Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 054/TFN - SD del 19 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 4387/897pf22-23/GC/GR/ff del 17 agosto 2023, nei confronti del sig. A.M. e della società ASD Gymnopedie - Reg. Prot. 35/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere lo stesso inviato, in data 9 marzo 2023, tra le ore 14.05 e le ore 14.18, dalla propria utenza telefonica WhatsApp identificata con n. 3479…37, espressioni offensive nei confronti del sig. …., Presidente della Sezione A.I.A. di Sulmona, da quest’ultimo ricevute alla propria utenza telefonica WhatsApp identificata con n. 3479….35 (come da segnalazione del 13 marzo 2023 e file audio allegato) del seguente tenore letterale: “..gli arbitri sono fascisti in mezzo al campo un po’ perché devono esserlo..”, “una persona piccola”, “persona non seria”; “pensa quanto cazzo sei intelligente”, “del resto probabilmente la vita ti ha dato poco eh … quindi ti resta questo caro Giulio, mi dispiace per te, persona veramente misera d’animo sei”. Ammenda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 016/TFN - SD del 24 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti della società SSDARL Aglianese Calcio Srl - Reg. Prot 196/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 500,00 alla società per aver il proprio tecnico  violato l’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che il relazione all’art 19 del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero per avere lo stesso, nella settimana preparatoria alla gara Aglianese-United Riccione, valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23, parlando con i suoi giocatori, definito in maniera offensiva il calciatore …, riferendosi nello specifico alle condotte poste in essere da quest’ultimo quando era tesserato con la società SSDARL Aglianese Calcio 1923, ritenendolo: “pessima persona e non adatta a stare in un gruppo squadra...uomo di merda, un giocatore che non vorrei mai avere” e esprimendo l’opinione che “qualcuno di estraneo ai miei giocatori gli desse qualche schiaffo per metterlo in riga”, pensiero che qualcuno dei suoi giocatori aveva interpretato come “Spero che qualcuno gli faccia male”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 013/TFN - SD del 20 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31267/705pf22-23/GC/SA/mg del 26 giugno 2023, depositato il 27 giugno 2023, nei confronti del sig. F.B. e della società SSDARL Aglianese Calcio Srl - Reg. Prot 209/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’allenatore è sanzionato con la squalifica di

mesi 1 e giorni 15 da scontare a decorrere dalla data di inizio del primo campionato utile per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che il relazione all’art 19 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella settimana preparatoria alla gara Aglianese-United Riccione, valevole per il campionato nazionale di Serie D girone D del 05/02/23, parlando con i suoi giocatori, definito in maniera offensiva il calciatore …, riferendosi nello specifico alle condotte poste in essere da quest’ultimo quando era tesserato con la società SSDARL Aglianese Calcio 1923, ritenendolo: “pessima persona e non adatta a stare in un gruppo squadra...uomo di merda, un giocatore che non vorrei mai avere” e esprimendo l’opinione che “qualcuno di estraneo ai miei giocatori gli desse qualche schiaffo per metterlo in riga”, pensiero che qualcuno dei suoi giocatori aveva interpretato come “Spero che qualcuno gli faccia male”;

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 003/TFN - SD del 5 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 27224/893 pf22- 23/GC/GR/ff dell’11 maggio 2023, depositato il 12 maggio 2023, nei confronti del sig. A.M. e della società Polisportiva C4 ASD - Reg. Prot. 181/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS giorni 20 di squalifica al soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società Polisportiva C4 ASD - della violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del CGS e 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, al termine della gara Sansepolcro vs C4 disputata in data 8 aprile 2023 e valevole per Il Campionato di Eccellenza Gir. A Umbria della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (AE sig. S. Pannacci di Perugia), sia, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: <...fra rigori e situazioni gli arbitri fanno finta di non vedere… le terne debbono stare un po’ più attente...tanti episodi al limite sempre fischiati o giudicati al contrario. Questo mi dispiace perché lo sport subisce un torto così non mi piace> (dal minuto 00:04:55 al minuto 00:05:15 della registrazione audio/video in atti). Ammenda di € 400,00 alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 185/TFN - SD del 25 Maggio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 25896/372pf22-23/GC/blp del 27 aprile 2023, nei confronti del sig. A.D.S. - Reg. Prot. 169/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS l’amministratore della società è sanzionato con l’ammenda di € 5.000,00 per la violazione degli artt. 4, co. 1, e 23, co.1, del CGS per aver lo stesso, nel corso di una intervista, apparsa in data 3 novembre 2022 sulla testata giornalistica online “…...it” e rilasciata nel corso della conferenza stampa organizzata per annunciare il subentro in società di una nuova proprietà e governance, espresso giudizi e rilievi lesivi del prestigio e della reputazione propri del sig. …., allenatore professionista, e del sig. ….., Direttore Sportivo iscritto all’albo, mediante le seguenti frasi ed espressioni: <Consiglio alla nuova proprietà di affrontare subito la situazione dei  contratti in essere di ….: date priorità a quei contratti perseguendo le iniziative già messe in opera dall’Imolese, abbiamo già avuto iniziative nei riguardi di questi soggetti, due figure che non hanno senso e che lucrano prendendo lo stipendio senza farsi vedere>.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 158/TFN - SD del 17 Aprile 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 22094/642pf22-23/GC/GR/ff del 20 marzo 2023, depositato il 21 marzo 2023, nei confronti del sig. E.C. e della società Taranto FC 1927 Srl - Reg. Prot. 144/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS,  l’allenatore è sanzionato con l’ammenda di € 1.666,00 per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Taranto- Audace Cerignola disputata in data 19 febbraio 2023 e valevole per il campionato di Serie C, a mezzo di un’intervista resa all’emittente televisiva “…..” e riportata in data 20.2.2023 in articoli pubblicati sulle testate giornalistiche online “…...com” e “…..com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della citata gara e della classe arbitrale; nel corso dell’intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “Io sono stanco. Non ho più parole. Cioè. È l’ennesimo episodio, poi lasciamo stare la prestazione …Oramai sono stanco, cioè, non mi va di commentare. Basta. Vengono e mi prendono per *** ogni prima della partita. Cioè come si fa a non dare sto rigore. Cioè là è rigore ed espulsione. E ogni volta dice siamo sfortunati. Andiamo avanti. Meglio che non parlo. Non voglio parlare. Parliamo della prestazione perché oramai sono stanco. È una miriade di situazioni sempre contro il Taranto. Quindi oramai andiamo avanti. Oramai non ce la faccio più. Andiamo avanti …”. Medesima ammenda alla società a titolo di responsabilità oggettiva

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0088/CFA del 6 Aprile  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare n.116/TFN-SD del 27/01/2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura federale/Sig. L.F.M.F.

