F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0063/CFA pubblicata il 28 Gennaio 2022 (motivazioni) – sig.ra ALLEGRA ALESSANDRA – sig. ALI’ GIOVANNI

Decisione/0063/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0074/CFA/2021-2022

Registro procedimenti n. 0075/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Carlo Saltelli - componente (relatore)

Ida Raiola - componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami:

numero 0074/CFA/2021-2022 proposto in data 28 dicembre 2021 dalla sig. ALLEGRA ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, con il quale è elettivamente domiciliata in Bologna, via De’ Marchi n. 4/2, pec: mattiagrassani@ordineavvocatibopec.it);

numero 0075/CFA/2021-2022 proposto in data 28 dicembre 2021 dal sig. ALI’ GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via De’ Marchi n. 4/2, pec: mattiagrassani@ordineavvocatibopec.it);

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0074/TFN-SD del 21.12.2021;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 20 gennaio 2022, il pres. Carlo Saltelli e uditi per i reclamanti l’avv. Mattia Grassani e per la Procura Federale l’avv. Alessandro Boscarino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Federale della F.I.G.C., all’esito dell’apposita attività d’indagine, con provvedimento prot. 3776/62pf2122/GS/SA/mg del 26 novembre 2021 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare:

1) la sig.ra Allegra Alessandra, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Troina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la società Troina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, (intitolato delle violazioni in materia gestionale ed economica), per aver consentito e comunque non impedito (alla stregua di un presidente prestanome del sig. Alì Giovanni), alla società Troina, di allegare alle controdeduzioni presentate in data 21 maggio 2021 dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12 maggio 2021 dall'allenatore sig. Raciti Enzo contro la Società ASD Troina, la quietanza liberatoria artefatta dal sig. Alì Giovanni, datata 5 febbraio 2021, munita di timbro della società Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con il sig. Alì Giovanni, gli organi di giustizia sportiva;

2) il sig. Alì Giovanni, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente CGS Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, (violazioni in materia gestionale ed economica), per aver redatto di proprio pugno la ricevuta liberatoria dallo stesso artefatta, datata 5 febbraio 2021, munita di timbro della società Troina, allegata alle controdeduzioni della predetta società, presentate in data 21 maggio 2021, dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12 maggio 2021 dall'allenatore sig. Raciti Enzo contro la Società ASD Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con la predetta società, gli organi di giustizia sportiva;

3) la società ASD Troina - matricola n. 58516, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, delle condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti e comunque da soggetti non tesserati, che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CGS, come suindicati.

2. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con la decisione segnata in epigrafe, all’esito del dibattimento e viste le richieste della Procura Federale (per la sig. Allegra Alessandra, 12 mesi di inibizione; per il sig. Giovanni Alì, 18 mesi di inibizione; per la società ASD Troina, punti 2 di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva, e ammenda di . 900,00), ha riconosciuto i soggetti deferiti responsabili delle incolpazioni loro ascritte ed ha irrogato loro le seguenti sanzioni: 1) alla signora Alessandra Allegra mesi 9 (nove) di inibizione; 2) al sig. Giovanni Alì, mesi 18 (diciotto) di inibizione; 3) alla società ASD Troina, . 900,00 (novecento) di ammenda.

3. Con atto notificato via pec il 28 dicembre 2021 la sig. Alessandra Allegra ha proposto reclamo (numero 0074/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, lamentando:

a) innanzitutto che il Tribunale Federale Nazionale aveva erroneamente ritenuto soddisfatto nei suoi confronti lo standard probatorio per la configurabilità della violazione del principio generale di correttezza e probità ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, laddove invece, secondo la giurisprudenza nomofilattica del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (decisione n. 23/20219), poiché la “vita sportiva” è molto più breve di quella naturale “…il principio della prova al di là di ogni ragionevole dubbio, ancorché mitigato secondo gli indici di elevatissima probabilità, deve comunque essere sostenuto da fattori, anche indiziari, che non lascino spazio alcuno di penetrazione del dubbio in merito a quanto ricostruito; il giudizio, cioè, deve essere connotato dai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Ss.uu. n. 33748 del 12 uglio 2005…”, elementi questi ultimi che difettavano nel caso di specie;

