurisprudenza del giudice ordinario riconosce che attraverso la pubblicazione di “una storia” su un social network contenente espressioni offensive e irrispettose della dignità e dell’onore altrui possono integrarsi gli estremi della diffamazione “poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 7/10/2016, n. 2723 Cassazione penale, sez. V, 13/07/2015, n. 8328 Cassazione penale, sez. V, 23/01/2017, n. 8482). Quanto alle caratteristiche e al contenuto, perché le esternazioni possano considerarsi offensive, oltre alla trasgressione dei canoni della pertinenza e veridicità, assume un ruolo centrale, per quanto qui d’interesse, la violazione del requisito della continenza, per la cui valutazione va tenuto conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche della "eccentricità" delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al "ludibrio" della sua immagine, sia esposta al "pubblico disprezzo” (Cassazione penale, sez. V, 4/3/2021 n. 8898). In sintesi, dunque, le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero - con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione - richiedono una forma espositiva "temperata" della critica e cioè funzionale alle finalità di disapprovazione senza degenerare nella gratuita e immotivata aggressione della reputazione altrui. Deve poi precisarsi che nell’ambito dell’ordinamento federale i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce assumono una valenza molto più intensa anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021/2022). A tale proposito, è stato affermato che “al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B)”. Nel caso di specie è certo che il commento espresso dal sig. P. in relazione ai presunti errori arbitrali commessi nella gara Pisa vs Ascoli, disputata in data 8 dicembre 2022, abbia violato i limiti appena indicati, essendo trasmodato, attraverso l’espressione usata, nell’insulto e nell’offesa rivolta non solo all’arbitro operante nella specifica gara, ma anche alla categoria arbitrale in generale. È, infatti, evidente che l’espressione “Fate schifo”, oltre all’evidente intrinseca aggressività, deve considerarsi infamante e lesiva della reputazione e tale da suscitare disprezzo delle persone cui è rivolta e della loro immagine pubblica (si v. anche CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 10), ledendone, dunque, la dignità. Non è, dunque, revocabile in dubbio che tali dichiarazioni siano idonee, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, essendo volte a mettere in dubbio la regolarità della gara e l’imparzialità e la professionalità dell’arbitro.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 124/TFN - SD del 6 Febbraio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 15364/372pf22-23/GC/gb del 27 dicembre 2022 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 105/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 2.500,00 alla società a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio amministratore unico – che ha patteggiato - che ha posto in essere una condotta contraria all’art. 4, comma 1 CGS che integra la violazione di cui all’art. 23 comma 1 CGS per le dichiarazioni offensive rivolte all’allenatore e pubblicate su una testata giornalistica online del seguente tenore: “Consiglio alla nuova proprietà di affrontare subito la situazione dei contratti in essere di M. e F.: date priorità a quei contratti perseguendo le iniziative già messe in opera dall’Imolese, abbiamo già avuto iniziative nei riguardi di questi soggetti, due figure che non hanno senso e che lucrano prendendo lo stipendio senza farsi vedere”…Quest’ultima norma, infatti, vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizio rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA….Tali affermazioni risultano evidentemente lesive dell’onore e della reputazione dei destinatari. Sul punto può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità costante a tenore della quale per reputazione deve intendersi la stima di cui gode l'individuo nella collettività di appartenenza (Cass. V, 43184/2012); pertanto, una frase può ritenersi diffamatoria allorché le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima (Cass. V, n. 17944/2020)….La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone….Ebbene, le frasi offensive sopra riportate sono state rivolte a due soggetti – allenatore e direttore sportivo – indubbiamente operanti nell’ambito federale. Inoltre, dette frasi risultano pubbliche, poiché oggetto di un’intervista su un giornale online e, quindi, come tali destinate ab origine, ad essere conosciute da un numero potenzialmente indeterminato di utenti.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Veneto pubblicata con il Com. Uff. n. 61 del 21 dicembre 2022
