C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 28/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.20 del Sig. PROCOPIO Francesco (tesserato Società Borgia 2007)
RECLAMO n.20 del Sig. PROCOPIO Francesco (tesserato Società Borgia 2007)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 67 del 16.11.2017 (squalifica per SEI gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Procopio Francesco ha ripetutamente colpito con calci e pugni una calciatore della squadra avversaria provocando, con il suo comportamento, una rissa tra tutti i calciatori in campo; sentito il reclamante; che il ricorrente nel reclamo ha ammesso i fatti; che la sanzione inflitta appare eccessiva e deve essere ridotta; P.Q.M. riduce la squalifica inflitta al calciatore PROCOPIO Francesco a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone la restituzione della tassa.