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha prosciolto il calciatore  dalla "violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. per aver lo stesso, al termine della gara Atalanta vs Napoli – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (….) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. M. M. della Sez. AIA di Aprilia) sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale, nel suo complesso intesa, utilizzando le seguenti testuali parole: "Se devi arbitrare alle 18:00, non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare"….L'esame dell'illecito in parola presuppone infatti il richiamo ai principi generali in materia di libertà di manifestazione del pensiero, considerandosi come lo stesso Giudice delle leggi abbia definito tale diritto come "il più alto forse dei diritti fondamentali" sanciti dalla Costituzione (Corte Cost. n.138/1985). Tale richiamo tuttavia deve essere operato - per quel che qui rileva - con riferimento al dettato di cui all'art. 23 CGS FIGC, e, in particolare, in relazione ai dubbi sollevati sulle 'compressioni della libertà di manifestazione del pensiero' che possono evidenziarsi nella lettera della norma citata, e in riferimento a quei lavoratori subordinati che offrono, dietro corrispettivo, le loro prestazioni in favore delle società di calcio. Ed allora va subito rilevato che la dottrina ha condivisibilmente precisato che il fondamento della legittimità delle norme federali che limitano la libertà di espressione risiede nel consenso manifestato dai singoli con l'atto di adesione alla Federazione stessa, nel senso che quella evidente compressione della libera manifestazione del proprio pensiero, "accettata da chi chiede di tesserarsi presso una Federazione sportiva nazionale, è giustificata dall'interesse del soggetto stesso a partecipare alle attività che si svolgono in una formazione sociale all'interno della quale egli ritiene che possa ricevere pieno sviluppo la propria personalità". Del resto la citata disposizione normativa si inserisce perfettamente nel quadro di autonomia dell'ordinamento sportivo, che può liberamente scegliere i propri obiettivi e fini, correlativamente prevedendo quali condotte siano da ritenersi incompatibili con "l'appartenenza soggettiva ad esso" e quali sanzioni applicare a tutela dell'ordinamento stesso, con un quadro normativo " che reagisca alla rottura delle regole interne" (cfr. Corte di giustizia federale 2.8.2012 n. 19/CGF). La stessa Corte di Cassazione, allorché si è occupata del diritto di libera manifestazione del pensiero dei lavoratori subordinati, affrontando la vexata quaestio sul diritto di critica del lavoratore all'interno dei concorrenti 'obblighi di fedeltà' e 'dovere di verità', ha sottolineato come il diritto di critica del lavoratore debba sempre rispettare continenza sostanziale e formale, intendendosi, con la prima, la verità dei fatti narrati (peraltro non assoluta, trattandosi pur sempre di opinione), e, con la seconda, un dovere di esposizione misurata, anche se astrattamente offensiva (Cass.. Sez. Lav. 17.1.2017 n.996). Dunque un parallelo pur possibile tra la norma penale di cui all'art. 595 c.p. e quella sportiva contestata al M. vive comunque di questi preliminari distinguo che, al contempo, rendono condivisibile il principio, costantemente richiamato dalla giurisprudenza sportiva - e comunque richiamato anche dal Tribunale federale - secondo cui i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione (ex multis: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2021-2022 e n.82/CFA-2022-2023). Ciò chiarito, tuttavia, non può certo escludersi in toto, anche nel diritto sportivo, cittadinanza al diritto di critica. Ed in tali sensi e con le precisazioni prima esposte, deve rilevarsi che il primo giudice ha fatto puntuale applicazione dei principi dettati in materia di 'diffamazione', ancora aggiungendosi che le sue conclusioni potrebbero significare la verifica negativa sulla correttezza stessa della qualificazione giuridica al fatto, poiché non può considerarsi lesiva della dignità e dell'onore dell'arbitro l'ironico invito rivoltogli a non dirigere partite fissate con inizio alle ore 18 se "ha fissato la cena per le ore 20:00". La solo intuibile critica all'operato del direttore di gara quanto al tempo effettivo della partita da lui ritenuto congruo, non travalica alcuno dei parametri in proposito indicati dalla giurisprudenza del giudice penale per il richiamato reato di cui all'art. 595 c.p., del tutto analogo a quello previsto dall'art. 23 CGS, sia pure -lo si ripete- assumendo il maggior rigore critico dovuto nell'esame della 'fattispecie sportiva'. Se essa invero contiene una critica, la stessa è palesemente portata con ironia, senza alcuna connotazione offensiva od addirittura volgare o aggressiva. Se si consente - e si deve consentire - il diritto di critica, pur nei ristretti ambiti riferibili alla specificità e al rilievo dell’ordinamento sportivo e dei doveri facenti capo agli associati, come indicato dal Procuratore reclamante, non può non convenirsi che, nel caso in esame, questo e solo questo è stato esercitato dal deferito, che, invece di palesare esplicitamente il suo dissenso, lo ha esposto ironicamente ipotizzando un pressante impegno dell'arbitro a giustificazione del suo operato. Del tutto fuorviante appare inseguire le motivazioni di tale condotta quali offerte dalla stampa ovvero dallo stesso comportamento del direttore di gara dopo la partita (quest'ultimo da considerarsi solo per la verifica della continenza 'sostanziale'), poiché qui si tratta esclusivamente di verificare se la 'minima' denuncia - peraltro implicita - di un errato computo del tempo effettivo della partita da parte dell'arbitro, possa essere espressa o meno. Null'altro. E se la conclusione è affermativa, occorre verificare con quale veste tale denuncia è stata costruita e se la stessa abbia travalicato i limiti della continenza e della correttezza. E se ciò avviene tramite satira o frase ironica, paradossalmente, maggiore è la fantasia dell'iperbole utilizzata - sempre che non sia volgare o aggressiva - minore, se non nullo, è l'effetto offensivo gratuito: nel caso di specie nessuno può porre in dubbio che non fosse (nemmeno) verosimile che il M. sapesse di un particolare impegno dell'arbitro (tanto meno per una cena fissata alle ore 20:00), né il reclamante indica prove in tal senso, sicché questa ipotizzata e palesemente fantasiosa motivazione di cui al 'post' su Instagram, finisce con il dimostrare da sola il suo carattere di battuta scherzosa, pur dettata ed originata dall'intento di muovere una critica. Cadono così le argomentazioni di cui al reclamo, che pongono l'accento invece sull'offensività insita nell'attribuzione all'arbitro di un comportamento motivato da privati impegni che lo avrebbero indotto a non rispettare gli effettivi tempi da considerare per lo svolgimento della gara. Non a caso è lo stesso Procuratore federale a considerare, questa, sostanzialmente una 'deduzione', allorché precisa che il M. ha indotto nella platea degli utenti del social "il convincimento che l'A.E. M. non avesse concesso un prolungamento dei minuti di recupero assegnati al termine del tempo regolamentare della gara suddetta a motivo dell’aver lo stesso evidentemente avuto fretta di porre fine all’incontro e andar via velocemente per poter onorare propri pregressi impegni personali". L'avverbio utilizzato, palesemente disvela una presunzione, a conferma logica che, senza l'idea della verità di un impegno privato dell'arbitro, niente confermerebbe la natura lesiva dell'onore e della reputazione dell'arbitro. Ma questa 'presunzione', come detto, dimostra proprio, da un lato, l'inesistenza della rilevanza del fatto, per l'assenza di prove concrete dell'impegno post gara del M., e, dall'altro, la vera natura ironica della frase. 8.9 Tutte le suesposte considerazioni, infine, non appaiono peraltro disgiunte da altri rilievi che ridimensionano comunque la vicenda tutta, ove si consideri, ad esempio, che la frase non è stata rivolta all'arbitro in campo (il M. del resto non ha partecipato alla partita) bensì dopo la fine della gara. La stessa, dopo essere stata postata sul social network con l'apposizione anche di due emoticon (quasi a sottolinearne il tono scherzoso) fu prontamente rimossa, e con memoria difensiva del 9.12.2022 si è evidenziato (e documentato) che anche la stampa sportiva aveva stigmatizzato la fretta con la quale l'arbitro si era poi allontanato dal campo dopo la fine della partita (rendendo dunque veridica la circostanza riferita dal deferito e relativa alla fretta palesata dal direttore di gara -ma non certo alla cena delle ore 20:00!). Sono elementi questi che inducono, tra l'altro, a rilevare anche un'assenza di prova sull'effettiva coscienza e volontà del M. di voler ledere la reputazione dell'arbitro o, peggio ancora, dell'intera classe arbitrale, non avendo egli posto in discussione nè l'imparzialità del direttore di gara nè la sua professionalità. Si tratta pertanto di una vicenda del tutto minimale per molteplici aspetti, tanto da renderla quasi un unicum nel panorama dei precedenti per fatti concernenti la violazione dell'art. 23 CGS FIGC. Tutte le suesposte considerazioni coinvolgono anche la 'residua' contestazione di cui all'art 4 CGS, poiché le valutazioni operate portano ad escludere in radice la rilevanza disciplinare del fatto stesso, anche sul mero piano dell'osservanza dei principi della lealtà della correttezza e della probità.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0082/CFA del 21 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 129/TFNSD-2022-2023 del 13.02.2023

Impugnazione – istanza:  – Sig. M.P. - Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A./Procura Federale

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato la società e colui che ha svolto attività rilevante per la stessa (essendo detentore attraverso … s.r.l. – di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali – della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa) con l’ammenda di € 8.000,00 ciascuno per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver lo stesso, al termine della gara del Campionato di Serie B espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (maxpu11) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. A. Santoro della Sez. AIA di Messina), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando, al fine di stigmatizzare la mancata concessione - a proprio dire – nel corso della anzidetta gara di un calcio di rigore a favore dell’Ascoli Calcio 1898 FC Spa in ragione di un presunto fallo di mano che sarebbe occorso nell’area avversaria, le seguenti testuali parole postate a corredo di un fermo immagine riproducente l’asserito lamentato fallo di mano: “Fateschifoooooo”….A tale riguardo va ribadito, anche in questa sede, che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (ex multis: Corte federale d’appello, SS.UU., n. 62/2021-2022). Orbene, nessun dubbio può essere avanzato in ordine alla scorrettezza del comportamento dell’incolpato in quanto l’espressione “fate schifo”, peraltro vistosamente enfatizzata (in “Fateschifoooooo”) è certamente offensiva e l’uso del plurale impone di ritenere che si sia voluto porre in dubbio l’imparzialità dell’intera classe arbitrale. La scorrettezza del comportamento del reclamante risulta quindi dimostrata. Le sanzioni irrogate appaiono poi proporzionate ai fatti. Le espressioni utilizzate sono, palesemente, ingiustificabili, per quanto già evidenziato; peraltro, deve anche tenersi conto della circostanza che il comunicato che ha dato luogo al presente procedimento non è stato pubblicato su mezzi di più ampia e immediata diffusione e che lo stesso risulta rimosso poco tempo dopo la pubblicazione.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0081/CFA del 15 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle D’Aosta, Com. Uff. n.65 del 02.02.2023

