C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 03/10/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.4 a carico di: sig. MATELLICANI Francesco all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Tortora, e la Società SSD TORTORA (matricola 836545) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio rappresentante legale e al Tecnico all’epoca dei fatti.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.4 a carico di:
sig. MATELLICANI Francesco all’epoca dei fatti Presidente della società SSD Tortora, e la Società SSD TORTORA (matricola 836545) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio rappresentante legale e al Tecnico all’epoca dei fatti.
Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.prot.nr.777/883pf16-17/MB/gb del 25/07/2017. IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, -Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 883 avente ad oggetto: Superamento dei massimali stabiliti dall'accordo LND-AIAC da parte del tecnico sig. DE FRANCESCO GIULIO e della Soc. TORTORA per la stagione sportiva 2014-2015. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 02.03.2017 al n. 883 pfi 16-17. -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini e rilevato che nessuna memoria difensiva è pervenuta nei termini assegnati; -Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare l’esame del materiale documentale contenuto nella nota di trasmissione atti del Collegio Arbitrale LND, il lodo arbitrale nonchè la comunicazione del Comitato Regionale Calabria e la scheda tecnica del sig. De Francesco Giulio iscritto nell’albo del S.T. (Cod.25.200); -Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella s.s. 2014/15, così come risulta dalla predetta documentazione, il Sig. Matellicani Francesco, Presidente della società SSD Tortora, all’epoca dei fatti, ed il sig. De Francesco Giulio, allenatore Dil. III Catg. e iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 25.200), pattuivano una cifra superiore ai massimali consentiti dall'accordo LND-AIAC per la categoria allenata (Seconda Categoria); -Ritenuto che, tale accordo col tecnico Sig. De Francesco Giulio per la società SSD Tortora, contravvengono inoltre, per il Presidente, Sig. Matellicani Francesco, a quanto previsto dall’art. 1bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “Allenatori”, stagione sportiva 2014/15, e per la società a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva; -Ritenuto che, la condotta posta in essere dal tecnico De Francesco Giulio integri gli estremi della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce “Allenatori”, stagione sportiva 2014/15, per avere il suddetto pattuito una cifra superiore al massimale previsto con la società SSD Tortora, per il quale si procede, con separato atto al deferimento presso la competente commissione disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; -Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posto in essere dai soggetti di seguito indicati: Il Sig. Matellicani Francesco, Presidente della società SSD Tortora, all’epoca dei fatti, per aver sottoscritto un accordo economico superando i massimali stabiliti dall'accordo LND-AIAC con l’allenatore, sig. De Francesco Giulio, integrando così la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS anche in riferimento a quanto stabilito dalla Lega in accordo con la A.I.A.C; -Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., la responsabilità diretta ed oggettiva della soc. SSD Tortora, alla quale appartenevano i deferiti al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; per i motivi esposti, -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta; -Visto l’art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: -Il. Sig. Matellicani Francesco, Presidente della società SSD Tortora, all’epoca dei fatti, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in riferimento a quanto stabilito dalla lega in accordo con la A.I.A.C., al punto 14, C.U. n. 1, alla voce “Allenatori”, stagione sportiva 2014/15; -la Società SSD Tortora, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio rappresentante legale ed al Tecnico all’epoca dei fatti. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 02 ottobre 2017, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale Avv.Mauro Balata. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Matellicani Francesco, mesi tre di inibizione. -per la Società SSD Tortora, € 600,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società S.S.D. Tortora è stata dichiara inattiva dal 28 ottobre 2016 (C.U. nr.49 s.s.2016/2017 C.R. LND Calabria); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale: -irroga al Sig.MATELLICANI Francesco l’inibizione per mesi TRE (3); -dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società S.S.D. TORTORA (matricola 936545) poiche’ inattiva dal 28 OTTOBRE 2016.
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