DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 603 del 27.01.2022 – Delibera – GARA DEL 12/01/2022: FUTSAL TERNANA – ATLANTE GROSSETO Reclamo proposto dalla Società: Futsal Ternana

GARA DEL 12/01/2022: FUTSAL TERNANA – ATLANTE GROSSETO

Reclamo proposto dalla Società: Futsal Ternana

 Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società FUTSAL TERNANA A.S.D. avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che l’arbitro nel corso del primo tempo non si sarebbe avveduto che all’esito di un tiro effettuato da un calciatore appartenente alla compagine della ricorrente la palla fosse entrata dentro la linea di delimitazione della porta della squadra avversaria, negando così una rete alla squadra ricorrente. Inoltre il direttore di gara in riferimento ad un identico episodio avvenuto nel corso del secondo tempo ma a parti invertite, avrebbe in questo caso convalidato la rete alla squadra avversaria con conseguente disparità di trattamento in danno della ricorrente. A sostegno delle proprie doglianze produceva dei filmati relativi alle due azioni oggetto di contestazione, reiterando la richiesta di esibizione del referto arbitrale necessario alla propria difesa. Da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell’incontro. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente si rappresenta che ai sensi dell’art.67 del C.G.S. nel procedimento instaurato dinanzi il Giudice sportivo non è prevista per la ricorrente la possibilità di richiedere ed ottenere documenti ufficiali quali copia del referto arbitrale, possibilità espressamente prevista solo per la fase di reclamo davanti la Corte Sportiva di Appello. Dall’esame degli atti di gara, fonte privilegiata di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, anzi al contrario da attenta lettura del referto arbitrale non è possibile evincere alcun errore e/o incertezza in merito alle segnature delle reti effettuate dalle due squadre nel corso dell’incontro e al risultato finale. Quanto ai filmati prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si evidenzia che gli stessi, ai sensi degli art.58 del C.G.S. e ss., costituiscono un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice sportivo. La loro allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale, tenuto conto che per un verso ai sensi dell’art.61 del C.G.S. al Giudice sportivo è consentito di visionare i filmati limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, ma non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell’arbitro, per altro verso ai sensi del successivo art.62 co.2 del C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sulla base delle deduzioni delle parti. Da ciò consegue che la disputa della gara non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico e pertanto il risultato conseguito dalla squadre sul campo è regolare.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 518 del 14/01/2022 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro FUTSAL TERNANA A.S.D.– ATLANTE GROSSETO 2 - 4; la tassa di reclamo viene addebitata.

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