C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 05/11/2021 – Delibera – GARA DEL 17/10/2021 MONTESCAGLIOSO CALCIO-ELETTRA MARCONIA

 

GARA DEL 17/10/2021 MONTESCAGLIOSO CALCIO-ELETTRA MARCONIA

Il Giudice Sportivo; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini; Fissata al 05.11.2021 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S.; Visto che per l’avvio del procedimento innanzi al G.S., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Atteso che l’articolo 67 comma 7 del C.G.S. dispone che “……...l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”; Premesso che il ricorso non è stato preannunciato secondo la previsione del C.G.S., in quanto non depositato con dichiarazione così come pubblicato su C.U. n. 16 del 10/09/2021 e n. 34 del 20/10/2021 CR Basilicata ed essendo privo dell’avvenuta prova della comunicazione alla controparte; Pervenuto il ricorso del Montescaglioso Calcio; Atteso, che la materia del contendere dello stesso, impone a questo Organo Giudicante di pronunciarsi in merito alla posizione irregolare di un calciatore dell’Elettra Marconia, in particolare Roselli Vincenzo riportato in distinta con il n. 13 il quale prendeva parte alla gara; Verificato presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Basilicata che il calciatore risultava regolarmente tesserato dalla società Elettra Marconia al momento della disputa della gara di cui all’oggetto; Constatato che l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, non hanno fatto pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia; DELIBERA  di respingere per violazione dell’articolo 67 comma 1 del C.G.S, il ricorso presentato dal Montescaglioso, in quanto irricevibile ed inammissibile.; di condannare la società Montescaglioso al versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva;  di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio MONTESCAGLIOSO CALCIO-ELETTRA MARCONIA 0-0; di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

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