C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 14/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012

 

RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 19.10.2017 (squalifica del calciatore BORGHETTO Davide fino al 30.11.2017, squalifica del calciatore AMADDEO Consolato fino al 30.11.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA con ricorso del 25.10.2017 l'A.S.D. San Giorgio 2012 impugnava parzialmente la delibera del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. nr. 49 del 19.10.2017 del Comitato Regionale LND Calabria emessa all'esito della gara S.Gaetano Catanoso – S.Giorgio 2012 del 14.10.2017 del campionato di 1^ categoria, chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Borghetto Davide, nonché la revoca della squalifica inflitta al calciatore Amaddeo Consolato fino al 30.11.2017 invocando lo scambio di persona con il calciatore Caridi Adriano, in lista con il n. 16, come denunciato dal medesimo in una dichiarazione spontanea di responsabilità con firma autenticata allegata al ricorso, nella quale asserisce di essere entrato in campo e di avere rivolto all’arbitro frase offensive e minacciose.

Alla seduta del 30 ottobre 2017, la C.S.A.T., in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la squalifica al calciatore BORGHETTO Davide fino a tutto il 23.11.2017 e disponeva accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante; per quanto concerne la posizione del calciatore Amaddeo Consolato, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si rendeva necessario procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si disponeva la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 6 Novembre 2017, e, rilevato che non si è presentato per impegni familiari, rimandava la decisione all’esito della disposta audizione per la seduta del 13 novembre 2017. Alla odierna seduta l’arbitro, riconvocato a chiarimenti, dopo aver preso visione della foto allegata agli atti, a rettifica del referto, ha dichiarato che il calciatore resosi responsabile di frase ovvensive e minacciose è CARIDI ADRIANO e non AMADDEO CONSOLATO, come erroniamente riportato in referto. Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del calciatore Amaddeo Consolato, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Caridi Adriano. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo revoca la squalifica al calciatore AMADDEO Consolato, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale LND Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore CARIDI Adriano.

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