C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 24/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.6 della Società A.S.D. COTRONEI 1994

RECLAMO n.6 della Società A.S.D. COTRONEI 1994

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.9.2017(omologazione del risultato della gara Cotronei 1994 – Cutro del 17/09/2017- Campionato di Eccellenza).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentito il legale della società reclamante; RILEVA che secondo la reclamante il calciatore Camara Yahia è stato impiegato dalla ASD Cutro nella gara della seconda giornata di campionato di Eccellenza contro il Cotronei, in data 17/9/2017, in pendenza della sanzione inflitta per difetto di tesseramento per una gara effettiva a far data dal suo effettivo tesseramento, di cui al CU n.21 del 29/8/2017, non ancora scontata; che, pertanto, il Giudice Sportivo, che ha deciso in primo grado il ricorso della odierna reclamante, avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 19, punto 11.1 CGS, secondo cui le sanzioni si scontano nelle rispettive competizioni, in quanto norma riferentesi a sanzioni irrogate a calciatori tesserati e in costanza di tesseramento, e che la squalifica di una giornata a partire dal suo effettivo tesseramento, dovrebbe considerarsi a tempo determinato, non a giornate di gara (art. 19, comma 1, lett.f); che la società ASD Cutro ha depositato controdeduzioni, nelle quali ha insistito per il rigetto del reclamo ribadendo che il calciatore era stato squalificato per una gara effettiva di Coppa Italia, quindi non con sanzione a tempo determinato e, pertanto, nella gara in esame era regolarmente tesserato; che il calciatore Camara Yahia risulta essere stato tesserato in data 4/9/2017; che a parere della Corte Sportiva la sanzione irrogata ai suoi danni con il provvedimento del CU n.21 del 29/8/2017 è una squalifica per una gara effettiva di Coppa Italia, e non può considerarsi una sanzione a tempo determinato, per cui, correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che il calciatore dovrà scontare la squalifica nella competizione suddetta, a norma dell'art.19, comma 11.1 CGS, il cui dettato costituisce un principio generale dell’ordinamento sportivo applicabile in tutte quelle fattispecie che comportano una squalifica a tempo; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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