C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04/09/2020 – Delibera – DEFERIMENTO (Prot. n°916/988 pfi 20-21 MDL/jg del 16/07/2020) MURRJA ADEM;

DEFERIMENTO (Prot. n°916/988 pfi 20-21 MDL/jg del 16/07/2020) MURRJA ADEM;

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avvocati: Michele Messina - Presidente – Giuseppe Giordano e Antonello Mango – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, con nota del 16 LUGLIO 2019, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:  MURRJA ADEM, calciatore, nato il 20/08/2006, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. F.I.G.C. vigente, in relazione agli articoli 19 Regolamento F.I.F.A – 40 quater N.O.I.F. F.I.G.C. - 28 REGOLAMENTO S.G.S. F.I.G.C. per aver dichiarato in maniera non veritiera in data 21/11/2019, all’atto della richiesta di primo tesseramento per la Società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO – Categoria Giovanissimi, Stagione Sportiva 2019-2020 - C.R. BASILICATA, di non essere stato in precedenza tesserato per Società appartenete a Federazione estera, (nota riscontro Federazione Albanese 17/02/2020, indice allegati). Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 27 AGOSTO 2019, constatata la regolarità della comunicazione al Deferito e per esso in quanto minore agli esercenti la patria potestà, indirizzata e preso atto, a causa della sua mancata comparizione, dell’impossibilità di procedere a verifica dell’eventuale intenzione dell’avente diritto di accedere all’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 vigente C.G.S. regolata; Che in quella sede l’Avv. Nicola Monaco per la PROCURA FEDERALE, dato preliminarmente atto dell’avvenuta comunicazione all’interessato del Deferimento, ne illustrava i motivi e formulava le seguenti richieste per:  MURRJA ADEM, squalifica per 2 (due) giornate, da scontarsi all’atto dell’eventuale nuovo tesseramento; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nell’aggiornata udienza del 02/09/2020, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento in parola per i fatti negli stessi riportati e al Deferito ascritti; Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dell’incolpato e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive a lui riservate, consentono di accertare l’insussistenza agli atti del procedimento di elementi utili ad abilitare questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di Deferimento compendiate; Rilevato come dalla documentazione agli atti del procedimento acquisita e in particolare dal provvedimento di revoca del tesseramento, adottato, ai sensi dell’art. 24.1, lett a) N.O.I.F. F.I.G.C. Prot. n. 10726 del 19 Febbraio 2020 a seguito di comunicazione ricevuta da parte della Federazione Albanese a mezzo della quale veniva precisato come il calciatore MURRJA ADEM, all’atto del tesseramento con la A.S.D. Pol. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, risultasse già vincolato a Società ad essa affiliata e ancora da richiesta di applicazione di sanzione ridotta o commutata, avanzata ex art. 126 C.G.S. vigente da parte del Presidente del ridetto Sodalizio (seguita da accordo reso noto sul C.U. - F.I.G.C. - n. 49/AA del 29 Luglio 2020) sia, in termini incontrovertibili e per tabulas, emersa la responsabilità del calciatore MURRJA ADEM in ordine ai fatti contestatigli; Osservato, ancora, come lo stesso Deferito, secondo Giurisprudenza di questo Organo di Giustizia Sportiva, debba essere sanzionato per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 1 vigente C.G.S., in forza del quale ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; Considerato come questo Collegio ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti del Deferito contestato e in sede delibativa accertati, le sanzioni dalla PROCURA FEDERALE richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE nella persona, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a:  MURRJA ADEM, squalifica per 2 (due) giornate, di cui 1 (una) per violazione dell’art. 22, comma 1, C.G.S. vigente; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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