b) che infatti, pur ritenendola estranea al compimento della materiale alterazione (della quietanza liberatoria del 5 febbraio 2021 firmata dal sig. Enzo Raciti e prodotta dalla società ASD Troina innanzi al Collegio Arbitrale LND nel procedimento instaurato su istanza del predetto sig. Enzo Raciti), il Tribunale aveva affermato inopinatamente la sua responsabilità, omettendo di considerare che il rapporto tra la società ASD Troina e il sig. Enzo Raciti era stato gestito esclusivamente dal sig. Giovanni Alì, in qualità di tifoso/sostenitore, anche in termini economici della ASD Troina, e che pertanto ella non era stata minimamente coinvolta nella scelta del tecnico, nella definizione degli aspetti economici di tale rapporto e nell’esecuzione dell’accordo economico; con la conseguenza che l’affermazione della sua responsabilità per la asserita mancata vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, sulle vicende estintive dello stesso e sulla dimostrazione della eccepita estinzione dell’obbligazione era erronea e lacunosa, a nulla rilevando la circostanza che, nel proprio ruolo di legale rappresentante della società, ella avesse provveduto a sottoscrivere l’atto di controdeduzioni innanzi al Collegio Arbitrale presso la LND, allegando la documentazione (quietanza liberatoria) ricevuta dal sig. Alì, della cui veridicità ovvero della cui presunta alterazione non poteva avere alcun dubbio o alcun legittimo sospetto;

c) che d’altra parte la pretesa alterazione della quietanza liberatoria, su cui era stata fondata l’affermazione della sua responsabilità, era smentita dalle ragionevoli, corrette ed autorevoli conclusioni della perizia grafo – tecnica di parte, prodotta innanzi al Tribunale Federale Nazionale, mai smentite dalla Procura Federale, non minate affatto dalla circostanza che quella perizia non fosse stata svolta sull’originale (non reperito) del documento (quietanza liberatoria): la decisione reclamata finiva per delineare un’inammissibile “… sorta di responsabilità di status per la semplice carica ricoperta, a prescindere dall’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo di rimproverabilità per giustificare l’applicazione della misura disciplinare”, laddove invece “l’onere di vigilanza…deve essere commisurato alla figura e alle competenze del soggetto cui si riferisce, tenuto conto che il presidente di una Associazione non è richiesto di sindacare la veridicità di un documento comprovante l’adempimento di un onere negoziale in capo alla società, quando, peraltro, lo stesso documento è stato ritenuto uniformemente compilato secondo un’analisi peritale”;

d) che in ogni caso la ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale circa la pretesa alterazione della quietanza nonché in ordine all’omesso controllo e vigilanza era basata su “valutazioni discrezionali, a-tecniche, suggestive e indiziarie che, seppur concordanti, non impermeabili ad una penetrazione del dubbio circa la autenticità della quietanza in virtù dell’accertamento tecnico, con conseguente venir meno dell’elevatissima probabilità richiesta ai fini della colpevolezza del deferito”;

e) che infine, in via subordinata, la sanzione irrogata era eccessiva, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto indicati, che quanto meno attenuavano in maniera significativa la sua responsabilità.

4. La reclamante ha pertanto concluso chiedendo:

- in via principale, di riformare/revocare in parte qua la decisione reclamata e, per l’effetto, annullare le sanzioni inflittele, con proscioglimento da ogni addebito;

- in via subordinata, di riformare/revocare in parte qua la decisione reclamata e, per l’effetto, ridurre, per quanto di giustizia, la sanzione inflittale.

