F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 90/TFN – SD del 26 Gennaio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 4277/242 pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021 nei confronti del sig. Pellerone Mario della società ASD FC Giugliano 1928 – Reg. Prot. 85/TFN-SD

 

Decisione/0090/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente;

Gaia Golia – Componente;

Laura Vasselli – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 gennaio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4277/242 pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021 nei confronti del sig. Pellerone Mario della società ASD FC Giugliano 1928,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento del 13.12.2021 Prot. 4277 /242pf21-22/GC/blp, deferiva a questo Tribunale:

- il Sig. Mario Pellerone (Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società ASD FC Giugliano 1928) per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del CGS, avendo egli violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine alla mancata tempestiva trasmissione della Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 144pf21-22 del 29.09.2021, Prot. 2032 /144 pf 21-22/GC/ep al Sig. Riccardo Franceschini, Presidente della società ASD Giugliano Calcio 1928 fino alla data del 26/08/2021 e, dunque, risultato non più tesserato al momento della instaurazione del procedimento disciplinare medesimo;

- la ASD FC Giugliano 1928 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art. 6, comma 1 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Pellerone Mario, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società medesima FC Giugliano 1928, come sopra descritto e per rispondere altresì, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 53, comma 5, punto 2) del CGS che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto e, pertanto, le norme richiamate determinano anche una responsabilità propria della predetta Società.

La fase istruttoria

Con comunicazione del 29.10.2021 Prot. 2919/144pf21-22/GC/gb, la Procura Federale, rilevava il procedimento disciplinare avente ad oggetto lo “Stralcio atti dal procedimento n. 123pf21-22 avente ad oggetto: "Accertamenti in merito ad una presunta irregolarità circa le elezioni degli organi apicali della Società Giugliano Calcio”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 21 settembre 2021 al n. 144pf21-22, nell’ambito del quale è stato notificato, in data 29/09/2021, il provvedimento di comunicazione di chiusura delle indagini al Sig. Riccardo Franceschini, Presidente della società ASD Giugliano Calcio 1928 all’epoca dei fatti, per alcune dichiarazioni lesive contenute in una segnalazione del 06.09.2021 dallo stesso trasmessa alla Procura Federale.

Questi lamentava presunte irregolarità poste in essere dal Presidente del Comitato Regionale Campania Sig. Carmine Zigarelli, in danno della propria società calcistica.

La Procura Federale ha tentato di effettuare la notifica all’interessato - non più tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento -, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del CGS, trasmettendo l’atto all’indirizzo di posta elettronica certificata all’ASD FC Giugliano Calcio 1928, Società dell’ultimo tesseramento.

Detto incombente, a carico del Presidente successivo della società sportiva in persona del Sig. Mario Pellerone, non risultava essere stato però espletato. Tale notificazione non è andata a buon fine, in quanto l’interessato non è stato portato a conoscenza dell’atto. Al riguardo, la società ASD FC Giugliano Calcio 1928 ha rappresentato di essere in possesso di una sola utenza telefonica mobile del Sig. Franceschini che non risultava più attiva e, quindi, non le sarebbe stato possibile notificare l’atto.

Preso atto di ciò, la Procura Federale ha rilevato, in riscontro alla Società - che, secondo quanto disposto dal CGS, la stessa aveva l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente.

A sua volta, la ASD Giugliano ha ribadito di essere in possesso di un’utenza telefonica non attiva ancorché riferibile al soggetto dal provvedimento.

Pertanto, secondo la Procura Federale, dalle circostanze indicate sarebbe emersa la violazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del CGS da parte della Società ASD Giugliano Calcio 1928 per i fatti contestati, con conseguente necessità di stralciare dagli atti del procedimento n. 144pf21-22 una serie di documenti di cui ai seguenti atti: CCI del 29.09.21 con relativa ricevuta di notifica; comunicazioni della Società ASD Giugliano Calcio 1928 e riscontro della Procura Federale; rinotifica della CCI presso indirizzo di residenza del Sig. Franceschini e deferimento, al fine di procedere nei confronti della ASD Giugliano Calcio 1928 per violazione del disposto di cui all’art. 53 comma 5 lett. a) punto 2 del CGS.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale ha fissato la convocazione delle parti per l’udienza dell’11.1.2022 per la discussione, alla quale è comparso l’Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i deferiti. L’udienza è stata rinviata al 17.1.2022 alle ore 11:15.

Il dibattimento

All’udienza di discussione del 17 gennaio 2022, che si è tenuta con modalità in videoconferenza, sono comparsi l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Armando Cirillo, affiancato dal Segretario della Società Sig. Amedeo Sansone, in rappresentanza del Sig. Mario Pellerone e della Società ASD FC Giugliano 1928.

L’Avv. Enrico Liberati si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Mario Pellerone, 15 (quindici) giorni di inibizione;

- per la Società ASD FC Giugliano 1928, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

L’Avv. Armando Cirillo, in rappresentanza di entrambi i deferiti, si è riportato integralmente a quanto dedotto nella memoria difensiva già inviata alla Procura Federale in data 9 novembre 2021.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Dall’esame degli atti e dai rilievi formulati dai deferiti, son sussistono dubbi sulla responsabilità della ASD FC Giugliano 1928 e del suo rappresentante ex lege, Sig. Mario Pellerone, nel non aver ottemperato ai doveri federali consistenti nel rendere noti al Sig. Franceschini gli atti del suo deferimento in ottemperanza all’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del CGS.

Tale disposizione, nel disciplinare le modalità di comunicazione degli atti, prevede che, nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, la comunicazione deve essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento, la quale “ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;”.

Nel caso di specie, la Società ha affermato di non aver potuto portare a conoscenza del Franceschini il provvedimento di comunicazione di chiusura delle indagini che lo riguardava, limitandosi ad affermare di essere in possesso di una sola utenza telefonica mobile dell’interessato risultante non più attiva.

È evidente, in considerazione del richiamato tenore della disposizione del Codice di giustizia sportiva, che la Società non ha adeguatamente tentato di ottemperare all’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato, dandone prova all'organo procedente.

Del tutto insufficiente e rivelatrice di estrema superficialità è stata, infatti, la giustificazione della Società, la quale, come detto, si è sostanzialmente limitata ad affermare di non aver potuto telefonare al Franceschini, omettendo di considerare che il mezzo telefonico non le avrebbe certamente consentito di dare prova all'organo procedente dell’avvenuta comunicazione (come richiesto dalla richiamata normativa) e che avrebbe, invece, dovuto attivarsi, disponendo di mezzi adeguati, nella ricerca di un utile indirizzo a cui, ad esempio, spedire una raccomandata postale o avvalersi di corrieri certificati.

Pertanto, si configura la piena responsabilità propria e diretta in capo alla Società e al suo Presidente, per la violazione del citato articolo 53, comma 5, lett. a), punto 2, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pellerone Mario, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società ASD FC Giugliano 1928, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Laura Vasselli                                                                    Roberto Proietti

 

Depositato in data 26 gennaio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

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