Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0094/CFA del 06 Marzo 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio n. 241 del 26.01.2024

Impugnazione – istanza: –  Procuratore Federale Interregionale/Sig. S.M.-A.S.D. Atletico Monti Tiburtini

Massima: Accolto il reclamo della procura federale e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi 5 al presidente per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, nonostante fosse stato convocato per i giorni 7 e 11 settembre 2023, senza addurre alcun giustificato motivo

Massima: La mancata attività della società non giustifica l’omessa presentazione del tesserato alla convocazione della procura federale…Non vi è ragione di discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, peraltro puntualmente citato dalla Procura, secondo cui la mancata attività di una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione italiana gioco calcio e quindi venir meno la sanzionabilità – in questo caso di una società occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega nazionale dilettanti, laddove all’art. 5, comma 2, dispone che alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega della Federazione italiana giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società (CFA, SS.UU., 8/2023-2024; sez. I, n. 7/2020-2021; sez. III, n. 2/2020-2021). A tanto consegue che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale federale territoriale, la mancata iscrizione dell’A.S.D. Atletico Monti Tiburtini al competente campionato per la stagione 2023/24, configurandosi - in mancanza di un provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione – quale mera sospensione dalle attività sportive, non è idonea a determinare la automatica cessazione del tesseramento del sig. …. (tant’è che la Procura ha provato – senza essere smentita sul punto – l’esistenza di un valido e regolare suo tesseramento anche per la stagione 2023/24) e neppure a far venir meno il suo assoggettamento, quale presidente della predetta A.S.D., alle regole di comportamento previste dal Codice di giustizia sportiva. Ne consegue che deve ritenersi accertata e provata la circostanza della sua mancata ed ingiustificata presentazione alle convocazioni per i giorni 7 settembre 2023 e 11 settembre 2023 ritualmente e regolarmente inviategli dal collaboratore della Procura federale (circostanza che in realtà il reclamato/deferito non ha neppure contestato). E’ irrilevante ai fini dell’esclusione dell’addebito contestato e della relativa responsabilità, la circostanza che il sig. …. sia stato poi effettivamente sentito in data 23 ottobre 2023 da un rappresentate della Procura federale: detta audizione infatti attiene alla fase successiva alla comunicazione di conclusione delle indagini e rientra nell’attività difensiva garantita all’indagato (art. 123, comma 1, CGS), ma non può cancellare e/o sterilizzare ai fini disciplinari la sua mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del collaboratore della Procura federale e quindi la manifesta violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1 del Codice di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 055/TFN - SD del 19 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. . 4792/739pf22-23/GC/SA/mg del 23 agosto 2023, depositato il 24 agosto 2023, nei confronti del sig. F.P., della sig.ra C.P. e della società ASD Royal Team Lamezia - Reg. Prot. 38/TFN-SD

Massima: Una giornata di squalifica alla calciatrice per la violazione di cui all’art. all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata, senza giustificato motivo, alla audizione programmata in data 10.05.2023 e in data 18.05.2023 innanzi al Collaboratore della Procura Federale;