Impugnazione – istanza: – Procuratore federale interregionale/Sigg.ri M.S.-O.N.-A.S.D. Lions Villanova
Massima: In accoglimento del reclamo della procura federale viene inflitta l’inibizione di mesi 3 al dirigente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per avere lo stesso…inviato sulla chat WhatsApp della squadra “Juniores Under 19” della A.S.D. Lions Villanova il seguente messaggio: “buongiorno, con un allenamento a settimana pensate di migliorare? Ogni lunedì stessa storia… sinceramente mi stanno girando i c******* alla grande, ditemi cosa volete fare che la società si comporterà in base a questo…stiamo facendo sacrifici grandi a livello economico per voi e veniamo ricambiati così. Avete rotto il c*****”.. Ed infatti, in primis non è in alcun modo possibile desumere dalle disposizioni federali, come invece erroneamente vorrebbe sancire il Tribunale federale e confermare la difesa degli incolpati, il principio per cui l’aver il legislatore federale disposto apposito trattamento sanzionatorio per l’utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37 CGS) implichi l’assenza di ogni valenza sanzionatoria a carico di quanti utilizzino qualsiasi altra espressione volgare e scurrile (seppur non blasfema). Per di più, non si può evidentemente avallare l’affermazione - cui pure il Tribunale federale improvvidamente perviene e dagli esiti evidentemente paradossali - secondo cui, proprio la comunemente ravvisata scurrilità e volgarità dei contesti in cui si svolgono le competizioni calcistiche, costituisca ragione per scriminare condotte che si pongano in linea con siffatto decadimento delle ordinarie regole di educazione e del vivere civile; invero, aderire a tale risoluzione concettuale, implicherebbe la definitiva resa rispetto alla prevaricante e generale maleducazione; il che, specie nel contesto del movimento calcistico dilettantistico giovanile, sarebbe vieppiù inaccettabile in quanto tradirebbe ogni intento educativo correlato allo svolgimento della pratica sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 116/TFN - SD del 27 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 13664/263pf22-23/GC/gb del 1 dicembre 2022 nei confronti del sig. L.F.M.F. - Reg. Prot. 94/TFN-SD
Massima: Rigettata al Tribunale la richiesta di patteggiamento ex art. 127 CGS il calciatore viene prosciolto dall’accusa di violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S. per aver lo stesso, al termine della gara Atalanta vs Napoli disputata in data 05.11.2022 e valevole per la 13^giornata del Campionato di Serie A TIM della corrente stagione sportiva, espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (luisfmuriel9) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. M. M.della Sez. AIA di Aprilia), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando le seguenti testuali parole: <Se devi arbitrare alle 18:00, Non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare>”…Il Collegio ritiene la condotta contestata al sig. ….. priva di rilevanza disciplinare, stante il palese tono scherzoso utilizzato dal giocatore e l’assenza di qualsivoglia contenuto lesivo del prestigio, della reputazione, dell’onorabilità e della credibilità del Direttore di gara e della classe arbitrale. Preliminarmente appare doveroso chiarire che la diffusione di una storia su un social network, come nel caso di specie instagram, debba essere qualificata come pubblica, in quanto popolata con modalità tali da rendere le stesse come destinate, sin ab origine, ad essere conosciute nell’immediatezza da una moltitudine generalizzata ed indeterminata di persone. Del resto, anche se in relazione a una questione diversa, è stato già chiarito che “ i social network, tra cui Facebook o Instagram, non possono essere considerati come siti privati in quanto non sono accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma sono comunque suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. Ne discende che la collocazione di immagini o testi su di essi implica una possibile diffusione di tali contenuti ad un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e, quindi, vanno considerati, sia pure con alcuni limiti, come siti pubblici (in tal senso, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, 12.12.2016 n. 562; sul tema anche: Cass. civ., Sezione Lav., 27.4.2018, n. 10280, ove si sottolinea la “potenziale capacità del social di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”)” (CFA, I, 2019/2020, n. 38). Né si può ritenere come affermato dalle difese del deferito che “i contenuti sui social network, per loro natura, devono essere letti con maggior “benevolenza” in quanto divulgati attraverso un