5. Con atto notificato via pec il 28 dicembre 2021 anche il sig. Giovanni Alì ha proposto reclamo (numero 0075/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, sostenendo:

a) innanzitutto che il Tribunale Federale Nazionale aveva erroneamente ritenuto soddisfatto lo standard probatorio per la configurabilità nei suoi confronti della violazione del principio generale di correttezza e probità ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, laddove invece, secondo la giurisprudenza nomofilattica del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (decisione n. 23/20219), poiché la “vitasportiva” è molto più breve di quella naturale “…il princpio dellaprova al di là di ogni rgionevole dubbio, ancorché mitigato secondo gli indici di elevatissima probabilità, deve comunque essere sostenuto da fattori, anche indiziari, che non lascino spazio alcuno di penetrazione del dubbio in merito a quanto ricostruito; il giudizio, cioè, deve essere connotato dai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Ss.uu. n. 33748 del 12 uglio 2005…”, elementi questi ultimi che difettavano nel caso di specie;

b) che il Tribunale in modo erroneo e superficiale e senza alcuna adeguata motivazione aveva inopinatamente ritenuto fondata l’incolpazione ascrittagli dagli Procura Federale della FIG sulla base della lacunosa e insussistente attività istruttoria da quest’ultima svolta, limitata alla sola assunzione di testimonianze e di audizione degli indagati che nulla avrebbero aggiunto all’impianto accusatorio;

c) che la convinzione del Tribunale - circa la ritenuta provata alterazione da parte di esso reclamante della quietanza liberatoria del 5 febbraio 2021 (firmata dal sig. Enzo Raciti e prodotta dalla società ASD Troina innanzi al Collegio Arbitrale LND nel procedimento instaurato su istanza del predetto sig. Enzo Raciti) - era priva di qualsiasi riscontro probatorio ed anzi era smentita dalle ragionevoli, corrette ed autorevoli conclusioni della perizia grafo – tecnica di parte, prodotta innanzi al Tribunale Federale Nazionale, mai smentite dalla Procura Federale, non minate affatto dalla circostanza che quella perizia non fosse stata svolta sull’originale (non reperito e non reperibile) del documento (quietanza liberatoria), tanto più che non era stata fornita neppure una plausibile motivazione dell’asserita impossibilità di svolgimento della perizia calligrafica su un documento non originale (ciò tanto più in considerazione del diverso avviso in materia della giurisprudenza di legittimità);

d) che d’altra parte la ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale circa la pretesa alterazione della quietanza era basata su “valutazioni discrezionali, a-tecniche, suggestive e indiziarie che, seppur concordanti, non impermeabili ad una penetrazione del dubbio circa la autenticità della quietanza in virtù dell’accertamento tecnico, con conseguente venir meno dell’elevatissima probabilità richiesta ai fini della colpevolezza del deferito”; invero le considerazioni circa l’implausibilità della corresponsione anticipata ad un allenatore di quanto spettantegli ed il versamento di una somma non prevista contrattualmente per rimborso spese; circa la mancata espressa indicazione nella quietanza di tutte le mensilità cui si riferivano i pagamenti effettuati; circa la mancata esibizione dell’originale della quietanza, così come la stessa testimonianza del Direttore Sportivo della stessa ASD Troina (di essere stato presente agli incontri tra esso reclamante ed il sig. Enzo Raciti, ma di non aver assistito alla materiale consegna delle somme), non costituivano elementi idonei a fornire con il necessario grado di certezza richiesto dalla richiamata giurisprudenza della giustizia sportiva (sub a) prova dell’effettiva illiceità della sua condotta, tanto più in ragione della diversa e non irragionevole rappresentazione fornita da esso reclamante, come emergente dagli atti di causa e supportata dalla ricordata perizia calligrafica;

e) che infine, in via subordinata, la sanzione irrogata era eccessiva, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto indicati che non affatto deponevano per una sicura e piena responsabilità nella commissione del preteso illecito.

Il reclamante ha pertanto concluso chiedendo:

- in via principale, di riformare/revocare in parte qua la decisione reclamata e, per l’effetto, annullare le sanzioni inflittegli, con proscioglimento da ogni addebito;

- in via subordinata, di riformare/revocare in parte qua la decisione reclamata e, per l’effetto, ridurre, per quanto di giustizia, la sanzione inflittagli.

6. All’udienza, tenutasi in videoconferenza, del 20 gennaio 2022, l’avv. Mattia Grassani, per entrambi i reclamanti, si è riportato preliminarmente al loro contenuto, ribadendo tutte le difese svolte e concludendo in conformità.

