C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 10/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.4 della Società A.S.D. COMPRENSORIO PRESILANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.9.2017(squalifica, quale capitano, del calciatore PULLANO Stefano fino AL 27/11/2017).

RECLAMO n.4 della Società A.S.D. COMPRENSORIO PRESILANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.9.2017(squalifica, quale capitano, del calciatore PULLANO Stefano fino AL 27/11/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; sentito il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA che dal rapporto arbitrale (con relativo supplemento) della gara A.S.D. Comprensorio Presilano - A.S.D. Crescendo del 23/09/2017 risulta quanto qui di seguito riportato: Al 26° del I tempo, in seguito alla segnatura di una rete da parte della società A.S.D. Crescendo, il direttore di gara, mentre si dirigeva verso la linea mediana del campo, veniva colpito alla schiena dal pallone lanciatogli “dai giocatori della società Comprensorio Presilano, in segno di disapprovazione” del suo operato. L’arbitro si girava immediatamente per identificare il responsabile, senza però riuscire nel suo intento. A questo punto, lo stesso ufficiale di gara chiedeva spiegazioni su quanto avvenuto all’allenatore della società Comprensorio Presilano, Romano Filippo il quale, però, gli riferiva di non avere visto nulla.

Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato fino al 27/11/2017 il capitano della società A.S.D. Comprensorio Presilano, Pullano Stefano, ai sensi dell’art.3, comma 2, del C.G.S. (cfr. C.U. n.36 del 28/09/2017 del Comitato Regionale Calabria). L’A.S.D. Comprensorio Presilano sostiene che si sia trattato di un gesto assolutamente involontario da parte di un proprio calciatore che intendeva lanciare il pallone per riprendere il gioco (dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria) e che il pallone stesso avrebbe colpito l’arbitro alla schiena in maniera lieve, dopo essere rimbalzato per terra. Pertanto, chiede l’annullamento della squalifica inflitta in I grado al proprio capitano. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha confermato il rapporto a sua firma. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere contestati in considerazione del valore di prova assoluta e privilegiata del referto. Tuttavia, tenuto conto che l’episodio verificatosi, per la lieve intensità della pallonata subita dall’arbitro, non può connotarsi come atto di violenza bensì come atto di protesta violenta, si rende necessario ridurre la squalifica fino a tutto il 27/10/2017; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre la squalifica al calciatore PULLANO Stefano fino a tutto il 27/10/2017; - accreditare la tassa sul conto della società reclamante.

 

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