Impugnazione – istanza:  –  Procura Federale Interregionale/A.R. - A.S.D. CSF Carmagnola

Massima: Rigettato il reclamo della Procura Federale e per l’effetto confermata la decisione del TFT Piemonte Valle D’Aosta che ha prosciolto i deferiti dagli addebiti loro mossi ritenendo che il fatto contestato non potesse convincentemente iscriversi nell’ambito dell’art. 23 C.G.S. così come sostenuto dalla Procura federale laddove il presidente mediante una missiva inviata al Settore attività di base del coordinamento del settore giovanile e scolastico, al Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e alla Delegazione provinciale di Torino avrebbe leso l’onore, il decoro e la credibilità degli organi anzidetti e per l’effetto anche quelli propri della FIGC nel suo complesso con le seguenti dichiarazioni:” … Poi, però, in sede tecnica ci propinate tante belle parole, dandoci tante belle lezioni sull’etica  e sul fatto che i bambini debbono confrontarsi tra loro in maniera equilibrata. Questo giochino l’anno scorso ha fatto sì che proprio questo gruppo passasse da 38 a 20 bambini, sempre a vantaggio delle solite Associazioni che voi conoscete molto bene. Detto questo potete procedere alla multa per rinuncia. Il prossimo anno nella sezione note scriverò di fare come volete, magari in questo modo capirete che una associazione non può avere tutti questi disagi perché qualcuno da lassù fa il cattivo (per alcuni) e il bello (per i soliti noti).”…..per quanto attiene al primo aspetto evidenziato dal Tribunale, ossia quello relativo alla ritenuta assenza di qualsivoglia profilo di pubblicità nelle dichiarazioni del sig. …, per non avere egli indirizzato le lamentele e le espressioni contestate ad un vasto pubblico ma unicamente agli stessi organi interessati, è vero - come sostiene la Procura - che tale assunto è erroneo e non può essere condiviso. E ciò in quanto la giurisprudenza, vuoi endo che esofederale, ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni. Tuttavia, fermo il valore di tale principio, è nondimeno evidente che la carica di intrinseca offensività delle espressioni utilizzate, assume una valenza assai diversa se si tratta di espressioni offensive rivolte al vasto pubblico, in tutte le forme oggi possibili, ovvero quando tali espressioni sono contenute in messaggi diretti ai soggetti interessati e ciò là dove, come nel caso di specie, la loro valutazione postula che esse vengano contestualizzate e collocate nell’ambito della specifica situazione relazionale instaurata tra i soggetti direttamente coinvolti. In questo senso, il Collegio ritiene di poter condividere appieno l’analisi del primi giudici, che hanno a più riprese richiamato nella loro decisione la necessità di leggere le frasi contestate al deferito, collocandole nel contesto della intera corrispondenza intercorsa tra il sig. … e gli organi federali, e dunque riconoscendo in esse una espressione di comprensibile sfogo, da parte dello stesso soggetto deferito, indotto dall’avere gli organi federali - cui erano state inoltrate precedenti mail di motivati rilievi critici - ignorato del tutto tali note e quindi di averle lasciate senza alcun riscontro. Elemento quest’ultimo che inficia - per questa parte e sotto questo profilo - lo stesso deferimento, là dove in esso vengono riportate testualmente le espressioni ritenute offensive rivolte dal sig. … agli organi federali, in maniera parziale e soprattutto avulsa dal contesto. Contesto che - come anche spiegato dal giudice di prime cure - si sostanzia in una corrispondenza contenente una serie di critiche serie e motivate, riferite all’organizzazione dei gironi calcistici e altrettante proposte di modifica degli stessi gironi, che ha avuto come epilogo, annunciato dallo stesso deferito, la rinuncia a partecipare al campionato allievi, proprio a causa delle difficoltà organizzative ascritte alla composizione dei gironi e per lo squilibrio di valori denunciato all’interno degli stessi. È quindi vero che la mail da cui quelle frasi sono estrapolate contiene quella che si può definire astrattamente, secondo la Procura, una accusa di favoritismo degli organi federali verso taluni club  a disfavore di altri, ma – al di là di questa affermazione certamente inopportuna e assai generica, inquadrabile nello sfogo di chi non ha visto prendere in alcuna considerazione le proprie ragioni di critica - questa Corte ritiene, condividendo il giudizio di prime cure, di non ravvisare nelle espressioni usate dal sig. …. quell’elemento di offensività e di mancanza di continenza che, nel contesto della vicenda, sarebbe stato necessario per integrare le fattispecie sanzionate dalle norme richiamate nel deferimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 136/TFN - SD del 1 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17784/363pf22-23/GC/gb del 1° febbraio 2023, nei confronti del sig. G.N. - Reg. Prot. 121/TFN-SD

Massima: Giorni 20 di inibizione al soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto tesserato (con la qualifica di Collaboratore) della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per aver egli, in data 22 novembre 2022, recato offesa alla persona dell’associato AIA, AB … (attualmente Vice Presidente Vicario della Sezione AIA di Catanzaro) mediante le seguenti frasi ed espressioni quali propalate attraverso taluni messaggi scritti inviati sull’utenza telefonica mobile in uso al C. tramite le applicazioni di messaggistica istantanea denominate “Whatsapp” e “Messenger”, e quali segnatamente: a) (messaggio Whatsapp) <Che tu fossi una persona bieca avrei dovuto capirlo allorquando venisti al funerale di mia nonna e non mi stringesti la mano neppure per darmi le condoglianze... da li avrei dovuto capire di che pasta fossi fatto. Il perdono è un dono che si concede una sola volta e tu non ne avrai altre; un pavido come te non godrà di questo privilegio una volta ancora>; b) (messaggio Whatsapp) <Attaccare i ragazzi per colpire me potrà darti l’illusione di contare qualcosa ma umanamente rimarrai sempre un piccolo uomo>; c) (messaggio Messenger) <Ti ho già dato troppe possibilità di elevare la tua piccola persona … Ti conosciamo tutti la tua fama ti precede>; d) (messaggio Messenger) <Ora puoi cominciare a fare il tuo giro di chiamate : ai capi prima di continuare a fare il galoppino; - ai ragazzi poi per sentirti forte con i piccoli abusando dell’unico ruolo a cui puoi aggrapparti in questa vita, il vicepresidente della sezione di Catanzaro, oltre quello il nulla. Quanta pochezza sei.>; e) (messaggio Messenger) <Detto ciò non ho altro da aggiungere, sono sceso al Tuo livello ora torno in quello che mi appartiene e che non ti apparterrà mai>.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0075/CFA del 27 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - con la decisione n. 3 del 18 gennaio 2023, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n. 0097/CFA/2021-2022 del 23.06.2022; per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n.140/TFNSD – 2021-2022 del giorno 11.05.2022

Impugnazione – istanza:  – Giudizio di rinvio CONI-Sig. B.