E’ altresì comparso per la Procura Federale l'avv. Alessandro Boscarino, il quale ha contestato i reclami in trattazione, deducendone l’infondatezza in fatto e diritto e chiedendone il rigetto; ha in particolare osservato come il deferimento era incentrato sulla condotta del sig. Giovanni Alì, sottolineando l’irrilevanza della perizia calligrafica prodotta, peraltro superata da fatti incontestati, quali la stessa dichiarazione confessoria del sig. Alì. Ha quindi concluso per il rigetto di entrambi i reclami e, in ragione della gravità della condotta contestata, ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni irrogate nella misura di dodici mesi di inibizione per la sig. Alessandra Allegra e di diciotto mesi di inibizione per il sig. Giovanni Alì, così come richiesto nel giudizio di primo grado.

Ha replicato l'avv. Mattia Grassani, deducendo l'inammissibilità della richiesta della Procura Federale di riformulazione in peius del capo della decisione in trattazione circa le sanzioni irrogate in mancanza della necessaria impugnazione incidentale, fermo tuttavia restando il potere ufficioso della Corte d’Appello Federale di rideterminare anche in pejus le sanzioni stesse.

7. Dopo la discussione i reclami sono stati trattenuti per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. I reclami in trattazione, diretti avverso la stessa decisione del Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 103, comma 2, CGS (CFA, SS.UU., n. 19/CFA/2020/2021).

9. Ai fini del loro corretto esame è indispensabile una essenziale esposizione dei fatti salienti, così come emergono dagli atti dei procedimenti.

9.1. In data 22 settembre 2020 la sig.ra Alessandra Allegra, in qualità di Pres dente e legale rapp esentante dell ASD Troina, ed il sig. Enzo Raciti hanno sottoscritto un contratto (scrittura privata) con il quale quest’ultimo si è impegnato a prestare la propria attività di “allenatore 1^ squadra” dal 30 agosto 2020 al 30 giugno 2021 e la società si è obbligata a corrispondergli il (solo) compenso globale annuo lordo di . 15.000,00 (quindicimila) mensili.

Nel predetto contratto alcun ulteriore compenso è stato previsto (essendo state espressamente sbarrate le voci: b) indennità di fine contratto e c) eventuali premi) ed inoltre l’art. 3 ha precisato che “Il trattamento economico previsto dall’articolo precedente assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsiasi titolo, l’allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all’attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte”.

9.2. Il sig. Enzo Raciti, giusta comunicazione dell’ASD Troina in data 28 dicembre 2020 inviata al Settore Tecnico della FIGC, è stato esonerato dall’incarico di allenatore e con istanza in data 12 maggio 2021 ha adito il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti adducendo di aver percepito il compenso solo per i mesi di agosto 2020 (. 1.500) e di settembre 2020 (.1.500) e di essere pertanto ancora creditore di . 12.000.

L’adito Collegio Arbitrale con decisione n. 3/2021, assunta nella riunione del 27 maggio 2021, ha parzialmente accolto il ricorso del sig. Enzo Raciti, riconoscendo dovuto l’importo complessivo di . 7.500 a titolo di compenso spettante per i mesi di novembre e dicembre 2021 nonché gennaio, febbraio e marzo 2021 e sospendendo ogni decisione per le mensilità relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021 “…in attesa di conoscere le decisioni che verranno prese a livello legislativo relativamente alle indennità statali e conseguenti modalità di erogazione”.

Il Collegio Arbitrale peraltro ha rimesso gli atti del procedimento alla Procura Federale per l’esame della quietanza prodotta in giudizio dalla ASD Troina, quietanza secondo il Collegio Arbitrale chiaramente artefatta, dalla quale risultava l’avvenuto pagamento in favore del predetto sig. Enzo Raciti di tutte le spettanze dovutogli per complessivi . 13.000,00.

In particolare, quanto alla predetta quietanza, il Collegio Arbitrale ha osservato quanto segue:

“Per quanto concerne la quietanza depositata infine appare opportuno soffermarsi sia sul dato letterale che sull’aspetto della stessa.

Difatti la dicitura “Mister Raciti ha preso Agosto e Settembre a saldo totale 13.000 (tredicimila/00)” appare priva di senso logico, soprattutto essendo a conoscenza del fatto, dichiarato dal ricorrente e confermato dalla resistente, che il sig. Raciti abbia ricevuto la minor somma di . 3.000,00 per i mesi di Agosto e Settembre 2020.

