C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 28/11/2017 – Delibera – RECLAMO n.21 della Società A.S.D. CUORE NAZIONALE CALABRIA

RECLAMO n.21 della Società A.S.D. CUORE NAZIONALE CALABRIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 16.11.2017 (squalifica del calciatore CERCHEZ Darius Emanuel per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore CERCHEZ Darius Emanuel, a fine gara, lo strattonava rivolgendogli frasi offensive e minacciose; che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per la negozazione degli incolpati; che il ricorrente nel reclamo ha ammesso i fatti sia pur minimizzandoli; che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it