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia – che annullava il provvedimento impugnato e rimetteva la controversia a questa Corte Federale perché rinnovasse la sua valutazione in ordine alle dichiarazioni del ricorrente, in modo da accertare se le stesse, al di là di ogni ragionevole dubbio, possano oggettivamente costituire lesione della reputazione in relazione al modo, allo stile ed al contesto in cui sono avvenute, tenendo in adeguata considerazione il complesso integrale delle espressioni adoperate senza estrapolazioni”– la Corte Federale confermava la propria decisione e dunque quella del TFN che aveva sanzionato il deferito (nella sua veste di Consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A e, quindi, di soggetto appartenente all’Ordinamento federale) con mesi 2 di inibizione e di euro 5.000,00 di ammenda in quanto ritenuto responsabile della violazione degli artt.4, comma 1, e 23, comma 1, del C.G.S. per avere, in data 28/02/2022, durante la partecipazione ad una riunione tecnica sulle licenze nazionali alla quali erano presenti in collegamento da remoto più persone (per lo più dirigenti e operatori tecnici dei 20 clubs di Serie A) - nel commentare la manifestata volontà della F.I.G.C. di modificare, a far tempo dalla prossima stagione sportiva, il sistema del cd. indice di liquidità (facendolo diventare una condizione da rispettare per ottenere la licenza nazionale e, quindi, per potere consentire alle società di iscriversi al campionato) - grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri della F.I.G.C. e dei suoi organi di governo e rappresentanza, proferendo le seguenti testuali parole: “quelli che vogliono introdurre l’indice di liquidità fanno uso di sostanze stupefacenti pesanti”….E’, del resto, l’articolo 23, comma 2, del CGS, a chiaramente stabilire che “La dichiarazione e ̀ considerata pubblica quando e ̀ resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione e  ̀destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Esattamente quanto è accaduto nel caso di specie. Per quanto specificatamente concerne, poi, le modalità e il tono con le quali furono pronunciate le espressioni in questione, se è vero che l’asserito carattere “improprio” di detti tono e modalità non fu compiutamente percepito da tutte le persone presenti (alla stregua delle dichiarazioni successivamente rese dalla sig.ra B. e dall’avv. M.à, acquisite e offerte come elementi controfattuali dalla difesa del reclamante), carattere dirimente nella valutazione della loro percepibilità “offensiva” riveste la circostanza che, nell’immediatezza del fatto, ben due persone presenti (il dott. M. e il Vicepresidente della Lega, il sig. P.) se ne dissociavano, prendendo espressamente e severamente le distanze dalla forma e dai contenuti, condotta che, verosimilmente, sarebbe stata del tutto ingiustificata se fosse stato chiaro il carattere scherzoso delle parole pronunciate dal dott. B.. Tanto più che, in quella stessa immediatezza, nessuno, di contro, riteneva di intervenire per sostenere che si fosse invece di trattato di espressioni appropriate rispetto al contesto. Vale poi ulteriormente rilevare, con riferimento all’asserito contesto “informale”,  che, secondo quanto riferito sia dal Dr. A. B. (partecipante alla riunione quale “Head of competition” della Lega Nazionale Professionisti Serie A), che dal Dr. L. D. S. (partecipante quale Amministratore Delegato della Lega Nazionale Professionisti Serie A), entrambi sentiti dalla Procura Federale, rispettivamente, il 1° e il 3 marzo 2022, l’intervento del dr. P., che stigmatizzava le parole usate dall’incolpato, doveva intendersi da questi pronunciato nella sua “qualità di vice presidente della Lega” e rappresentava (osservava in particolare e precisamente il Dr. D. S.), “la sintesi politica della Lega Serie A” di fronte a “un intervento scomposto verso il quale M. e P., che sono due figure istituzionali, hanno voluto prendere le distanze e censurare la frase nettamente sbagliata che poteva essere espressa in maniera civile”. 2.5.3. Si consideri, inoltre, come la stessa dr.ssa L. B., anch’ella presente alla riunione e citata dall’incolpato come teste a discarico, riconosca (nella dichiarazione inviata al difensore del reclamante) che l’espressione utilizzata dal Dr. B.poteva “apparire eccessiva”, attribuendo una valenza correttiva della sua potenziale offensività, fondamentalmente, all’essere la frase “uno dei c.d. modi di dire romani”. Il contesto, tuttavia, come si è più volte evidenziato, non solo non era esclusivamente  “romano”, ma nemmeno caratterizzato da quella natura informale invocata dall’incolpato, sicché la potenziale offensività si è oggettivamente tradotta in una concreta offensività della frase, almeno per quanti – ed è ciò che basta – hanno riferito di averla così precisamente intesa; resta dunque irrilevante che vi sia stato chi abbia poi dichiarato di non averla percepita come compiutamente offensiva, senza però intervenire, nell’immediatezza, come si è già avuto modo di osservare, per replicare a quanti avevano stigmatizzato le parole del Dr. B., e pure questo, ad avviso del Collegio, ha un peso nell’accertamento dei fatti e circa la valenza da attribuire alle espressioni utilizzate. Alla luce della ricostruzione dei fatti appena compiuta e dei rilievi esposti, va inoltre escluso che le dichiarazioni in esame possano ricondursi alla espressione del diritto di critica, per il cui legittimo esercizio devono sussistere – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità) e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18/10/2005 n. 20140; Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18885; Cass. civ., Sez. III, 06/08/2007, n. 17172; Cass. civ., Sez. III, 28/11/2008, n. 28411). Né, infine, ad elidere l’attitudine offensiva dell’accaduto vale la disponibilità dichiarata, all’indomani del fatto, dal dott. B. al sig. P. a scusarsi pubblicamente, non potendosi ricondurre tale condotta, seppure orientata – per le modalità con le quali avvenne, secondo quanto riferito dalla stessa difesa del reclamante – a mitigare la propria responsabilità, ad un’ipotesi di ravvedimento operoso post delictum; ciò in quanto il B., da una parte, ha reiteratamente affermato che quella dichiarazione non va in alcun modo intesa come assunzione di responsabilità, e, dall’altra, che egli comunque non ha mai dato seguito alla predetta manifestazione di disponibilità.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 20 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12576/827 pf 21-22/GC/PM/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. F.M. - Reg. Prot. 87/TFN-SD

Massima: Il deferimento è improcedibile per tardività in ordine alla contestata violazione dell’art. 23 CGS, ma non lo è per la violazione dell’art. 4 CGS altresì contestata. La Procura Federale, con il primo capo di incolpazione, ha deferito il sig. M. anche per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma e sia in relazione a quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, CGS. Rispetto a tale contestazione, l’Avv. Malagnini, in sede di discussione, ha precisato che l’art. 4 CGS è una norma di chiusura e che deve considerarsi, nella fattispecie in esame, anch’essa inserita, al pari dell’art. 23 CGS, nel procedimento speciale ex art. 124 CGS. Ragionare diversamente, secondo il deferito, significherebbe consentire l’aggiramento della disposizione relativa al suddetto procedimento speciale, laddove alla Procura basterebbe deferire un soggetto, reo di aver reso dichiarazioni lesive, solo contestando la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS. Tale tesi, in realtà, non tiene conto dei principi sanciti, con riferimento ai rapporti tra gli artt. 4, comma 1, e 23 CGS, dalla giurisprudenza della Corte Federale di Appello, che il Tribunale condivide pienamente prima ancora di aderirvi. Secondo la Corte Federale, “l’ordinamento federale assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/2021-2022). Pertanto, anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS (enfasi aggiunta), va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità (enfasi aggiunta) ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità” (CFA Decisione n. 0023 del 7 settembre 2022). Quindi, il riconoscimento della sussistenza degli elementi atti a far ritenere sussistente la violazione dell’art. 23 esclude l’ipotesi anche astratta di verificare la sussistenza della violazione dell’art. 4, avendo quest’ultimo natura residuale (giurisprudenza endo ed esofederale pacifica). Ed una volta accertato, come nel caso di specie, che la violazione dell’art. 23, pur ritenuta sussistente, non può essere sanzionata per omesso rispetto del relativo procedimento codicistico, non ci si può evidentemente rifugiare nella sussidiarietà dell’art. 4 in quanto ciò comporterebbe una palese violazione dell’art. 124 CGS. Conseguentemente, i comportamenti addebitati al deferito con il primo capo di incolpazione e sussunti come violazione dell’art. 4 CGS non possono essere scrutinati a tal fine, per la semplice ma determinante ragione che quei comportamenti sono stati riconosciuti sussumibili nella violazione dell’artt. 23 CGS, norma specifica rispetto all’ art. 4, norma residuale.

Massima: Il direttore sportivo va prosciolto dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 25 del Codice di Giustizia per aver adottato una condotta violenta nei confronti di un tifoso del Taranto, il sig. D., in occasione della partita Picerno - Taranto del 24.04.2022 (campionato di serie C).. Agli atti di causa, tuttavia, non vi sono elementi, oltre alla dichiarazione del sig. D. e ad una fotografia nella quale lo stesso appare con una borsa del ghiaccio sul viso, che possono far ritenere provata, con ragionevole certezza, l’aggressione subita dal D. La stessa Procura Federale, del resto, nella propria relazione, ha concluso nel seguente modo: “si precisa che lo stesso D., in ordine alla circostanza, non è stato in grado di fornire utili testimonianze che possano sostenere la propria tesi accusatoria nei confronti del M. ad eccezione di una foto effettuata da uno smartphone che lo ritrae da solo ed intento ad applicare del ghiaccio sul volto”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 132/TFN - SD del 20 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12576/827 pf 21-22/GC/PM/mg del 17 novembre 2022, depositato il 18 novembre 2022, nei confronti del sig. F.M. - Reg. Prot. 87/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00 per il comportamento del proprio direttore sportivo resosi responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 23 co. 1 del Codice di Giustizia per aver leso l’onore, la reputazione e il decoro di due tesserati della Soc. Taranto FC 1927 ovvero il sig. G. e la sig.ra S., nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della Soc. Taranto FC 1927 attraverso le seguenti dichiarazioni proferite davanti ad altri soggetti e tesserati (calciatori, staff tecnico e dirigenziale) della suddetta società: “ragazzi voi siete dei professionisti…non fatevi mai prendere in giro da questa gente…da questo delinquente e vecchio *** che è G.…” (cfr. verbale audizione della sig.ra S.); “anche la segretaria non capisce un *** va in giro a parlare male della gente e a fare ***…”