Inoltre la quietanza prodotta appare artefatta, in particolare il numero “1” davanti alla cifra 3.000,00, la dicitura “saldo” e l’importo riportato in lettere (“tredicimila/00”) appaiono scritte con una penna di tonalità leggermente diversa”.

9.3. Nel corso dell’attività istruttoria sono stati uditi:

a) il sig. Enzo Raciti, il quale, tra l’altro, ha dichiarato che: a1) per l’importo di . 1.500,00 quale compenso per il mese di Agosto 2020 non aveva rilasciato alcuna ricevuta; a2) al momento del pagamento del compenso per il mese di settembre 2020, avvenuto ad ottobre 2020, gli era stata presentata una ricevuta per l’importo complessivo di . 3.000; a3) che alla data del 21 maggio 2021 (data delle controdeduzioni prodotte dalla ASD Troina innanzi al Collegio Arbitrale) aveva ricevuto solo l’importo complessivo di . 3.000,00 e non le altre somme indicate dalla società (e cioè . 4.000,00 il 10 dicembre 2020; . 4.000,00 l’11 gennaio 2021 e 5.000,00 il 5 febbraio 2021); a4) pur riconoscendo la firma apposta sulla quietanza prodotta in giudizio, il 5 febbraio 2021 non aveva firmato alcuna ricevuta per quietanza dell’importo complessivo di . 13.000,00;

b) la sig. Giovanna Allegra, Presidente della ASD Troina, la quale ha dichiarato che: b1) il contratto era stato stipulato tra la società ed il tecnico Raciti e che lo sponsor, nella persona del sig. Alì Giovanni, si era impegnato a farsi carico di tutti i pagamenti di cui la società non veniva informata; b2) non era stata mai presente in occasione dei pagamenti effettuati dal sig. Alì al tecnico sig. Raciti e che nella redazione delle controdeduzioni da sottoporre al Collegio Arbitrale erroneamente era stato fatto riferimento alla figura del Presidente invece del sig. Giovanni Alì; b3) alla società non risultava la ricevuta di euro 13.000 a saldo e che tutti i pagamenti erano stati eseguiti dallo sponsor il quale, probabilmente aveva rilasciato la citata ricevuta; b4) gli unici pagamenti effettuati dalla società si riferivano agli importi stabiliti dal Collegio Arbitrale con le due delibere relative alla vertenza n. 127/01;

c) il sig. Giuseppe Calaciura, dirigente della società ASD Troina, il quale ha dichiarato che: c1) era presente agli incontri tra il sig. Giovanni Alì ed il sig. Raciti, avvenuti il 10 dicembre 2020, l’11 gennaio 2021 ed il 5 febbraio 2021, ma di non aver assistito alla asserita consegna delle somme al Sig. Raciti delle somme rispettivamente di . 4,000,00, . 4.000,00 e . 5.000,00; c2) i pagamenti relativi al contratto con il sig. Raciti erano a carico dello sponsor e che non sapeva se erano state rilasciate ricevute; c3) agli atti della società esistevano solamente i pagamenti effettuati tramite bonifico ed assegno, come imposto dal Collegio Arbitrale e una liberatoria rilasciata dal sig. Raciti il 4 agosto 2021 a seguito del secondo provvedimento del Collegio Arbitrale del 15.07.2021;