mezzo di comunicazione “immediata e senza filtri””. Il principio che governa la materia, invero, è che ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online, senza che sia possibile alcuna attenuazione di responsabilità in virtù dell’utilizzo di un mezzo analogico o digitale per veicolare il messaggio. Del resto, un’interpretazione restrittiva della lesività delle dichiarazioni pubblicate online o tramite social network sarebbe del tutto ingiustificata anche alla luce delle specifiche caratteristiche di tali strumenti che appaiono maggiormente lesivi rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione e informazione analogica, essendo potenzialmente idonei a raggiungere una platea più numerosa di destinatari, anche in ragione della facoltà degli altri utenti di riprendere e condividere i messaggi. Ferma restando la pubblicità dello strumento utilizzato per diffondere il messaggio, esso appare privo di qualsivoglia lesività. In base ai consolidati orientamenti della giustizia federale nell’ambito del divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021/2022). Costituisce presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357). In tale prospettiva, è stato chiarito che “al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B)” (da ultimo, CFA, I, 2022/2023, n. 23). In base al precedente richiamato, nell’ambito del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dalla libertà di manifestazione del pensiero, rientra anche l’utilizzo di espressioni oggettivamente offensive, purché non trasmodi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, configurabile nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (si v. anche CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 10).
In concreto, è stato chiarito che sono considerate lesive le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività, mentre, al contrario, sono ritenute continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 18). Del resto, in base agli orientamenti univoci della Corte Federale d’appello, la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro non può essere estesa a qualsivoglia caso di contestazione dell'operato altrui, rientrandosi nel legittimo esercizio del diritto di critica, quando i fatti esposti siano veri (o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità) e la forma espositiva non sia ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, dovendo essere “esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi”(CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 41). Non si lede, dunque, la reputazione di organi federali allorché le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, pertinenza e continenza, il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, rientra nei limiti della correttezza, i fatti riportati risultano corrispondenti alla realtà (CFA, V, 2020/2021, n. 49). Alla stregua dei richiamati principi e criteri chiariti dalla giurisprudenza della Corte Federale d’appello appare evidente che la condotta contestata al sig. …. non sia idonea a ledere la reputazione e il prestigio del direttore di gara e della classe arbitrale. Innanzitutto, il deferito non ha revocato in dubbio la professionalità e l’imparzialità dell’arbitro. Né ha utilizzato espressioni infamanti, umilianti o aggressive, essendosi limitato con tono scherzoso (sottolineato dall’uso degli emoticon con le faccine) a sottolineare un fatto vero (o per lo meno percepito come tale dal dichiarante), concretizzatosi nel rapido allontanamento del campo, alla luce di quanto riportato anche dalle testate giornalistiche nazionali allegate dalle difese avversarie. Le dichiarazioni del deferito non sono in alcun modo intese né a mettere in dubbio o a criticare la trasparenza e la genuinità del risultato sportivo della gara o del campionato né ad alterare la fiducia degli appassionati, in particolare, e della pubblica opinione, in generale, nella correttezza della condotta delle istituzioni sportive. Il deferito si è limitato, dunque, con tono scherzoso e senza l’utilizzo di espressioni oltraggiose o aggressive, a sottolineare un atteggiamento dell’arbitro non consueto. Fermo restando, poi, che anche a voler attribuire al messaggio del deferito il diverso significato indicato negli articoli riportati (diverso significato che, tuttavia, non è stato indicato nel deferimento) lo stesso non sembrerebbe comunque lesivo ai sensi dell’art. 23 CGS, stante il tono scherzoso utilizzato, l’assenza di espressioni ingiuriose o aggressive e l’assenza di qualsivoglia lesione della dignità dell’arbitro. Comunque non può assumere rilievo il significato dato alla storia pubblicata dal deferito da alcune testate giornalistiche online. Il deferito, infatti, non può rispondere del significato attribuito al proprio messaggio dai giornalisti, ovvero il risalto che determinate testate hanno voluto attribuire alle sue dichiarazioni, non essendo tali circostanze a lui imputabili. Come già rilevato dalla Corte Federale di appello i titoli e gli articoli giornalistici sono del tutto irrilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità disciplinare, qualora frutto di interpretazioni del tutto personali degli autori degli stessi e non rispondenti all’univoco contenuto delle parole rese (CFA, SS.UU. 2020/2021, n. 14).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.94/TFN - SD del 13 Dicembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 12576/827pf 21-22/GC/PM/mg del 18 novembre 2022 nei confronti della società FC Taranto Club 1927 - Reg. Prot. 87/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS irrogata l’ammenda di € 2.000,00 alla società per le condotte contestate al proprio direttore sportivo e consistete nella violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 23 co. 1 del Codice di Giustizia per aver leso l’onore, la reputazione e il decoro di due tesserati della Soc. Taranto FC 1927 ovvero il sig. …. e la sig.ra …., nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della Soc. Taranto FC 1927 attraverso le seguenti dichiarazioni proferite davanti ad altri soggetti e tesserati (calciatori, staff tecnico e dirigenziale) della suddetta società: “ragazzi voi siete dei professionisti…non fatevi mai prendere in giro da questa gente…da questo delinquente e vecchio *** che è ….…” (cfr. verbale audizione della sig.ra …); “anche la segretaria non capisce un *** va in giro a parlare male della gente e a fare ***…” (cfr. verbale audizione della sig.ra …); nella violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 25 del Codice di Giustizia per aver adottato una condotta violenta nei confronti di un tifoso del Taranto, il sig. …., in occasione della partita Picerno - Taranto del 24.04.22 (campionato di serie C).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 73/TFN - SD del 8 Novembre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento n. 8451/802pf21-22/GC/SA/mg del 7 ottobre 2022 nei confronti del sig. V.V. e della società ASD Afragolese 1944 - Reg. Prot. 61/TFN-SD
Massima: Mesio 6 di inibizione al Direttore Generale della società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art 14 comma 1/n, del CGS per aver, durante una telefonata avvenuta con il sig. …. - sponsor della Società -, ascoltata, tra l’altro, nella modalità viva voce anche da un suo collaboratore, sig. …., proferito frasi denigratorie e sessiste nei confronti dell’addetta Marketing della società, sig.ra B. R. (frasi analiticamente riportate nel capo d’incolpazione). Ammenda di € 350,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0023/CFA del 7 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Puglia – C.U. n. 13 del 01 agosto 2022
Impugnazione – istanza: Procura Federale/sig. G.D.C. - A.S.D. De Cagna 2010 Otranto
Massima: Rigettato il reclamo della procura federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto il vicepresidente e la società dalla contestata violazione degli artt. 4, comma 1, 18 e 23, comma 1, del CGS per talune dichiarazioni rese sulla sua pagina Facebook e sul portale online “S…t.net”, a seguito della pubblicazione della decisione del Tribunale federale territoriale per la Puglia con la quale gli era stata inflitta la sanzione di mesi 3 di inibizione ed euro 400 di ammenda e che sono le seguenti: "Alla luce di quanto accaduto al calcio pugliese in questi anni, anche e soprattutto a causa dell'ormai assente confronto tra società e vertici federali, era normale che arrivasse la "condanna". Prendo atto della stessa, avessi voluto spiegare le mie ragioni e cercare una inutile strategia di difesa, avrei preso parte al dibattimento, ma lottare dinanzi a un finale già scritto, non ha senso. Prendo atto di essere ormai fuori posto in una realtà nella quale tanto non va bene a molti ma, alla fine, nessuno si impegna per cambiare le cose. (...) Auspico una "rivoluzione" e che tutti, presidenti della società e federazione, remino nella stessa direzione (...) Che le società diventino protagoniste del loro stesso futuro e non soltanto un'assicurazione per l'oggi e il domani di qualche dirigente federale che non ha a cuore il calcio. (...)".…Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, richiamare le disposizioni del CGS di cui è controversa la violazione:- art. 4, comma 1: obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;- art. 6, comma 1: responsabilità della società;- art. 18: recidiva per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva;- art. 23, comma 1: divieto per i soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. Con riferimento all’oggetto proprio della controversia, che investe l’estensione e i limiti del diritto di critica all’interno dell’ordinamento federale, il collegio non può che confermare i principi in materia enucleati dalla CFA e richiamati anche dal reclamo. Come questa Corte ha già messo in evidenza (v. in particolare la decisione n. 41/CFA/2021-2022), il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. La presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione. Ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva. Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022). La Corte non può quindi che confermare anche nel presente giudizio la peculiare cura che è e deve essere assicurata in ordine al rapporto tra tutela della reputazione ed estensione del diritto di critica nell’ambito dell’ordinamento federale. E comunque, anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità. Così chiarito il rapporto tra la fattispecie generale (l’art. 4, comma 1) e quella speciale (l’art. 23), il collegio ritiene necessario confermare il perimetro di quest’ultima. Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022). Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B). Sempre in riferimento all’esercizio del diritto di critica, questa sezione aderisce a quanto sottolineato dalle sezioni unite di questa Corte federale di appello (decisione n. 10/CFA/2021-2022), secondo cui: a) come ha puntualizzato la giurisprudenza ordinaria nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca, la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita; b) siffatto bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica; c) ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica; d) valgono per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo; e) i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione. Anche di recente, la Corte di Cassazione, sez. quinta (n. 17243 del 19 febbraio 2020; similmente, n. 15089 del 29 novembre 2019), in tema di diffamazione, ha ritenuto che l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. Una volta precisata e ribadita l’importanza della tutela della reputazione nell’ordinamento sportivo, occorre allora chiedersi se, nel caso di specie, si debbano considerare violate le disposizioni del CGS in materia. A tale interrogativo, ad avviso del Collegio, deve essere data risposta negativa in relazione alle caratteristiche specifiche del presente caso, che non presentano le caratteristiche proprie delle violazioni ascritte al signor … con il deferimento, prima, e con il reclamo, poi. Va infatti escluso il carattere lesivo delle dichiarazioni rese dal signor ….. sia rispetto alla disposizione di carattere speciale del CGS (l’art. 23) sia con riguardo all’art. 4, comma 1, del CGS, e al conseguente dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, quale disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta – come nel caso di specie – l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità. Ebbene, nella controversia in esame, gli espliciti riferimenti del signor … esprimono una critica serrata e netta ma non trascendono i limiti propri enucleati, come si è tratteggiato, dal giudice sportivo. Al riguardo è sufficiente una comparazione tra le dichiarazioni che hanno condotto il Tribunale federale alla decisione di condanna del medesimo signor … di cui al Comunicato ufficiale n. 141 del 30 maggio 2022 e le dichiarazioni rese a commento di tale decisione dall’interessato, che hanno condotto alla decisione qui reclamata. Le prime dichiarazioni facevano infatti espresso riferimento a figure specifiche (i vertici del calcio pugliese e il suo presidente) e facevano poi ricorso a qualificazioni incompatibili con i requisiti di continenza prima richiamati (ad es. “lecchini”, “galoppini”, “imbianchini”). Le dichiarazioni oggetto del reclamo odierno non presentano né l’indicazione di figure specifiche né qualificazioni di analogo tenore, tanto da indurre il tribunale federale (che, si noti, sarebbe rientrato tra i destinatari della critica ritenuta esorbitante dalla Procura federale) a escludere il carattere lesivo delle dichiarazioni. Per tale ragione, questa Corte condivide le valutazioni espresse per il caso di specie dal Tribunale federale…..In definitiva, le dichiarazioni rese dal signor … non presentano alcun profilo proprio di un attacco personale e mirato ma esprimono, in termini assai netti ma non incompatibili con le disposizioni del CGS, l’opinione circa le modalità di funzionamento dell’ordinamento federale che, a giudizio di De Cagna, andrebbe profondamente modificato (“rivoluzionato”). In tale contesto, come posto in evidenza dalla decisione reclamata, va collocato anche il riferimento fatto dall’interessato all’esito “scontato” dei procedimenti.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0062/CFA del 26 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 79/TFNSD-2021-2022
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale - Procuratore Federale Aggiunto/Sig. A.M. - A.S.D. BENARZOLE 2012
Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 3 all’allenatore per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S. per avere, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara …, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri, sia, dell’Arbitro …. che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite nel corso di una intervista concessa in data 07.11.2021 alla testa giornalistica online ….e fruibile anche attraverso il canale YouTube: (…) Oggi sono stato arbitrato dalla terna più scarsa … Una cosa indegna. (…) E’ stato inventato un rigore...(…) Vedi far tutte le cose al contrario...(…) Se son scarsi devono smettere...(…) Questo di oggi è stato una cosa….quello che ho visto oggi è allucinante...(…) Quello che ho visto oggi è indegno di un campo di calcio”> (dal minuto 0:15 al minuto 3:14 della registrazione in atti). Ammenda di € 500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 co.2 e 23 co.5 del C.G.S…Per quanto qui puntualmente rileva, la Corte ha chiarito che il legittimo esercizio del diritto di critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Ha inoltre chiarito che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (S.U. n. 10/CFA/2021/2022). La Corte ha ulteriormente chiarito che “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e quelle che assumano un carattere in sé infamante od umiliante, verso la persona del destinatario e che siano lesive della sua dignità. Applicando questi chiari principi ai fatti oggetto del deferimento e, in particolare, al preteso diritto di critica esercitato dal Sig. …. - all’epoca dei fatti Allenatore UEFA A tesserato per la società A.S.D. Benarzole 2012 - emerge con evidenza che il confine tra il legittimo diritto di critica e una esposizione pubblica di fatti lesivi dell’immagine e del decoro altrui - nella specie del giudice di gara e della terna arbitrale - è stato ampiamente superato, sia per il tono esasperato e a tratti persino grottesco usato per descrivere i fatti sottostanti alla critica sia per l’insieme di espressioni inutilmente dispregiative e lesive dell’immagine e del decoro dell’altrui persona, utilizzate dallo stesso allenatore nel corso dell’intervista rilasciata alla testa giornalistica online …. fruibile anche attraverso il canale YouTube. Anche senza giungere ad affermare che il fair play sportivo, e in particolare il rispetto che si deve al giudice di gara, possa addirittura escludere in radice l'espressione di un dissenso critico sulle sue decisioni, in ogni caso una cosa è il dissenso sul fatto e quindi su una o più decisioni dell’arbitro ed altra e diversa cosa è la critica, più o meno offensiva, più o meno violenta o più o meno verbalmente esasperata, rivolta alla persona e tradotta in giudizi, peraltro soggettivi, disonorevoli e dispregiativi, come quelli riportati nel provvedimento di deferimento. E non può sussistere dubbio sul fatto che evocare termini come indegnità, incompetenza, inidoneità e attribuire alla terna arbitrale quegli attributi - in un contesto descrittivo della partita esasperato e drammatizzato - costituisca un’offesa sia verso le persone direttamente coinvolte, in quanto lesive della loro immagine e dignità, sia nei confronti dell’arbitro nella veste di giudice di gara - e che quindi, attingendo l'offesa la funzione, essa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito, anche sull’organismo (AIA) che rappresenta la categoria arbitrale. Il tutto aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato, atteso che le regole nella specie violate assumono, come sopra chiarito, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (S.U. n. 10/CFA/2021/2022).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 89/TFN - SD del 26 Gennaio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 2890 /144pf21-22/GC/blp del 28 ottobre 2021 nei confronti del sig. R.F. - Reg. Prot. 49/TFN-SD
Massima: … il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, rileva che il sig. … ha fatto pervenire via mail tardivamente (dopo l’inizio dell’udienza del 17 gennaio 2022) un atto di costituzione in giudizio datato 14 gennaio 2022, da ritenersi inammissibile in quanto in contrasto con quanto stabilito dall’art. 81 CGS, il quale prevede che: “1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. …”.