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 129/TFN - SD del 13 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15633 /421pf22-23/GC/blp del 5 gennaio 2023 nei confronti del sig. M.P. e della società Ascoli Calcio 1898 FC SpA- - Reg. Prot. 109/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 8.000,00 al soggetto che svolgeva attività di carattere rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’interesse della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa (essendo detentore attraverso F. s.r.l. – di cui è amministratore unico e usufruttario dell’intero valore delle relative quote sociali – della quota maggioritaria pari al 39% del capitale sociale della società Ascoli Calcio 1898 FC Spa), per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver lo stesso, al termine della gara Pisa vs Ascoli disputata in data 8 dicembre 2022 e valevole per la 16^ giornata del Campionato di Serie B della corrente stagione sportiva, espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (maxpu11) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. A. S. della Sez. AIA di Messina), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando, al fine di stigmatizzare la mancata concessione - a proprio dire – nel corso della anzidetta gara di un calcio di rigore a favore dell’ Ascoli Calcio 1898 FC Spa in ragione di un presunto fallo di mano che sarebbe occorso nell’area avversaria, le seguenti testuali parole postate a corredo di un fermo immagine riproducente l’asserito lamentato fallo di mano: <Fateschifoooooo>…Anche la giurisprudenza del giudice ordinario riconosce che attraverso la pubblicazione di “una storia” su un social network contenente espressioni offensive e irrispettose della dignità e dell’onore altrui possono integrarsi gli estremi della diffamazione “poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 7/10/2016, n. 2723 Cassazione penale, sez. V, 13/07/2015, n. 8328 Cassazione penale, sez. V, 23/01/2017, n. 8482). Quanto alle caratteristiche e al contenuto, perché le esternazioni possano considerarsi offensive, oltre alla trasgressione dei canoni della pertinenza e veridicità, assume un ruolo centrale, per quanto qui d’interesse, la violazione del requisito della continenza, per la cui valutazione va tenuto conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche della "eccentricità" delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al "ludibrio" della sua immagine, sia esposta al "pubblico disprezzo” (Cassazione penale, sez. V, 4/3/2021 n. 8898). In sintesi, dunque, le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero - con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione - richiedono una forma espositiva "temperata" della critica e cioè funzionale alle finalità di disapprovazione senza degenerare nella gratuita e immotivata aggressione della reputazione altrui. Deve poi precisarsi che nell’ambito dell’ordinamento federale i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce assumono una valenza molto più intensa anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021/2022). A tale proposito, è stato affermato che “al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B)”. Nel caso di specie è certo che il commento espresso dal sig. P. in relazione ai presunti errori arbitrali commessi nella gara Pisa vs Ascoli, disputata in data 8 dicembre 2022, abbia violato i limiti appena indicati, essendo trasmodato, attraverso l’espressione usata, nell’insulto e nell’offesa rivolta non solo all’arbitro operante nella specifica gara, ma anche alla categoria arbitrale in generale. È, infatti, evidente che l’espressione “Fate schifo”, oltre all’evidente intrinseca aggressività, deve considerarsi infamante e lesiva della reputazione e tale da suscitare disprezzo delle persone cui è rivolta e della loro immagine pubblica (si v. anche CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 10), ledendone, dunque, la dignità. Non è, dunque, revocabile in dubbio che tali dichiarazioni siano idonee, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC, a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, essendo volte a mettere in dubbio la regolarità della gara e l’imparzialità e la professionalità dell’arbitro.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 124/TFN - SD del 6 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 15364/372pf22-23/GC/gb del 27 dicembre 2022 nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl - Reg. Prot. 105/TFN-SD

Massima: Ammenda di € 2.500,00 alla società a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio amministratore unico – che ha patteggiato - che ha posto in essere una condotta contraria all’art. 4, comma 1 CGS che integra la violazione di cui all’art. 23 comma 1 CGS per le dichiarazioni offensive rivolte all’allenatore e pubblicate su una testata giornalistica online del seguente tenore: “Consiglio alla nuova proprietà di affrontare subito la situazione dei contratti in essere di M. e F.: date priorità a quei contratti perseguendo le iniziative già messe in opera dall’Imolese, abbiamo già avuto iniziative nei riguardi di questi soggetti, due figure che non hanno senso e che lucrano prendendo lo stipendio senza farsi vedere”…Quest’ultima norma, infatti, vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizio rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA….Tali affermazioni risultano evidentemente lesive dell’onore e della reputazione dei destinatari. Sul punto può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità costante a tenore della quale per reputazione deve intendersi la stima di cui gode l'individuo nella collettività di appartenenza (Cass. V, 43184/2012); pertanto, una frase può ritenersi diffamatoria allorché le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest'ultima (Cass. V, n. 17944/2020)….La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone….Ebbene, le frasi offensive sopra riportate sono state rivolte a due soggetti – allenatore e direttore sportivo – indubbiamente operanti nell’ambito federale. Inoltre, dette frasi risultano pubbliche, poiché oggetto di un’intervista su un giornale online e, quindi, come tali destinate ab origine, ad essere conosciute da un numero potenzialmente indeterminato di utenti.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0064/CFA del 30 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Veneto pubblicata con il Com. Uff. n. 61 del 21 dicembre 2022

Impugnazione – istanza:  –  Procuratore federale interregionale/Sigg.ri M.S.-O.N.-A.S.D. Lions Villanova

Massima: In accoglimento del reclamo della procura federale viene inflitta l’inibizione di mesi 3 al dirigente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS per avere lo stesso…inviato sulla chat WhatsApp della squadra “Juniores Under 19” della A.S.D. Lions Villanova il seguente messaggio: “buongiorno, con un allenamento a settimana pensate di migliorare? Ogni lunedì stessa storia… sinceramente mi stanno girando i c******* alla grande, ditemi cosa volete fare che la società si comporterà in base a questo…stiamo facendo sacrifici grandi a livello economico per voi e veniamo ricambiati così. Avete rotto il c*****”.. Ed infatti, in primis non è in alcun modo possibile desumere dalle disposizioni federali, come invece erroneamente vorrebbe sancire il Tribunale federale e confermare la difesa degli incolpati, il principio per cui l’aver il legislatore federale disposto apposito trattamento sanzionatorio per l’utilizzo di espressioni blasfeme (art. 37 CGS) implichi l’assenza di ogni valenza sanzionatoria a carico di quanti utilizzino qualsiasi altra espressione volgare e scurrile (seppur non blasfema). Per di più, non si può evidentemente avallare l’affermazione - cui pure il Tribunale federale improvvidamente perviene e dagli esiti evidentemente paradossali - secondo cui, proprio la comunemente ravvisata scurrilità e volgarità dei contesti in cui si svolgono le competizioni calcistiche, costituisca ragione per scriminare condotte che si pongano in linea con siffatto decadimento delle ordinarie regole di educazione e del vivere civile; invero, aderire a tale risoluzione concettuale, implicherebbe la definitiva resa rispetto alla prevaricante e generale maleducazione; il che, specie nel contesto del movimento calcistico dilettantistico giovanile, sarebbe vieppiù inaccettabile in quanto tradirebbe ogni intento educativo correlato allo svolgimento della pratica sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 116/TFN - SD del 27 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 13664/263pf22-23/GC/gb del 1 dicembre 2022 nei confronti del sig. L.F.M.F. - Reg. Prot. 94/TFN-SD

Massima: Rigettata al Tribunale la richiesta di patteggiamento ex art. 127 CGS il calciatore viene prosciolto dall’accusa di  violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S. per aver lo stesso, al termine della gara Atalanta vs Napoli disputata in data 05.11.2022 e valevole per la 13^giornata del Campionato di Serie A TIM della corrente stagione sportiva, espresso – per mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria personale pagina del social network Instagram (luisfmuriel9) - un giudizio lesivo del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. M. M.della Sez. AIA di Aprilia), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa utilizzando le seguenti testuali parole: <Se devi arbitrare alle 18:00, Non mettere la cena alle 20:00 che poi non fai in tempo ad arrivare>”…Il Collegio ritiene la condotta contestata al sig. ….. priva di rilevanza disciplinare, stante il palese tono scherzoso utilizzato dal giocatore e l’assenza di qualsivoglia contenuto lesivo del prestigio, della reputazione, dell’onorabilità e della credibilità del Direttore di gara e della classe arbitrale. Preliminarmente appare doveroso chiarire che la diffusione di una storia su un social network, come nel caso di specie instagram, debba essere qualificata come pubblica, in quanto popolata con modalità tali da rendere le stesse come destinate, sin ab origine, ad essere conosciute nell’immediatezza da una moltitudine generalizzata ed indeterminata di persone. Del resto, anche se in relazione a una questione diversa, è stato già chiarito che “ i social network, tra cui Facebook o Instagram, non possono essere considerati come siti privati in quanto non sono accessibili ai soggetti non noti cui il titolare del sito consente l’accesso, ma sono comunque suscettibili di divulgazione dei contenuti anche in altri siti. Ne discende che la collocazione di immagini o testi su di essi implica una possibile diffusione di tali contenuti ad un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti e, quindi, vanno considerati, sia pure con alcuni limiti, come siti pubblici (in tal senso, TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, 12.12.2016 n. 562; sul tema anche: Cass. civ., Sezione Lav., 27.4.2018, n. 10280, ove si sottolinea la “potenziale capacità del social di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”)” (CFA, I, 2019/2020, n. 38). Né si può ritenere come affermato dalle difese del deferito che “i contenuti sui social network, per loro natura, devono essere letti con maggior “benevolenza” in quanto divulgati attraverso un mezzo di comunicazione “immediata e senza filtri””. Il principio che governa la materia, invero, è che ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online, senza che sia possibile alcuna attenuazione di responsabilità in virtù dell’utilizzo di un mezzo analogico o digitale per veicolare il messaggio. Del resto, un’interpretazione restrittiva della lesività delle dichiarazioni pubblicate online o tramite social network sarebbe del tutto ingiustificata anche alla luce delle specifiche caratteristiche di tali strumenti che appaiono maggiormente lesivi rispetto ai tradizionali mezzi di comunicazione e informazione analogica, essendo potenzialmente idonei a raggiungere una platea più numerosa di destinatari, anche in ragione della facoltà degli altri utenti di riprendere e condividere i messaggi. Ferma restando la pubblicità dello strumento utilizzato per diffondere il messaggio, esso appare privo di qualsivoglia lesività. In base ai consolidati orientamenti della giustizia federale nell’ambito del divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021/2022). Costituisce presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357). In tale prospettiva, è stato chiarito che “al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B)” (da ultimo, CFA, I, 2022/2023, n. 23). In base al precedente richiamato, nell’ambito del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dalla libertà di manifestazione del pensiero, rientra anche l’utilizzo di espressioni oggettivamente offensive, purché non trasmodi in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, configurabile nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica (si v. anche CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 10).

In concreto, è stato chiarito che sono considerate lesive le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività, mentre, al contrario, sono ritenute continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 18). Del resto, in base agli orientamenti univoci della Corte Federale d’appello, la tutela prevista contro la lesione dell'onore o del decoro non può essere estesa a qualsivoglia caso di contestazione dell'operato altrui, rientrandosi nel legittimo esercizio del diritto di critica, quando i fatti esposti siano veri (o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità) e la forma espositiva non sia ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, dovendo essere “esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all'opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi”(CFA, SS.UU., 2021/2022, n. 41). Non si lede, dunque, la reputazione di organi federali allorché le espressioni utilizzate non travalicano i limiti di verità, pertinenza e continenza, il linguaggio utilizzato, sebbene in forma critica, rientra nei limiti della correttezza, i fatti riportati risultano corrispondenti alla realtà (CFA, V, 2020/2021, n. 49). Alla stregua dei richiamati principi e criteri chiariti dalla giurisprudenza della Corte Federale d’appello appare evidente che la condotta contestata al sig. …. non sia idonea a ledere la reputazione e il prestigio del direttore di gara e della classe arbitrale. Innanzitutto, il deferito non ha revocato in dubbio la professionalità e l’imparzialità dell’arbitro. Né ha utilizzato espressioni infamanti, umilianti o aggressive, essendosi limitato con tono scherzoso (sottolineato dall’uso degli emoticon con le faccine) a sottolineare un fatto vero (o per lo meno percepito come tale dal dichiarante), concretizzatosi nel rapido allontanamento del campo, alla luce di quanto riportato anche dalle testate giornalistiche nazionali allegate dalle difese avversarie. Le dichiarazioni del deferito non sono in alcun modo intese né a mettere in dubbio o a criticare la trasparenza e la genuinità del risultato sportivo della gara o del campionato né ad alterare la fiducia degli appassionati, in particolare, e della pubblica opinione, in generale, nella correttezza della condotta delle istituzioni sportive. Il deferito si è limitato, dunque, con tono scherzoso e senza l’utilizzo di espressioni oltraggiose o aggressive, a sottolineare un atteggiamento dell’arbitro non consueto. Fermo restando, poi, che anche a voler attribuire al messaggio del deferito il diverso significato indicato negli articoli riportati (diverso significato che, tuttavia, non è stato indicato nel deferimento) lo stesso non sembrerebbe comunque lesivo ai sensi dell’art. 23 CGS, stante il tono scherzoso utilizzato, l’assenza di espressioni ingiuriose o aggressive e l’assenza di qualsivoglia lesione della dignità dell’arbitro. Comunque non può assumere rilievo il significato dato alla storia pubblicata dal deferito da alcune testate giornalistiche online. Il deferito, infatti, non può rispondere del significato attribuito al proprio messaggio dai giornalisti, ovvero il risalto che determinate testate hanno voluto attribuire alle sue dichiarazioni, non essendo tali circostanze a lui imputabili. Come già rilevato dalla Corte Federale di appello i titoli e gli articoli giornalistici sono del tutto irrilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità disciplinare, qualora frutto di interpretazioni del tutto personali degli autori degli stessi e non rispondenti all’univoco contenuto delle parole rese (CFA, SS.UU. 2020/2021, n. 14).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n.94/TFN - SD del 13 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12576/827pf 21-22/GC/PM/mg del 18 novembre 2022 nei confronti della società FC Taranto Club 1927 - Reg. Prot. 87/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS irrogata l’ammenda di € 2.000,00 alla società per le condotte contestate al proprio direttore sportivo e consistete nella violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 23 co. 1 del Codice di Giustizia per aver leso l’onore, la reputazione e il decoro di due tesserati della Soc. Taranto FC 1927 ovvero il sig. …. e la sig.ra …., nonché, per l’effetto e più in generale, anche quelli propri della Soc. Taranto FC 1927 attraverso le seguenti dichiarazioni proferite davanti ad altri soggetti e tesserati (calciatori, staff tecnico e dirigenziale) della suddetta società: “ragazzi voi siete dei professionisti…non fatevi mai prendere in giro da questa gente…da questo delinquente e vecchio *** che è ….…” (cfr. verbale audizione della sig.ra …); “anche la segretaria non capisce un *** va in giro a parlare male della gente e a fare ***…” (cfr. verbale audizione della sig.ra …); nella violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’articolo 25 del Codice di Giustizia per aver adottato una condotta violenta nei confronti di un tifoso del Taranto, il sig. …., in occasione della partita Picerno - Taranto del 24.04.22 (campionato di serie C).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 73/TFN - SD del 8 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 8451/802pf21-22/GC/SA/mg del 7 ottobre 2022 nei confronti del sig. V.V. e della società ASD Afragolese 1944 - Reg. Prot. 61/TFN-SD

Massima: Mesio 6 di inibizione al Direttore Generale della società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, con l’aggravante di cui all’art 14 comma 1/n, del CGS per aver, durante una telefonata avvenuta con il sig. …. - sponsor della Società -, ascoltata, tra l’altro, nella modalità viva voce anche da un suo collaboratore, sig. …., proferito frasi denigratorie e sessiste nei confronti dell’addetta Marketing della società, sig.ra B. R. (frasi analiticamente riportate nel capo d’incolpazione). Ammenda di € 350,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0023/CFA del 7 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Puglia – C.U. n. 13 del 01 agosto 2022

Impugnazione – istanzaProcura Federale/sig. G.D.C. - A.S.D. De Cagna 2010 Otranto