d) il sig. Giovanni Alì, il quale ha dichiarato: d1) di essere lo sponsor ufficiale della società ASD Trina e di essersi fatto carico in occasione del campionato 2020/21 di scegliere l’allenatore sig. Raciti e di provvedere a pagare le relative spettanze; d2) di aver corrisposto le spettanze dei mesi di agosto e settembre 2020 direttamente al sig. Raciti in due soluzioni di . 1.500,00 in contanti, senza che fosse redatta alcuna ricevuta; d3) di aver redatto la quietanza in data 5 febbraio 2021, allegata alle controdeduzioni difensive prodotte dalla società ASD Traina nel giudizio innanzi al Collegio Arbitrale; d4) in particolare di aver dato al sig. Raciti nel mese di dicembre 2020 un acconto in contanti di . 4.000,00; nel mese d gennaio 2021 una omma in cont nti di . 4.000,00 e nel mese di febbraio 2021 l’ulteriore somma in contanti di . 5.000,00; d5) in quest’ultima occasione, essendo così complessivamente stata raggiunta la somma pattuita per il contratto, di aver redatto la ricevuta firmata dal Raciti, consegnandogliene una copia su sua richiesta; al riguardo ha aggiunto che, dopo aver cominciato a scrivere i mesi cui si riferivano i pagamenti e indicato i mesi di agosto e settembre, per mancanza di spazio aveva deciso di aggiungere la dicitura “a saldo” e l’importo complessivo che fino a quel momento era stato corrisposto al sig. Raciti, cioè . 13.000,00, importo complessivo di . 1.000,00 per un rimborso spese.

10. Prima di passare all’esame dei singoli reclami occorre ancora osservare quanto segue.

10.1. Come recentemente affermato da questa stessa Sezione (dec. n. 49/CFA/2021/2022 del 23 dicembre 2021), in omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio - per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva), la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - secondo cui, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l’ammissione.

10.2. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende solo difendersi dalle richieste del reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte semplici difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere.

10.3. Non può pertanto dubitarsi dell’ammissibilità e della ritualità della costituzione della Procura Federale nei giudizi in questione, ancorché avvenuta direttamente in udienza senza essere preceduta da alcun atto formale.

Ciò infatti non può impedire l’esercizio del diritto di difesa, che tuttavia - esercitato in tal modo - non può estendersi fino ricomprendere anche la sostanziale impugnazione del capo della decisione reclamata sulla quantificazione delle sanzioni disciplinari inflitte ai deferiti, ciò implicando un mutamento del thema decidendum ormai cristallizzato.

Di conseguenza non può trovare ingresso la richiesta avanzata dalla Procura Federale di rideterminazione in peius delle sanzioni irrogate dal Tribunale Nazionale Federale alle parti reclamanti, per asserita inadeguatezza delle stesse.

11. Esigenze sistematiche e priorità logico–giuridica inducono ad esaminare innanzitutto il reclamo proposto dal sig. Giovanni Alì (n. 0075/CFA/2021-2022) in quanto l’accertamento della sussistenza dell’alterazione della quietanza liberatoria del 5 febbraio 2021 e la sua attribuzione al sig. Giovanni Alì risulta pregiudiziale e decisivo anche ai fini della definizione del reclamo concernente la posizione della sig. Alessandra Allegra, quale Presidente della ASD Troina (n. 0074/CFA/2021-2022).

12. Il reclamo proposto dal sig. Giovanni Alì è infondato e deve essere respinto.

12.1. Va innanzitutto ricordato che, diversamente da quanto suggestivamente prospettato dalla difesa del reclamante, in tema di standard probatorio dell’illecito sportivo è stato recentemente precisato e ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022; sez. I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).

12.2. Esclusa la fondatezza della apodittica censura circa la presunta assoluta carenza di attività istruttoria e/o investigativa manifestamente smentita dalla completezza delle audizioni svolte e dalla sicura ricostruzione dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda controversa (sul punto si rinvia a quanto delineato ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3) - alcun plausibile dubbio può ragionevolmente sussistere sull’effettiva alterazione della quietanza liberatoria datata 5 febbraio 2021 (firmata dal sig. Enzo Raciti e prodotta dalla società ASD Troina innanzi al Collegio Arbitrale LND nel procedimento instaurato su istanza del predetto sig. Enzo Raciti).

Se è infatti pacifico, per espressa ammissione dell’interessato, che quel documento è stato redatto materialmente dal sig. Giovanni Alì, altrettanto certo è che il suo contenuto (concernente l’integrale pagamento al sig. Enzo Raciti di tutte le spettanze dovutegli in virtù del contratto stipulato con l’ASD Troina il 22 settembre 2020) non corrisponde al vero.

