C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 05/12/2017 – Delibera – RECLAMO n.22 del Sig.FILARDO Tiziano (tesserato Società Polisportiva Icaro 2010)

 

RECLAMO n.22 del Sig.FILARDO Tiziano (tesserato Società Polisportiva Icaro 2010)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.6 Amatori del 16.11.2017 (squalifica per SETTE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che alla stregua delle precisazioni rese dall’arbitro nel corso dell’odierna seduta i fatti ascritti a Filandro Tiziano vanno diversamente valutati poiché è emerso che il calciatore non ha rivolto offesa diretta al direttore di gara e al figlio di questi, essendosi limitato a una generica protesta (quandunque utilizzando frasi ed espressioni di cattivo gusto); che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione a carico di FILARDO Tiziano a TRE giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa.

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