C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 24/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.7 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB

RECLAMO n.7 della Società A.P.D. REGGIO FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.9.2017(punizione sportiva della perdita della gara del 23/09/2017 Polisportiva Cittanova – Reggio Football Club – con il puteggio di 0-6 -Campionato Calcio a 5 “Serie C 2”,inibizione del dirigente CAMINITI Natale fino al 28.10.2017, squalifica del calciatore LOMBARDO Andrea per UNA gara effettiva a far data del suo effettivo tesseramento).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il legale rappresentante della società reclamante; RILEVA con riferimento al reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 6, la società reclamante, non ha prodotto attestazione di avvenuta trasmissione del ricorso alla controparte, come sancito dall'art.46, comma 5 CGS, e, per tale motivo, deve essere dichiarato inammissibile. E' altresì inammissibile il reclamo avverso le decisioni di cui al secondo e al terzo punto della delibera impugnata, l'inibizione al dirigente Caminiti Natale fino al 28/10/2017 e la squalifica per una giornata al calciatore Lombardo Andrea, in quanto le sanzioni non sono impugnabili a norma dell'art. 45.3b e 3a CGS.; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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