C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 14/01/2022 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MATERA GRUMENTUM AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LACARRA GIUSEPPE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO CON DECISIONE PUBBLICATA SU C.U. N. 63 DEL 15/12/2021.
RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MATERA GRUMENTUM AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE LACARRA GIUSEPPE, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO CON DECISIONE PUBBLICATA SU C.U. N. 63 DEL 15/12/2021.
La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi – Vice Presidente e Loredana Satriani - Componente - nella seduta in camera di consiglio del 14 GENNAIO 2022, ha deliberato quanto segue: Esaminato il reclamo proposto dalla società U.S.D. MATERA GRUMENTUM avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 63 del 15 DICEMBRE 2021 consistente nella squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Lacarra Giuseppe, in quanto, espulso per aver colpito con una violenta gomitata un avversario (2 gare), a fine partita, nei pressi degli spogliatoi, si avvicinava al D.G. rivolgendogli frasi offensive ed ingiuriose (2 gare); Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Ascoltata, all’udienza del 08/01/2022, la Società ricorrente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S., ne aveva fatto richiesta, in persona del proprio Direttore Sportivo, Sig. Angelo Mastroberti ed assistita, ex art. 49 comma 9 C.G.S., dall’Avv. Andrea Scalco – giusta Procura Speciale depositata in atti – collegato telefonicamente, il quale si riportava al ricorso introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento; Valutata l’intera produzione documentale dalla Reclamante allegata; Rilevato come il ricorrente Sodalizio, tramite il proprio Difensore, abbia chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione inflitta dal G.S. al Lacarra, previa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S. F.I.G.C., contenendo la stessa nel minimo edittale e comunque non oltre il periodo presofferto, ritenendo la condotta del ridetto calciatore meramente antisportiva e non già violenta (nei confronti dell’avversario) né ingiuriosa (nei confronti del D.G.); Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all’audizione del D.G., collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'Arbitro e degli Assistenti in sede di audizione rese) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Considerato che, la Società reclamante, con il proprio ricorso, abbia fatto rilevare come le condotte ascrivibili al Lacarra, benché fossero state dal G.S. suddivise e separatamente considerate, debbano essere considerate come un unicum, in quanto riferite ad un comportamento che, sebbene avvenuto in due luoghi del campo di gioco differenti e nei confronti di soggetti tra loro diversi, non si fosse mai temporalmente interrotto; Rilevato di conseguenza come, il ridetto Sodalizio, tramite il proprio Difensore, abbia chiesto di ricalibrare la sanzione inflitta al Lacarra, valutandone la condotta come un unicum comportamentale, sulla base di quella che, nel diritto penale, viene definita “condotta continuata”; ravvisando, pertanto, nel caso di specie, una pluralità di azioni (condotta nei confronti dell’avversario e protesta nei confronti dell’Arbitro) comportanti violazioni di diversi precetti normativi; Considerato come, le ragioni dalla ricorrente Società addotte a sostegno delle proprie articolazioni difensive non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame del rapporto di gara, nonché nelle dichiarazioni dal D.G. in sede di escussione rese, dal cui esame incrociato è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la condotta effettivamente tenuta dal Lacarra; Valutato, di fatti, come lo stesso D.G., riportandosi al referto abbia, in termini convincenti, precisato che, l’espulsione del calciatore Lacarra fosse avvenuta al 42° minuto del secondo tempo per condotta ritenuta violenta nei confronti di un avversario; come, lo stesso, una volta espulso, avesse abbandonato il terreno di gioco senza protestare, e come, al termine della gara, dopo alcuni minuti di recupero, mentre stavano rientrando negli spogliatoi, il ridetto calciatore avesse proferito al suo indirizzo le espressioni ingiuriose riportate a referto; Considerato, nondimeno, come l’Arbitro abbia precisato