C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 04/03/2020 – Delibera – GARA DEL 16/02/2020: REAL BALVANO – IRSINA CALCIO

GARA DEL 16/02/2020: REAL BALVANO – IRSINA CALCIO

 Il Giudice Sportivo; Considerato che per l’avvio del procedimento innanzi al G.S., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Visti il preannuncio ed il ricorso presentati ritualmente dall’ IRSINA CALCIO nelle modalità di comunicazioni degli atti e nei termini procedurali previsti dal C.G.S.; Fissata al 04.03.2020 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S., come pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 86 del 19.02.2020; Preso atto della perentorietà dei termini di cui all’articolo 44 comma 6 del C.G.S.; Appurato che le società non hanno fatto pervenire le memorie e i documenti di cui all’articolo 67 comma 7 del vigente C.G.S.; Constatato che la ricorrente chiede che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara a danno della società ospitante per aver inserito in distinta di 21 (ventuno) calciatori di cui 10 (dieci) di riserva come evince dalla rilasciata copia dell’elenco dei nominativi dei calciatori firmata dal Dirigente Accompagnatore della società REAL BALVANO e controfirmata dal D.G., alterando in tal modo il potenziale atletico e di conseguenza influendo sul regolare svolgimento della gara; Acclarato che il C.U. n. 5 CR Basilicata del 19.07.2019 nel paragrafo relativo alla (SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA) prevede che “Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2019/2020 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e”; Preso atto che l’ articolo 61 delle N.O.I.F. relativo agli (Adempimenti preliminari alla gara) prevede che “ 1) Prima dell’inizio della gara il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla FIGC, unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto almeno in duplice copia, nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, del capitano e del vice capitano, individuati tra i calciatori titolari, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara (solamente per la Società ospitante) e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di gioco, con l’indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato. 2) Una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dall’arbitro e consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi. 3) Le variazioni eventualmente apportate all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della Società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell’altra Società”; Verificato dagli atti di gara trasmessi dal D.G., che i calciatori di riserva presenti nella distinta del REAL BALVANO sono nove dal momento che il decimo calciatore di riserva risulta cancellato a cura del Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra che ne ha sottoscritto la variazione in distinta; Visto il supplemento di rapporto in cui il D.G. precisa che, durante il rituale riconoscimento pre-gara identificava i primi 20 (venti) calciatori e i dirigenti trascritti in elenco dal REAL BALVANO non procedendo al riconoscimento del ventunesimo calciatore Pacella Alessio individuato in distinta con il numero 00, depennato a fine gara dal Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra in quanto resosi irreperibile durante la gara, a detta del capitano della squadra, per urgenti ed imprevisti motivi familiari; Atteso da quanto si desume dagli atti di gara e dal supplemento arbitrale allegato, che solo a fine gara il dirigente effettuava la variazione depennando il ventunesimo calciatore come si evince dall’elenco allegato al referto di gara; Considerato che la variazione veniva apportata unicamente sulla distinta rilasciata al D.G., omettendo di provvedervi anche sulla copia di spettanza dell’altra società; Ritenuto comunque, che detta variazione, seppur tardiva, non ha alterato, per le ragioni riportate nel supplemento di rapporto redatto del D.G., il potenziale atletico delle compagini in campo e pertanto non ha influito sul regolare svolgimento della gara; DELIBERA - di respingere il ricorso presentato dall’IRSINA CALCIO e di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio: REAL BALVANO – IRSINA CALCIO 6-2; - di incamerare la tassa ricorso, quale contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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