C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 03/10/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di: Sig. EMILIO MARCHIO, all’epoca dei fatti Presidente della Società C.S.C.Bianchi Dilettantistica; e la Società C.S.C.BIANCHI DILETTANTISTICA. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,prot.895/1086/pfi16-17/CS/MB/sds del 26/07/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di:

Sig. EMILIO MARCHIO, all’epoca dei fatti Presidente della Società C.S.C.Bianchi Dilettantistica; e la Società C.S.C.BIANCHI DILETTANTISTICA.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,prot.895/1086/pfi16-17/CS/MB/sds del 26/07/2017.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, -Visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1086 pf16/17, avente ad oggetto: “Mancato tesseramento di un tecnico abilitato dal Settore Tecnico FIGC da parte della Società C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA partecipante al campionato di Prima Categoria, nonostante due solleciti effettuati da parte del CR Calabria” -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata alle parti avvisate; -Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati acquisiti vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:  lettera di incarico del 09/05/2017 – Prot.12350/1086pfi16-7/CS/MB/sds;  segnalazione del Comitato Regionale Calabria L.N.D. del 14.11.2016 e relativi allegati, pervenuta alla Procura Federale in data 22.11.2016;  moduli di censimento ss.ss. 2016-2017 della società C.S.C Bianchi Dilettantistica;  verbale di audizione del Sig. Emilio Marchio e del Sig. Eugenio Taverna della C.S.C. Bianchi Dillettantistica; -Lette le dichiarazioni rilasciate dai Sig.ri Emilio Marchio n.q. di legale rappresentante della C.S.C. Bianchi Dillettantistica ed Eugenio Taverna n.q. di segretario della C.S.C. Bianchi Dillettantistica dalle quali comunque non si evincono circostanze idonee o utili ai fini del proscioglimento dello stesso; -Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso il seguente comportamento ascrivibile al soggetto di seguito indicato: -Sig. Emilio Marchio, presidente della C.S.C. Bianchi Dilettantistica, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 in relazione all’art.44 del Regolamento L.N.D., per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società C.S.C. Bianchi Dilettantistica partecipante al campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., il tutto nonostante due solleciti del Comitato Regionale Calabria; -Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS della C.S.C Bianchi Dilettantistica alla quale apparteneva il soggetto al momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Maurizio Gentile ; HANNO DEFERITO a questo Tribunale Federale Territoriale:Sig. Emilio Marchio, presidente della C.S.C Bianchi Dilettantistica, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 in relazione all’art.44 del Regolamento L.N.D., per non aver tesserato per la conduzione tecnica della prima squadra della Società C.S.C. Bianchi Dilettantistica partecipante al campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016/2017, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., il tutto nonostante due solleciti del Comitato Regionale Calabria;  C.S.C. Bianchi Dilettantistica per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal soggetto appartenente alla società al momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 02 ottobre 2017, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri in sostituzione del Procuratore Federale Interregionale Avv.Mauro Balata. Sono comparsi anche: - Emilio Marchio, assistito dall’avv.Federica Mauro del Foro di Lamezia Terme; - per la società C.S.C. Bianchi Dilettentistica, il signor Perri Angelo Francesco, delegato dall’attuale Presidente della stessa società.

Prima dell’inizio del dibattimento tutti gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. (per Emilio Marchio, mesi quattro di inibizione da ridursi a mesi due e giorni 20 di inibizione ; per la società C.S.C. Bianchi Dilettantistica l’ammenda di € 600,00, da ridursi ad euro 400,00 ). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig. EMILIO MARCHIO l’inibizione per mesi DUE(2) e giorni VENTI (20); -alla Società C.S.C. BIANCHI DILETTANTISTICA l’ammenda di € 400,00(quattrocento/00). L’ammenda, di cui al presente comunicato, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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