che, tra il momento dell’espulsione e quello in cui il Lacarra proferiva al suo indirizzo le espressioni ingiuriose refertate (tra l’altro in presenza dei suoi assistenti e di altri calciatori) fosse passato un lasso di tempo di circa 10-15 minuti e che, pertanto, le due condotte devono essere considerate distinte; Ritenuto, in diritto, nonché sulla base di quanto emerso in sede dibattimentale, come il richiamato principio del cd. reato continuato (art. 81 cpv c.p.) non possa trovare riscontro nel caso in esame, atteso che, il predetto istituto penalistico, oltre a presupporre una pluralità di azioni od omissioni, comportanti, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, prevede che, tali condotte, siano compiute in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, consistente, secondo ormai consolidati indirizzi dottrinari e giurisprudenziali, nella rappresentazione mentale anticipata dei singoli reati posti in essere dall’agente, caratterizzata non solo dall’unicità dello scopo verso il quale, sin dall’inizio, le singole condotte dovrebbero essere funzionalmente protese, ma, anche da un programma di massima tale da ricondurre le singole violazioni ad un unico progetto di cui, le predette condotte, ne costituiscano componenti essenziali (ex multiis, Cass. Pen., Sez. I, 12/03/2015 n. 24873; Cass. Pen., Sez. VI, 24/05/2007 n. 35805; Cass. Pen. 10/04/2003 n. 16980; Cass. Pen. 04/05/2000 n. 710; Cass. Pen, Sez. V, n. 1863/99 del 26/11/1998, Rv. 212519); Valutato ulteriormente come, il disegno criminoso di cui alla norma penale in esame, deve precedere l’inizio della prima azione o omissione, in modo da poter ritenere operante la continuazione solo quando risulti che, l’autore, abbia già previsto e deliberato in origine nei tratti essenziali l’iter criminale da percorrere e i singoli reati attraverso cui esso si snoda (Cass. Pen., Sez. I, 15/11/2000, n. 6522); per cui, il coefficiente psicologico che lega tra loro i diversi episodi criminosi e contraddistingue ontologicamente il reato continuato è costituito, appunto, dal <>, per aversi il quale è necessaria la iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati in vista del conseguimento di un unico fine prefissato in maniera sufficientemente specifica; Ritenuto pertanto come, nel caso di specie, le condotte tenute dal Lacarra non possano essere riconducibili ad un unico progetto predeterminato, ma, al contrario, debbano essere considerate del tutto estemporanee, in quanto, dovute, la prima alla foga agonistica e la seconda (avvenuta peraltro a distanza di 10-15 minuti) ad una reazione emotiva che, seppur riconducibile, dal punto di vista logico, all’episodio dell’espulsione precedentemente comminata, non rientra, tuttavia, nell’ambito di un iter programmato e premeditato ab origine, tale da far sì che possa configurarsi un unicum comportamentale in grado di poter ritenere integrata, ancorché sul piano strettamente analogico, la cd. continuazione - intesa come fattispecie giuridicamente unitaria - che, pertanto, con riferimento agli episodi in esame, va esclusa; Rilevato, di conseguenza, come corretta sia stata la valutazione dal G.S. operata circa la suddivisione e la quantificazione delle sanzioni irrogate, vale a dire: squalifica di 2 gare per la gomitata all’avversario nonché squalifica di 2 gare per frasi ingiuriose ed offensive rivolte al D.G.; e come, tale trattamento afflittivo, comporti, di fatto, sanzioni distinte comminate per condotte distinte; Acclarato, pertanto, come il suddetto reclamo avanzato avverso la squalifica al calciatore LACARRA GIUSEPPE inflitta, vada qualificato inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di ricorso, per non essere, ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. a) C.G.S., impugnabili in alcuna sede, ad eccezione di quella del Presidente Federale, e risultare immediatamente esecutivi, i provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni; P.Q.M. la CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Dichiara l’inammissibilità del ricorso dalla Società U.S.D. MATERA GRUMENTUM avanzato avverso la squalifica al calciatore LACARRA GIUSEPPE inflitta, in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’art. 137, comma 3, lettera a) C.G.S.; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata; Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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