C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 05/10/2017 – Delibera – gara del 23/ 9/2017 ENOTRIA CITTA DICATANZARO – CITTA DI BISIGNAN FUTSAL

gara del 23/ 9/2017 ENOTRIA CITTA DICATANZARO - CITTA DI BISIGNAN FUTSAL

Il Giudice Sportivo Territoriale letto il reclamo della società Enotria Città di Catanzaro il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Ferraro Alessandro nato il 22.09.1982, squalificato a seguito di provvedimento disciplinare relativo alla gara di Play-Out del 6.5.2017 La Sportiva Traforo – C.T. Maestrelli;

 rilevato dagli atti della gara in epigrafe che risulta la partecipazione del giocatore Ferraro Alessandro nato il 22.09.1982 ( numero 17 sulla distinta dei giocatori partecipanti alla gara); che con provvedimento pubblicato nel C.U. 151 del 11.05.2017 il giocatore Ferraro Alessandro veniva squalificato dal Giudice Sportivo territoriale per una giornata effettiva di gara a seguito di provvedimento relativo alla gara La Sportiva Traforo - C.T.Maestrelli Calcio A 5 del 6.05.2017 finale Play-out. Rilevato che la materia è disciplinata dall'art.22 del C.G.S. avente oggetto '' esecuzione delle sanzioni '' , che a norma del comma 3 del citato art.22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia , per il disposto di cui al comma 6 , il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata , deve scontare nella stagione successiva e , qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza , la squalifica è scontata '' per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza ; ritenuto, pertanto , che il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara specificata in epigrafe; visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società CITTÀ BISIGNANO FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6; 2) squalificare il giocatore FERRARO Alessandro nato il 22.09.1982 per una gara effettive; 3) inibire il Sig. PUTERIO Valentino dirigente accompagnatore ufficiale della società Città di Bisignano Futsal fino al 4.11.2017; 4) accreditare sul conto della società Enotria città di Catanzaro la tassa reclamo.

 

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