F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0060/CFA pubblicata il 20 Gennaio 2022 (motivazioni) – Presidente federale

Decisione/0060/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0072/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luca De Gennaro - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0072/CFA/2021-2022 proposto dal Presidente federale ex art. 102, CGS;

per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 37 del 28 ottobre 2021 del medesimo Comitato;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 17 gennaio 2022, il Cons. Luca De Gennaro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo del 21.12.2021, notificato a mezzo pec in pari data, il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di Giustizia Sportiva (d’ora in avanti CGS) la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U 37/2021, con cui è stata disposta la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2023 per il calciatore Pasquale Benevento della società Fiamma Larino, senza nient’altro prevedere.

1.1 Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.

Nel corso della gara “Fiamma Larino c/Audax Toro” disputata il 17 ottobre 2021, valida per il Campionato di Prima Categoria, dopo una decisione adottata dall’arbitro, il calciatore Pasquale Benevento (Fiamma Larino) si avvicinava al direttore di gara e oltre a rivolgergli una frase irriguardosa lo spingeva con forza, facendolo indietreggiare di circa un metro. Alla notifica dell’espulsione, afferrava l’arbitro per il collo e, stringendo con forza, lo spingeva.

La gara si concludeva regolarmente ma l’arbitro, rientrato a casa, continuava ad avvertire dolore al collo; si recava presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Termoli dove gli veniva diagnosticato un trauma con prognosi di cinque giorni.

1.2 Il Giudice Sportivo Territoriale, con la decisione oggetto della presente impugnativa, preso atto del comportamento del tesserato, deliberava di squalificare il calciatore della Fiamma Larino fino a tutto il 31 ottobre 2023 configurandosi responsabilità per condotta violenta nei confronti di un ufficiale di gara da parte di un tesserato, sanzionabile ai sensi dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo, con la medesima deliberazione, ha ritenuto, inoltre che “la condotta (deplorevole e vergognosa) tenuta dal calciatore Benevento non comporta tuttavia l’applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi (comma 7 dell’art. 35 cit.)”.

1.3 Con nota del 23 novembre 2021 il Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri sottoponeva alla FIGC il suddetto provvedimento disciplinare per le valutazioni di competenza e per l’eventuale proposizione di ricorso straordinario.

1.4 Ritenuta dal Presidente FIGC la violazione dell’art. 35, comma 7, CGS, veniva proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS con riferimento alla parte della decisione in cui il Giudice Sportivo ha ritenuto di escludere l’applicazione delle misure amministrative previste a carico della società GS Fiamma Larino.

1.5 Il Presidente della Corte Federale di Appello della FIGC, con provvedimento del 23 dicembre 2021, assegnava il reclamo alle Sezioni Unite, e fissava per la trattazione l’udienza del 17 gennaio 2022.

1.6 In data 17 gennaio 2022, si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 52, 54, 56 del 2021) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS.

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima ai sensi dell’art. 35, comma 7 CGS la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

2. Il reclamo è fondato.

Occorre osservare che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara.

Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto, oltre a ledere il bene fondamentale dell’incolumità personale dell’arbitro, contraddicono i principi fondamentali di lealtà e correttezza sportiva; in questa prospettiva l’art. 35 CGS, oltre a prevedere le sanzioni nei confronti dei tesserati per condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, stabilisce determinate conseguenze amministrative a carico delle società di appartenenza.

Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 7, CGS dispone che “ gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi”.

Dall’anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell’allegato A) al Comunicato stesso.

Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un’ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall’inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara.

Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall’inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall’effettiva commissione dell’illecito disciplinare indicato.

Si deve dunque escludere, per gli effetti qui di interesse, che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l’applicazione di tali misure a carico della società interessata.

3. La decisione impugnata deve essere dunque riformata nella parte in cui esclude l’applicazione delle misure amministrative a carico della società G.S. Fiamma Larino previste dall’art. 35.7 del Codice di Giustizia Sportiva e dal C.U. 104/A.

Posto che inequivocabilmente si è di fronte a una condotta violenta che ha procurato lesioni al direttore di gara, fattispecie che rientra nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS, alla società Fiamma Larino va quindi attribuito l’onere pecuniario stabilito dalle disposizioni richiamate, che sarà oggetto di successiva determinazione da parte dei competenti uffici federali.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata disponendo che la sanzione inflitta dal Giudice sportivo vada considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società G.S. Fiamma Larino.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luca De Gennaro                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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