Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0011/CFA del 21 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 109 del 19.04.2023

Impugnazione – istanza:  –  Presidente Federale/Sig. P.F.R.

Massima: Il Presidente Federale è legittimato ad impugnare le decisioni ritenute incongrue sotto il profilo sanzionatorio ai sensi dell’art. 102 CGS….Al riguardo queste Sezioni unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n. 76 del 2022/2023) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0013/CFA del 9 Agosto 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Lazio n. 315 del 16.05.2022

Impugnazione – istanza: Presidente Federale/Sig. G.S.

Massima:…. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, va dichiarata l’ammissibilità del reclamo poiché ritualmente proposto ai sensi dell’art. 102 C.G.S. Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, in particolare, hanno avuto modo di precisare (v., tra le altre, le decisioni n. 108/2020-2021 e 56/2021-2022), la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Va, quindi, confermata la natura dell’istituto da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima e inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0061/CFA del 20 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. del medesimo Comitato n. 25/C5 dell’11.11.2021

Impugnazione – istanza: Presidente federale

Massima: Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 52, 54, 56 del 2021) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima ai sensi dell’art. 35, comma 7 CGS la decisione del Giudice Sportivo Territoriale

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0060/CFA del 20 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Molise, pubblicata sul C.U. n. 37 del 28 ottobre 2021 del medesimo Comitato

Impugnazione – istanza: Presidente federale

Massima: Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto ripetutamente modo di precisare (da ultimo cfr. decisioni nn. 52, 54, 56 del 2021) la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima ai sensi dell’art. 35, comma 7 CGS la decisione del Giudice Sportivo Territoriale

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