C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012
RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 19.10.2017(squalifica del calciatore BORGHETTO Davide fino al 30.11.2017, squalifica del calciatore AMADDEO Consolato fino al 30.11.2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA relativamente alla posizione del calciatore Borghetto Davide, reo di avere proferito frasi offensive e minacciose all’arbitro, che i fatti, per come narrati nel referto arbitrale, possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso: tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti stessi, appare conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica de qua fino a tutto il 23.11.2017; per quanto concerne la posizione del calciatore Amaddeo Consolato, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si rende necessario procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si dispone la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara A.S.D. San Gaetano Catanoso ‐ A.S.D. San Giorgio 2012 del 14/10/2017, per la seduta del 6 Novembre 2017. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: ‐ riduce la squalifica al calciatore BORGHETTO Davide fino a tutto il 23.11.2017; ‐ relativamente alla posizione del calciatore AMADDEO Consolato, rimanda la decisione all’esito della disposta audizione dell’arbitro della gara San Gaetano Catanoso ‐ A.S.D. San Giorgio Calcio 2012, disputatasi il 14/10/2017, per la seduta del 06 NOVEMBRE 2017. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.