Non solo infatti il sig. Enzo Raciti, pur non disconoscendo che la firma apposta in quel documento fosse la sua, ha ribadito in sede investigativa di aver ricevuto alla data del 12 maggio 2021 (di instaurazione del giudizio innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti) soltanto complessivi . 3.000,00 (corrispondenti alle rate mensili di agosto 2020, . 1.500,00, e settembre 2020, . 1.500,00), per quanto nessuna prova certa o anche solo indiziaria è sta a fornita dell’ vvenuto presunto pagamento al predetto sig. Enzo Raciti degli ulteriori importi da parte del sig. Giovanni Alì, cioè di . 4.000,00 il 10 dicembre 2020; . 4.000,00 l’11 gennaio 2021 e 5.000,00 il 5 febbraio 2021, per un totale complessivo di . 13.000,00.

È oltremodo significativa e decisiva al riguardo la circostanza che anche il dirigente tesserato dell’ASD Troina, sig. Giuseppe Calaciura - pur dichiarando di essere stato presente agli incontri tra il sig. Giovanni Alì ed il sig. Raciti, avvenuti il 10 dicembre 2020, l’11 gennaio 2021 ed il 5 febbraio 2021 - ha negato di aver assistito alla asserita consegna al Sig. Raciti delle somme rispettivamente di . 4,000,00, . 4.000,00 e . 5.000,00, precisando di non sapere se fossero state rilasciate ricevute.

Tali fatti, certi ed inequivoci, e la “stranezza” di un pagamento a saldo delle integrali spettanze contrattuali avvenuto prima ancora che fossero maturate le singole scadenze mensili, la corresponsione di una somma complessiva maggiore (. 16.000,00) di quella risultante dallo stesso contratto (. 15.000) e comprensiva quindi di una somma di . 1.000 a titolo di rimborso spese, non prevista dal contratto e della quale non è stata fornita la benché minima giustificazione, costituiscono tutti elementi gravi, precisi e concordanti dell’effettiva alterazione della quietanza liberatoria datata 5 febbraio 2021, come non irragionevolmente rilevato dal Tribunale Federale Nazionale.

12.3. Il fatto poi che la dirigenza dell’ASD Troina, nella persona del suo Presidente, sig. Alessandra Allegra, e del sig. Giuseppe Calaciura, abbia indicato nel sig. Giovanni Alì l’unico soggetto che si sia fatto carico della gestione, anche economica, del rapporto contrattuale tra la medesima società ASD Troina ed il sig. Enzo Raciti, negando l’esistenza di qualsivoglia documento o di tracce nella contabilità della società dei pagamenti fatti al sig. Enzo Raciti per complessivi . 16.000,00 (di cui alla quietanza liberatoria del 5 febbraio 2021), è un ulteriore elemento che (indipendentemente da ogni considerazione sulla responsabilità del Presidente della ASD Troina, di cui si dirà in seguito, in occasione dell’esame del suo reclamo), piuttosto che escludere l’alterazione del documento di cui si discute, lo conferma; o quanto meno non fornisce ragioni idonee per far dubitare della sua commissione e dell’attribuibilità al sig. Giovanni Alì, il quale – occorre ribadirlo – ha ammesso di aver redatto quella liberatoria e di averne anche sostanzialmente alterato il contenuto, aggiungendo la dicitura “a saldo” dopo l’indicazione dei mesi di agosto e settembre, senza offrire tuttavia alcun elemento, serio, certo ed inequivoco che quella modificazione fosse avvenuta prima o quanto meno contemporaneamente alla firma del sig. Enzo Raciti ed idonea perciò a far dubitare che fosse falsa la dichiarazione di quest’ultimo, di aver ricevuto solo . 3.000,00.

12.4. Le considerazioni da ultimo svolte escludono sotto altro concorrente profilo la rilevanza - ai fini della prova dell’insussistenza dell’alterazione del documento di cui si discute e della conseguente responsabilità del sig. Giovanni Alì - della perizia grafo–tecnica da questi prodotta in primo grado a sostegno delle proprie difese.

Infatti, a fronte della pacifica ammissione da parte del sunnominato della redazione di quella quietanza liberatoria, gli esiti della perizia non provano in alcun modo che le aggiunte e le modificazioni del documento - che il sig. Alì ha dichiarato di aver apportato - siano precedenti o quanto meno coeve alla firma apposta dal sig. Enzo Raciti.

