C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 07/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.5 della Società A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO

RECLAMO n.5 della Società A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.09.2017(punizione sportiva della perdita della gara Propellaro 1919 Soccer Lab-Comprensorio Archi Calcio del 24/09/2017-Campionato 1^Categoria, ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente VAZZANA Francesco fino al 30.09.2021 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il reclamo, per quanto attiene alla punizione sportiva della perdita della gara Propellaro 1919 Soccer Lab Comprensorio Archi Calcio del 24/09/2017-Campionato 1^Categoria, è inammissibile per la violazione dell’art.46.5 C.G.S. il quale stabilisce che “il reclamo, nei casi il cui il gravame verta su episodi o circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviato alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art.38 comma 7 C.G.S.. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha individuato senza alcun dubbio, nel dirigente Vazzana Francesco l’autore dell’aggressione subita; stante la gravità dei fatti commessi dai tesserati della Soc.Comprensorio Archi Calcio, l’ammenda comminata è congrua ed adeguata; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda la punizione sportiva della perdita della gara Propellaro 1919 Soccer Lab - Comprensorio Archi Calcio del 24/09/2017 - Campionato 1^Categoria; conferma nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

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