C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/01/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 47 del sig. ZUMPANO Valerio (società F.C. Cirò) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell’11.01.18 (squalifica fino al 31.3.2018).

 

RECLAMO nr. 47 del sig. ZUMPANO Valerio (società F.C. Cirò) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 100 dell’11.01.18 (squalifica fino al 31.3.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il calciatore Valerio Zumpano della Società F.C. Cirò impugna la squalifica irrogatagli in prime cure per avere colpito con uno sputo in faccia un avversario nonché per aver tentato di colpire con un pugno in faccia un dirigente della squadra avversaria. Sostiene il reclamante in premessa che nella determinazione della sanzione il Giudice Sportivo non abbia tenuto in alcuna considerazione che i calciatori del Cirò siano stati fatto oggetto di aggressioni fisiche da parte non solo dei calciatori ma anche dei dirigenti e dei tifosi del Bianchi. Entrando poi nel merito dei fatti contestati sostiene di non aver attinto alcun calciatore avversario in quanto lo sputo era indirizzato a terra in segno di disprezzo e che anche il tentativo di colpire con un pugno in faccia il dirigente avversario non sarebbe altro che il risultato dello sbracciare concitato in difesa della propria incolumità messa a repentaglio da decine di persone violente. Il rapporto dell’arbitro riporta l’intera vicenda in maniera chiara, esaustiva ed immune da vizi logici nella narrazione; non può pertanto essere messo in dubbio che lo Zumpano abbia prima sputato, colpendo in volto il calciatore avversario Gallo, quindi tentato di colpire con un pugno in faccia il massaggiatore del Bianchi Tommaso Chiodo. Con riferimento alla sanzione irrogata questo Collegio ritiene che la stessa possa essere ridotta a tutto a tutto il 7 marzo 2018 per ricondurla ad equità. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Valerio ZUMPANO a tutto il 7 MARZO 2018 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società F.C. Cirò che ha provveduto a versare per conto del suo tesserato, reclamante.

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