Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 253/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND, di cui al Com. Uff. n.362 del 30.05.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Giulianova

Massima: Circa il comportamento dei sostenitori….deve dichiararsi l’inammissibilità dei mezzi di prova offerti dalla società reclamante a supporto delle proprie tesi difensive. Quanto alla prova televisiva l’art. 58 del C.G.S. (mezzi audiovisivi) stabilisce al comma 1 che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale”. La giurisprudenza di questa Corte - ribadita la prevalenza del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti - ha sempre affermato il principio secondo cui gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, le riprese televisive o altri filmati che offrano piena documentazione nelle ipotesi in cui da tali filmati emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro e/o gli altri ufficiali di gara sono incorsi all'atto di comminare una ammonizione o di determinare un'espulsione o un allontanamento dal campo nei confronti di un soggetto diverso da quello che si era reso protagonista del comportamento illegittimo. In altre parole l'ingresso della prova televisiva nel giudizio sportivo ha valenza soltanto sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale; e comunque essa è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia controversa l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati. Nel caso di specie, invece, si verte in ipotesi di responsabilità oggettiva della società per comportamenti violenti posti in essere dai propri sostenitori, fattispecie che esula con tutta evidenza dalle ipotesi di ammissibilità del mezzo di prova in argomento.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 233/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 979 del 27.04.2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. Recanati Calcio a 5

Massima: La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 215/CSA del 9 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 130 del 26.04.2023

Impugnazione – istanza: A.C. Este S.S.D. a.r.l.

Massima:….giova rilevare l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla società Este. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 193/CSA del 13 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 169 del 21.03.2023

Impugnazione – istanza: F.C. Internazionale Milano S.p.A. - Sig. D.A.D.

Massima:….il fotogramma prodotto dai reclamanti non può essere né esaminato né acquisito agli atti del giudizio come elemento di prova. Difatti, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Né si rivelano qui conferenti le ulteriori fattispecie previste dal successivo comma 3 dell’articolo 61 citato. Pertanto, a seguito di questa premessa, non è possibile per questa Corte ammettere la prova richiesta dai ricorrenti in quanto non consentita dal vigente C.G.S… Annullata l’ammenda di € 5.000,00 e confermata la squalifica pe r2 giornate di gara con ammonizione al calciatore: “per comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione), per condotta gravemente antisportiva : per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.”.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 186/CSA del 31 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 116 del 14.03.2023

Impugnazione – istanza: Sig. C.E.

Massima: Questo organo giudicante, preliminarmente, ritiene che gli estratti video prodotti dal reclamante non possano essere né esaminati, né acquisiti agli atti del giudizio come elementi di prova. Difatti, se è vero che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Pertanto, ciò premesso, non è possibile a questa Corte ammettere la prova audiovisiva richiesta dal ricorrente in quanto il C.G.S. non lo consente. Nel caso di specie l’allenatore era stato squalifica con 2 giornate “per avere, al 42° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto espressioni offensive all’allenatore della squadra avversaria ed indirizzato critiche irrispettose al Quarto Ufficiale.”.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 181/CSA del 23 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 172/DIV del 21 febbraio 2023

Impugnazione – istanza: Lucchese 1905 S.r.l.

Massima: Annullata alla società l’ammenda di euro 2.000,00, “per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, durante la gara, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di due calciatori della Squadra avversaria, cori percepiti dai medesimi calciatori ma da nessuno dei Componenti della Procura Federale e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall’art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”...Si verte dunque nella situazione in cui la condotta illecita non è stata in alcun modo rilevata dagli ufficiali di gara e dagli altri soggetti di cui all’art. 64, comma 1, primo periodo, C.G.S. (e dunque manca piena prova dell’accaduto), mentre non è possibile visionare le eventuali immagini televisive, consentite solo per le condotte violente. A ciò si aggiunga che le stesse deposizioni dei due calciatori denuncianti – utilizzabili, tutt’al più, come principio di prova – si riferiscono ad episodi del tutto diversi tra loro, impedendo anche il solo reciproco riscontro.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 165/CSA del 13 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. 161 del 01.03.2023

Impugnazione – istanza:  AS Roma Srl-Sig. J.D.S.M.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 all’allenatore    «per avere, al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive».… in riferimento ai mezzi di prova utilizzabili da questa Corte, con riguardo ai filmati, va ulteriormente precisato, ex art. 61 C.G.S., che il Giudice della gara ha «facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (comma 2),  o, mediante una dettagliata procedura, «limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR» (comma 3). Come evidenziato in letteratura e nella giurisprudenza consolidata di questa Corte, le riprese televisive o altri filmati, purché muniti di piena garanzia tecnica e documentale, possono essere utilizzati unicamente ai fini della corretta irrogazione di sanzioni disciplinari, tutte le volte in cui l’arbitro è occorso in un errore di persona all’atto dell’assegnazione della sanzione. Tale circostanza dà vita a una semplice eccezione alla regola riportata dal primo comma dell’articolo in esame. Eccezione che non contempla alcuna altra possibilità di applicazione estensiva, ma è finalizzata soltanto alla corretta individuazione del soggetto destinatario della sanzione (ammonizione o espulsione). Anche il terzo comma risponde alla identica finalità di razionalizzare e contenere l’utilizzo della prova televisiva per le gare organizzate dalla Lega di serie A e dalla Lega di serie B. Detta utilizzazione deve essere operata, in via esclusiva, nei casi di: a) condotta violenta, b) condotta gravemente antisportiva; c) espressioni blasfeme, quando le stesse non siano state viste dall’arbitro o ritenute rilevanti dall’addetto alla VAR. All’interno della descritta cornice normativa, ben si comprende perché è netta la posizione della giurisprudenza sportiva secondo cui, per tutto ciò che concerne gli accadimenti di un incontro, mezzo probatorio di riferimento sono i rapporti degli ufficiali di gara, che hanno fede assolutamente privilegiata, ex art. 61, comma 1, C.G.S.  Sul punto, l’ampia produzione dei giudici sportivi non ha mai mutato orientamento circa l’assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.u. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7). Agli atti degli ufficiali di gara, infatti, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, oltre a giurisprudenza consolidata endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73). È, dunque, in via complementare che gli organi di giustizia sportiva, a mente sempre del comma 1 del citato articolo 61, «possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale».  Nella suddetta prospettiva, il Collegio, come era sua intenzione fin dal giudizio cautelare, ha ritenuto di sentire la quaterna arbitrale, allo scopo di chiarire in tutti i suoi punti le vicende occorse. La Corte, in questa direzione, ha inteso interrogare l’arbitro, gli assistenti e il IV ufficiale sia in merito a quanto accaduto sul terreno di gioco, sia in riferimento agli eventi del post partita, quando il sig. M. si è recato negli spogliatoi degli ufficiali di gara. Orbene, questi ultimi hanno confermato in maniera decisa e circostanziata tutti gli avvenimenti indicati nel referto.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 156/CSA del 3 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 123/DCF del 07.02.2023

Impugnazione – istanza: A.C.F. Brescia Calcio Femminile SSD ARL

Massima: Annullata la sanzione dell’ammonizione con diffida inflitta alla società Per inottemperanza all’obbligo della diffusione del comunicato antiviolenza (art. 25 comma 5 C.G.S) poiché la visione del filmato prodotto dalla reclamante ha consentito alla Corte di accertare che il messaggio di avvertimento al pubblico, prescritto dall’art. 25, comma 5, C.G.S., è stato regolarmente diffuso, subito prima dell’inizio della gara, dagli altoparlanti dello stadio (dal minuto 29:50 in poi del video integrale, scaricato dalla piattaforma Eleven Sports). La Corte è ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo ai limiti di utilizzabilità delle riprese televisive nel processo sportivo ed al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, in merito ai “fatti accaduti” in occasione dello svolgimento della gara.

Nella peculiare fattispecie controversa, tuttavia, non viene all’esame l’accertamento positivo di fatti e condotte da parte dell’arbitro. Viene bensì segnalata dall’arbitro un’omissione imputabile alla società ospitante, la mancata lettura del messaggio di avvertimento al pubblico, sanzionata dal Codice con l’ammenda. Come è noto, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale quello per cui la prova dei “fatti negativi” non può essere data, mentre può essere data quella del fatto positivo contrario (Cass. Pen., sez, III, 2 marzo 2020, n. 8336). L'onere della prova non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2013 n. 14854). Non vi è prova aliunde dell’omissione in cui sarebbe incorsa, prima dell’inizio della gara, la società ospitante Brescia Calcio Femminile. L’arbitro si è limitato a segnalare al Giudice Sportivo la mancata lettura del messaggio, senza allegare a comprova della sua dichiarazione altri elementi di fatto, neppure presuntivi o indiziari.  Soltanto in relazione a tale peculiare fattispecie, pertanto, il valore privilegiato riconosciuto al referto dell’arbitro può essere superato dalla prova contraria, anche mediante registrazione audiovisiva, che risulti idonea a dimostrare lo specifico fatto positivo, vale a dire che del comunicato antiviolenza è stata data lettura al pubblico prima dell’inizio della partita.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 149/CSA del 24 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio  Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 156/DIV dell’1 febbraio 2023

Impugnazione – istanza: ACR Siena 1904 S.p.a.

Massima: Confermata la squalifica per 2 giornate di gara inflitta al calciatore: “per grave fallo di gioco nei confronti di un calciatore avversario mettendone a rischio l’incolumità fisica.… va rammentato ancora una volta che, per costante orientamento interpretativo delle Corti di giustizia sportiva in ordine alle disposizioni del CGS in materia di “mezzi di prova”, l’allegazione di fotografie o comunque di documentazione fotografica non può avere ingresso nel giudizio non assumendo la dignità di “mezzo di prova”.  Ed infatti: l’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente nei casi previsti dall'ordinamento federale.- l’art.61 del CGS, a sua volta, dopo aver stabilito che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e, per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR. Dal combinato disposto delle richiamate previsioni codicistiche discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., tra le altre, CSA, Sez. I, 16 settembre 2021 n. 14 e 24 settembre 2021 n. 18 nonché, in termini generali, Sez. III, 14 dicembre 2020 n. 30). In tal senso si è espressa la Sezione in alcuni precenti precedenti specifici, in occasione dell’inserimento di frames televisivi all’interno del testo scritto recante il mezzo di impugnazione (cfr., tra le più recenti, CSA, Sez. II, 24 ottobre 2022 n. 26), situazione pianamente equiparabile a quella qui in esame in cui è stata allegata al reclamo, perché la Corte la potesse esaminarla a conforto delle tesi defensive spiegate, una documentazione fotografica rappresentante l’azione incriminata.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 125/CSA del 1 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.75 del 10/01/2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. San Luca 1961 - calciatore L.A.

Massima: Confermata la squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore “Per avere nel corso dell’intervallo, colpito con uno schiaffo un calciatore avversario”. …Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità della ripresa televisiva offerta dalla ricorrente quale mezzo di prova. L’art. 58 del C.G.S. (mezzi audiovisivi) stabilisce al comma 1 che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale”.  La giurisprudenza di questa Corte - ribadita la prevalenza del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti - ha sempre affermato il principio che gli organi di giustizia sportiva hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine di comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, le riprese televisive o altri filmati che offrano piena documentazione nelle ipotesi in cui da tali filmati emerga l'errore di persona nel quale l'arbitro e/o gli altri ufficiali di gara sono incorsi all'atto di comminare una ammonizione o di determinare un'espulsione o un allontanamento dal campo nei confronti di un soggetto diverso da quello che si era reso protagonista del comportamento illegittimo. In altre parole l'ingresso della prova televisiva nel giudizio sportivo ha valenza sussidiaria rispetto a quanto non contenuto nel referto arbitrale; pertanto, se del comportamento scorretto e/o illecito il referto arbitrale ha preso nota, valutandolo in modo diverso, lo stesso non può essere successivamente sanzionato mediante l'uso della prova televisiva.  Nel caso in esame il referto arbitrale e l’integrazione al referto hanno descritto in modo preciso il comportamento del calciatore e, per tale ragione, il mezzo di prova offerto dalla reclamante deve essere dichiarato inammissibile.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 121/CSA del 26 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 427 del 28.12.2022

Impugnazione – istanza: A.S.D. Napoli Barrese

Massima: In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 105/CSA del 4 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022

Impugnazione – istanza:  A.S.D. Sant'Angelo 1907

Massima:…. giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “…nei casi previsti dall'ordinamento federale…”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “…al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati…qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”.  Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.  Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state dunque rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 096/CSA del 30 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 309 del 30.11.2022;

Impugnazione – istanza:  A.S.D. Shardana Futsal

Massima: In rito, non sussistono i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 033/CSA del 1 Novembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 65 del 18.10.2022

Impugnazione – istanza:A.C. Monza S.p.A.

Massima: Per quanto riguarda invece l’acquisizione agli atti del giudizio dei video depositati dalla difesa della società reclamante, preme rilevare che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, ma il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”. Alla luce delle norme sopra citate, al di fuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo in giudizio dei filmati audiovisivi. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 3/CSA del 7 Luglio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 99 del 07.06.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. L’Aquila 1927

Massima: In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 284/CSA del 10 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 271 del 03.05.2022

Impugnazione – istanza: - Spezia Calcio s.r.l./Procura Federale

Massima: La norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva” è stata introdotta dal legislatore sportivo per evitare che determinati comportamenti disciplinarmente rilevanti per l’Ordinamento Sportivo potessero rimanere impuniti perché non visti dal Direttore di Gara o dal VAR. Questa Corte ritiene che la predetta norma debba essere interpretata nel senso che tale mezzo di prova può essere utilizzato nelle ipotesi in cui i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non siano stati percepiti dall’Arbitro o allo stesso segnalati dal VAR (cfr. Corte Sport. App., dec., 09 marzo 2020, n. 215, in www.figc.it.). In altri termini, l’utilizzo di questo mezzo di prova non necessita che agli atti del giudizio sia acquisita la prova negativa che gli addetti al VAR – così come l’arbitro – non abbiano visto o percepito il comportamento oggetto di sanzione. Tale assunto – elevato nell’economia della disciplina di settore a condizione di utilizzo della prova TV – può dirsi, invero, assistito dalla presunzione logica rinveniente dal fatto che non vi sia stata la segnalazione da parte degli addetti al VAR che, evidentemente, non hanno visto o percepito l’infrazione (cfr. Corte Sport. App., dec. 01 dicembre 2021, n. 90, in www.figc.it.). Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie il video de quo può essere utilizzato ai fini dell’irrogazione della sanzione oggetto di gravame.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 283/CSA del 06 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 23 del 20.04.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Giugliano Calcio 1928

Massima: Le censure mosse dalla società reclamante attengono all’erronea ricostruzione e qualificazione dei fatti da parte del Direttore di gara e dello stesso Giudice Sportivo, richiamando quale elemento probatorio di supporto alcune registrazioni televisive e correlati fotogrammi inerenti agli episodi oggetto di contestazione. Si osserva al riguardo che le registrazioni non possono trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.  Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30).  Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa audiovisiva (cfr. di recente, per la ratio del regime normativo, volto a evitare l’ingresso in giudizio di mezzi di prova diversi da quelli previsti e che possano incidere su quanto rilevato e refertato dall’arbitro di gara, CSA, III, 6 aprile 2022, n. 240).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 278/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 128/DCF del 06.04.2022

Impugnazione – istanza: - S.S.D. F.C. Como Women s.r.l.

Massima: Si osserva, a tale ultimo proposito, che la registrazione non può trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”.  Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30). Il che parimenti vale per i fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni riproduttive di singoli momenti della ripresa audiovisiva (cfr. di recente, per la ratio del regime limitativo nell’uso di prova audiovisiva, volto a evitare l’ingresso in giudizio di mezzi di prova diversi da quelli previsti e che possano incidere su quanto rilevato e refertato dall’arbitro di gara, CSA, III, 6 aprile 2022, n. 240).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 255/CSA del 14 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67/CS del 16.03.2022

Impugnazione – istanza: - Città di Fasano / Bitonto Calcio

Massima: L’art. 61, comma 2, C.G.S. indica in vero con chiarezza il perimetro della possibilità d’utilizzo della prova televisiva, limitandola “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, così come di competenza degli “organi di giustizia sportiva”. Nella specie, viene proposto reclamo ed invocato l’utilizzo della prova televisiva dal Bitonto non già “a fini disciplinari nei confronti” di un proprio tesserato, come accaduto in primo grado, bensì per far valere le conseguenze che dall’errore – emendato a seguito della decisione del Giudice Sportivo - nell’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti di un calciatore avversario sarebbero scaturite, secondo la società reclamante, sul regolare svolgimento della gara. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari […] È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile” (C.S.A., Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30). Una tale conclusione si pone in coerenza col principio di tassatività dell’utilizzo della prova televisiva nel vigente ordinamento sportivo (cfr. C.S.A., Sez. III, 19 ottobre 2021,  n. 31; Id., Sez. I, 16 settembre 2021, n. 14). La reclamante U.S. Bitonto, invece, vorrebbe utilizzare la prova televisiva non per consentire agli organi di giustizia sportiva di conoscere della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del proprio tesserato, ora come si è detto correttamente individuato, bensì per far valere le conseguenze tecniche dell’error in persona sullo svolgimento della gara, invocandone perciò la ripetizione. Il che non è ammissibile.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 230/CSA del 31 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 54/CS del 23.02.2022

Impugnazione – istanza: - Cynthialbalonga/S.S.D. Arzachena Academy Costa Smeralda

Massima:….va anzitutto esclusa – in ciò correggendo la motivazione della decisione del Giudice Sportivo - l’utilizzabilità nella specie della prova televisiva invocata dalla reclamante. L’art. 61, comma 2, C.G.S., indica infatti con chiarezza il perimetro della possibilità d’utilizzo della prova televisiva, limitandola “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”, così come di competenza degli “organi di giustizia sportiva”.  Nella specie viene proposto reclamo – e invocato l’utilizzo della prova televisiva - non già “a fini disciplinari nei confronti” di un proprio tesserato, bensì per le conseguenze che dall’errore nell’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti di un calciatore avversario sarebbero scaturite sullo svolgimento della gara. Il che – in disparte i profili di legittimazione a far valere, nel prisma dell’art. 61, comma 2, C.G.S., un error in persona in relazione alla sanzione inflitta non ad un proprio ma ad un calciatore avversario – si pone al di fuori del perimetro applicativo e della stessa ratio della disposizione in esame. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, “è orientamento consolidato quello di ammettere l’utilizzo della c.d. prova televisiva soltanto per finalità esclusivamente disciplinari […]. È dunque inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell’arbitro, che, inoltre, tale non è nel caso di specie. Come ricordano autorevole dottrina e la giurisprudenza federale, lo strumento del filmato trova impiego nel giudizio sportivo quale elemento di prova (se pienamente e tecnicamente affidabile) per evitare l’errore di persona e al solo fine della corretta irrogazione della sanzione, senza che l’errore di persona possa avere alcun rilievo ai fini (o no) dell’omologazione del risultato ottenuto sul campo, che resta intangibile” (CSA, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 30). Una tale conclusione si pone in coerenza col principio di tassatività dell’utilizzo della prova televisiva nel vigente ordinamento sportivo (cfr., inter multis, CSA, Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 31; CSA Sez. I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18). Nella specie, la reclamante vorrebbe utilizzare la prova televisiva non già per consentire agli “organi di giustizia sportiva” di conoscere (i.e., “al solo fine”) “della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati”, bensì per far valere le conseguenze tecniche dell’error in persona sullo svolgimento della gara, invocandone perciò la ripetizione. Il che non è ammissibile. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che l’art. 10, comma 5, C.G.S., prevede il rimedio della ripetizione della gara (sub lett. c) e d), quest’ultima peraltro per sole “circostanze di carattere eccezionale”) per ipotesi ben diverse, connotate dalla verificazione di particolari “fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici”.Nella specie si sarebbe in presenza invece di un mero error in persona nella percezione o interpretazione di una condotta di gioco, che l’ordinamento ritiene emendabile a (soli) fini disciplinari in favor del tesserato indebitamente sanzionato e per il ripristino del corretto trattamento disciplinare (tale è lo spirito dell’art. 61, comma 2, cit.: “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari” sul tesserato), ma che risulta in sé inidoneo a incidere sulla regolarità della gara e omologazione del relativo risultato a norma dell’art. 10, comma 5, C.G.S. (cfr. la stessa CSA, Sez. III, n. 30 del 2020, cit.: “In vero, non si ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico tale da determinare la ripetizione della gara”, errore non ravvisabile in sé “per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, nel caso che occupa, la terna arbitrale dimostra di conoscere perfettamente il regolamento e di averlo applicato correttamente secondo quanto segnalato dall’A.A., comminando un’espulsione per una condotta violenta di un calciatore ai danni di altro, circostanza inconfutabile”). In tale prospettiva, la doglianza proposta dalla reclamante – che, peraltro, neppure circostanzia le ragioni per le quali l’errore denunciato avrebbe inciso sull’andamento della gara, limitandosi a richiamare l’intrinseca imprevedibilità delle gare e ad asserire genericamente come lo stesso errore ne avrebbe in specie compromesso l’esito, comportando la sconfitta della Cynthialbalonga – non è condivisibile, in quanto inidonea a comportare la richiesta ripetizione della gara (cfr. ancora CSA, n. 30 del 2020, cit., che richiama i principi di certezza e intangibilità del risultato del campo).Di qui l’infondatezza del reclamo, in disparte il fatto che lo stesso suddetto filmato non è idoneo a fornire dimostrazione univoca dell’errore invocato dalla reclamante, considerata anche la durata limitata del medesimo filmato a fronte della tempistica degli eventi descritta nei rapporti di gara (che indicano la condotta violenta avvenuta al 20’ e l’espulsione irrogata al 23’ del primo tempo), non consentendo in specie di evidenziare con certezza lo scambio di persona in relazione alla specifica condotta che gli ufficiali hanno ritenuto di sanzionare.

Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 225/CSA del 29 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 207 del 07.03.2022, avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida (quarta sanzione) inflitta al calciatore B.M. in relazione alla gara Primavera Timvision 1 - Trofeo Giacinto Facchetti Napoli/Milan del 06.03.2022

Impugnazione – istanza: - A.C. Milan S.p.A.

Massima:il Collegio ritiene ammissibile quale mezzo di prova il filmato depositato dalla reclamante, in ossequio a quanto disposto dall’art. 61, comma 2, C.G.S., a tenore del quale «Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr., ex plurimis, in tema di ammissione della c.d. prova televisiva ai soli fini disciplinari, Corte sportiva d’appello, dec. n. 184 del 17 febbraio 2020, nonché Corte sportiva d’appello, dec. n. 30 del 14 dicembre 2020). Dalle immagini visionate risulta evidente lo scambio di persona e che il calciatore effettivamente ammonito sia …….

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 197/CSA del 10 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Aurora Alto Casertano

Massima: In via preliminare, va disatteso il richiamo all’ausilio delle immagini televisive operato dalla reclamante, stanti i limiti posti dalle chiare previsioni di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 188/CSA del 3 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022

Impugnazione – istanza: - Real Aversa 1925 A.S.D.

Massima: In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 187/CSA del 3 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Giarre 1946

Massima: In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 168/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022

Impugnazione – istanza: -   S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.

Massima: Sempre in via preliminare, va disatteso il richiamo all’ausilio delle immagini televisive operato dalla reclamante, stanti le chiare previsioni codicistiche di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 167/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022

Impugnazione – istanza: -   S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.

Massima: Sempre in rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 152/CSA del 20 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 154/DIV del 27.12.2021

Impugnazione – istanza: - Calcio Foggia 1920 S.r.l.

Massima: Confermate le 3 giornate di squalifica al calciatore: “per avere, al 47esimo minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti lo colpiva sulla zona della caviglia-tibia con vigoria sproporzionata”….Sul punto, infatti, corre l’obbligo di rammentare quanto previsto dagli artt. 58 comma 1, CGS ai sensi del quale “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale” e 61 CGS, che individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitandoli all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 014/CSA pubblicato il 16 Settembre 2021). La circostanza che la condotta del calciatore …. sia stata effettivamente percepita e sanzionata dall’arbitro, esclude di per sé l’esperibilità del mezzo di prova audiovisivo. Pertanto, nel valutare il merito del presente ricorso, alla luce del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuito dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nei referti (Corte Sportiva d’Appello in C.U. n. 140/CSA pubblicato il 13 Gennaio 2022), non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara che, assistiti da fede privilegiata, per costante avviso di questa Corte, assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti.….Come ribadito da ultimo da questa Corte nella decisione 157/CSA/2020-2021, per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)…..Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la condotta posta in essere dal calciatore …. non può essere interpretata come scontro vigoroso e non volontario, sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante; d’altronde, nella sintetica ma efficace descrizione in ordine all’episodio plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza il gesto violento posto in essere dal calciatore.

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