Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0240/CSA del 6 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 129 del 07.05.2024

Impugnazione – istanza: A.S.D. Gioiese 1918

Massima: Il reclamo è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. E’ incontestato che il procedimento è stato introdotto con il preannuncio di reclamo regolarmente depositato dalla reclamante il 9.5.2024 sulla apposita piattaforma informatica della Giustizia sportiva, istituita con C.U. n. 160 del 1.2.2021 che ha dettato le regole tecnico-operative del Processo sportivo telematico della FIGC (PST-FIGC); è altresì incontestato che gli atti ufficiali del giudizio di primo grado sono stati ugualmente caricati sulla piattaforma, e così resi disponibili alla parte reclamante, il successivo 10.5.2024. Il reclamo è stato quindi trasmesso via PEC alla Corte Sportiva di Appello il 15.5.2024 (per difficoltà nella gestione della piattaforma informatica, secondo quanto asserito dalla difesa della reclamante nel corso della discussione) e depositato mediante caricamento sulla piattaforma medesima il 16.5.2024. La tardività del reclamo consegue dal combinato disposto degli artt. 71, comma 5, C.G.S. e 9, comma 3, del predetto C.U. n. 160 del 1.2.2021 (testualmente riprodotto nel C.U. n. 166 del 20.4.2023 che ha esteso alla Corte Sportiva di Appello, a decorrere dalla stagione sportiva 2023-2024, le regole del PST-FIGC). E difatti, posto che a seguito della richiesta degli atti ufficiali formulata con il preannuncio, “il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti” (art. 71, comma 5, C.G.S.) e che “il deposito dei documenti con modalità informatiche sostituisce ad ogni effetto il deposito con modalità cartacee” (art. 9, comma 3, C.U. n. 160/2021 e n. 166/2023), fermo restando che “il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo sportivo in forma di documento informatico” (art. 9, comma 1, C.U. n. 160/2021 e n. 166/2023), è agevole constatare che, nel caso di specie, il reclamo della A.S.D. Gioiese 1918 risulta inammissibilmente depositato oltre il previsto termine di cinque giorni. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata attribuendo una qualsivoglia rilevanza alla PEC inviata dalla reclamante il 15.5.2024, nella misura in cui il deposito del reclamo si effettua sempre e comunque solo con il formale caricamento sulla piattaforma informatica, così che la sua tempestività sussiste solo quando ciò sia avvenuto entro la scadenza del termine previsto per l’impugnazione (cfr. Corte Fed. App., Sez. Un., n. 73, s.s. 2021/2022).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 114/CSA del 18 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 028 del 22.11.2022

Impugnazione – istanza:  GSD Ghiviborgo VdS

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto insanabilmente tardivo. Risulta dagli atti che la società reclamante, a seguito del secondo preannuncio (con richiesta di rimessione in termini) inoltrato il 2.12.2022, ha regolarmente ricevuto in data 5.12.2022, dalla segreteria di questa Corte, gli atti ufficiali della gara.  Per sua stessa ammissione, tuttavia, essa società è rimasta inerte sino al 23 dicembre successivo, in attesa di un provvedimento di rimessione in termini che la Corte, tuttavia, avrebbe potuto eventualmente emettere solo in sede di esame del reclamo (quest’ultimo in quanto unico atto idoneo a provocare un pronunciamento dell’organo decidente). Inerzia che appare vieppiù inspiegabile alla luce della precisazione contenuta nelle conclusioni del preannuncio del 2.12.2022: “la presente comunicazione assume valore di preannuncio di ricorso alla squalifica inflitta dal giudice sportivo al proprio calciatore G., squalifica pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del Dipartimento Interregionale del 22.11.2022, con richiesta di copia del Rapporto Arbitrale della gara valevole per il Campionato Nazionale Juniores girone “E” tra GSD GHIVIBORGO VDS e MEZZOLARA, disputata in data 19.11.2022 in Mezzolara”. Ne consegue che, pur volendo per ipotesi ammettere come scusabile l’errore in cui la società Ghiviborgo è incorsa nella digitazione dell’indirizzo PEC di questa Corte in occasione del primo preannuncio del 24.11.2022 e nel non essersi immediatamente avveduta della sua mancata consegna a causa dell’asserita mancata generazione del relativo avviso PEC (circostanza, quest’ultima, peraltro non dimostrata), resta comunque dirimente la constatazione, rispetto al secondo preannuncio, dell’inutile decorso del termine di cinque giorni di cui all’art. 71, comma, 5 C.G.S., termine in ordine al quale non può ritenersi sussistere alcuna ipotesi di rimessione ai sensi dell’art. 50, comma, 5, C.G.S., posto che il ritardo resta pacificamente imputabile ad una scelta consapevole (ancorché errata) della stessa reclamante.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 320/CSA dell’8 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 dell’11.05.2022

Impugnazione – istanza: - G.S. Bagnolese A.S.D.

