C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 17/01/2018 – Delibera – RECLAMO n. 43 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.
RECLAMO n. 43 della Società A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 100 del 10.01.2018 (squalifica del calciatore RISPOLI Rocco per DUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; dichiara inammissibile il reclamo poichè ai sensi dell’art.45, comma 3, lettera a, del Codice di Giustizia Sportiva, non è impugnabile la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.