C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 23/01/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 48 della Società A.S.D. BIANCOVERDI LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 36 dell’11.01.18 (squalifica calciatore Eric CHIRUMBOLO fino al 31.3.2018).

RECLAMO nr. 48 della Società A.S.D. BIANCOVERDI LAMEZIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 36 dell’11.01.18 (squalifica calciatore Eric CHIRUMBOLO fino al 31.3.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA La Società A.S.D. Biancoverdi Lamezia impugna la squalifica irrogata al calciatore Eric Chirumbulo. Il direttore di gara nel rapporto a sua firma riporta che il calciatore Chirumbolo al 46’ del secondo tempo veniva espulso per offese e minacce nei suoi confronti, lo stesso tentava quindi di aggredirlo non riuscendovi per l’intervento di compagni di squadra e dirigenti della squadra di appartenenza. La reclamante sostiene, al contrario, che a seguito dell’espulsione il calciatore veniva accompagnato fuori dal campo dai propri dirigenti, non dando luogo ad alcun tentativo di aggressione. I fatti per come narrati dall’arbitro inducono a ritenere che più che un tentativo di aggressione si sia trattato di un atto di protesta violenta del Chirumbolo nei confronti dello stesso non avendo indicato il direttore di gara in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza degli elementi idonei ad integrarlo; in particolare in quali atti il tentativo stesso si sarebbe concretizzato, quale sia stato il contributo, estraneo alla volontà dell’atleta, offerto dai tesserati per impedire l’aggressione e a che distanza dall’arbitro il calciatore sia riuscito a portarsi. Per quanto sopra il calciatore Chirumbolo va sanzionato per le espressioni offensive e minacciose e per il comportamento di protesta violenza all’indirizzo dell’arbitro dopo l’espulsione. Per tutto quanto sopra questo Collegio ritiene che la sanzione vada congruamente ridotta per ricondurla ad equità. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Eric CHIRUMBOLO a tutto il 12 FEBBRAIO 2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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