F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 153/CSA pubblicata il 27 Gennaio 2022 – A.S. Bisceglie s.r.l.
Decisione n. 153/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 146/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Andrea Galli - Componente
Paolo Grassi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 146/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S. Bisceglie s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.1.2022, l’avv. Fabio Di
Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 7.1.2022, a seguito di preannuncio del 24.12.2021, la società A.S. Bisceglie ha impugnato il provvedimento del 23.12.2021 (Com. Uff. n. 24/CS), con il quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Interregionale, ha comminato al calciatore Acosta Pablo Andres la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”. Episodio occorso durante la gara A.S. Bisceglie – A.S.D. Team Altamura disputata il 22.12.2021 (valevole per il campionato nazionale di serie D) e così riportato dall’Arbitro nel proprio referto: “al 26’ 2T espulso il sig. Acosta Pablo Andres, n. 25 Bisceglie, in quanto con il pallone non a distanza di gioco colpiva con un pugno al fianco destro un calciatore avversario”.
La reclamante sostiene che l’episodio sarebbe stato travisato dall’arbitro, il quale avrebbe interpretato come atto violenza il semplice gesto con il quale il calciatore tentava di allontanare un avversario che lo stava provocando verbalmente.
Rimarcando come il calciatore Acosta non si fosse mai reso protagonista, in precedenza, di comportamenti antisportivi, chiede la riduzione della squalifica da tre a due giornate.
Il reclamo è stato trattato nella riunione del 14.1.2022 e deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della A.S. Bisceglie è inammissibile.
Risulta dagli atti che, tanto il preannuncio del 24.12.2021, quanto il reclamo del 7.1.2022, sono stati sottoscritti dal Presidente della società sig. Di Buduo Andrea.
Da verifica effettuata sul foglio di censimento della società, il sig. Di Buduo Andrea (matr. fed. n.907768794) è risultato essere lo stesso soggetto che, in occasione della gara in questione, svolgeva le funzioni di Dirigente addetto all’Arbitro ed a carico del quale il Giudice Sportivo, con il medesimo C.U. n. 24/CS del 23.12.2021, ha comminato la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività sino al 18.1.2022 (art. 9, comma, 1, lett. h, C.G.S.).
Posto che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), C.G.S., la sanzione dell’inibizione temporanea comporta, tra l’altro, “il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale”, il reclamo deve ritenersi proposto in assenza del necessario potere di rappresentanza in ambito federale in capo al soggetto che lo ha sottoscritto e, per tale ragione, esso è inammissibile.
La suddetta violazione, in quanto rilevante anche ai fini disciplinari, impone altresì la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le iniziative di competenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce