C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 22/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.14 della Società A.S.D. CITTA DI ROSSANO

 

RECLAMO n.14 della Società A.S.D. CITTA DI ROSSANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 02.11.2017(penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 300,00, squalifica del giocatore MARZANO Vincenzo fino al 31.10.2020 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti i rappresentanti della Società reclamante; RILEVA al 45° minuto del secondo tempo della gara Città di Rossano – San Marco del 28.10.2017, con il gioco in svolgimento, il calciatore della squadra di casa Marzano Vincenzo calpestava con violenza la caviglia dell’arbitro offendendolo e minacciandolo ripetutamente, al consequenziale provvedimento di espulsione lo colpiva per due volte al volto con entrambe le mani aperte provocandogli fortissimo dolore. L’arbitro non trovandosi nelle condizioni fisiche di continuare la gara la sospendeva. Portatosi negli spogliatoi veniva ancora minacciato da persona non riconosciuta in quanto non presente in distinta che gli batteva tre volte la mano sulla spalla. Anche il Dirigente accompagnatore della società Città di Rossano, Lanzillotta Franco, dall’esterno della porta dello spogliatoio dell’arbitro lo offendeva e minacciava. Raggiunta la sua città di residenza, Paola, e persistendo i forti dolori, l’arbitro faceva ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale dove veniva formulata una prognosi di guarigione di sette giorni. Dai fatti per come sommariamente narrati discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, la squalifica del calciatore Marzano fino al 31.10.2020, l’ammenda e le sanzioni amministrative accessorie. La reclamante, pur ammettendo quanto attribuito al suo calciatore, chiede una più equa valutazione dei fatti ed una riforma della decisione di prime cure che attenui le sanzioni irrogate. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere assolutamente posti in dubbio e depongono nel senso di ritenere corretta la decisione di sospendere la gara. Va – infatti - affermato che tale determinazione è supportata dalla presenza da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Appare palese che l’atto di violenza subito non ha permesso la prosecuzione della gara per le condizioni fisiche in cui l’arbitro si è venuto a trovare. Consequenziale l’attribuzione della responsabilità per la sospensione della gara alla Città di Rossano e quindi la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della stessa. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte Federale d’Appello poi. Accertato il comportamento del Marzano va valutata la congruità della sanzione irrogatagli, della penalizzazione in classifica e dell’ammenda. A proposito ritiene questo Collegio che il fatto è connotato da un intrinseco e oggettivo disvalore avendo minato l’integrità psico-fisica del direttore di gara. Ritiene, tuttavia, che la sanzione irrogata al Marzano deve essere rimodulata riducendola a tutto il 30 giugno 2020 e la penalizzazione ridotta ad un (1) punto. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: riduce la squalifica nei confronti di Vincenzo MARZANO a tutto il 30 GIUGNO 2020 e la penalizzazione ad UN (1) punto in classifica; conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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