C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 12/11/2021 – Delibera – GARA DEL 01/11/2021 ASD SANTAMARIA POTENZA-ASD MARMO PLATANO
GARA DEL 01/11/2021 ASD SANTAMARIA POTENZA-ASD MARMO PLATANO
Il Giudice Sportivo; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Considerato che l’articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini previsti dal Codice; Fissata al 12.11.2021 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell’articolo 67 comma 6 del C.G.S.; Pervenuto il preannuncio di reclamo dell’ASD Santamaria Potenza; Premesso che per l’avvio del procedimento innanzi al G.S., l’articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce; Letto il preannunciato reclamo dell’ASD Santamaria Potenza; Verificato che ai sensi dell’articolo 67 comma 2 del C.G.S, il ricorso deve essere depositato, a mezzo posta elettronica certificata, presso la Segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare; Atteso che l’articolo 48 C.G.S. (Contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva) al comma 2 prevede, che i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di Giustizia Sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice, inoltre il comma 3 precisa che il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di Giustizia Sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo; Visto l’articolo 67 comma 7 del C.G.S. che dispone “……...l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”; Ritenuto che negli atti depositati dall’istante non vi è prova del versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva come previsto dai precitati articoli del C.G.S.; Constatato che l’istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, non hanno fatto pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia; DELIBERA di respingere il reclamo presentato dall’ASD SANTAMARIA POTENZA, in quanto irricevibile ed inammissibile.; di condannare l’istante al versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva; di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.