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 022/TFN - SD del 27 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 31008/716pf22–23/GC/SA/mg del 21 giugno 2023, depositato il 26 giugno 2023, nei confronti del sig. P.P. e della società ASD Team Nuova Florida 2005 - Reg. Prot 206/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo, a beneficio della società da lui presieduta, di una quietanza liberatoria datata 30.6.2022, con cui il calciatore sig. …., all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Team Nuova Florida 2005, dichiarava di aver percepito i compensi allo stesso dovuti in virtù dell’accordo economico del 4.2.2022 in corso con la società ASD Team Nuova Florida 2005 per la stagione sportiva 2021 - 2022, documento risultato apocrifo in quanto creato artificiosamente ed espressamente disconosciuto dal calciatore sig. ….Ammenda di € 700,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 021/TFN - SD del 27 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 30574/530 pf22–23 GC/SA/ep del 16 giugno 2023, depositato il 20 giugno 2023, nei confronti del sig. P.P. e della società ASD Team Nuova Florida 2005 - Reg. Prot 201/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo, a beneficio della società da lui presieduta, di una quietanza liberatoria datata 30.6.2022, con cui il calciatore sig. …., all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Team Nuova Florida 2005, dichiarava di aver percepito i compensi allo stesso dovuti in virtù dell’accordo economico del 6.12.2021 in corso con la società ASD Team Nuova Florida 2005 per la stagione sportiva 2021 - 2022, documento risultato apocrifo in quanto creato artificiosamente ed espressamente disconosciuto dal calciatore sig. ….; nonché per avere lo stesso, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Team Nuova Florida 2005, consentito e/o comunque non impedito l’indebito utilizzo nell’ambito del procedimento Prot. Cae 57 BIS/2022 – 23 instaurato innanzi alla Commissione Accordi Economici – LND sul reclamo proposto dal calciatore sig. …., di documentazione contabile, in particolare una distinta di bonifico bancario datata 20.5.2022 di euro 3.000,00, attestante, in maniera non veridica, l’avvenuto pagamento in favore del predetto calciatore di una quota parte dei residui compensi di Euro 3.500,00 ancora dovutigli a titolo di prestazioni sportive dallo stesso rese in virtù dell’accordo economico del 6.12.2021. Ammenda di € 700,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 005/TFN - SD del 6 Luglio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 29118/579pf22-23/GC/GR/ff del 31 maggio 2023, depositato il 1° giugno 2023, nei confronti dei sigg. G.P., S.E.P., nonché nei confronti della società SSD Avezzano Calcio ARL - Reg. Prot. 194/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per “la violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del CGS per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare l’audizione regolarmente fissata - in seconda convocazione - per il giorno 28 marzo 2023, senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo”.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0062/CFA del 27 Gennaio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia n. 79/TFT del 15/12/2022

Impugnazione – istanza:  –  ASD Aurora Bisogno Infinity-sig.ra B.A. -ASD New Football Academy Bari-sig. F.L./Procura Federale Interregionale

Massima: Confermata l’inibizione di mesi 4 al presidente della società ed € 500,00 alla società inflitta dal TFT per le seguenti violazioni: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo “GIVOVA SOCCER EXPERIENCE” organizzato dalla società A.S.D. Monospolis, per la categoria “Pulcini 2°anno 2011 A7”, alla quale ha partecipato la squadra della società dalla stessa rappresentata; Il torneo, infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell’organizzatore; nonché per aver partecipato, la squadra della società dalla stessa rappresentata, alle gare della categoria autorizzata “Primi Calci A7 2014” svoltesi in violazione dell’art. 9 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che prevede compagini composte da 4/5 giocatori e non da 7 e dell’art. 7 del regolamento “Primi Calci”, poiché prima delle gare non venivano svolte le prescritte attività ludico-motorie e didattiche; violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentata innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltata, nonostante fosse stata convocata per le date del 15.6.2022 e del 15.7.2022

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN - SD del 22 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri S. P. A.e F. B. - Reg. Prot. n. 52/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione al segretario della società per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 2, comma 1 e 22, comma 1, del CGS, per non essere comparso senza giustificato motivo in audizione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato sia per la data del 12.7.22. che per quella del 15.7.22

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 100/TFN - SD del 22 Dicembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 12484/749pf21-22/GC/gb del 16 novembre 2022, nei confronti dei sigg.ri A. G., S. A., S. M. e della società ASD Arcobaleno Ispica - Reg. Prot. 84/TFN-SD

Massima: Giorni 30 di inibizione al dirigente della ASD Arcobaleno Ispica, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, seconda parte, del CGS per non essersi presentato senza giustificato motivo alla audizione programmata in data 15.09.2022 innanzi al Collaboratore della Procura Federale.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 2 Dicembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sardegna pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 32 del 24.10.2022

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale/Sig. G.P. - Sig.G.S. - A.S.D. Deportivo Baddelonga - A.S.D. 1945 Alghero

Massima: Mesi 3 di inibizione al tesserato per la violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date del 23/05/2022 e del 27/05/2022, impedendo in tal modo agli Organi di giustizia sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. Ammenda di € 300,00 alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 76/TFN - SD del 16 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 8295/889 pf 21-22/GC/SA/mg del 6 ottobre 2022 nei confronti del sig. F.M.- Reg. Prot. 60/TFN-SD