Massima: Rigettato il reclamo della procura federale e confermata la decisione del TFT che ha prosciolto il vicepresidente e la società dalla contestata violazione degli artt. 4, comma 1, 18 e 23, comma 1, del CGS per talune dichiarazioni rese sulla sua pagina Facebook e sul portale online “S…t.net”, a seguito della pubblicazione della decisione del Tribunale federale territoriale per la Puglia con la quale gli era stata inflitta la sanzione di mesi 3 di inibizione ed euro 400 di ammenda e che sono le seguenti: "Alla luce di quanto accaduto al calcio pugliese in questi anni, anche e soprattutto a causa dell'ormai assente confronto tra società e vertici federali, era normale che arrivasse la "condanna". Prendo atto della stessa, avessi voluto spiegare le mie ragioni e cercare una inutile strategia di difesa, avrei preso parte al dibattimento, ma lottare dinanzi a un finale già scritto, non ha senso. Prendo atto di essere ormai fuori posto in una realtà nella quale tanto non va bene a molti ma, alla fine, nessuno si impegna per cambiare le cose. (...) Auspico una "rivoluzione" e che tutti, presidenti della società e federazione, remino nella stessa direzione (...) Che le società diventino protagoniste del loro stesso futuro e non soltanto un'assicurazione per l'oggi e il domani di qualche dirigente federale che non ha a cuore il calcio. (...)".…Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, richiamare le disposizioni del CGS di cui è controversa la violazione:- art. 4, comma 1: obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;- art. 6, comma 1: responsabilità della società;- art. 18: recidiva per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva;- art. 23, comma 1: divieto per i soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. Con riferimento all’oggetto proprio della controversia, che investe l’estensione e i limiti del diritto di critica all’interno dell’ordinamento federale, il collegio non può che confermare i principi in materia enucleati dalla CFA e richiamati anche dal reclamo. Come questa Corte ha già messo in evidenza (v. in particolare la decisione n. 41/CFA/2021-2022), il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. In più (e a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato. La presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che proprio il CGS ha inteso attribuire alle violazioni in questione. Ciò, nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1, che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva. Invece, la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale, che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (v. CFA, SS.UU. n. 10/2021-2022; n. 41/CFA/2021-2022). La Corte non può quindi che confermare anche nel presente giudizio la peculiare cura che è e deve essere assicurata in ordine al rapporto tra tutela della reputazione ed estensione del diritto di critica nell’ambito dell’ordinamento federale. E comunque, anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività.  Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità. Così chiarito il rapporto tra la fattispecie generale (l’art. 4, comma 1) e quella speciale (l’art. 23), il collegio ritiene necessario confermare il perimetro di quest’ultima. Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022). Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (v. ad es. CFA, n. 18/CFA/2021-2022/B). Sempre in riferimento all’esercizio del diritto di critica, questa sezione aderisce a quanto sottolineato dalle sezioni unite di questa Corte federale di appello (decisione n. 10/CFA/2021-2022), secondo cui: a) come ha puntualizzato la giurisprudenza ordinaria nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca, la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita; b) siffatto bilanciamento è assicurato dalla effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica; c) ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica; d) valgono per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto - da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica, della continenza espressiva - per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo; e) i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione. Anche di recente, la Corte di Cassazione, sez. quinta (n. 17243 del 19 febbraio 2020; similmente, n. 15089 del 29 novembre 2019), in tema di diffamazione, ha ritenuto che l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. Una volta precisata e ribadita l’importanza della tutela della reputazione nell’ordinamento sportivo, occorre allora chiedersi se, nel caso di specie, si debbano considerare violate le disposizioni del CGS in materia. A tale interrogativo, ad avviso del Collegio, deve essere data risposta negativa in relazione alle caratteristiche specifiche del presente caso, che non presentano le caratteristiche proprie delle violazioni ascritte al signor … con il deferimento, prima, e con il reclamo, poi. Va infatti escluso il carattere lesivo delle dichiarazioni rese dal signor ….. sia rispetto alla disposizione di carattere speciale del CGS (l’art. 23) sia con riguardo all’art. 4, comma 1, del CGS, e al conseguente dovere di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, quale disposizione di chiusura di carattere generale la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta – come nel caso di specie – l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità. Ebbene, nella controversia in esame, gli espliciti riferimenti del signor … esprimono una critica serrata e netta ma non trascendono i limiti propri enucleati, come si è tratteggiato, dal giudice sportivo. Al riguardo è sufficiente una comparazione tra le dichiarazioni che hanno condotto il Tribunale federale alla decisione di condanna del medesimo signor … di cui al Comunicato ufficiale n. 141 del 30 maggio 2022 e le dichiarazioni rese a commento di tale decisione dall’interessato, che hanno condotto alla decisione qui reclamata. Le prime dichiarazioni facevano infatti espresso riferimento a figure specifiche (i vertici del calcio pugliese e il suo presidente) e facevano poi ricorso a qualificazioni incompatibili con i requisiti di continenza prima richiamati (ad es. “lecchini”, “galoppini”, “imbianchini”). Le dichiarazioni oggetto del reclamo odierno non presentano né l’indicazione di figure specifiche né qualificazioni di analogo tenore, tanto da indurre il tribunale federale (che, si noti, sarebbe rientrato tra i destinatari della critica ritenuta esorbitante dalla Procura federale) a escludere il carattere lesivo delle dichiarazioni. Per tale ragione, questa Corte condivide le valutazioni espresse per il caso di specie dal Tribunale federale…..In definitiva, le dichiarazioni rese dal signor … non presentano alcun profilo proprio di un attacco personale e mirato ma esprimono, in termini assai netti ma non incompatibili con le disposizioni del CGS, l’opinione circa le modalità di funzionamento dell’ordinamento federale che, a giudizio di De Cagna, andrebbe profondamente modificato (“rivoluzionato”). In tale contesto, come posto in evidenza dalla decisione reclamata, va collocato anche il riferimento fatto dall’interessato all’esito “scontato” dei procedimenti.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0062/CFA del 26 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n. 79/TFNSD-2021-2022

Impugnazione – istanza: Procuratore Federale - Procuratore Federale Aggiunto/Sig. A.M. - A.S.D. BENARZOLE 2012

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 3 all’allenatore per la violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co.1 del C.G.S. per avere, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara …, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri, sia, dell’Arbitro …. che ebbe a dirigere l’anzidetto incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite nel corso di una intervista concessa in data 07.11.2021 alla testa giornalistica online ….e fruibile anche  attraverso il canale YouTube: (…) Oggi sono stato arbitrato dalla terna più scarsa … Una cosa indegna. (…) E’ stato inventato un rigore...(…) Vedi far tutte le cose al contrario...(…) Se son scarsi devono smettere...(…) Questo di oggi è stato una cosa….quello che ho visto oggi è allucinante...(…) Quello che ho visto oggi è indegno di un campo di calcio”> (dal minuto 0:15 al minuto 3:14 della registrazione in atti). Ammenda di € 500,00 alla società a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 6 co.2 e 23 co.5 del C.G.S…Per quanto qui puntualmente rileva, la Corte ha chiarito che il legittimo esercizio del diritto di critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità - e della verità - non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, salvo che per inesattezze riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Ha inoltre chiarito che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (S.U. n. 10/CFA/2021/2022). La Corte ha ulteriormente chiarito che “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività e quelle che assumano un carattere in sé infamante od umiliante, verso la persona del destinatario e che siano lesive della sua dignità. Applicando questi chiari principi ai fatti oggetto del deferimento e, in particolare, al preteso diritto di critica esercitato dal Sig. …. - all’epoca dei fatti Allenatore UEFA A tesserato per la società A.S.D. Benarzole 2012 - emerge con evidenza che il confine tra il legittimo diritto di critica e una esposizione pubblica di fatti lesivi dell’immagine e del decoro altrui - nella specie del giudice di gara e della terna arbitrale - è stato ampiamente superato, sia per il tono esasperato e a tratti persino grottesco usato per descrivere i fatti sottostanti alla critica sia per l’insieme di espressioni inutilmente dispregiative e lesive dell’immagine e del decoro dell’altrui persona, utilizzate dallo stesso allenatore nel corso dell’intervista rilasciata alla testa giornalistica online …. fruibile anche attraverso il canale YouTube. Anche senza giungere ad affermare che il fair play sportivo, e in particolare il rispetto che si deve al giudice di gara, possa addirittura escludere in radice l'espressione di  un dissenso critico sulle sue decisioni, in ogni caso una cosa è il dissenso sul fatto e quindi su una o più decisioni dell’arbitro ed altra e diversa cosa è la critica, più o meno offensiva, più o meno violenta o più o meno verbalmente esasperata, rivolta alla persona e tradotta in giudizi, peraltro soggettivi, disonorevoli e dispregiativi, come quelli riportati nel provvedimento di deferimento. E non può sussistere dubbio sul fatto che evocare termini come indegnità, incompetenza, inidoneità e attribuire alla terna arbitrale quegli attributi - in un contesto descrittivo della partita esasperato e drammatizzato - costituisca un’offesa sia verso le persone direttamente coinvolte, in quanto lesive della loro immagine e dignità, sia nei confronti dell’arbitro nella veste di giudice di gara - e che quindi, attingendo l'offesa la funzione, essa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito, anche sull’organismo (AIA) che rappresenta la categoria arbitrale. Il tutto aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato, atteso che le regole nella specie violate assumono, come sopra chiarito, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione, e ciò con specifico riferimento alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (S.U. n. 10/CFA/2021/2022).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 89/TFN - SD del 26 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2890 /144pf21-22/GC/blp del 28 ottobre 2021 nei confronti del sig. R.F. - Reg. Prot. 49/TFN-SD

Massima: … il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, rileva che il sig. … ha fatto pervenire via mail tardivamente (dopo l’inizio dell’udienza del 17 gennaio 2022) un atto di costituzione in giudizio datato 14 gennaio 2022, da ritenersi inammissibile in quanto in contrasto con quanto stabilito dall’art. 81 CGS, il quale prevede che: “1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. …”.

