C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 31/10/2017 – Delibera – RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973
RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 12.10.2017(inibizione del dirigente ORSINO Maurizio fino al 31/12/2019, squalifica dell’allenatore MICIELI Eugenio fino al 1/11/2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il delegato della società reclamante;
RILEVA in via preliminare, relativamente alla posizione dell’allenatore Micieli Eugenio (Roggiano 1973), squalificato fino
all’01/11/2017 (come da C.U. n.46 del 12/10/2017 del Comitato Regionale Calabria), che il reclamo è inammissibile in quanto, ai sensi dell’art.45, comma 3, lett. b, del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei tecnici fino ad un mese.
In riferimento, invece, alla posizione del dirigente Orsino Maurizio (Roggiano 1973), inibito a svolgere ogni attività fino al 31/12/2019 (come da C.U. n.46/17 già citato in precedenza),
questa Corte Sportiva, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, ritiene necessario un approfondimento istruttorio e, pertanto, dispone la convocazione a chiarimenti dell’arbitro e dell’assistente nr.2 della gara A.S.D. Olympic Rossanese ‐ A.S.D. Roggiano 1973, disputatasi l’08/10/2017, per la seduta del 20/11/2017;
P.Q.M.
1)in riferimento alla posizione dell’allenatore MICIELI Eugenio, dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in premessa;
2)relativamente alla posizione del dirigente ORSINO Maurizio, rimanda la decisione all’esito della disposta audizione dell’arbitro e dell’assistente nr.2 della gara A.S.D. Olympic Rossanese ‐ A.S.D. Roggiano 1973, disputatasi l’08/10/2017, per la seduta del 20 NOVEMBRE 2017.