Massima: Ammenda di euro 1.500,00 al presidente della società per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente del Comitato Regionale Campania e per l’effetto più in generale anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta e rappresentata: I) sottoscrivendo quale firmatario, così da attribuirsene la diretta paternità, una missiva inviata in data 06.09.2021 a mezzo mail (e successivamente dallo stesso anche resa pubblica attraverso il proprio profilo Facebook) al CR Campania, al Presidente della FIGC e al Presidente della LND al fine di argomentare in merito a presunte irregolarità poste in essere dal CR Campania ai danni della società ASD FC Giugliano 1928, contenente le seguenti frasi ed espressioni: “(…) mi permetto di sottoporre alla sua attenzione l’incredibile e arbitraria iniziativa del Presidente del Comitato Regionale Campania con la quale in data 26.8.2021 bloccava il portale dell’ASD FC Giugliano 1928 impedendomi di conseguenza di proseguire l’attività con tutti i danni conseguenziali. Il sig. …., Presidente del Comitato Regionale Campania (…) ergendosi inopinatamente ad Autorità Giudiziaria bloccava il portale dell’ASD FC Giugliano 1928 disponendolo in favore di personaggi sommariamente identificati (…) riducendo di conseguenza il Comitato Regionale Campania ad una gestione personalistica e clientelare (…). Tale assurda, immotivata e gratuita iniziativa del sig. ….oltre a creare sconcerto (…) nella regolarità dello svolgimento dell’attività calcistica Regionale Campania (…) ha interessato cittadine della Campania come Giugliano, Casoria, Torre annunziata che si sono viste coinvolte loro malgrado in una competizione per aggiudicarsi il titolo di Eccellenza regionale con la documentata complicità del sig. … che ha legalizzato la squallida compravendita di titoli sportivi.”; II) Postando in data 07.09.2021 su di un profilo Facebook ad esso direttamente riconducibile le parole di seguito riportate: “ Il colpevole condanna l’innocente!!! Roba da Pakistan e forse dagli albori del Medioevo (…) …dimettiti con urgenza !!! e assumiti le tue responsabilità così come sei stato costretto a fare patteggiando un’altra delle tue in un passato non troppo lontano.”…..Il riferimento ad asserite azioni arbitrarie dello …., a condotte medievali o “ da Pakistan” e, soprattutto, l’aver affermato che il Comitato Regionale Campania era gestito dallo …. in modo personalistico e clientelare e che lo Zigarelli aveva legalizzato “la squallida compravendita di titoli sportivi.”, devono ritenersi senz’altro rilevanti sotto l’aspetto deontologico e reprensibili sotto il profilo disciplinare, in quanto provenienti da un dirigente sportivo di lunga esperienza, il quale deve essere certamente sanzionato ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 23, comma 1, CGS, in ragione della lesività delle affermazioni per la reputazione altrui e per l’immagine della Federazione, peraltro, diffuse e rese note al pubblico anche a mezzo di social network.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 88/TFN - SD del 26 Gennaio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4611/125pf21 22/GC/GR/pe del 22 dicembre 2021 nei confronti del sig. D.L. - Reg. Prot. 89/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di squalifica all’allenatore per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 37 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari). Ciò per aver pubblicato, in data 8.8.2021, sul social network Facebook un commento istigatorio alla violenza nei confronti della società ACD Viole militante nel campionato di Promozione del CR Umbria….: “A calci in culo prendeteli sti personaggi ….. tutti insieme, così vedrai che risolvete!”….Condotta che determina la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza come sanciti dall’art. 4, co. 1 del codice di giustizia sportiva, anche in considerazione di quanto sancito dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico laddove prevede che "i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari”.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 17 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regione Abruzzo LND - Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.12.2021
Impugnazione – istanza: Sig. F.D.A.
Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato con l’inibizione di giorni 60 il Copresidente dotato di poteri di rappresentanza della società per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel commentare le determinazioni assunte dal Comitato Regionale Abruzzo in merito all’assegnazione dei diritti televisivi per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021 - 2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Comitato Regionale Abruzzo (inteso quale articolazione funzionale periferica della L.N.D.) e, per l’effetto, più in generale anche quelli propri dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza, mediante le seguenti frasi ed espressioni pronunciate nel corso di una intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “….”, andata in onda in data 19.09.2021 sull’emittente televisiva … (di cui peraltro lo stesso è anche editore) : “(…) abbiamo ricevuto tante intimidazioni da parte del Comitato (dal minuto 0.15 della 1^ registrazione in atti) (…). Mi viene da pensare che chi ha fatto questa cosa (…) non è capace di gestire (dal minuto 0.40 della 1^ registrazione in atti) (...) a mio modo di vedere il Presidente … farebbe bene a fare un passo indietro (dal minuto 0.52 della 1^ registrazione in atti) (…) Credo ci sia una non trasparenza di tutto (dal minuto 0.09 della 2^ registrazione in atti) (…) Lo scorso anno il Presidente ….si doveva candidare doveva essere eletto ha avuto paura di mettersi contro delle persone (dal minuto 0.12 della 2^ registrazione in atti) (…) Il calcio con questi elementi soprattutto quello primario regionale non possa andare da nessuna parte (…) non sono persone che possono darci nessun lustro e non possono rappresentare quantomeno la mia società perché credo non hanno le caratteristiche per poter fare nulla non sono capaci (dal minuto 1.27 della 2^ registrazione in atti)”. ….. L’art. 23 CGS, comma 1, dispone che “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Il comma 2 dello stesso articolo precisa poi che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Ai fini della rilevanza delle condotte contestate occorre accertare la ricorrenza di due elementi, ovvero (i) il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e (ii) la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico. Ritenuto integrato il primo profilo, in quanto le dichiarazioni sono state propalate attraverso un’intervista televisiva idonea a rendere le stesse potenzialmente conoscibili da più persone, occorre accertare se le dichiarazioni rese dal dott. D.A. abbiano leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale del Comitato Regionale Abruzzo (inteso quale articolazione strutturale periferica della L.N.D.) e, segnatamente, delle persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e di rappresentanza, ed eventualmente se travalichino il legittimo esercizio di critica. Appare opportuno premettere che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (in tal senso, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022). Ciò premesso, questa Corte ritiene che le parole propalate dal sig. D.A. siano lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione personale degli organi Federali regionali…..La Corte ritiene che le predette dichiarazioni travalichino i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica appalesandosi come gravemente lesive dell’onore e del prestigio dell’intero Comitato regionale Abruzzo e dei suoi organi (persone fisiche). Il tutto ulteriormente aggravato dal fatto che le dette dichiarazioni sono state rilasciate a mezzo trasmissione tv. In particolare, le affermazioni “intimidazioni da parte del Comitato”, “non è capace di gestire”, “credo ci sia una non trasparenza”, “non sono persone che possono darci nessun lustro e non possono rappresentare quantomeno la mia società perché credo non hanno le caratteristiche per poter fare nulla non sono capaci”, esulano i limiti di pertinenza e continenza, consistendo in espressioni inutilmente disonorevoli, dispregiative e esageratamente aggressive verso le persone oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. L’entità e la gravità delle esposte dichiarazioni esclude l’applicazione delle circostanze attenuanti.