C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 05/01/2022 – Delibera – GARA DEL 29/12/2021: LATRONICO TERME – REAL SENISE

GARA DEL 29/12/2021: LATRONICO TERME – REAL SENISE

 Il Giudice Sportivo; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato che nel referto di gara, il D.G. riporta che la gara non è iniziata in quanto la squadra ospitante non si presentava e al contempo consegnava a mezzo persona qualificatasi come Presidente della società Latronico Terme una dichiarazione in cui si riportava che causa covid, quarantena e in attesa di tamponi, la squadra del Latronico Terme era impossibilitata a disputare la gara; Atteso che con Circolare Campionati Regionali Under 19 S.S. 2021/2022 Disposizioni Emergenza COVID-19 allegata al C.U. CR Basilicata n. 45 del 04.11.2021 il Comitato Regionale Basilicata L.N.D ha disposto un protocollo da applicarsi alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 19 2021/2022; Considerato che detta Circolare impone, tra l’altro, alle società nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, l’obbligo di comunicare al Comitato Regionale Basilicata, a mezzo mail (emergenzacovid@pec.figcbasilicata.it), il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, calciatrici, staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità Sanitaria Pubblica locale, come previsto dal Protocollo; Appurato che dal Protocollo si evince che la gara dovrà essere regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a 5; Rilevato che le generiche dichiarazioni rese dalla società Latronico Terme e soprattutto l’inosservanza delle disposizioni riportate nella citata Circolare circa gli obblighi di comunicazione alla competente Autorità Sanitaria Pubblica locale ed al CR Basilicata non giustificano l’impossibilità a disputare la gara; Ritenuto, infine, che la squadra del Real Senise, si presentava regolarmente per la partita compilando e fornendo al D.G. propria distinta di gara; DELIBERA  di assegnare per le ragioni sopra esposte gara persa alla società Latronico Terme con il seguente punteggio LATRONICO TERME – REAL SENISE 0-3;  di comminare a carico del Latronico Terme l’ammenda di €. 200,00  di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica; di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

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