Massima: Giornate 2 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi alla CAE e verso la società cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso calciatore aveva consapevolmente rinunciato con liberatoria sottoscritta, valida ed efficace, come confermato dal medesimo in sede di audizione da parte della Procura Federale, tacendone altresì l’esistenza in sede di giudizio”…È pacifico che il calciatore …. abbia rinunciato al credito relativo alle mensilità dei mesi di Novembre e Dicembre 2021 dovute dalla FC Rieti Srl. Tale circostanza, difatti, oltre ad essere rappresentata dal documento denominato “liberatoria” presente in atti, è stata confermata dallo stesso sig. M.sia in sede di audizione innanzi alla Procura Federale e sia in udienza innanzi a questo Tribunale. È, altresì, pacifico che il sig. …i, una volta adita la Commissione accordi Economici per ottenere la condanna della società FC Rieti Srl al pagamento delle mensilità non percepite, non abbia fatto riferimento alla suddetta rinuncia, inserendo nell’importo delle somme dovute anche quello corrispondente alle mensilità di Novembre e Dicembre 2021, oggetto di rinuncia. Tale condotta non può che configurare una violazione dell’art. 4 comma 1 CGS. Ritiene, difatti, il Tribunale che la dichiarazione mendace, cui può essere equiparato il silenzio su fatti decisivi della causa, è in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono guidare l’azione, fra gli altri, degli atleti in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Ciò in quanto attraverso tale condotta si tenta di far apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, di impedire al giudice la conoscenza della verità. Né tali conclusioni possono essere scalfite da quanto sostenuto dal calciatore in ordine alla circostanza che allo stesso sarebbe stato imposto di sottoscrivere l’atto di rinuncia al credito relativo alle mensilità Novembre e Dicembre 2021. In particolare, secondo la tesi difensiva del calciatore, poiché la rinuncia alle suddette mensilità gli sarebbe stata imposta dalla società quale condizione per il trasferimento ad altra società, si sarebbe in presenza di un vizio del consenso che avrebbe inficiato la validità della rinuncia. Il Tribunale, nello stigmatizzare le gravi condotte poste in essere dalla società, rileva, tuttavia, che le stesse non possono escludere la responsabilità del calciatore.  Quel che rileva, difatti, è che, a prescindere dalla illegittima condotta posta in essere dalla società, la dichiarazione di rinuncia al credito sottoscritta dal sig. … la cui esistenza è stata omessa innanzi alla Commissione Accordi Economici, era valida ed efficace. È pacifico, difatti, che un atto, pur se viziato nel consenso, rimane valido ed efficace fino a quando il vizio del consenso non venga fatto valere con l'azione di annullamento e questa non trovi accoglimento (Cass. 26.7.19, n. 20321). Azione che, nel caso di specie, non è stata proposta. Non solo. Il calciatore non ha neppure evidenziato l’esistenza del lamentato vizio del consenso innanzi alla Commissione Accordi Economici.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 74/TFN - SD del 11 Novembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione –   Deferimento n. 8222/888pf21-22 GC/SA/mg del 4.10.22 (depositato il 7.10.22) nei confronti del sig. F.T. - Reg. Prot. 62/TFN-SD