Massima: Il reclamo è inammissibile, in quanto depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la Segreteria di questa Corte in data 18 maggio 2022 e, dunque, oltre il termine di cinque giorni dalla pubblicazione – avvenuta sul C.U. n. 40 dell’11 maggio 2022 - della decisione impugnata, previsto dall’art. 71 CGS, comma 3, C.G.S..

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 248/CSA del 12 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1 del 23.3.2022

Impugnazione – istanza: - SSD Imperia Calcio s.r.l./ACSD Saluzzo

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto tardivamente inoltrato. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, C.G.S., il reclamo deve essere depositato nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, laddove la reclamante, a fronte della decisione pubblicata sul C.U. n. 1 del 23.3.2022, ha inoltrato il reclamo con PEC del 30.3.2022. Né potrebbe applicarsi al caso di specie il diverso termine di cui al comma 5 del medesimo art. 71, C.G.S., posto che il preannuncio del 23.3.2022 non contiene alcuna richiesta di documenti ufficiali.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 156/CSA del 27 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Serie D, di cui al Com. Uff. n. 24/CS del 23.12.2021

Impugnazione – istanza: - F.C. Rieti SSD a r.l./A.S.D. Flaminia Civita Castellana

Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale era stata dichiarata la perdita della gara, in quanto quest’ultima è stata pubblicata il 23.12.2021, mentre il reclamo - peraltro non ritualmente preannunciato ex art. 71, comma 2, C.G.S. - è stato depositato e trasmesso alla controinteressata il 30.12.2021, dunque oltre il termine di cinque giorni stabilito dall’art. 71, comma 3, C.G.S….Né vale sostenere, in senso inverso, che non vadano computati a tal fine i giorni intermedi festivi, atteso che l’art. 52, comma 3, C.G.S. stabilisce al contrario che “I giorni festivi si computano nel termine”. Di qui la tardività del reclamo, stante la natura perentoria del termine ai sensi dell’art. 44, coma 6, C.G.S. (in ordine al principio generale della perentorietà dei termini applicabili al processo sportivo, anche nella fase pre-contenziosa di competenza della Procura federale, cfr. Collegio Garanzia CONI, II, 10 febbraio 2021, n. 13). Allo stesso modo, non può utilmente richiamarsi l’inciso finale dell’art. 71, comma 3, C.G.S., a tenore del quale “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”, invocando così la (mera) facoltà di non pronunciarsi riconosciuta alla Corte, in contrapposizione a una vera e propria causa d’inammissibilità del reclamo: al di là di ogni altra considerazione, infatti, è assorbente rilevare come l’assunto non possa valere in presenza di un procedimento di natura contenziosa caratterizzato dalla presenza di una controparte e, dunque, in un contesto naturalmente (e indefettibilmente) assoggettato alle regole e ai principi del contraddittorio e della certezza processuale, anzitutto dei termini e della rituale instaurazione del giudizio. Né può, ancora, come pure richiesto, rimettersi in termini la reclamante a norma dell’art. 50, comma 5, C.G.S., il quale postula la maturazione d’una decadenza “per causa […] non imputabile” alla parte, dal momento che tale non può ritenersi la circostanza - invocata dal F.C. Rieti - dell’avvicendamento dei vertici e dei responsabili della società proprio nei giorni di scadenza del termine per la proposizione del reclamo, trattandosi di ragione tutt’altro che eccezionale e “non imputabile” alla parte, bensì rientrante proprio nella sfera di relativa pertinenza e governabilità, in relazione alla scadenza dell’incombente fissato dalla norma del Codice di giustizia sportiva. Senza considerare peraltro, in punto di fatto, che dalle risultanze camerali in atti emerge come l’atto di nomina del nuovo organo amministrativo risalga al 21.12.2021, ancorché presentato al Registro delle Imprese il 27.12.2021 e iscritto il 28.12.2021.  A ciò si aggiunga in ogni caso, per completezza, che il reclamo - inammissibile per le suesposte (assorbenti) ragioni - sarebbe comunque anche infondato nel merito.

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