C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/01/2018 – Delibera – RECLAMO nr.44 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell’11.1.2018 (inibizione dirigente CALLISTI Francesco fino al 31.3.2018 e FERRARO Nicola fino al 7.2.2018, squalifica allenatore MEGNA Rolando fino al 31.01.2018).

RECLAMO nr.44 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell’11.1.2018 (inibizione dirigente CALLISTI Francesco fino al 31.3.2018 e FERRARO Nicola fino al 7.2.2018, squalifica allenatore MEGNA Rolando fino al 31.01.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo che i fatti che hanno dato origine alle sanzioni in epigrafe vadano totalmente riconsiderati e le sanzioni revocate. In via preliminare il reclamo va dichiarato inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica a carico dell’allenatore Megna Rolando e l’inibizione al dirigente Ferraro Nicola in quanto ai sensi dell’art. 45, punto 3, lettera b) del C.G.S.l’inibizione per dirigenti e la squalifica per tecnici fino ad un mese non può essere impugnata. Con riguardo ai fatti contestati al dirigente Callisti Francesco, reo, secondo quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto, di aver tenuto un comportamento reiteratamente offensivo nei suoi confronti e degli Organi Federali nonché un atteggiamento minaccioso e intimidatorio, ritiene questo Collegio che le frasi riferite dal direttore di gara integrano gli estremi dell’offesa benché reiterata e particolarmente oltraggiosa ma non quelli della minaccia e dell’intimidazione, per cui la sanzione va opportunamente rimodulata per ricondurla a congruità. Riduce, pertanto, l’inibizione nei confronti del Callisti a tutto il 7 febbraio 2018. P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica a carico dell’allenatore MEGNA Rolando e l’inibizione al dirigente FERRARO Nicola; in parziale accoglimento, riduce l’inibizione nei confronti del dirigente CALLISTI Francesco a tutto il 7 FEBBRAIO 2018; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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