C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 17/01/2018 – Delibera – RECLAMO n. 41 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004

RECLAMO n. 41 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 SGS del 21.12.2017 (ripetizione della gara Catanzaro Lido 2004 – Calcio Lamezia del 18.12.2017-Campionato Regionale Giovanissimi). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato d’ufficio che l’incontro del Campionato Giovanissimi Regionali Catanzaro Lido 2004 – Calcio Lamezia del 18.12.2017 (3 - 1) si era disputata senza la presenza dell’assistente dell’arbitro che doveva essere messo a disposizione dalla società Calcio Lamezia, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio che contempla la designazione di due assistenti arbitrali, disponeva la ripetizione della gara. La società Catanzaro Lido nell’odierno reclamo sostiene che la gara ha avuto esito regolare in quanto si è disputata con la presenza di entrambi gli assistenti dell’arbitro e che solo per mera dimenticanza di quest’ultimo il nominativo di quello messo a disposizione dal Lamezia non è stato riportato in rapporto. Il Direttore di gara, convocato a chiarimenti, ha rappresentato che la gara ha visto la presenza di entrambi gli assistenti, in particolare la società Lamezia Calcio, pur non indicando in distinta il nominativo, ha messo a disposizione un assistente arbitrale regolarmente identificato, per cui ha avuto regolare svolgimento. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, ripristina il risultato 3 a 1 della gara Catanzaro Lido 2004 Calcio Lamezia del 18.12.2017, conseguito sul campo; trasmette gli atti alla segreteria del Comitato Regionale per quanto di competenza; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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