C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 19/10/2017 – Delibera – Gara del 14/10/2017 SAN GAETANO CATANOSO – SAN GIORGIO 2012
Gara del 14/10/2017 SAN GAETANO CATANOSO - SAN GIORGIO 2012
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, rilevato che:
- al 12' del primo tempo veniva allontanato dal terreno di gioco il Sig. Latella Angelo (San Giorgio) per atto di protesta; - al 31' del primo tempo l'arbitro si recava nei pressi della panchina della società San Giorgio per espellere il giocatore n.17 Amaddeo Consolato reo di avergli rivolto frasi offensive, ma veniva immediatamente bloccato dal calciatore n.11 Borghetto Davide Leo (società San Giorgio) che gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; - che a questo punto l'arbitro notificava il provvedimento di espulsione al n.11 Borghetto Davide Leo e contestualmente entrava in campo il n.17 Amaddeo Consolato che, rivolgendo frasi offensive e minacciose, tentava di aggredire l'arbitro senza riuscirvi perché fermato da alcuni compagni di squadra; - che pertanto l'arbitro notificava il provvedimento di espulsione al n.17 Amaddeo Consolato e così immediatamente entravano in campo tutti gli occupanti la panchina della società San Giorgio che si dirigevano verso l'arbitro per protestare; - che tra questi, in particolare, si avvicinava il Sig. Caridi Bruno, assistente di parte, il quale si avvicinava all'arbitro colpendolo con due schiaffi al collo procurandogli momentaneo forte dolore e capogiri senza ulteriori conseguenze grazie al pronto intervento della Forze dell'Ordine presenti; - che non sentendosi più nelle condizioni psicofisiche di proseguire la gara ne decretava la fine rientrando negli spogliatoi, nonostante gli andasse incontro con fare minaccioso un sostenitore che aveva scavalcato la recinzione del campo, sputi, cicche di sigaretta ed acqua che gli lanciavano addosso i tifosi presenti sugli spalti; - che successivamente l'arbitro abbandonava senza problemi l'impianto sportivo scortato dai Carabinieri presenti; - che dunque la gara non ha avuto esito regolare per colpa imputabile al n.11 Borghetto Davide Leo (Società San Giorgio), al n. 17 Amaddeo Consolato (società San Giorgio) ed in particolare alla condotta violenta del Sig. Caridi Bruno (assistente di parte della società San Giorgio); - che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U.n. 104/A del 2014; - che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si - risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; - Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei - fatti commessi..."; - con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo - approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016); visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla Società SAN GIORGIO 2012 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) infliggere alla società SAN GIORGIO 2012 l'ammenda di € 250,00 3) squalificare il giocatore BORGHETTO Davide fino al 30.11.2017; 4) squalifica il giocatore AMADDEO Consolato fino al 30.11.2017; 5) inibire il Sig. CARIDI Bruno fino al 18.10.2020 (gia inibito fino al 30.06.2018). 6) inibire il Sig. LATELLA Angelo fino al 25.10.2017; 7) applicare le misure amministrative per come previsto dall'art.16, comma 4 del CGS nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (CU n.256/A del 27.01.2016)