C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/08/2017 – Delibera – RECLAMO n.1 della Società ASD ROGGIANO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 29.08.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Roggiano 1973 – Scalea 1912 – Coppa Italia – con il punteggio di 0-3, inibizione Sig. FAVASULLI Giovanni fino al 30/09/2017, squalifica calciatore STROIE FLORIAN DANIEL per una gara).).
RECLAMO n.1 della Società ASD ROGGIANO 1973
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 29.08.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Roggiano 1973 - Scalea 1912 – Coppa Italia – con il punteggio di 0-3, inibizione Sig. FAVASULLI Giovanni fino al 30/09/2017, squalifica calciatore STROIE FLORIAN DANIEL per una gara).).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali e il reclamo; dato atto che trattasi di procedimento che rientra nei casi di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle Fasi Regionali di Coppa Italia (cfr. C.U. 178/A della FIGC); RILEVA che la società reclamante ha inviato il reclamo nei termini fissati dalle norme in vigore per le gare di cui in premessa e comunicato detto reclamo allo Scalea 1912; che la stessa reclamante ha chiesto la revoca della decisione del giudice sportivo di cui al C.U. n.21 del 29/08/2017 ritenendo valido il tesseramento del proprio calciatore STROIE FLORIAN DANIEL in virtù del solo invio della propria raccomandata in data 26/08/2017 h.10.12 al Comitato Regionale Calabria almeno 24 ore prima della partita giocata il 27/08/2017; che le norme in vigore ed in particolare l’art.40 quater delle NOIF prevede espressamente che “il tesseramento dei calciatori stranieri decorre dalla data di comunicazione dei Comitati alle società interessate ed ha validità fino al termine della stagione sportiva corrente” e, in sostanza, in data successiva all’invio della raccomandata della società;
che a questa Corte risulta che il tesseramento del calciatore STROIE FLORIAN DANIEL è stato comunicato dal Comitato Regionale Calabria alla ASD ROGGIANO CALCIO 1973 dal giorno 29/08/2017 dopo che la gara in questione è stata disputata; P.Q.M. Rigetta il reclamo della AS ROGGIANO 1973 e per l’effetto conferma il provvedimento del Giudice sportivo ossia infliggere al Roggiano 1973 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; infliggere la sig. FAVASULLI GIOVANNI l’inibizione fino al 30/09/2017; infliggere al calciatore STROIE FLORIAN DANIEL, nato il 06/03/2000, la squalifica per una gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento (29 agosto 2017); dichiara di addebitarsi la relativa tassa reclamo.
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