Massima: Giornate 2 di squalifica al calciatore per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi alla CAE e verso la società cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso calciatore aveva consapevolmente rinunciato con liberatoria sottoscritta, valida ed efficace, come confermato dal medesimo in sede di audizione da parte della Procura Federale, tacendone altresì l’esistenza in sede di giudizio”…Rileva preliminarmente il Collegio che il termine “liberatoria” non sia stato liberamente ed erroneamente utilizzato dalla Procura Federale, come sostenuto nella memoria difensiva, essendo il “titolo” che le parti hanno ritenuto di assegnare alla dichiarazione in oggetto. Nel merito, il calciatore chiariva in audizione di essersi visto costretto a sottoscrivere tale atto (“se avessi avuto scelta non avrei firmato la rinuncia...”), in mancanza del quale la società non solo non avrebbe corrisposto le somme a lui spettanti, ma non lo avrebbe più fatto giocare, né tantomeno concesso il trasferimento ad altra società. Precisava quindi di aver adito la CAE essendo effettivamente creditore della somma richiesta, mai corrisposta dalla società, neanche a seguito della suddetta decisone. Indicava infine quali autori della indebita pretesa di sottoscrizione della liberatoria i sigg.ri F., precedentemente qualificato “presidente” e ., dirigente della società….Alla luce di tali evidenze istruttorie, il Tribunale, nello stigmatizzare le gravi condotte poste in essere dalla società, la quale, con espressa minaccia di non corrispondere le somme dovute e di non consentire il trasferimento del proprio tesserato, ha “imposto” la sottoscrizione di siffatta dichiarazione, ritiene comunque ascrivibile al calciatore la violazione di cui all’atto di deferimento. Come chiarito nella stessa memoria difensiva, sotto il profilo civilistico, ogni contratto può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso sia stato reso per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. In mancanza di tale richiesta, però, l’atto esplica tutti gli effetti giuridici sottesi alla sua sottoscrizione. Nel caso di specie, il tesserato, in quanto tale, nel rivolgersi legittimamente e doverosamente ad organismi endofederali per la tutela dei propri diritti, avrebbe dovuto, con lealtà e correttezza, principi informatori dell’ordinamento sportivo, ricostruire fedelmente i fatti al fine di consentire all’organismo adito di assumere le più opportune determinazioni. La mancata produzione dell’atto di rinuncia al credito ha di fatto sottratto al patrimonio conoscitivo della Commissione adita un documento di assoluta pertinenza e rilevanza con l’oggetto del giudizio, non consentendo, per l’effetto, un puntuale esercizio dei poteri di verifica ed accertamento di quanto lamentato dal tesserato, nonché inducendo la CAE a rimettere gli atti alla Procura per le valutazioni di competenza in ordine al documento versato in atti dalla società FC Rieti. La condotta omissiva del …. integra pertanto la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità poiché contraria al dovere generale di collaborazione con gli organismi federali che deve informare l’agire di tutti i soggetti ad esso appartenenti. Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale sia per l’evidente buona fede del deferito nell’adire la Commissione Accordi economici per vedersi riconosciuti emolumenti concordati e mai ricevuti, sia per il comportamento serbato dal … il quale ha reso, sin da subito, al collaboratore della Procura Federale, dichiarazioni ampiamente ammissive. Alla luce di quanto sopra emarginato appaiono applicabili all’ odierno deferito le attenuanti di cui all’art. 13 co. 1 lett. b) ed e) e co. 2, CGS, con irrogazione della sanzione di cui al dispositivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 50/TFN - SD del 3 Ottobre 2022  (motivazioni)

Impugnazione – Deferimento: n. 3539/576pf21-22/GC/CAMS/mg del 17 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri R.A. e C.S. - Reg. Prot. 33/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente della società per la violazione dell'art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di presentarsi dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato, senza addurre alcun giustificato motivo ostativo;

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 124/TFN - SD del 15 Aprile 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 6760/258 pf 21-22/SA/mg del 9 marzo 2022 nei confronti del sig. M.P. e della società ASD Nocerina Calcio 1910 - Reg. Prot. 116/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver prodotto, in occasione del ricorso presentato alla Commissione Accordi Economici della LND dal calciatore …, una falsa quietanza di pagamento che riportava una data antecedente all’effettivo parziale pagamento effettuato in favore del predetto calciatore. Ammenda di € 2.000.00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 106/TFN - SD del 4 Marzo 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 5602/254pf21-22/GC/SA/mg del 2 febbraio 2022, nei confronti di D.V. e della società SSD Marsala Calcio arl - Reg. Prot. 101/TFN-SD

