DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 605 del 27.01.2022 – Delibera – GARA DEL 19/01/2022: FCD MGM 2000 – AC LEON SSD Reclamo proposto dalla Società: AC LEON SSD

GARA DEL 19/01/2022: FCD MGM 2000 – AC LEON SSD

Reclamo proposto dalla Società: AC LEON SSD

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società AC LEON SSD avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il reclamo in questione, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10, comma 6 del CGS, per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore ORO MANUEL in posizione irregolare di tesseramento. Tale convincimento discende dalla circostanza che – a detta della reclamante - il suddetto atleta sarebbe stato tesserato il giorno stesso della disputa dell’incontro in epigrafe senza che fossero trascorse 24 ore da tale data in violazione dell’art.39 delle N.O.I.F. che prevede che l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito solo dal giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione della F.I.G.C. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che trattandosi di tesseramento di un calciatore di nazionalità estera le modalità di tesseramento e di impiego erano disciplinate dall’art.40 quinquies anziché dall’art.39 delle N.O.I.F. e che, quindi, erano state rispettate tutte le indicazioni previste dalla norma specifica. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il giocatore Oro Manuel, calciatore straniero proveniente da Federazione estera, risulta essere stato regolarmente tesserato per la Società convenuta in data 19/01/2022, giorno in cui l’Ufficio tesseramento della F.I.G.C. ha rilasciato la necessaria autorizzazione.

Nella fattispecie in esame la norma prevalente di riferimento è rappresentata dall’art.39 comma 3 delle NOIF in forza del quale: ”L’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.” Detta norma prevede un limite di utilizzo di carattere generale a carico di tutti i tesserati, anche in ambito dilettantistico, senza distinzioni di sorta. Le disposizioni indicate nei successivi articoli delle N.O.I.F. e nel comunicato ufficiale n.269/A, richiamati dalla società resistente, si riferiscono a particolari modalità di tesseramento dei calciatori stranieri, ma non vengono a derogare la norma di carattere generale dettata dal precedente art.39 che prevede un limite generale di utilizzo a carico dei calciatori già tesserati. Da ciò deriva che il mancato rispetto di tale limite da parte della FCD MGM 2000, che ha inserito in distinta nella gara in epigrafe il calciatore ORO MANUEL il giorno stesso del tesseramento, fa conseguire la posizione irregolare del medesimo nella gara di cui si tratta, con la conseguenziale sanzione prevista dall'art. 10 C.G.S., applicabile al caso di specie.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 565 del 21/01/2022 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : FCD MGM 2000 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6;

b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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