Il che sotto ulteriore profilo rende inutile l’espletamento di una verificazione o di una consulenza calligrafica, e ciò a prescindere dalla compatibilità sostanziale di tali mezzi istruttori con l’informalità e la speditezza del processo sportivo.

12.5. Resta pertanto definitivamente accertata l’effettiva alterazione della quietanza del 5 febbraio 2021 e la sua ascrivibilità al sig. Giovanni Alì, il che determina il rigetto del reclamo n. 0075/CFA/2021-2022, non essendo emerso alcun elemento idoneo a far dubitare della correttezza e della congruità della sanzione inflittagli (18 mesi di inibizione), anche in considerazione della gravità dei fatti per essere stata quell’alterazione finalizzata anche a trarre in inganno un organo di giustizia, qual è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

La correttezza e adeguatezza della sanzione irrogata escludono altresì la necessità di una reformatio in peius d’ufficio della stessa.

13. Anche il reclamo proposto dalla sig. Alessandra Allegra, quale Presidente dell’ASD Troina, non è meritevole di favorevole considerazione.

13.1. Potendo rinviarsi a quanto osservato in precedenza in relazione all’effettiva alterazione della più volte citata quietanza liberatoria del 5 febbraio 2021 e alla sua commissione da parte del sig. Giovanni Alì - che, per come ammesso dalla dirigenza della ASD Troina, pur non essendo formalmente tesserato per quest’ultima, ha sicuramente agito nell’interesse di quest’ultima - resta da valutare la posizione della reclamante.

Essa in estrema sintesi sostiene che per i fatti posti in essere dal sig. Giovanni Alì, ancorché compiuti nell’interesse della ASD Troina, non potrebbe essere in alcun modo chiamata a rispondere non avendo ad essi contribuito in alcun modo: l’alterazione, se sussistente, sarebbe attribuibile esclusivamente al sig. Giovanni Alì che, in quanto sponsor/tifoso - sostenitore della società, avrebbe gestito in assoluta autonomia il rapporto, anche economico, col tecnico sig. Enzo Raciti, tant’è che agli atti (contabili) della società non sarebbe risultata alcuna traccia dei pagamenti effettuati a tale soggetto. In definitiva la sanzione dell’inibizione di nove mesi le sarebbe stata inflitta a titolo di responsabilità oggettiva per il solo fatto del suo status di Presidente della società.

13.2. L’assunto difensivo deve essere disatteso.

La responsabilità imputata alla ricorrente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, che prescinde cioè da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito (alterazione della quietanza liberatoria del 5 febbraio) e dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

In realtà la status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.

In tal senso la responsabilità imputata nel caso di specie alla reclamante, quale Presidente della ASD Troina, non è affatto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico sig. Enzo Raciti), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della funzione di Presidente della società.

Infatti, data per acclarata l’alterazione della quietanza del 5 febbraio 2021 da parte del sig. Giovanni Alì, la sig. Alessandra Allegra ha violato gli obblighi di garanzia sopra indicati, non verificando la veridicità della stessa o comunque non avendo provato di non essere stata nelle condizioni di poterlo fare (a tanto non potendo addursi a discolpa la gestione contabile quanto meno approssimativa della società e dei rapporti con lo sponsor e con il tecnico della prima squadra, come emersa dalle risultanze probatorie in atti).

13.3. A ciò consegue l’accertamento della sua responsabilità per i fatti posti in essere e addebitati al sig. Giovanni Alì, il che determina il rigetto del reclamo n. 0074/CFA/2021-2022, non essendo emerso alcun elemento idoneo a far dubitare della correttezza e della congruità della sanzione inflittagli (9 mesi di inibizione), che risulta ragionevolmente differenziata rispetto a quella inflitta al sig. Alì Giovanni, a nulla rilevando la sanzione irrogata anche alla società a titolo di responsabilità oggettiva.

La correttezza e adeguatezza della sanzione irrogata escludono peraltro la necessità di una reformatio in peius d’ufficio della stessa.

14. In conclusione i reclami in trattazione, previa loro riunione, vanno respinti

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, li respinge.

Dispone comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Carlo Saltelli

 

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it