Massima: Mesi 12 (dodici) di inibizione al Presidente del Consiglio di amministrazione per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito, (nel procedimento dinanzi la CAE promosso dal calciatore …. contro la società SSD Marsala per riconoscimento di somme e definito con decisione prot. n. 2 Quater/Cae/2020-2021 del 2.11.2021), di allegare alla memoria difensiva di costituzione della predetta società, l'accordo economico datato 07.01.2020 riportante la firma disconosciuta e apocrifa del calciatore, al fine di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva. La società è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nel caso in cui la società, oggi inattiva, si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed euro 900,00 di ammenda….Dalle indagini condotte ….. e compendiate nella relazione del 9.6.2021 in atti, emerge come la firma apposta sull’accordo economico in contestazione sia effettivamente apocrifa. Ciò si ricava anche ictu oculi sia dalle firme apposte dal calciatore sul precedente accordo, datato 7 agosto 2019 e regolarmente depositato, sia dalle firme apposte dallo stesso su un foglio in bianco in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale. A conferma di quanto sopra depongono, altresì, le dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. …., segretario della società incolpata. Quest’ultimo ha affermato che “confrontando la firma riportata sul contratto del 07.08.2019 che mi sta mostrando solo adesso la Procura Federale, con quella apposta sul contratto del 07.01.2020 di mia conoscenza, le firme di … appaiono diverse come se non fossero state messe dalla stessa persona”. La perizia calligrafica a firma della Dr.ssa …, depositata dal sig. …, nella quale si conclude che “ Le sottoscrizioni dicenti "…", apposte sul documento in verifica "Accordo economico" del 07/01/2020 non sono opera grafica del Sig. …. e sono quindi apocrife“, comunque non necessaria per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, non è utilizzabile in quanto non risulta effettuata sull’originale del documento.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 28 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0074/TFN-SD del 21.12.2021

Impugnazione – istanza: sig.ra A.A.- sig. A.G.

Massima: Confermata la decisione del TFN che ha sanzionato con mesi 9 di inibizione il Presidente della società, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, (intitolato delle violazioni in materia gestionale ed economica), per aver consentito e comunque non impedito (alla stregua di un presidente prestanome del sig. ….), alla società Troina, di allegare alle controdeduzioni presentate in data 21 maggio 2021 dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12 maggio 2021 dall'allenatore sig. …. contro la Società ASD Troina, la quietanza liberatoria artefatta dal sig. …., datata 5 febbraio 2021, munita di timbro della società Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con il sig. …., gli organi di giustizia sportiva. Confermata anche l’inizione di mesi 18 a colui che all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente CGS Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società ASD Troina, per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, (violazioni in materia gestionale ed economica), per aver redatto di proprio pugno la ricevuta liberatoria dallo stesso artefatta, datata 5 febbraio 2021, munita di timbro della società Troina, allegata alle controdeduzioni della predetta società, presentate in data 21 maggio 2021, dinanzi al Collegio Arbitrale LND, in occasione della vertenza n. 127/01, instaurata a seguito del ricorso presentato in data 12 maggio 2021 dall'allenatore sig. … contro la Società ASD Troina, cercando in tal modo di trarre in inganno, in concorso con la predetta società, gli organi di giustizia sportiva. Confermata l’ammenda di € 900,00 alla società,,,La responsabilità imputata alla ricorrente non è una responsabilità oggettiva in senso stretto, che prescinde cioè da qualsiasi nesso di causalità con il fatto illecito (alterazione della quietanza liberatoria del 5 febbraio) e dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa. In realtà la status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. In tal senso la responsabilità imputata nel caso di specie alla reclamante, quale Presidente della ASD Troina, non è affatto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico sig. ….), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della funzione di Presidente della società. Infatti, data per acclarata l’alterazione della quietanza del 5 febbraio 2021 da parte del sig. …, la sig. … ha violato gli obblighi di garanzia sopra indicati, non verificando la veridicità della stessa o comunque non avendo provato di non essere stata nelle condizioni di poterlo fare (a tanto non potendo addursi a discolpa la gestione contabile quanto meno approssimativa della società e dei rapporti con lo sponsor e con il tecnico della prima squadra, come emersa dalle risultanze probatorie in atti).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 90/TFN - SD del 26 Gennaio 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 4277/242 pf21-22/GC/blp del 13 dicembre 2021 nei confronti del sig. P.M. della società ASD FC Giugliano 1928 - Reg. Prot. 85/TFN-SD

Massima: Giorni 15 di inibizione al Presidente della Società per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del CGS, avendo egli violato i doveri di lealtà probità e correttezza, in ordine alla mancata tempestiva trasmissione della Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale al Presidente della società ASD Giugliano Calcio 1928 fino alla data del 26/08/2021 e, dunque, risultato non più tesserato al momento della instaurazione del procedimento disciplinare medesimo. Amemnda di € 300,00 alla società a titolo di responsabilità diretta,

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