C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 22/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.15 della Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE

RECLAMO n.15 della Società A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 02.11.2017(punizione sportiva della perdita 0-6 della gara Pol.Molochiese – Futsal C.Filadelfia del 28.10.2017, campionato Calcio a 5 –C2, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 150,00, inibizione del dirigente NOTO Giuseppe fino al 31.12.2020 con l’applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti i delegati della Società reclamante; RILEVA al 27° minuto del secondo tempo della gara Real Molochiese – Futsal Club Filadelfia del 28.10.2017 il dirigente Noto Giuseppe, dopo essere entrato in campo ed essere stato allontanato per le espressioni offensive rivolte all’arbitro, lo colpiva con una testata allo zigomo sinistro provocandogli dolore e giramento di testa. L’arbitro, non trovandosi nelle condizioni fisiche di continuare la gara, la sospendeva. A seguito dell’accaduto l’arbitro doveva far ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri dove gli veniva diagnosticata una contusione alla faccia, del cuoio capelluto e del collo, con prognosi di guarigione di cinque giorni. Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di due punti in classifica, l’inibizione del dirigente Noto, l’ammenda e le sanzioni amministrative accessorie. La reclamante nega in radice che il dirigente Noto abbia compiuto il gesto di violenza attribuitogli e chiede, pertanto, la riforma della decisione di prime cure.Sostiene che tra il Noto e l’arbitro è intersorso un contatto non violento fronte-mento scaturita da una protesta eccessiva. Le ragioni si fondano sull’asserita contraddittorietà del comportamento dell’arbitro che seppur colpito, a suo dire, in modo violento si è portato negli spogliatoi senza necessità di alcun ausilio ed ha lasciato gli stessi alla guida della sua auto ricorrendo alle cure dell’Ospedale di Locri e non di quello più vicino di Polistena. In via preliminare va affermato che la reclamante non ha osservato il disposto dell’art. 46 comma 5 C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7. Impone, inoltre, che l’attestazione dell’invio debba essere allegata al reclamo. Il ricorso nella parte in cui si chiede di incidere sul disposto relativo all’esito della gara è pertanto inammissibile. Per la valutazioni delle ulteriori sanzioni è comunque necessario procedere alla disamina dei fatti. La narrazione dell’arbitro non può essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento del grave atto di violenza da parte del dirigente della Real Molochiese. Residua quindi da valutare la congruità della sanzione irrogata al Noto e quella, derivante, della penalizzazione in classifica. In merito ritiene questo Collegio che il fatto attribuito è connotato da un intrinseco e oggettivo disvalore, per le modalità di attuazione, testata in viso, e dal ruolo ricoperto dall’autore, quello cioè di rappresentante della società Real Molochiese nella partita in esame. Gli elementi integrativi del fatto giustificano la sanzione irrogata al Noto e l’entità della penalizzazione inflitta alla reclamante. Per i motivi sopra esposti il reclamo va pertanto dichiarato inammissibile nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara e rigettato nel resto. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la decisione relativa alla punizione sportiva della perdita della gara Real Molochiese – Futsal Club Filadelfia del 28.10.2017 con il punteggio di 0 – 6; rigetta nel resto; conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.; dispone incamerarsi la tassa.

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