C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 01/09/2017 – Delibera – Gara del 3/ 9/2017 CITTA DI ROSSANO – MIRTO CROSIA
Gara del 3/ 9/2017 CITTA DI ROSSANO - MIRTO CROSIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Mbaye Diouf Rokhaia Thiando nato il 08.08.1987 durante la gara specificata in epigrafe al 16' del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione;
rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Mbaye Diouf RokhaiaThiando accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società Mirto Crosia giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare; visto l'Art. 17 comma 5 punto e 18 a del C.G.S. DELIBERA 1. Infliggere alla società Mirto Crosia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2. Infliggere al Sig. Pedace Raffaele l'inibizione fino al 04/10/2017 quale Dirigente Accompagnatore della società; 3. Infliggere al calciatore Mbaye Diouf Rokhaia Thiando nato il 08.08.1987 la squalifica per UNA gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento.