F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89/TFN – SD del 26 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2890 /144pf21-22/GC/blp del 28 ottobre 2021 nei confronti del sig. Riccardo Franceschini – Reg. Prot. 49/TFN-SD
Decisione/0089/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0049/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente;
Gaia Golia – Componente;
Laura Vasselli – Componente (Relatore);
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.2890 /144pf21-22/GC/blp del 28 ottobre 2021 nei confronti del sig. Riccardo Franceschini,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento del 28.10.2021, deferiva a questo Tribunale il sig. Riccardo Franceschini per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del CGS per aver leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Presidente del Comitato Regionale Campania dott. Carmine Zigarelli e per l’effetto più in generale anche quelli propri della istituzione dallo stesso presieduta e rappresentata:
I) sottoscrivendo quale firmatario, così da attribuirsene la diretta paternità, una missiva inviata in data 06.09.2021 a mezzo mail (e successivamente dallo stesso anche resa pubblica attraverso il proprio profilo Facebook) al CR Campania, al Presidente della FIGC e al Presidente della LND al fine di argomentare in merito a presunte irregolarità poste in essere dal CR Campania ai danni della società ASD FC Giugliano 1928, contenente le seguenti frasi ed espressioni: “(…) mi permetto di sottoporre alla sua attenzione l’incredibile e arbitraria iniziativa del Presidente del Comitato Regionale Campania con la quale in data 26.8.2021 bloccava il portale dell’ASD FC Giugliano 1928 impedendomi di conseguenza di proseguire l’attività con tutti i danni conseguenziali. Il sig. Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania (…) ergendosi inopinatamente ad Autorità Giudiziaria bloccava il portale dell’ASD FC Giugliano 1928 disponendolo in favore di personaggi sommariamente identificati (…) riducendo di conseguenza il Comitato Regionale Campania ad una gestione personalistica e clientelare (…). Tale assurda, immotivata e gratuita iniziativa del sig. Zigarelli oltre a creare sconcerto (…) nella regolarità dello svolgimento dell’attività calcistica Regionale Campania (…) ha interessato cittadine della Campania come Giugliano, Casoria, Torre annunziata che si sono viste coinvolte loro malgrado in una competizione per aggiudicarsi il titolo di Eccellenza regionale con la documentata complicità del sig. Zigarelli che ha legalizzato la squallida compravendita di titoli sportivi.”;
II) Postando in data 07.09.2021 su di un profilo Facebook ad esso direttamente riconducibile le parole di seguito riportate: “ Il colpevole condanna l’innocente!!! Roba da Pakistan e forse dagli albori del Medioevo (…) Zigarelli dimettiti con urgenza !!! e assumiti le tue responsabilità così come sei stato costretto a fare patteggiando un’altra delle tue in un passato non troppo lontano.”.
La fase istruttoria
Con comunicazione del 21.9.2021 Prot. 1799 /123pf21-22/GC/blp, la Procura Federale, dopo aver rilevato il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in merito ad una presunta irregolarità circa le elezioni degli organi apicali della società ASD Giugliano Calcio 1928” con il quale i soci dell’ASD Giugliano Calcio 1928, sigg.ri Nespolino Enrico e Garcia Espla Roberto, avevano lamentato di non essere stati convocati all’Assemblea elettiva del Presidente sig. Riccardo Franceschini a causa di presunte irregolarità poste in essere dal medesimo neo eletto Presidente, rappresentava che con segnalazione del 6.9.2021 del medesimo Presidente della società ASD Giugliano Calcio 1928, si lamentavano presunte irregolarità poste in essere dal Presidente del Comitato Regionale Campania, sig. Carmine Zigarelli, in danno della propria società calcistica.