Massima: Ammenda di euro 1.500,00 al presidente della società per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente del Comitato Regionale Campania e per l’effetto più in generale anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta e rappresentata: I) sottoscrivendo quale firmatario, così da attribuirsene la diretta paternità, una missiva inviata in data 06.09.2021 a mezzo mail (e successivamente dallo stesso anche resa pubblica attraverso il proprio profilo Facebook) al CR Campania, al Presidente della FIGC e al Presidente della LND al fine di argomentare in merito a presunte irregolarità poste in essere dal CR Campania ai danni della società ASD FC Giugliano 1928, contenente le seguenti frasi ed espressioni: “(…) mi permetto di sottoporre alla sua attenzione l’incredibile e arbitraria iniziativa del Presidente del Comitato Regionale Campania con la quale in data 26.8.2021 bloccava il portale dell’ASD FC Giugliano 1928 impedendomi di conseguenza di proseguire l’attività con tutti i danni conseguenziali. Il sig. …., Presidente del Comitato Regionale Campania (…) ergendosi inopinatamente ad Autorità Giudiziaria bloccava il portale dell’ASD FC Giugliano 1928 disponendolo in favore di personaggi sommariamente identificati (…) riducendo di conseguenza il Comitato Regionale Campania ad una gestione personalistica e clientelare (…). Tale assurda, immotivata e gratuita iniziativa del sig. ….oltre a creare sconcerto (…) nella regolarità dello svolgimento dell’attività calcistica Regionale Campania (…) ha interessato cittadine della Campania come Giugliano, Casoria, Torre annunziata che si sono viste coinvolte loro malgrado in una competizione per aggiudicarsi il titolo di Eccellenza regionale con la documentata complicità del sig. … che ha legalizzato la squallida compravendita di titoli sportivi.”; II) Postando in data 07.09.2021 su di un profilo Facebook ad esso direttamente riconducibile le parole di seguito riportate: “ Il colpevole condanna l’innocente!!! Roba da Pakistan e forse dagli albori del Medioevo (…) …dimettiti con urgenza !!! e assumiti le tue responsabilità così come sei stato costretto a fare patteggiando un’altra delle tue in un passato non troppo lontano.”…..Il riferimento ad asserite azioni arbitrarie dello …., a condotte medievali o “ da Pakistan” e, soprattutto, l’aver affermato che il Comitato Regionale Campania era gestito dallo …. in modo personalistico e clientelare e che lo Zigarelli aveva legalizzato “la squallida compravendita di titoli sportivi.”, devono ritenersi senz’altro rilevanti sotto l’aspetto deontologico e reprensibili sotto il profilo disciplinare, in quanto provenienti da un dirigente sportivo di lunga esperienza, il quale deve essere certamente sanzionato ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 23, comma 1, CGS, in ragione della lesività delle affermazioni per la reputazione altrui e per l’immagine della Federazione, peraltro, diffuse e rese note al pubblico anche a mezzo di social network.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 88/TFN - SD del 26 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4611/125pf21 22/GC/GR/pe del 22 dicembre 2021 nei confronti del sig. D.L. - Reg. Prot. 89/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di squalifica all’allenatore per la violazione di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all’art. 37 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari). Ciò per aver pubblicato, in data 8.8.2021, sul social network Facebook un commento istigatorio alla violenza nei confronti della società ACD Viole militante nel campionato di Promozione del CR Umbria….: “A calci in culo prendeteli sti personaggi ….. tutti insieme, così vedrai che risolvete!”….Condotta che determina la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza come sanciti dall’art. 4, co. 1 del codice di giustizia sportiva, anche in considerazione di quanto sancito dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico laddove prevede che "i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale. 3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari”.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0059/CFA del 17 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regione Abruzzo LND - Comunicato Ufficiale n. 37 del 16.12.2021

Impugnazione – istanza: Sig. F.D.A.

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato con l’inibizione di giorni 60 il Copresidente dotato di poteri di rappresentanza della società per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel commentare le determinazioni assunte dal Comitato Regionale Abruzzo in merito all’assegnazione dei diritti televisivi per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021 - 2022, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Comitato Regionale Abruzzo (inteso quale articolazione funzionale periferica della L.N.D.) e, per l’effetto, più in generale anche quelli propri dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza, mediante le seguenti frasi ed espressioni pronunciate nel corso di una intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “….”, andata in onda in data 19.09.2021 sull’emittente televisiva … (di cui peraltro lo stesso è anche editore) : “(…) abbiamo ricevuto tante intimidazioni da parte del Comitato (dal minuto 0.15 della 1^ registrazione in atti) (…). Mi viene da pensare che chi ha fatto questa cosa (…) non è capace di gestire (dal minuto 0.40 della 1^ registrazione in atti) (...) a mio modo di vedere il Presidente … farebbe bene a fare un passo indietro (dal minuto 0.52 della 1^ registrazione in atti) (…) Credo ci sia una non trasparenza di tutto (dal minuto 0.09 della 2^ registrazione in atti) (…) Lo scorso anno il Presidente ….si doveva candidare doveva essere eletto ha avuto paura di mettersi contro delle persone (dal minuto 0.12 della 2^ registrazione in atti) (…) Il calcio con questi elementi soprattutto quello primario regionale non possa andare da nessuna parte (…) non sono persone che possono darci nessun lustro e non possono rappresentare quantomeno la mia società perché credo non hanno le caratteristiche per poter fare nulla non sono capaci (dal minuto 1.27 della 2^ registrazione in atti)”. ….. L’art. 23 CGS, comma 1, dispone che “ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA”. Il comma 2 dello stesso articolo precisa poi che “la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. Ai fini della rilevanza delle condotte contestate occorre accertare la ricorrenza di due elementi, ovvero (i) il “carattere pubblico” dei giudizi o rilievi formulati e (ii) la relativa idoneità lesiva, la quale non deve essere esclusa da esimenti rilevanti secondo l’ordinamento giuridico. Ritenuto integrato il primo profilo, in quanto le dichiarazioni sono state propalate attraverso un’intervista televisiva idonea a rendere le stesse potenzialmente conoscibili da più persone, occorre accertare se le dichiarazioni rese dal dott. D.A. abbiano leso l’onore, il prestigio e la reputazione personale del Comitato Regionale Abruzzo (inteso quale articolazione strutturale periferica della L.N.D.) e, segnatamente, delle persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e di rappresentanza, ed eventualmente se travalichino il legittimo esercizio di critica. Appare opportuno premettere che il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p.: l'illecito sportivo in questione si configura, infatti, ogniqualvolta il tesserato, nell'esercizio del diritto di critica, che chiaramente l'ordinamento garantisce e tutela, travalica i limiti della continenza e trasmoda in attacchi gratuiti ed immotivati, nonché in insinuazioni volte al mero discredito dei destinatari. Sul punto, infatti, la giurisprudenza sportiva ha più volte sottolineato che i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art. 4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (in tal senso, Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 10/2021-2022). Ciò premesso, questa Corte ritiene che le parole propalate dal sig. D.A. siano lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione personale degli organi Federali regionali…..La Corte ritiene che le predette dichiarazioni travalichino i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica appalesandosi come gravemente lesive dell’onore e del prestigio dell’intero Comitato regionale Abruzzo e dei suoi organi (persone fisiche). Il tutto ulteriormente aggravato dal fatto che le dette dichiarazioni sono state rilasciate a mezzo trasmissione tv. In particolare, le affermazioni “intimidazioni da parte del Comitato”, “non è capace di gestire”, “credo ci sia una non trasparenza”, “non sono persone che possono darci nessun lustro e non possono rappresentare quantomeno la mia società perché credo non hanno le caratteristiche per poter fare nulla non sono capaci”, esulano i limiti di pertinenza e continenza, consistendo in espressioni inutilmente disonorevoli, dispregiative e esageratamente aggressive verso le persone oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. L’entità e la gravità delle esposte dichiarazioni esclude l’applicazione delle circostanze attenuanti.

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