C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 05/10/2017 – Delibera – gara del 1/10/2017 SAN FILI CALCIO 1926 – SILANA CALCIO 1947
gara del 1/10/2017 SAN FILI CALCIO 1926 - SILANA CALCIO 1947
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta :
- che durante la gara (al 18° del secondo tempo) uno degli assistenti arbitrali richiamava l'attenzione dell'arbitro per informarlo che i sostenitori della società San Fili lo attingevano con numerosi sputi e pietre procurandogli ' temporaneamente un dolore locale''; - che a seguito dell'intervento del capitano e delle Forze dell'Ordine ritornava momentaneamente la calma, ma, successivamente, al 22º del secondo tempo riprendeva il lancio di sputi e pietre nei confronti del citato A.A.; - che il suddetto assistente arbitrale, alla proposta dell'arbitro di invertire la posizione con l'altro assistente arbitrale riferiva ''di non essere in condizione psicologiche'' di proseguire la gara poiché turbato; - che l'arbitro a questo punto , per tutelare l'incolumità dell'assistente arbitrale decideva di sospendere la gara definitivamente; ritenuto che l'arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessi poiché avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione dell'assistente arbitrale impedito a proseguire il suo operato con altro assistente eventualmente presente in tribuna e, in alternativa fruire degli assistenti di parte chiedendo alle due società di designare un proprio tesserato idoneo a svolgere dette funzioni ;(regola 6 del Regolamento del gioco del Calcio); visto l’art. 17, comma 4 lettera c) del C.G.S.; delibera 1) trasmettere gli atti al Comitato Regionale Calabria in ordine alla ripetizione della gara. 2) Infliggere alla società SAN FILI CALCIO l'ammenda di € 600.00.