Detta tale ultima segnalazione, confluita nel medesimo procedimento disciplinare n. 123pf21-22, conteneva alcune dichiarazioni del Franceschini nei confronti del Presidente del Comitato Regionale Campania che assumevano, prima facie, un carattere di lesività tale da meritare un approfondimento istruttorio; peraltro, già in data 17.9.2021 era pervenuta una segnalazione da parte dello stesso sig. Zigarelli con la quale si lamentava che la suddetta nota del 6.9.2021 del sig. Riccardo Franceschini era stata resa pubblica attraverso il suo profilo Facebook.
Veniva quindi stralciata dagli atti del suddetto procedimento una copia della citata nota del 6.9.2021 del Presidente Franceschini, con apertura di un autonomo procedimento e formazione del relativo fascicolo per rispondere, come tesserato, dei fatti avvenuti quando rivestiva la qualità di Presidente della società ASD Giugliano Calcio 1928, a seguito dei quali è stato estromesso con delibera assembleare della società medesima.
Contestualmente, nello stesso procedimento veniva inserita la nota del Sig. Carmine Zigarelli del 17.9.2021, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori in ordine alle dichiarazioni rese dal sig. Franceschini a suo danno.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale ha fissato la convocazione delle parti per l’udienza del 18.11.2021; in sede di discussione è comparso l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per il sig. Riccardo Franceschini. Tuttavia, preliminarmente il Presidente del Tribunale ha rappresentato che la notifica dell’atto di deferimento si era perfezionata in tempi non coerenti con quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC, relativamente alla data di comparizione del sig. Riccardo Franceschini e pertanto, al fine di dar luogo agli adempimenti del caso, il Tribunale ha rinviato l’udienza al 17 gennaio 2022, alle ore 11.00.
Con memoria del 14 gennaio 2022, il deferito ha chiesto il rinvio dell’udienza, rappresentando di aver presentato alla Procura Federale in data 10 gennaio 2022 istanza di accesso agli atti avente ad oggetto il provvedimento di archiviazione del procedimento n. 171pf21-22 ed i relativi atti di indagine, ritenuti necessari per esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nel presente procedimento, in quanto inerenti alla circostanza del blocco, da parte del Presidente Zigarelli, delle credenziali di accesso al portale della Lega, con conseguente impedimento ad operare in qualità di Presidente dell’ASD Giugliano Calcio 1928 e al fatto che il medesimo Zigarelli fosse stato precedentemente condannato per illecito disciplinare.
Il dibattimento
All’udienza di discussione del 17 gennaio 2022 che si è tenuta con modalità in videoconferenza, sono comparsi l’avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Riccardo Franceschini personalmente, unitamente al proprio difensore avv. Aldo Franceschini, il quale ha rappresentato, in via preliminare di aver ricevuto al mattino stesso una comunicazione via pec dalla Procura Federale diretta al deferito, con la quale veniva rigettata l’istanza di accesso agli atti che era stata oggetto di una nota del 10 gennaio 2022 relativa al procedimento n. 171pf21-22, avente ad oggetto l’archiviazione del caso circa la posizione del sig. Carmine Zigarelli.
Ciò premesso, la difesa del deferito ha insistito nel differimento dell’udienza al fine di poter acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per poter compiutamente espletare il diritto di difesa, chiedendo altresì, al Tribunale, ove ritenuto necessario, di acquisire la medesima documentazione oggetto dell’istanza di accesso in data 10 gennaio 2022, per completezza di verifica dei fatti ai fini di una valutazione più completa del caso.
Nel merito, la difesa del deferito si è riportata a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata, chiedendo il rigetto del deferimento a carico del sig. Franceschini.
L’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, si è rimesso alla decisione del Tribunale per quanto riguarda l’istanza di rinvio presentata dalla difesa del deferito e, nel merito, si è riportato integralmente all’atto di deferimento chiedendo l’irrogazione della sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda nei confronti del sig. Riccardo Franceschini. Successivamente, ha preso la parola il deferito, sig. Riccardo Franceschini, il quale ha dichiarato che il provvedimento ricevuto ha provocato gravi danni sia alla sua immagine professionale che ai propri interessi imprenditoriali, oltre che alla propria salute.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in via preliminare, respinge la richiesta di rinvio dell’udienza, in quanto:
- non è necessario attendere (come osservato nella memoria del deferito del 14 gennaio 2022) cha la Procura Federale si pronunci in merito all’istanza di accesso del 10 gennaio 2022, in quanto (come rappresentato dalla stessa difesa del deferito nel corso dell’udienza), la Procura Federale risulta essersi pronunciata al riguardo, respingendo tale istanza;
- non risulta indispensabile acquisire gli atti del procedimento n. 171pf21-22, in quanto le circostanze evidenziate dal deferito (inerenti alla circostanza del blocco, da parte del Presidente Zigarelli, delle credenziali di accesso al portale della Lega, con conseguente impedimento ad operare in qualità di Presidente dell’ASD Giugliano Calcio 1928 e al fatto che il medesimo Zigarelli fosse stato precedentemente condannato per illecito disciplinare) non rilevano ai fini della decisione da assumere nel presente procedimento in relazione al rilievo disciplinare delle dichiarazioni e affermazioni del deferito e, quindi, non incidono sulla sua possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, rileva che il sig. Carmine Zigarelli ha fatto pervenire via mail tardivamente (dopo l’inizio dell’udienza del 17 gennaio 2022) un atto di costituzione in giudizio datato 14 gennaio 2022, da ritenersi inammissibile in quanto in contrasto con quanto stabilito dall’art. 81 CGS, il quale prevede che: “1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. 2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza. 3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica. …”.
Nel merito, debbono essere certamente stigmatizzate le modalità di esercizio di quello che la difesa del Franceschini ha definito come “diritto di critica”, laddove invece sono stati gravemente prevaricati i limiti nell’esercizio di tale diritto che si è manifestato in una forma gravemente offensiva e palesemente diffamatoria nei confronti del destinatario delle accuse.
Dagli atti del procedimento emerge, infatti, che il deferito ha sottoscritto una missiva inviata in data 06.09.2021 a mezzo mail e resa pubblica attraverso il proprio profilo Facebook, indirizzata al CR Campania, al Presidente della FIGC e al Presidente della LND, affermando presunte irregolarità poste in essere dal CR Campania ai danni della società ASD FC Giugliano 1928. In particolare, il deferito, ha affermato non solo che il Presidente Zigarelli (Presidente del Comitato Regionale Campania) aveva arbitrariamente bloccato in data 26.8.2021 il portale dell’ASD FC Giugliano 1928 impedendogli di svolgere la propria attività; ma, soprattutto, che il Comitato Regionale Campania era gestito dallo Zigarelli in modo personalistico e clientelare e che lo Zigarelli aveva legalizzato “la squallida compravendita di titoli sportivi.”.
Dagli atti di indagine, emerge, inoltre, che postando in data 7 settembre 2021 su di un profilo Facebook ad esso direttamente riconducibile, il deferito, facendo riferimento ad un patteggiamento che aveva riguardato lo Zigarelli, ha affermato: “Il colpevole condanna l’innocente!!! Roba da Pakistan e forse dagli albori del Medioevo (…).”.
Il riferimento ad asserite azioni arbitrarie dello Zigarelli, a condotte medievali o “ da Pakistan” e, soprattutto, l’aver affermato che il Comitato Regionale Campania era gestito dallo Zigarelli in modo personalistico e clientelare e che lo Zigarelli aveva legalizzato “la squallida compravendita di titoli sportivi.”, devono ritenersi senz’altro rilevanti sotto l’aspetto deontologico e reprensibili sotto il profilo disciplinare, in quanto provenienti da un dirigente sportivo di lunga esperienza, il quale deve essere certamente sanzionato ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 23, comma 1, CGS, in ragione della lesività delle affermazioni per la reputazione altrui e per l’immagine della Federazione, peraltro, diffuse e rese note al pubblico anche a mezzo di social network.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Riccardo Franceschini la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Laura Vasselli Roberto Proietti
Depositato in data 26 gennaio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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