Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0025/CFA del 12 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0016/TFNSD/del 5.08.2022

Impugnazione – istanzaProcura Federale/L.S. - società A.S.D. R.

Massima: In linea preliminare deve osservarsi che ai sensi dell'art 100, comma 2, C.G.S., nel procedimento innanzi alla Corte Federale di Appello "salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore". A ciò consegue: - per un verso, che la memoria difensiva depositata direttamente nel presente procedimento dal deferito non è idonea a determinare la sua valida costituzione in giudizio; della stessa il Collegio non può tenerne conto; - per altro verso, che non può essere accolta la informale richiesta del deferito di essere sentito nel presente procedimento, richiesta che peraltro l'interessato, sempre in modo informale, ha sostanzialmente ritirato prima dell'inizio dell'odierna udienza.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 28 Gennaio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0074/TFN-SD del 21.12.2021

Impugnazione – istanza: sig.ra A.A.- sig. A.G.

Massima: Come recentemente affermato da questa stessa Sezione (dec. n. 49/CFA/2021/2022 del 23 dicembre 2021), in omaggio al principio di informalità, cui deve considerarsi improntato il processo sportivo - principio strumentale rispetto a quello del diritto di difesa, della parità delle armi e del contraddittorio - per realizzare il giusto processo sportivo e per assicurare la ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito di commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva), la disposizione di cui all’art. 103, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - secondo cui, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti - deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l’ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio della parte che intende solo difendersi dalle richieste del reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno essere peraltro svolte semplici difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere. Non può pertanto dubitarsi dell’ammissibilità e della ritualità della costituzione della Procura Federale nei giudizi in questione, ancorché avvenuta direttamente in udienza senza essere preceduta da alcun atto formale. Ciò infatti non può impedire l’esercizio del diritto di difesa, che tuttavia - esercitato in tal modo - non può estendersi fino ricomprendere anche la sostanziale impugnazione del capo della decisione reclamata sulla quantificazione delle sanzioni disciplinari inflitte ai deferiti, ciò implicando un mutamento del thema decidendum ormai cristallizzato. Di conseguenza non può trovare ingresso la richiesta avanzata dalla Procura Federale di rideterminazione in peius delle sanzioni irrogate dal Tribunale Nazionale Federale alle parti reclamanti, per asserita inadeguatezza delle stesse.

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