C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 22/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973

RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973

Avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 12.10.2017(inibizione del dirigente ORSINO Maurizio fino al 31/12/2019, squalifica dell’allenatore MICIELI Eugenio fino al 1/11/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA - in via preliminare che, nel corso della seduta del 30/10/2017 (v. C.U. n.58 del 31/10/2017 del Comitato Regionale Calabria): 1) in riferimento alla posizione dell’allenatore Micieli Eugenio (Roggiano 1973) 2) , ha dichiarato inammissibile il reclamo; relativamente alla posizione del dirigente Orsino Maurizio (Roggiano 1973) - che, dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara in esame, risulta che:

al termine della partita, il direttore di gara accompagnava con la propria autovettura l’assistente arbitrale n.2 al bivio autostradale di Montalto, laddove quest’ultimo aveva parcheggiato l’automobile. Giunti a destinazione, sopraggiungeva con la propria autovettura il Presidente dell’A.S.D. Roggiano 1973, Orsino Maurizio che, avvicinatosi al finestrino del lato guida, proferiva nei confronti dell’arbitro espressioni offensive e minacciose, attingendolo al volto con uno sputo. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti testé riportati, ha sanzionato il Presidente Orsino con l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/12/2019 (cfr. C.U. n.46 del 12/10/2017 del Comitato Regionale Calabria). La società Roggiano 1973 nega che quanto dichiarato dall’arbitro risponda al vero, sostenendo l’assoluta estraneità del Presidente Orsino Maurizio ai fatti ascrittigli in quanto, dopo la partenza dell’auto dell’arbitro, si sarebbe intrattenuto per una mezz’ora circa nel piazzale dello stadio sia con le forze dell’ordine che con i dirigenti della squadra avversaria. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha confermato integralmente il contenuto del rapporto a sua firma, dichiarandosi assolutamente certo che l’autore dello sputo sia stato il Presidente Orsino Maurizio, anche perché dopo l’episodio si è premurato di verificare l’identità del responsabile con colleghi arbitri anche per mezzo di foto del citato presidente. L’assistente arbitrale n.2, ha comunicato di non poter essere presente all’odierna seduta per impegni di lavoro.Tuttavia, alla luce dell’esaustività dei chiarimenti forniti dall’arbitro, non si ritiene necessaria l’audizione dell’assistente arbitrale nr.2. I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S), in considerazione, peraltro, dei chiarimenti forniti dallo stesso in data odierna. Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure al Presidente dell’A.S.D. Roggiano 1973, Orsino Maurizio, a tutto il 30 giugno 2019; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: riduce l’inibizione a svolgere ogni attività irrogata in I grado al Presidente dell’A.S.D. Roggiano 1973, Orsino Maurizio, a tutto il 30 GIUGNO 2019; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

 

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