C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 05/12/2017 – Delibera – RECLAMO n.23 della Società A.S.D. MAC 3
RECLAMO n.23 della Società A.S.D. MAC 3
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 09.11.2017 (punizione sportiva della perdita della gara MAC 3 – Platania Calcio del 05.11.2017, Campionato di 3^ Categoria; squalifica del calciatore TOURE Tuo Kignelman per UNA gara effettiva a far data del suo effettivo tesseramento, inibizione del dirigente MAZZEI Giuseppe fino al 09/12/2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA sentito il legale della Società reclamante; Con reclamo trasmesso con racc. del 16/11/2017, di cui copia è stata inviata alla controinteressata ASD Platania Calcio, la ASD Mac 3 ha impugnato il provvedimento in epigrafe con le relative sanzioni comminate dal Giudice Sportivo sul rilievo che il calciatore Toure Tuo Kingleman non aveva titolo a prendere parte alla gara del campionato di terza categoria girone F, disputata il 5/11/2017, in quanto non risultava regolarmente tesserato. Argomenta la società che in data 2/11/2017 il Comitato Regionale Calabria aveva richiesto un'integrazione documentale per il tesseramento del calciatore, e che il giorno seguente la società aveva depositato valido permesso di soggiorno e dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, con la quale il calciatore attestava la propria residenza in Miglierina, riservandosi di produrre il certificato di residenza, che veniva rilasciato dal Comune di Miglierina in data 8/11/2017 e prontamente trasmesso al CRC. Deduce la ricorrente che la FIGC ha per prassi in varie occasioni ritenuto valida e sufficiente la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, come è avvenuto per il primo tesseramento del medesimo calciatore Toure Tuo Kingleman nel marzo 2017, effettuato dalla società con l'inoltro all'Ufficio Tesseramenti della FIGC di Roma di una dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza. In tale occasione la FIGC ha comunicato con lettera 14/3/2017 allegata al ricorso l'esito positivo del tesseramento per la stagione 2016/17 del calciatore Toure. Ed ancora, in data 8/11/2017 la medesima società sostiene di aver provveduto al primo tesseramento del calciatore extracomunitario Benayad Rachid, inoltrando all'Ufficio Tesseramenti FIGC di Roma un'autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza, ricevendo dalla FIGC ratifica del tesseramento con lettera del 14/11/2017 allegata al ricorso. Chiede, pertanto, l'annullamento delle sanzioni impugnate. Alla luce di quanto sopra, la Corte osserva: a norma dell'art.40 quater delle NOIF, il tesseramento del calciatore decorre dalla data di comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato competente, che nel caso del calciatore Toure è avvenuto in data 9/11/2017, con la ratifica da parte del CRC. E' pacifico, pertanto, che la società reclamante ha schierato il calciatore nella gara del 5/11/2017 senza aver ancora ricevuto la ratifica del tesseramento, e che quindi il predetto calciatore non aveva titolo a disputare la gara, come rilevato dal Giudice Sportivo. E ciò prescindendo da ogni considerazione in ordine alla validità o meno della dichiarazione sostitutiva in luogo del certificato anagrafico. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.