F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 154/CSA pubblicata il 27 Gennaio 2022 – S.S. Arezzo 1923
Decisione n. 154/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 147/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 147/CSA/2021-2022, proposto dalla S.S. Arezzo 1923, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.01.2022, l’avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S. Arezzo 1923 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Frosali Francesco, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021), in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone E, Arezzo/Lornano Badesse del 22.12.2021.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una ginocchiata alla schiena”.
La società reclamante ha dedotto che, a seguito di un’azione convulsa nella propria area di rigore, si sarebbe verificato un contatto tra il tesserato Frosali ed il calciatore avversario Chiti, da cui sarebbe sorta una discussione tra i due, al termine della quale il calciatore della società ospite sarebbe finito a terra, con successiva sanzione dell’espulsione irrogata dal direttore di gara al calciatore dell’Arezzo. La reclamante ritiene che la condotta del proprio tesserato sarebbe qualificabile come antisportiva, ma non violenta ed invoca, a parziale giustificazione del comportamento del calciatore sanzionato, l’atmosfera di particolare tensione in cui la gara era stata disputata, a causa della positività al Covid riscontrata in alcuni atleti nell’imminenza dell’incontro, che aveva reso necessario un riscontro completo di tamponi per tutti i tesserati. Conclusivamente, la reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Il reclamo è stato esaminato nella riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 gennaio 2022 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Le deduzioni della reclamante sono infondate, in quanto generiche e prive di argomentazioni tali da indurre la Corte ad una valutazione difforme, anche parzialmente, da quella operata dal Giudice Sportivo sulla base di quanto chiaramente emergente dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta che l’espulsione è stata comminata perché “A gioco fermo colpisce con una ginocchiata nella schiena un calciatore avversario lasciandolo a terra per circa 30 sec. ritarda a uscire dal terreno di gioco a seguito del provvedimento disciplinare”.
La reclamante, in particolare ha omesso di offrire validi elementi a supporto della propria richiesta di riduzione della sanzione, che risulta fondata, in sostanza, principalmente sul clima di tensione in cui si sarebbe disputata la gara a causa di alcuni casi di positività al Covid riscontrati prima dell’inizio dell’incontro, ragione che, tuttavia, non può assumere alcuna rilevanza in termini di possibile riduzione della sanzione.
La società Arezzo, peraltro, nel proprio reclamo, ha confermato che il fatto sanzionato si è verificato a giuoco fermo. Tale circostanza, unitamente alle modalità con cui il gesto è stato posto in essere, mediante una ginocchiata alla schiena di un avversario, che reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa, induce a ritenere che nel caso di specie il calciatore Frosali abbia posto in essere una condotta violenta, connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o, comunque, di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, il che, per costante giurisprudenza, configura la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 C.G.S. (tra le altre, CSA, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 30; idem, 25 ottobre 2021, n.42, 22 novembre 2021, n.77, 7 gennaio 2022 n.137).
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce